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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1701/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Claudio Lalli appellante E
Controparte_1
Avv. Damiano Lipani appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11664/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Voglia dichiarare la illegittimità/nullità del contratto di fornitura lavoro e stipulato in data 01/07/2019 comprese le proroghe e termine in data 30/08/2020 tra il signor Parte_1 e la con sede in Milano via Tolmezzo 15, per i
[...] Controparte_2 motivi esposti in premessa;
2) Voglia quindi dichiarare in conseguenza di quanto sopra che tra il ricorrente e la spa , quale utilizzatore di tale contratto di fornitura lavoro, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore con sede Roma Viale Europa è intercorso ed intercorre ancora oggi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inizio in data 06/08/2019 e con diritto all'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti di spa con orario full-time con obbligo di CP_1 regolarizzare il rapporto di lavoro presso tutti gli enti ed istituti competenti;
3) Voglia quindi ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore di riammettere/reintegrare in servizio nel suo posto di lavoro il signor
presso la sede lavorativa indicata nel contratto di cui Parte_1 al capo 1;
4) Voglia conseguentemente condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a risarcire al ricorrente il danno subito nella misura di tante mensilità quante ne saranno decorse 31/08/2020 alla data del ripristino del rapporto ovvero ,mensilità da quantificarsi nella misura mensile corrispondente al livello D full-time e cioè € 1.988,86 (o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) o comunque nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e non inferiore a n° 2,5 sino ad un massimo di 6 mensilità sempre calcolate come sopra oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio”. A fondamento delle proprie domande, il ricorrente esponeva che aveva lavorato ad
Agrigento alle dipendenze della convenuta con una serie di contratti interinali a tempo determinato, alcuni dei quali prorogati, stipulati con la società di fornitura lavoro che in particolare impugnava l'ultimo di questi contratti Controparte_2 interinali e cioè quello intervenuto per il periodo dal 19/08/2019-30/08/2020, ovvero la terza proroga dal 1 luglio 2020, al 30/08/2020; che non aveva mai sottoscritto il contratto interinale e non ne aveva mai ricevuto copia;
che la mancanza della forma scritta del contratto interinale violava l'articolo 33 punto 1 del Dlgs 81/2015 e successive modifiche, rendendo nullo il contratto;
che mancava ed era infondata la motivazione giustificante la terza proroga, con la quale aveva superato i 12 mesi della durata del rapporto;
che, al riguardo, la Legge 96/2018 aveva reintrodotto l'obbligo della motivazione scritta nella proroga rispetto ad un contratto a termine iniziale che superasse complessivamente 12 mesi;
che la società , nel Parte_2 predisporre la terza proroga, aveva agito in modo ambiguo perché da una parte motivava esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria dell'utilizzatore e dall'altra parte rilevava non necessaria la motivazione ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio). Il ricorrente eccepiva come l'attività della spa , si CP_1 era sempre svolta nei periodi COVID e quindi mancasse la caratteristica prevista dal legislatore “di fare fronte al riavvio delle attività” contenuta nel c.d. decreto Rilancio;
che le mansioni indicate nel contratto interinale con , svolte anche CP_2
2 precedentemente presso la convenuta - “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi” – non erano in relazione ad attività che si erano incrementate in misura tale da giustificare assunzioni straordinarie di personale e che, comunque, eventuali incrementi non erano né temporanei, né “significativi” e comunque non si erano concretizzati improvvisamente nel mese di luglio 2020; che in relazione alla infondata motivazione giustificante la proroga, con il conseguente superamento di 12 mesi complessivi del contratto a termine interinale, il suo rapporto si doveva convertire a tempo indeterminato e in capo all'utilizzatore per la illegittimità della proroga del rapporto di fornitura lavoro. In ogni caso eccepiva, in via subordinata: A) la mancata redazione con data certa del DVR da parte di presso l'unità di Palermo, ovvero, in caso fosse Controparte_1 stata ove redatta, eccepiva in subordine B) la mancanza in tale DVR di una indicazione complessiva e completa di tutte le attività che costituivano rischio sul lavoro rispetto alle effettive mansioni da lui svolte e C) il mancato aggiornamento dei rischi contenuti nel DVR relativamente alle mansioni e dovuti all'utilizzo di nuovi mezzi di movimento e metodi di lavoro inseriti in azienda dopo l'elaborazione del DVR (come il rischio relativo all'utilizzo della sponda idraulica e di trans-pallet manuale con pedana); che la violazione degli obblighi comportava il divieto di procedere alle assunzioni a termine ex art. 32 punto 1 lettera d Dlgs 81/2015. Eccepiva, in ulteriore subordine, la violazione, da parte di Controparte_2 dell'articolo 33 punto 1 lettera b del Dlgs 81/2015, poiché non aveva correttamente indicato il numero dei lavoratori da somministrare nel contratto di assunzione del ricorrente (erano state indicate 23 unità da somministrare che non corrispondevano, Con in realtà, a quelle somministrate da a in quel periodo CP_2 CP_1
e con quel provvedimento); eccepiva, ancora, in ulteriore subordine, la violazione da parte di dell'articolo 33 punto 1 lettera c del DLGS 81/2015, Controparte_2 poiché non aveva inserito nel contratto di somministrazione “…l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate” in quanto aveva allegato al contratto un “MODULO RILEVAMENTO RISCHI”, privo di data e della sua sottoscrizione, ove si indicavano soltanto alcuni
“fattori di rischio”, soltanto alcuni “livelli di rischio” e “le misure di prevenzione, DPI” relativi a tali parziali rischi indicati;
senza fare riferimento all'ambiente lavorativo, e senza includere molte attività, come ad esempio il rischio relativo alla sponda idraulica e al trans-pallet elettrico;
che con lettera pec del 01/10/2020, nel termine di 60 dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore, aveva chiesto l'assunzione diretta da parte della resistente;
che, infine, in estremo subordine rispetto ai precedenti motivi, rilevava come era stato adibito anche e in gran parte del rapporto a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto di somministrazione di autista in quanto effettuava attività di smistamento posta (cioè di collocazione in apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale) il giorno della settimana in cui era in “disponibilità” (come una riserva in caso di assenza di altro personale); attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, attraverso l'uso di un lettore cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del
3 videoterminale;
attività di scarico merci e manutenzione mezzi (recandosi in officina, lavaggio, gommista e manutenzione delle autovetture) senza che fosse inserita l'indicazione di eventuali rischi per tali attività ex art 33 punto 1 lettera c del Dlgs 81/2015; che era stato violato l'articolo 35 punto 4 del Dlgs 81/2015 poiché il somministratore non l'aveva informato sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività e non l'aveva formato ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro per svolgere le attività lavorativa per le quali era stato assunto, diversamente dal trattamento al riguardo riservato agli autisti diretti dipendenti della convenuta e che non ha mai fatto alcun corso di formazione per l'uso di tali dispositivi e per conoscere i relativi rischi nell'esecuzione di tale attività e nella guida del mezzo (ricorda che i protocolli di sicurezza stabiliti per la conduzione di trans-pallet manuali con pedana dispongono che gli addetti a questi mezzi debbano preventivamente essere correttamente informati, formati addestrati sulle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da utilizzare, sui limiti d'uso in relazione al carico da trasportare ai sensi dell'articolo 71 comme 3 e 7 e dell.art. 73 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.); che la violazione di queste regole, in una lettura della disciplina del contratto di somministrazione che tutela la sicurezza sul lavoro, ponendo specifici divieti ed obblighi, comportava, inevitabilmente, una violazione, rilevante sul piano della sicurezza del lavoro, si da determinare il diritto del lavoratore di essere assunto da , con contratto a tempo indeterminato e con orario full-time. CP_1
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_1 contestando le pretese avversarie ed insistendone per l'integrale rigetto.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso stante la legittimità del contratto di somministrazione e della terza proroga impugnata dal lavoratore. Il primo Giudice, inoltre, riteneva altresì infondate le eccezioni del lavoratore circa l'omessa redazione e/o l'omesso aggiornamento del DVR da parte di e l'asserita mancanza di corsi di formazione utili all'attività Controparte_1 lavorativa, a fronte della puntuale documentazione probatoria prodotta in giudizio dalla società convenuta. Quanto alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, infine, il Tribunale riteneva che il – contrariamente a quanto dedotto dal Parte_1 ricorrente – avesse svolto la mansione per la quale era stato assunto (ovvero, la mansione di autista e di addetto alle attività interne, compresa la movimentazione di carichi) poiché, come emerso al termine dell'istruttoria con escussione testi, le ulteriori attività dedotte dal lavoratore a sostegno delle proprie argomentazioni avevano, in realtà, un carattere prettamente residuale ed irrilevante rispetto alla mansione principale da questi ricoperta.
4. Avverso la suindicata pronuncia propone appello il lavoratore soccombente, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione;
2. mancanza del DVR al momento della assunzione, mancanza di data certa del
DVR, mancato aggiornamento del DVR;
3. violazione dell'art. 33 lett. c d.lgs. 81/2015;
4. violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs. 81/2015;
4
5. omesso esame in sentenza della nullità del contratto per violazione della direttiva 104/2008 CE.
5. Costituitasi ritualmente in giudizio, contesta le Controparte_1 deduzioni del lavoratore e conclude per la conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Il primo motivo di gravame, relativo all'illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione, non merita accoglimento. Va al riguardo richiamato l'art. 34, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, secondo cui “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. L'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 (cui rinvia l'art. 34 cit.), modificato dal D.L. n. 87/2018 conv. in L. n. 96/2018, nella versione applicabile ratione temporis, statuisce al comma 1 che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”. Il successivo comma 1 bis prevede: “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. In materia di proroghe e rinnovi, l'art. 21 comma 01 del D.lgs. n. 81/2015 dispone poi che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. L'art. 93 del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 - nella versione applicabile ratione temporis ai fatti di causa, precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020 - disponeva: “In deroga all'articolo 21 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.
81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Dunque, per le proroghe dei contratti di lavoro subordinato a termine in corso di esecuzione, che ne differiscono la scadenza fino al 30 agosto 2020, l'art. 93 non considera vizi forieri di nullità quelli integrati dalla mancata previsione della causale
5 di posticipazione del termine, oppure dalla sua non genuinità; di conseguenza, nemmeno appresta in favore del lavoratore il regime sanzionatorio della c.d.
“conversione” a tempo indeterminato del rapporto, regime che, invece, l'ordinamento annette di regola ai menzionati vizi del negozio. Precisato che tale normativa è applicabile anche al contatto di somministrazione, va allora osservato che la terza proroga del contratto tra e CP_2 il ricorrente (relativa al periodo 1° luglio 2020 - 30 agosto 2020) ricade in effetti nell'alveo di applicazione dell'art. 93 citato. E' vero che per questa proroga i contraenti avevano previsto una causale, ma è altrettanto vero che una valutazione di sua insussistenza, genetica oppure funzionale, non consentirebbe comunque al lavoratore di ottenere la tutela invocata, ossia la conversione del contratto a termine e la sua imputazione all'utilizzatore
[...]
, trattandosi di tutela non prevista positivamente in relazione al caso di CP_1 specie. 9. Anche il secondo motivo di gravame relativo alle carenze del DVR è infondato. In primo luogo, l'esistenza del DVR al momento dell'assunzione del ricorrente (in data 1.7.2019) e l'aggiornamento di detto documento risultano provate sulla base della documentazione depositata in giudizio dalla società convenuta (v. i due documenti di valutazione dei rischi - allegati sub 8 nel fascicolo della società convenuta - che recano, rispettivamente la data del 18.4.2019 e del 3.12.2019), che sono relativi all'unità produttiva, in cui è stato incontestatamente impiegato il ricorrente e nei quali sono indicati i rischi comuni e specifici connessi alle mansioni svolte in quella unità, tra le quali anche quelle svolte dal . Parte_1
Deve poi rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, questi documenti hanno una data certa, comprovata dall'apposizione della marca temporale. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi” (Cass. n. 4251/2019). In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che: “la cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato, nella vicenda oggi in esame si tratta di Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a., Gestore Certificato dal 12 ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione dal 6 dicembre 2017, iscritta nell'Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da ), di una "firma digitale del documento" cui è CP_3 associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. L'apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.
3.3.1. In altri termini,
6 la cd. «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l'utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato (qui, come si è detto, individuato in Aruba), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce 4 all'utente.
Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.
3.4. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), infine, definisce la validazione temporale come «il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi" (art. 1, comma 1, lett. bb], - lettera poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h], del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 179/2016 - vigente ratione temporis), ed il suo successivo art. 20, comma 3, combinato con gli artt. 41 e da 47 a 54 del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b], 35, comma 2, 36, comma 2, e 71), chiariscono il valore legale della validazione suddetta sancendo, sostanzialmente, che la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”. Per quanto poi concerne la doglianza relativa al mancato aggiornamento del DVR, si ricorda che l'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008, al comma 3, prevede che: “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
7 Orbene, nel caso di specie, la società convenuta, fin dal giudizio di primo grado, ha affermato che non vi sono state modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro;
al riguardo nessun elemento in senso contrario è stato dedotto né tantomeno provato da parte ricorrente e, conseguentemente, deve disattendersi l'eccezione dell'odierno appellante relativa al mancato aggiornamento del DVR. Per quanto poi esposto al successivo punto 10.2., non può neppure accogliersi la doglianza relativa alla asserita insufficienza del DVR rispetto alle mansioni effettivamente svolte dal , diverse da quelle per le quali era stato assunto. Parte_1
10. Il terzo motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2015 è infondato. Tale disposizione normativa, relativa ai compiti del servizio di prevenzione e protezione, prevede quanto segue: “1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36”. 10.1. L'appellante si duole che il contratto stipulato fra la società e la CP_2 società convenuta non abbia rispettato la prescrizione normativa e, più in generale, che l'indicazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione non abbia riguardato tutte le mansioni da lui concretamente svolte. Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che nel contratto di assunzione del lavoratore da parte della (cfr. contratto allegato sub 3 nel fascicolo della CP_2 società convenuta), nel paragrafo “Informazioni relative al Contratto di somministrazione n.87 del 01/07/2019 con l'Utilizzatore”, si legge che circa la
“indicazione dei rischi per l'integrità e la salute e misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 CCNL ApL: si rimanda al “Modulo rilevamento rischi” che allegato al presente contratto, ne forma parte integrante”. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal lavoratore, che peraltro ha firmato digitalmente il contratto in questione;
la doglianza in esame deve essere pertanto disattesa. 10.2. L'appellante afferma inoltre che la succitata disposizione normativa è stata violata perché il modulo di rilevamento rischi allegato al contratto concerneva soltanto le mansioni di autista per le quali egli era stato assunto e non tutte le altre che aveva in concreto svolto: smistamento posta, tracciatura raccomandate e assicurate;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale e utilizzo del pc, attività di scarico merci e manutenzione mezzi. La società convenuta non
8 avrebbe pertanto assolto l'obbligo di indicare i rischi e le misure di prevenzione per tutte le mansioni svolte dal lavoratore e non solo per quelle di assunzione. L'assunto è privo di fondamento. Nel giudizio di primo grado è stata espletata prova testimoniale, dalla quale è risultato che il svolgeva prevalentemente mansioni di autista, provvedendo Parte_1
a caricare sul furgone la corrispondenza e i pacchi da trasportare avvalendosi anche di carrelli o di transpallet (mezzi meccanici non a motore che servono per alzare i volumi dai carrelli), e, soltanto in via residuale, provvedeva alla registrazione dei codici a barre su corrispondenza e pacchi, nonché allo smistamento della posta nelle diverse sezioni di portalettere fatte a caselle (cfr. deposizioni dei testi e Tes_1
colleghi del ricorrente, i quali hanno avuto conoscenza diretta Tes_2 dell'attività lavorativa da lui svolta).
Orbene, tali attività coincidono con quelle indicate nel contratto di somministrazione e nel contratto di assunzione (v. allegati nn. 2 e 3 nel fascicolo della società convenuta), in cui si legge che le mansioni affidate al erano Parte_1 quelle di “Autista: addetto alle attività interne compresa la movimentazione carichi”. Coerentemente poi il modulo rilevamento rischi, allegato al contratto di assunzione sottoscritto digitalmente dal ricorrente in data 5.8.2019 (v. documentazione depositata sub 3 nel fascicolo della società convenuta), si riferisce a tutte queste attività, come si evince dai rischi ivi indicati (fra cui urto, investimento, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni) dal relativo livello di rischio (per lo più basso) e dalle misure di prevenzione previste (calzature e guanti), nonché dall'obbligo di sorveglianza sanitaria, riferito peraltro alla sola attività di movimentazione manuale dei carichi. 11. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs. 81/2015. Il motivo è infondato. Il deduce di non aver ricevuto informazioni sui rischi per la sicurezza Parte_1
e la salute connessi alle attività produttive né formazione circa l'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento della sua attività lavorativa. Tale affermazione risulta documentalmente smentita dagli attestati prodotti dalla società convenuta (cfr. docc. allegati sub 4 nel fascicolo della società convenuta) nei quali si certifica che il ricorrente superato con esito positivo il corso di formazione generale e quello di formazione specifica (i cui contenuti risultano rispondenti all'attività lavorativa svolta dal ). Parte_1
12. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omesso esame in sentenza della nullità del contratto per violazione della direttiva 104/2008 CE.
La censura va disattesa perché è assolutamente generica e non offre alcun elemento per valutare la nullità del contratto per contrasto con i principi del diritto eurounitario in materia. 13. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
14. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
9 15. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€4.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1701/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Claudio Lalli appellante E
Controparte_1
Avv. Damiano Lipani appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11664/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Voglia dichiarare la illegittimità/nullità del contratto di fornitura lavoro e stipulato in data 01/07/2019 comprese le proroghe e termine in data 30/08/2020 tra il signor Parte_1 e la con sede in Milano via Tolmezzo 15, per i
[...] Controparte_2 motivi esposti in premessa;
2) Voglia quindi dichiarare in conseguenza di quanto sopra che tra il ricorrente e la spa , quale utilizzatore di tale contratto di fornitura lavoro, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore con sede Roma Viale Europa è intercorso ed intercorre ancora oggi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inizio in data 06/08/2019 e con diritto all'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti di spa con orario full-time con obbligo di CP_1 regolarizzare il rapporto di lavoro presso tutti gli enti ed istituti competenti;
3) Voglia quindi ordinare a , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore di riammettere/reintegrare in servizio nel suo posto di lavoro il signor
presso la sede lavorativa indicata nel contratto di cui Parte_1 al capo 1;
4) Voglia conseguentemente condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a risarcire al ricorrente il danno subito nella misura di tante mensilità quante ne saranno decorse 31/08/2020 alla data del ripristino del rapporto ovvero ,mensilità da quantificarsi nella misura mensile corrispondente al livello D full-time e cioè € 1.988,86 (o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa) o comunque nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e non inferiore a n° 2,5 sino ad un massimo di 6 mensilità sempre calcolate come sopra oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio”. A fondamento delle proprie domande, il ricorrente esponeva che aveva lavorato ad
Agrigento alle dipendenze della convenuta con una serie di contratti interinali a tempo determinato, alcuni dei quali prorogati, stipulati con la società di fornitura lavoro che in particolare impugnava l'ultimo di questi contratti Controparte_2 interinali e cioè quello intervenuto per il periodo dal 19/08/2019-30/08/2020, ovvero la terza proroga dal 1 luglio 2020, al 30/08/2020; che non aveva mai sottoscritto il contratto interinale e non ne aveva mai ricevuto copia;
che la mancanza della forma scritta del contratto interinale violava l'articolo 33 punto 1 del Dlgs 81/2015 e successive modifiche, rendendo nullo il contratto;
che mancava ed era infondata la motivazione giustificante la terza proroga, con la quale aveva superato i 12 mesi della durata del rapporto;
che, al riguardo, la Legge 96/2018 aveva reintrodotto l'obbligo della motivazione scritta nella proroga rispetto ad un contratto a termine iniziale che superasse complessivamente 12 mesi;
che la società , nel Parte_2 predisporre la terza proroga, aveva agito in modo ambiguo perché da una parte motivava esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria dell'utilizzatore e dall'altra parte rilevava non necessaria la motivazione ai sensi dell'articolo 93 del Dl n° 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL Rilancio). Il ricorrente eccepiva come l'attività della spa , si CP_1 era sempre svolta nei periodi COVID e quindi mancasse la caratteristica prevista dal legislatore “di fare fronte al riavvio delle attività” contenuta nel c.d. decreto Rilancio;
che le mansioni indicate nel contratto interinale con , svolte anche CP_2
2 precedentemente presso la convenuta - “autista: addetto alle attività interne ivi compresa la movimentazione carichi” – non erano in relazione ad attività che si erano incrementate in misura tale da giustificare assunzioni straordinarie di personale e che, comunque, eventuali incrementi non erano né temporanei, né “significativi” e comunque non si erano concretizzati improvvisamente nel mese di luglio 2020; che in relazione alla infondata motivazione giustificante la proroga, con il conseguente superamento di 12 mesi complessivi del contratto a termine interinale, il suo rapporto si doveva convertire a tempo indeterminato e in capo all'utilizzatore per la illegittimità della proroga del rapporto di fornitura lavoro. In ogni caso eccepiva, in via subordinata: A) la mancata redazione con data certa del DVR da parte di presso l'unità di Palermo, ovvero, in caso fosse Controparte_1 stata ove redatta, eccepiva in subordine B) la mancanza in tale DVR di una indicazione complessiva e completa di tutte le attività che costituivano rischio sul lavoro rispetto alle effettive mansioni da lui svolte e C) il mancato aggiornamento dei rischi contenuti nel DVR relativamente alle mansioni e dovuti all'utilizzo di nuovi mezzi di movimento e metodi di lavoro inseriti in azienda dopo l'elaborazione del DVR (come il rischio relativo all'utilizzo della sponda idraulica e di trans-pallet manuale con pedana); che la violazione degli obblighi comportava il divieto di procedere alle assunzioni a termine ex art. 32 punto 1 lettera d Dlgs 81/2015. Eccepiva, in ulteriore subordine, la violazione, da parte di Controparte_2 dell'articolo 33 punto 1 lettera b del Dlgs 81/2015, poiché non aveva correttamente indicato il numero dei lavoratori da somministrare nel contratto di assunzione del ricorrente (erano state indicate 23 unità da somministrare che non corrispondevano, Con in realtà, a quelle somministrate da a in quel periodo CP_2 CP_1
e con quel provvedimento); eccepiva, ancora, in ulteriore subordine, la violazione da parte di dell'articolo 33 punto 1 lettera c del DLGS 81/2015, Controparte_2 poiché non aveva inserito nel contratto di somministrazione “…l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate” in quanto aveva allegato al contratto un “MODULO RILEVAMENTO RISCHI”, privo di data e della sua sottoscrizione, ove si indicavano soltanto alcuni
“fattori di rischio”, soltanto alcuni “livelli di rischio” e “le misure di prevenzione, DPI” relativi a tali parziali rischi indicati;
senza fare riferimento all'ambiente lavorativo, e senza includere molte attività, come ad esempio il rischio relativo alla sponda idraulica e al trans-pallet elettrico;
che con lettera pec del 01/10/2020, nel termine di 60 dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore, aveva chiesto l'assunzione diretta da parte della resistente;
che, infine, in estremo subordine rispetto ai precedenti motivi, rilevava come era stato adibito anche e in gran parte del rapporto a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto di somministrazione di autista in quanto effettuava attività di smistamento posta (cioè di collocazione in apposite caselle delle lettere che erano poste su un apposito bancale) il giorno della settimana in cui era in “disponibilità” (come una riserva in caso di assenza di altro personale); attività di tracciatura di raccomandate e assicurate, attraverso l'uso di un lettore cd codice a barre operando sui plichi di raccomandate e assicurate portate dagli autisti;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del
3 videoterminale;
attività di scarico merci e manutenzione mezzi (recandosi in officina, lavaggio, gommista e manutenzione delle autovetture) senza che fosse inserita l'indicazione di eventuali rischi per tali attività ex art 33 punto 1 lettera c del Dlgs 81/2015; che era stato violato l'articolo 35 punto 4 del Dlgs 81/2015 poiché il somministratore non l'aveva informato sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività e non l'aveva formato ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro per svolgere le attività lavorativa per le quali era stato assunto, diversamente dal trattamento al riguardo riservato agli autisti diretti dipendenti della convenuta e che non ha mai fatto alcun corso di formazione per l'uso di tali dispositivi e per conoscere i relativi rischi nell'esecuzione di tale attività e nella guida del mezzo (ricorda che i protocolli di sicurezza stabiliti per la conduzione di trans-pallet manuali con pedana dispongono che gli addetti a questi mezzi debbano preventivamente essere correttamente informati, formati addestrati sulle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da utilizzare, sui limiti d'uso in relazione al carico da trasportare ai sensi dell'articolo 71 comme 3 e 7 e dell.art. 73 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.); che la violazione di queste regole, in una lettura della disciplina del contratto di somministrazione che tutela la sicurezza sul lavoro, ponendo specifici divieti ed obblighi, comportava, inevitabilmente, una violazione, rilevante sul piano della sicurezza del lavoro, si da determinare il diritto del lavoratore di essere assunto da , con contratto a tempo indeterminato e con orario full-time. CP_1
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_1 contestando le pretese avversarie ed insistendone per l'integrale rigetto.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso stante la legittimità del contratto di somministrazione e della terza proroga impugnata dal lavoratore. Il primo Giudice, inoltre, riteneva altresì infondate le eccezioni del lavoratore circa l'omessa redazione e/o l'omesso aggiornamento del DVR da parte di e l'asserita mancanza di corsi di formazione utili all'attività Controparte_1 lavorativa, a fronte della puntuale documentazione probatoria prodotta in giudizio dalla società convenuta. Quanto alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, infine, il Tribunale riteneva che il – contrariamente a quanto dedotto dal Parte_1 ricorrente – avesse svolto la mansione per la quale era stato assunto (ovvero, la mansione di autista e di addetto alle attività interne, compresa la movimentazione di carichi) poiché, come emerso al termine dell'istruttoria con escussione testi, le ulteriori attività dedotte dal lavoratore a sostegno delle proprie argomentazioni avevano, in realtà, un carattere prettamente residuale ed irrilevante rispetto alla mansione principale da questi ricoperta.
4. Avverso la suindicata pronuncia propone appello il lavoratore soccombente, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione;
2. mancanza del DVR al momento della assunzione, mancanza di data certa del
DVR, mancato aggiornamento del DVR;
3. violazione dell'art. 33 lett. c d.lgs. 81/2015;
4. violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs. 81/2015;
4
5. omesso esame in sentenza della nullità del contratto per violazione della direttiva 104/2008 CE.
5. Costituitasi ritualmente in giudizio, contesta le Controparte_1 deduzioni del lavoratore e conclude per la conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Il primo motivo di gravame, relativo all'illegittimità della ultima e terza proroga del contratto di somministrazione, non merita accoglimento. Va al riguardo richiamato l'art. 34, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, secondo cui “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. L'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 (cui rinvia l'art. 34 cit.), modificato dal D.L. n. 87/2018 conv. in L. n. 96/2018, nella versione applicabile ratione temporis, statuisce al comma 1 che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”. Il successivo comma 1 bis prevede: “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. In materia di proroghe e rinnovi, l'art. 21 comma 01 del D.lgs. n. 81/2015 dispone poi che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. L'art. 93 del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 - nella versione applicabile ratione temporis ai fatti di causa, precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020 - disponeva: “In deroga all'articolo 21 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.
81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Dunque, per le proroghe dei contratti di lavoro subordinato a termine in corso di esecuzione, che ne differiscono la scadenza fino al 30 agosto 2020, l'art. 93 non considera vizi forieri di nullità quelli integrati dalla mancata previsione della causale
5 di posticipazione del termine, oppure dalla sua non genuinità; di conseguenza, nemmeno appresta in favore del lavoratore il regime sanzionatorio della c.d.
“conversione” a tempo indeterminato del rapporto, regime che, invece, l'ordinamento annette di regola ai menzionati vizi del negozio. Precisato che tale normativa è applicabile anche al contatto di somministrazione, va allora osservato che la terza proroga del contratto tra e CP_2 il ricorrente (relativa al periodo 1° luglio 2020 - 30 agosto 2020) ricade in effetti nell'alveo di applicazione dell'art. 93 citato. E' vero che per questa proroga i contraenti avevano previsto una causale, ma è altrettanto vero che una valutazione di sua insussistenza, genetica oppure funzionale, non consentirebbe comunque al lavoratore di ottenere la tutela invocata, ossia la conversione del contratto a termine e la sua imputazione all'utilizzatore
[...]
, trattandosi di tutela non prevista positivamente in relazione al caso di CP_1 specie. 9. Anche il secondo motivo di gravame relativo alle carenze del DVR è infondato. In primo luogo, l'esistenza del DVR al momento dell'assunzione del ricorrente (in data 1.7.2019) e l'aggiornamento di detto documento risultano provate sulla base della documentazione depositata in giudizio dalla società convenuta (v. i due documenti di valutazione dei rischi - allegati sub 8 nel fascicolo della società convenuta - che recano, rispettivamente la data del 18.4.2019 e del 3.12.2019), che sono relativi all'unità produttiva, in cui è stato incontestatamente impiegato il ricorrente e nei quali sono indicati i rischi comuni e specifici connessi alle mansioni svolte in quella unità, tra le quali anche quelle svolte dal . Parte_1
Deve poi rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, questi documenti hanno una data certa, comprovata dall'apposizione della marca temporale. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi” (Cass. n. 4251/2019). In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che: “la cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato, nella vicenda oggi in esame si tratta di Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a., Gestore Certificato dal 12 ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione dal 6 dicembre 2017, iscritta nell'Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da ), di una "firma digitale del documento" cui è CP_3 associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. L'apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.
3.3.1. In altri termini,
6 la cd. «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l'utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato (qui, come si è detto, individuato in Aruba), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce 4 all'utente.
Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.
3.4. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), infine, definisce la validazione temporale come «il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi" (art. 1, comma 1, lett. bb], - lettera poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h], del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 179/2016 - vigente ratione temporis), ed il suo successivo art. 20, comma 3, combinato con gli artt. 41 e da 47 a 54 del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b], 35, comma 2, 36, comma 2, e 71), chiariscono il valore legale della validazione suddetta sancendo, sostanzialmente, che la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”. Per quanto poi concerne la doglianza relativa al mancato aggiornamento del DVR, si ricorda che l'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008, al comma 3, prevede che: “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
7 Orbene, nel caso di specie, la società convenuta, fin dal giudizio di primo grado, ha affermato che non vi sono state modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro;
al riguardo nessun elemento in senso contrario è stato dedotto né tantomeno provato da parte ricorrente e, conseguentemente, deve disattendersi l'eccezione dell'odierno appellante relativa al mancato aggiornamento del DVR. Per quanto poi esposto al successivo punto 10.2., non può neppure accogliersi la doglianza relativa alla asserita insufficienza del DVR rispetto alle mansioni effettivamente svolte dal , diverse da quelle per le quali era stato assunto. Parte_1
10. Il terzo motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2015 è infondato. Tale disposizione normativa, relativa ai compiti del servizio di prevenzione e protezione, prevede quanto segue: “1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36”. 10.1. L'appellante si duole che il contratto stipulato fra la società e la CP_2 società convenuta non abbia rispettato la prescrizione normativa e, più in generale, che l'indicazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione non abbia riguardato tutte le mansioni da lui concretamente svolte. Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che nel contratto di assunzione del lavoratore da parte della (cfr. contratto allegato sub 3 nel fascicolo della CP_2 società convenuta), nel paragrafo “Informazioni relative al Contratto di somministrazione n.87 del 01/07/2019 con l'Utilizzatore”, si legge che circa la
“indicazione dei rischi per l'integrità e la salute e misure di prevenzione adottate ed informazioni richieste dall'art. 22 CCNL ApL: si rimanda al “Modulo rilevamento rischi” che allegato al presente contratto, ne forma parte integrante”. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal lavoratore, che peraltro ha firmato digitalmente il contratto in questione;
la doglianza in esame deve essere pertanto disattesa. 10.2. L'appellante afferma inoltre che la succitata disposizione normativa è stata violata perché il modulo di rilevamento rischi allegato al contratto concerneva soltanto le mansioni di autista per le quali egli era stato assunto e non tutte le altre che aveva in concreto svolto: smistamento posta, tracciatura raccomandate e assicurate;
attività interna per lavorare i pacchi con uso del videoterminale e utilizzo del pc, attività di scarico merci e manutenzione mezzi. La società convenuta non
8 avrebbe pertanto assolto l'obbligo di indicare i rischi e le misure di prevenzione per tutte le mansioni svolte dal lavoratore e non solo per quelle di assunzione. L'assunto è privo di fondamento. Nel giudizio di primo grado è stata espletata prova testimoniale, dalla quale è risultato che il svolgeva prevalentemente mansioni di autista, provvedendo Parte_1
a caricare sul furgone la corrispondenza e i pacchi da trasportare avvalendosi anche di carrelli o di transpallet (mezzi meccanici non a motore che servono per alzare i volumi dai carrelli), e, soltanto in via residuale, provvedeva alla registrazione dei codici a barre su corrispondenza e pacchi, nonché allo smistamento della posta nelle diverse sezioni di portalettere fatte a caselle (cfr. deposizioni dei testi e Tes_1
colleghi del ricorrente, i quali hanno avuto conoscenza diretta Tes_2 dell'attività lavorativa da lui svolta).
Orbene, tali attività coincidono con quelle indicate nel contratto di somministrazione e nel contratto di assunzione (v. allegati nn. 2 e 3 nel fascicolo della società convenuta), in cui si legge che le mansioni affidate al erano Parte_1 quelle di “Autista: addetto alle attività interne compresa la movimentazione carichi”. Coerentemente poi il modulo rilevamento rischi, allegato al contratto di assunzione sottoscritto digitalmente dal ricorrente in data 5.8.2019 (v. documentazione depositata sub 3 nel fascicolo della società convenuta), si riferisce a tutte queste attività, come si evince dai rischi ivi indicati (fra cui urto, investimento, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni) dal relativo livello di rischio (per lo più basso) e dalle misure di prevenzione previste (calzature e guanti), nonché dall'obbligo di sorveglianza sanitaria, riferito peraltro alla sola attività di movimentazione manuale dei carichi. 11. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 35 punto 4 del D.lgs. 81/2015. Il motivo è infondato. Il deduce di non aver ricevuto informazioni sui rischi per la sicurezza Parte_1
e la salute connessi alle attività produttive né formazione circa l'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento della sua attività lavorativa. Tale affermazione risulta documentalmente smentita dagli attestati prodotti dalla società convenuta (cfr. docc. allegati sub 4 nel fascicolo della società convenuta) nei quali si certifica che il ricorrente superato con esito positivo il corso di formazione generale e quello di formazione specifica (i cui contenuti risultano rispondenti all'attività lavorativa svolta dal ). Parte_1
12. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omesso esame in sentenza della nullità del contratto per violazione della direttiva 104/2008 CE.
La censura va disattesa perché è assolutamente generica e non offre alcun elemento per valutare la nullità del contratto per contrasto con i principi del diritto eurounitario in materia. 13. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
14. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
9 15. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€4.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 maggio 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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