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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3825/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione deli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Aidone (EN), Via Gianfilippo Calcagno n. C.F._1
48, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Minacapilli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], domiciliata in Cherkasy (Ucraina) 257005, Controparte_1
via Blagoveswaia n. 469-14, c.f. C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 23.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti da part ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 28.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in data Controparte_1
28.06.1999 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 95, parte II,
Serie A, anno 1999, e dal quale è nata la figlia il 31.05.2005, maggiorenne ed indipendente Per_1
economicamente; il ricorrente, il quale ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con sentenza n. 892/2008 del 27.11.2008, emessa tra le parti dal Tribunale di Ragusa, non vi
è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi, ha, altresì, chiesto di non prevedere alcuna contribuzione economica né in favore della resistente né in favore della figlia, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza della resistente all'udienza dell'11.04.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2024 tenutasi in modalità cartolare;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
22.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citata;
nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 892/2008 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2008 e deposistata in pari data, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 su nessun'altra il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
Controparte_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civi del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 28.06.1999 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.
[...]
95, parte II, Serie A, anno 1999;
Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.1.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3825/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione deli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Aidone (EN), Via Gianfilippo Calcagno n. C.F._1
48, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Minacapilli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], domiciliata in Cherkasy (Ucraina) 257005, Controparte_1
via Blagoveswaia n. 469-14, c.f. C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 23.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti da part ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 28.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in data Controparte_1
28.06.1999 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 95, parte II,
Serie A, anno 1999, e dal quale è nata la figlia il 31.05.2005, maggiorenne ed indipendente Per_1
economicamente; il ricorrente, il quale ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con sentenza n. 892/2008 del 27.11.2008, emessa tra le parti dal Tribunale di Ragusa, non vi
è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi, ha, altresì, chiesto di non prevedere alcuna contribuzione economica né in favore della resistente né in favore della figlia, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza della resistente all'udienza dell'11.04.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2024 tenutasi in modalità cartolare;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
22.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citata;
nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 892/2008 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2008 e deposistata in pari data, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 su nessun'altra il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
Controparte_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civi del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 28.06.1999 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.
[...]
95, parte II, Serie A, anno 1999;
Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.1.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3