Versione
6 maggio 1989
6 maggio 1989
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 .
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 8894Provvedimento: […]Leggi di più...
- giudicato·
- revocazione·
- art. 106 cod. proc. amm.·
- contratto di servizio pubblico·
- Regolamento CE n. 1370/2007·
- concessione di servizio pubblico·
- art. 395 cod. proc. civ.·
- errore di fatto·
- onere della prova·
- art. 1, comma 3, d.l. n. 77/1989