Articolo 1 della Legge 5 maggio 1989, n. 160
Versione
6 maggio 1989
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente