Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5855/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Valeria Grasso
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Moena (TN) in data 22 aprile 2023 e che
1
, in data 30 marzo 2024 a Cavalese (TN), entrambe minorenni. Per_2
I coniugi hanno dato atto che la sig.ra è impiegata presso La Sportiva s.p.a. Pt_1
con contratto part-time fino al 2027 e reddito mensile di circa € 1.350,00, mentre il sig. è amministratore e socio dell'azienda di famiglia Desilvestro Taxi Parte_2
e Viaggi s.r.l. e percepisce un reddito mensile di circa € 1.400,00.
Le parti hanno rappresentato che la casa coniugale è sita a Soraga (TN), Strada Da
Molin n. 25, in un immobile di proprietà della società Desilvestro Taxi e Viaggi s.r.l.
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è proprietaria di un veicolo e non è Pt_1
titolare di diritti reali o immobili, mentre il sig. non è intestatario di Parte_2
alcun veicolo ed è proprietario di un immobile sito a Moena in C.C. 236 p.ed. 12.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge;
2) le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori e collocate in via prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita a Soraga (TN), in Strada Da Molin n. 25, resterà nella piena disponibilità del signor , che rimarrà ad abitarvi;
Parte_2
4) la signora si trasferirà insieme alle figlie in un immobile di proprietà Pt_1
della madre, sito a Moena in Strada de Sort n. 44, e sposterà in tale abitazione la sua residenza e quella delle figlie;
5) il signor verserà alla signora un assegno di mantenimento a Parte_2 Pt_1 favore delle figlie e pari a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 R_ Per_2
per ciascuna figlia), da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto
2 corrente intestato alla signora entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Pt_1
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute al 60% dal signor e al 40% dalla signora . Per tali si dovranno Parte_2 Pt_1
intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle mediche non mutuabili
(ticket, visite specialistiche, apparecchi correttivi e cure dentarie in genere, spese per accertamenti diagnostici, spese per eventuali occhiali da vista, lenti a contatto), scolastiche (spese per iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale/corredo scolastico di inizio anno), extrascolastiche (corsi formativi, sportivi, partecipazione a colonie anche diurne in estate). Il relativo rimborso sarà richiesto con cadenza mensile (con mail o messaggio riassuntivo) dietro esibizione di documentazione giustificativa, e dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Per le spese che richiedono il consenso dei genitori, esse andranno preventivamente concordate se di importo superiore ai €150,00 per singolo esborso. In caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” approvate in data
29.11.2017 dal Consiglio Nazionale Forense;
7) le indennità, gli assegni e ogni altro emolumento pubblico, statale o provinciale
– tra i quali, l'Assegno unico universale e l'Assegno unico provinciale – in favore delle figlie minori saranno percepiti integralmente dalla signora;
Pt_1
8) salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno con il padre due weekend al mese, dalle ore 9:00 del sabato mattina fino alle ore 20:30 della domenica, secondo le seguenti diverse modalità in ragione dell'età delle figlie:
resterà a dormire dal padre nella notte tra sabato e domenica, mentre R_
, che ad oggi ha solo otto mesi, sarà riaccompagnata dal padre la sera del Per_2 sabato, entro le ore 20:00, presso l'abitazione della madre, con la quale trascorrerà la notte, e poi sarà nuovamente presa dal padre la mattina della domenica alle ore
10:00. Solo con riferimento a , il padre trascorrerà con lei anche un giorno R_
infrasettimanale, che sarà individuato di comune accordo dai genitori, prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa della madre dopo cena, e comunque entro le ore 20:30. Qualora per impedimenti lavorativi il padre non riuscisse a trascorre il fine settimana con le figlie, questo sarà recuperato in due
3 giornate infrasettimanali, secondo le modalità predette ( con pernottamento R_
e con rientro presso la madre entro le ore 20:00), previo accordo dei Per_2 genitori sull'individuazione delle due giornate;
9) per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive durante il periodo che va da giugno a settembre di ogni anno, i genitori potranno tenere con sé le figlie minori per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, comunicandosi reciprocamente il periodo prescelto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10) le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra i genitori. Ogni anno, quindi, con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima), i genitori concorderanno i giorni di propria competenza e la suddivisione delle festività (Natale, Vigilia,
Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) nel rispetto delle rispettive tradizioni familiari;
11) i ponti e le ulteriori festività infra annuali dovranno essere gestite nel rispetto delle rispettive necessità e impegni lavorativi, tenendo conto dei bisogni delle figlie;
12) a tutti gli effetti, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, dando atto che non vi sarà corresponsione tra loro di assegni di mantenimento, nonché di avere regolato ogni ulteriore e diverso rapporto di natura economico/patrimoniale da quanto esposto e concordato in questa sede;
13) i coniugi si danno reciproco assenso fin d'ora al rinnovo del passaporto e si impegnano a dare il loro consenso e ad effettuare le pratiche amministrative che si renderanno necessarie per il rilascio del passaporto a favore delle figlie minorenni;
14) le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di separazione alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima;
15) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
4 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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