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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1905/2022 R.G., avente ad oggetto “usucapione”;
tra
, Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
, rappresentati e difesi
[...] C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'avv. C. Consales, presso il cui studio a Brindisi in via Conserva n. 37, sono elettivamente domiciliati;
attori e
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , e ,
[...] CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
convenuti- contumaci
All'odierna udienza la parte ha precisato oralmente le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno convenuto in giudizio ,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e , per sentir dichiarare l'acquisto a titolo di usucapione in CP_10 CP_11 CP_12 proprio favore del terreno di mq 1060 ubicato a Brindisi alla c.da Betlemme, in via dell'Assunzione 3, su cui insite un fabbricato di mq 88,25meglio identificato al foglio 13 ptc 632, sub 1-2. Hanno assunto gli istanti che il possesso del terreno e l'annesso fabbricato è stato esercitato pacificamente, ininterrottamente e continuamente per oltre vent'anni, senza che per l'intera durata sia stata frapposta alcuna potestà dominicale da parte dei titolari, e che la propria prolungata signoria di fatto sul bene si è sostituita alla loro utilizzazione, dimostrandosi pubblicamente come unici proprietari. Hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la titolarità dei predetti immobili a titolo di usucapione, con relativo ordine al Conservatore dei RR. II all'U.T.E. Catasto Urbano, di trascrizione e volturazione. La domanda proposta dagli istanti con l'atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato ai convenuti, di cui è stata dichiarata la contumacia, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, va premesso che le condizioni ed i presupposti stabiliti dal codice civile per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificità e pubblicità del godimento del bene uti dominus. Orbene, gli istanti hanno dichiarato di aver posseduto pacificamente ed in modo incontrastato per oltre vent'anni il terreno e l'annesso fabbricato: ebbene, ai fini dell'accertamento del diritto oggetto dell'usucapione, è necessario fare riferimento alla natura ed alle caratteristiche fattuali dell'attività posta in essere da parte di chi rivendica l'acquisto del bene a tale titolo. Infatti, l'usucapente, che abbia il godimento autonomo del bene, per poterne efficacemente invocare il diritto deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, cioè di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonchè il solo a comportarsi all'esterno come il proprietario esclusivo (c.d. animus possidendi), con comportamenti atipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo il proprietario dal possesso dell'immobile. Giova rammentare che l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà in forza del possesso continuato per un certo tempo. Il fondamento dell'usucapione riposa nella esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni e di garantire, conseguentemente, la certezza dei diritti sulle cose. Può ben comprendersi che l'incertezza sulla reale titolarità dei beni può costituire un limite alla loro circolazione: chi intende acquistare un immobile in mancanza di un titolo che attesti la proprietà in capo al venditore può essere, comunque, indotto alla compravendita se vi è prova che l'alienante ha posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ciò premesso, nel caso di specie, l'assunto degli attori di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta degli immobili per cui è causa, così come
“l'animus rem sibi habendi”, ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria dalla quale è emersa la propria totale disponibilità dei beni, sorretti dalla volontà di tenere la res esclusivamente per loro, per il tempo previsto dalla legge. Ed invero, alla luce degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di specifica valutazione probatoria utilizzabili ai fini della decisione: le dichiarazioni dai testi – e , conoscenti e vicini di casa-, i quali Testimone_1 Tes_2 hanno confermato che gli attori e prima di loro i genitori hanno esercitato per oltre vent'anni il possesso esclusivo, ininterrotto ed incontestato degli immobili di cui all'atto introduttivo, che si sono sempre occupati esclusivamente della cura e della gestione dei beni che non hanno mai visto nessun altro nel terreno in questione. Le circostanze oggetto delle predette attestazioni sono, di per sé, del tutto idonee per ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto degli immobili oggetto di causa a titolo di usucapione ventennale da parte degli attori. Tali risultanze istruttorie e il comportamento processuale tenuto dai convenuti, per la loro scelta di rimanere contumaci, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea, che quindi deve trovare totale accoglimento.
Nulla a provvedere sulle spese e competenze di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1905/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara l'avvenuta usucapione in favore degli attori sigg. , , Parte_1 Parte_2
, della proprietà del terreno di mq 1060 ubicato a Brindisi alla c.da Parte_3 Parte_4 Betlemme, in via dell'Assunzione 3, su cui insite un fabbricato di mq 88,25meglio identificato al foglio 13 ptc 632, sub 1-2; nulla sulle spese;
ordina alla Conservatoria dei RR.II di procedere alla relativa trascrizione.
sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Così deciso in Brindisi in data 5 novembre 2025.
Il Got
dott.ssa Vittoria Uggenti