Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 498/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 498/2022 R. G., promossa da
, nato a [...]-Lipari (ME), il 28 dicembre 1953 (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Grazia Maria Schiava (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via San Sebastiano n. 13, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
, nato a [...] il 23 maggio 1945 (C.F. ), n. q. di procuratore CP_1 CodiceFiscale_2 speciale di nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Romeo Palamara (con pec indicata), presso il cui studio, in Lipari (ME), Via F. Mancuso, è elettivamente domiciliato;
, nato a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Claudio Manganaro, presso il cui studio, in Lipari
(ME), Via Montegallina n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 375/2022, emessa, in data 24 marzo 2022, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 dicembre 2008, conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Lipari, , esponendo: CP_2 di aver posseduto animo domini, da oltre trent'anni, il fondo agricolo sito in Filicudi al fg. 21 particella
552, esteso are 2,20, seminativo arborato, in catasto prima in ditta e dal 28 dicembre 2024 Parte_2 in ditta che in virtù del potere di fatto esercitato sul fondo aveva provveduto e CP_2 provvedeva da oltre trent'anni, continuamente, ininterrottamente e pacificamente, alla coltivazione del terreno ed alla raccolta dei frutti delle piantagioni;
che tale possesso uti domini si era protratto nel tempo continuamente, pacificamente ed ininterrottamente;
che, conseguentemente, aveva acquistato la proprietà del fondo agricolo per usucapione.
1
[...]
ha posseduto e possiede animo domini da oltre trent'anni il fondo agricolo sito in Filicudi Pt_1 in catasto al fg. 21 part. 552 esteso are 02,20, reddito dominicale € 0,68 reddito agrario € 0,28 coltivato a seminato arborato, in ditta Sessa Micaela, per averlo coltivato, raccolto i frutti e disposto dallo stesso come se fosse proprietario;
2) Ritenere e dichiarare che il possesso animo domini del predetto fondo si è protratto continuamente, ininterrottamente e pacificamente da oltre trent'anni senza subire molestie, turbative o rivendicazione alcuna;
3) Ritenere e dichiarare che il possesso animo domini esercitato dall'attore sul fondo in questione protrattosi da oltre trent'anni, importa l'acquisto da parte dell'attore della proprietà del fondo agricolo medesimo, per usucapione;
4)
Conseguentemente dichiarare che ha acquistato per usucapione la proprietà del fondo Parte_1 agricolo sito in Filicudi in Catasto al fg. 21 particella 552 esteso are 02,20, reddito dominicale €
0,68, reddito agrario € 0,28, coltivato a seminativo arborato;
5) Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina”. Con vittoria di spese e compensi in caso di costituzione in giudizio del convenuto e totale compensazione delle stesse in caso di contumacia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , nella qualità di procuratore CP_1 speciale di contestando la fondatezza delle domande dell'attore, di cui chiedeva il CP_2 rigetto. Deduceva, in particolare, che, con atto pubblico del 28 dicembre 2004, aveva CP_2 acquistato da il fondo esteso mq. 220, su cui insisteva un piccolo fabbricato rurale Parte_2 parzialmente diruto e, subito dopo l'acquisto, aveva esercitato il possesso sul bene, provvedendo, dapprima, a realizzare un muro sul confine con la pubblica via e, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, a demolire e ricostruire il piccolo fabbricato. Aggiungeva che, solo nel mese di gennaio 2008, l'attore si era arbitrariamente introdotto nel terreno - che mai prima era stato coltivato
- estirpando diverse piante di fico d'india e zappando la parte confinante con il suo fondo, e per tali fatti era stato sottoposto a procedimento penale, per il reato di cui all'art. 633 c.p.
Chiedeva, inoltre, il differimento della prima udienza per consentire la citazione in giudizio di per essere tenuto indenne da qualsiasi onere, in caso di accoglimento della Parte_2 domanda attorea, e per ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre la restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto del terreno. In via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna di ad indennizzare la Sig.ra per le opere di ristrutturazione ed i Parte_1 CP_2 miglioramenti apportati al piccolo fabbricato, nonché a rifondere alla stessa le spese vive sostenute per dette opere, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare in separato giudizio. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio , che eccepiva Parte_2
l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande formulate nei suoi confronti dal convenuto e delle domande attoree, con vittoria di spese, compensi ed onorario di giudizio.
Istruita la causa, con sentenza n. 375/2022 del 24 marzo 2022, il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, con così provvedeva: “a) Rigetta la domanda attorea relativa al fondo agricolo sito in Filicudi in Catasto al fg. 21 particella 552 esteso are 02,20, reddito dominicale € 0,68, reddito agrario € 0,28, coltivato a seminativo arborato, in catasto prima in Ditta Pellegrino Antonio e dal 28/12/2004 in
Ditta Sessa Micaela;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
c) Compensa, per
2 le ragioni di cui in parte motiva, le spese tra parte attrice e parte convenuta e tra quest'ultima e la chiamata in causa”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) Previa dichiarazione di Parte_1 inammissibilità e procedibilità, ritenere la fondatezza dell'atto d'appello e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza n. 375/2022, pubblicata il 24/03/2022 ovvero il 28/03/2022, notificata ai fini del termine breve d'impugnazione il 30/05/2022, per violazione di norme di legge e, comunque, per i motivi addotti, con l'adozione di ogni conseguente statuizione;
2) In riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che ha posseduto e possiede animo domini Parte_1 da oltre trent'anni il fondo agricolo sito in Filicudi in catasto al fg. 21 part. 552 esteso are 02,20, reddito dominicale € 0,68 reddito agrario € 0,28 coltivato a seminativo arborato, in Ditta Sessa
Micaela, per averlo coltivato, raccolto i frutti e disposto dello stesso come se fosse proprietario;
3)
In riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che il possesso animo domini del predetto fondo si è protratto continuativamente, ininterrottamente e pacificamente da oltre trent'anni senza subire molestie, turbative o rivendicazione alcuna;
4) In riforma della sentenza impugnata, ritenere
e dichiarare che il possesso animo domini esercitato dall'attore sul fondo in questione, protrattosi da oltre trent'anni, importa l'acquisto da parte dell'attore della proprietà del fondo agricolo medesimo, per usucapione;
5) Conseguentemente dichiarare che ha acquistato per Parte_1 usucapione la proprietà del fondo agricolo sito in Filicudi in Catasto al fg. 21 particella 552 esteso are 02,20, reddito dominicale € 0,68, reddito agrario € 0,28, coltivato a seminativo arborato;
6)
Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari di
Messina; 7) In riforma della sentenza impugnata condannare l'appellato ed il terzo alla rifusione delle spese processuali di primo grado;
8) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
9) In via estremamente subordinata, tenuto conto delle vicende processuali che hanno leso
i diritti dell'appellante, compensare le spese del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , n. q di procuratore speciale di CP_1
, contestando la fondatezza dei motivi appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha, altresì, CP_2 proposto appello incidentale, chiedendo che sia ritenuta e dichiarata viziata da ultrapetizione la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, perché assorbita dal rigetto della domanda principale, e, conseguentemente, errata la compensazione delle spese processuali, che per il principio della soccombenza andavano poste a carico dell'attore, con condanna dell'appellante al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali del CP_2 doppio grado del giudizio.
Si è costituito, altresì, in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di appello, Parte_2 di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 30 luglio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza n° 375/2022 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. per assoluta difformità al modello normativo e per mancato raggiungimento dello scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal Giudice all'esito della discussione- Violazione art. 281 sexies c.p.c., art. 133 c.p.c., art. 35 disp. Att. c.p.c., art. 130 c.p.c. - Assoluta contraddittorietà sulle
3 modalità di svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e art. 83 c. 7 lett h) d.l. 18/2020”. Ha evidenziato che, all'udienza del 24 marzo 2022, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., erano comparsi la convenuta ed il terzo chiamato, che avevano precisato le conclusioni e discusso la causa ed il Giudice aveva testualmente disposto: “Il Giudice rilevato che nessun altro è comparso poiché le note scritte di parte attrice non sono ammissibili… decide con separato provvedimento al termine della camera di consiglio”. In data 28 marzo 2022, la cancelleria aveva comunicato la “sentenza a verbale”, registrata nel fascicolo telematico con numero 375/2022 e con data del 24 marzo 2022. Ciò premesso, ha lamentato che erano stati redatti due distinti verbali di discussione della causa: il primo alla presenza delle parti, chiuso e sottoscritto dal Giudice alle ore 09,50 del 24 marzo 2022, privo di ogni riferimento al dispositivo di sentenza ed alla lettura di questo in udienza;
il secondo posto ad intestazione della sentenza, privo dell'orario di chiusura o della fine della camera di consiglio, incorporante in sé la sentenza, ma non le conclusioni e la discussione delle parti.
La censura è infondata.
Dalla lettura del “Verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.” che precede e forma parte integrante della sentenza appellata, emerge chiaramente che, all'udienza del 24 marzo 2022, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale delle parti presenti (“precisate le conclusioni la parte presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come risulta nel richiamato verbale odierno di cui la presente sentenza costituisce parte integrante”), il primo giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio (“All'esito della Camera di Consiglio”), ha emesso sentenza con motivi contestuali, dando lettura in udienza del dispositivo e dei motivi della decisione (“ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione”).
In ogni caso, anche ove si ritenesse fondata la censura, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli articoli 353 e 354 c.p.c. di rimessione della causa in primo grado, la conseguente pronuncia di nullità della sentenza non escluderebbe il dovere della Corte di decidere la causa nel merito, atteso che, com'è noto, il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado, e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito.
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione del principio del diritto di difesa e di contraddittorio e di parità tra le parti - violazione art. 111 Cost.”. Ha evidenziato che, alla udienza del 24 febbraio 2022, fissata in presenza su richiesta dell'avv. Mandarano e poi sostituita con il deposito di note scritte, il giudice aveva disposto un “differimento d'Ufficio” della causa alla successiva udienza del 24 marzo 2022. Il difensore dell'attore, tenuto conto del rinvio d'ufficio e considerato che l'udienza del 24 marzo 2022 altro non era che la stessa del 24 febbraio 2022, fissata per trattazione scritta, solo per estremo scrupolo difensivo, aveva depositato cinque giorni prima le medesime note già tempestivamente depositate per la precedente udienza del 24 febbraio 2022, che il Giudice aveva dichiarato inammissibili, consentendo ai convenuti di presenziare, precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, in assenza, legittima, dell'attore. La “straordinarietà” di quanto accaduto aveva comportato, adire dell'appellante, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
4 Anche tale censura è infondata, in quanto, come affermato dallo stesso difensore, l'udienza del 24 marzo 2022 si è correttamente svolta in presenza (nelle forme ordinarie) - atteso che non ne era stato espressamente disposto lo svolgimento “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” (art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 17/03/2020 n. 18) - ed in assenza, ingiustificata, del difensore di parte attrice, le cui note scritte sono state giustamente ritenute irrituali. Peraltro, l'appellante non ha allegato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, limitandosi ad affermare di essere stato privato della possibilità di discutere oralmente la causa.
3. Tali argomentazioni inducono a ritenere infondato anche l'ulteriore doglianza concernente violazione dell'art. 111 Costituzione, posto che, come già evidenziato, non può addebitarsi ai provvedimenti adottati dal primo giudice l'assenza ingiustificata del difensore all'udienza di discussione, svoltasi regolarmente ed in presenza delle controparti.
4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione art. 115, 116, 111 Cost. - Omessa Valutazione delle prove - Omessa valutazione dell'interrogatorio formale e dei documenti acquisiti - Violazione di norme di legge - Errore di fatto - Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errore su circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione”.
Ha lamentato che il giudice aveva omesso di valutare le prove ammesse su richiesta dell'attore e non aveva indicato le ragioni che lo avevano indotto a disattenderle. Anche tale doglianza è infondata. Occorre premettere, in diritto, che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. - che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita - occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c., che disciplina la valutazione delle prove, secondo il prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., 5 novembre 2024, n. 28453). Nel caso in esame, il primo giudice ha posto a fondamento della decisione solo prove ritualmente acquisite in atti ed ha indicato quelle che, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto più convincenti ed attendibili ai fini della decisione. Peraltro, l'eventuale lacuna motivazionale nella disamina e valutazione delle prove offerte non è motivo di regresso del processo, ma va colmata in grado di appello.
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Motivazione illogica, apparente e contraddittoria - Errore di fatto- Omessa valutazione delle prove acquisite. Sussistenza in capo all'attore del possesso utile ai fini dell'usucapione - Fondatezza della domanda”. Ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'attore aveva assolto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, in ordine alla fondatezza della domanda, in quanto le risultanze testimoniali, i fatti non contestati e i documenti acquisiti contribuivano a fornire la prova del possesso, utile ai fini dell'usucapione, esercitato dal Pt_1
Ha evidenziato, in particolare, che in sede di interrogatorio formale, aveva confermato CP_1 di avere inviato al nel mese di aprile 2008, una bozza di accordo transattivo, in cui la signora Pt_1
per dirimere la controversia con l'attore, proponeva di concedere allo stesso, in CP_2 comodato gratuito per la durata di anni 50, una porzione del proprio fondo allo scopo di coltivarlo e
5 percepirne i frutti e, a fronte di tale “concessione”, chiedeva che il dichiarasse “di non vantare Pt_1 più alcun diritto né a titolo di possesso né a titolo di proprietà sul terreno e sul piccolo fabbricato rurale, parzialmente diruto di proprietà della signora ”, dimostrando, in tal modo, di essere CP_2 consapevole della sussistenza del diritto, oggetto della richiesta di rinuncia, in capo all'attore. Ha aggiunto che, erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'attore non avesse dato prova dell'animus possidendi, non avendo dimostrato lo svolgimento di attività collaterali connesse ai lavori agricoli funzionali a produrre i frutti, evidenziando che, trattandosi di un terreno agricolo scosceso (come desumibile dai rilievi fotografici prodotti), l'unica attività che poteva essere svolta era la concimazione (provata) e la zapponatura del terreno e la raccolta dei frutti (provata in giudizio). Inoltre, l'animus possidendi risultava riconosciuto e provato ex se anche dal contenuto dell'accordo transattivo, la cui semplice lettura consentiva di affermare il dominio assoluto dell'attore sul terreno, alla stregua di quello del proprietario.
Le argomentazioni su cui si fonda il motivo di gravame sono prive di fondamento.
Come correttamente affermato dal primo giudice, il quadro probatorio in atti non consente di ritenere provata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa, ex art. 1158 c.c..
Occorre premettere, in diritto, che, per costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'acquisto della proprietà di un terreno per usucapione, il possesso utile non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), è stato affermato che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato, non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne precluso ai terzi la fruizione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/06/2023, n. 18528).
Con specifico riferimento ai terreni agricoli, è stato costantemente precisato che non basta la prova della coltivazione del fondo - trattandosi di attività materiale, pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre, ancorché in via presuntiva, l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II,
11/01/2024, n. 1121; Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022) e che la recinzione del fondo (art. 841
c.c.) costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento (cfr. Cass. n. 2024, n. 1121;
7621/2023, Cass. n. 6485/2023).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato, e chiesto di provare, di avere utilizzato, per oltre trent'anni, pacificamente, ininterrottamente e continuativamente, il terreno oggetto di causa, coltivandolo e raccogliendone i frutti, senza allegare e chiedere di provare il compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l'utilizzo da parte di terzi.
Né elementi indiziari univoci, da cui dedurre l'esercizio di una signoria uti dominus sul bene, sono emersi in esito alla prova testimoniale.
6 Il teste , sentito all'udienza del 10 novembre 2011, descriveva i luoghi, Testimone_1 precisando che il terreno oggetto di causa - su cui esisteva un rudere cadente ed inutilizzabile consistente in due muri - era in stato di abbandono, ad eccezione di una porzione di esso, di circa dieci mq., confinante con la strada comunale e la proprietà che era coltivato ad ortaggi. Riteneva Pt_1 che “forse” a coltivarlo provvedeva , in quanto qualche volta lo aveva visto sul luogo, Parte_1 precisando di avere visto l'attore “sul terreno” solo a partire dal 2001, in quanto in data precedente, anche quella porzione del fondo era abbandonato. Escludeva che il utilizzasse il fondo in tutta Pt_1 la sua estensione. Confermava che, in seguito all'acquisto del terreno, aveva CP_2 provveduto a ripulire il fondo, a realizzare un muro al confine con la via pubblica, incaricando tale
, e a ristrutturare il rudere, affidando il relativo incarico allo stesso teste. Per_1
Negava le ulteriori circostanze articolate nella memoria istruttoria dell'attore (“vero o no che
[...]
, da oltre trent'anni possiede, coltivandolo e raccogliendo regolarmente i frutti il fondo sito Pt_1 in Filicudi in catasto al fg. 21 part. 552, limitrofo alla propria abitazione”, “vero o no che da oltre trenta anni utilizza, continuativamente ed ininterrottamente, senza contestazione da Parte_1 parte di alcuno, il fondo agricolo di cui alla presente causa, in tutta la sua estensione, ivi compreso il rudere di piccole dimensioni ubicato all'interno di detto fondo” e “vero o no che il possesso di detto fondo in tutta la sua estensione si protrae da oltre trent'anni pacificamente, ininterrottamente e continuamente”).
Il teste , riferiva di conoscere bene, avendo frequentato quei luoghi dal 1995, il Testimone_2 terreno oggetto di causa - su cui vi era un rudere costituito da muretti perimetrali privi di tetto - il quale non era coltivato, ad eccezione di una porzione, di circa 15-20 mq., confinante con il terreno e con la via pubblica, che, a partire dal 2001, era stato coltivato da . Confermava Pt_1 Parte_1 di avere realizzato, su incarico di , il muretto tra il fondo e la via pubblica. Negava le CP_2 ulteriori circostanze articolate da parte attrice.
Il teste , sentito all'udienza del 9 febbraio 2012, confermava la circostanza di cui Testimone_3 alla lettera a) della memoria, ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositata da parte attrice (“vero o non che
[...]
, da oltre trent'anni possiede, coltivandolo e raccogliendo regolarmente i frutti il fondo sito Pt_1 in Filicudi in catasto al fg. 21 part. 552, limitrofo alla propria abitazione”), precisando di vivere quasi stabilmente, da circa cinquanta anni, sull'isola di Filicudi, a circa cinquanta metri dal terreno oggetto di causa, e di essere a conoscenza del fatto che aveva “da sempre coltivato il Parte_1 terreno in questione ad ortaggi, concimandolo e curandolo con molto affetto e dedizione…”. Non ricordava che sul terreno vi fosse un rudere, e comunque escludeva di essersene accorto, precisando che tutta la particella era stata coltivata negli anni. Aggiungeva che il terreno era privo di recinzioni ed era accessibile a tutti.
Risentito all'udienza del 7 marzo 2013, lo stesso teste precisava che, pur vivendo a Filicudi da circa
40 anni, solo negli ultimi dieci anni aveva visto coltivare il terreno oggetto di causa, e Parte_1 non in tutta la sua estensione, bensì limitatamente ad un “rettangolo”, sito davanti alla abitazione dello stesso attore, “con il lato equivalente all'estensione della casa di e la profondità di circa Pt_1
5/6 metri”. Il teste sentito all'udienza del 9 febbraio 2012, confermava la circostanza di cui alla Testimone_4 lettera a) della memoria, ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositata da parte attrice (“vero o non che
[...]
, da oltre trent'anni possiede, coltivandolo e raccogliendo regolarmente i frutti il fondo sito Pt_1 in Filicudi in catasto al fg. 21 part. 552, limitrofo alla propria abitazione”), precisando di abitare a Filicudi, dal 1987, nei pressi del terreno oggetto di causa. Confermava che il utilizzava l'intero Pt_1
7 terreno, escludendo la presenza di un rudere e precisando che, solo quattro anni prima, era stato costruito un manufatto, e che in detta circostanza era stata tolta la recinsione che il aveva Pt_1 realizzato in paletti e rete metallica. Non era a conoscenza della presenza di un muretto costruito tra il terreno e la via pubblica.
La circostanza che il avesse realizzato (in epoca imprecisata) una recinsione in paletti e rete Pt_1 metallica, tuttavia, oltre che non essere mai stata allegata dallo stesso attore (neanche in grado di appello), appare in contrasto con la documentazione fotografica in atti e con le altre deposizioni testimoniali, atteso che il teste riferiva espressamente che il terreno era privo di Testimone_3 recinzioni ed era accessibile a tutti e che i testi e , concordemente, affermavano Tes_1 Per_1 che il terreno oggetto di causa versava in stato di abbandono.
Dunque, a prescindere dalla dimostrazione - che, peraltro, non è emersa in modo certo ed univoco dall'istruttoria svolta - della materiale attività di coltivazione svolta sul fondo, l'attore non ha dimostrato di avere posseduto il terreno uti dominus, non essendo emersi univoci elementi probatori da cui sia possibile dedurre, ancorché in via presuntiva, l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, con l'intento di esercitare sullo stesso una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento.
Né la prova del possesso uti dominus emerge, contrariamente a quanto asserito dal difensore, dal contenuto della bozza di transazione, mai sottoscritta dalle parti, espressamente finalizzata a
“dirimere ogni possibile controversia in atto o che tra loro potrebbe sorgere circa il possesso e la proprietà del su descritto appezzamento di terreno”.
La transazione - che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può sorgere tra loro
- è caratterizzata, da un lato, dal fatto di avere ad oggetto una “res dubia”, e cioè un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, dalle reciproche concessioni che i contraenti si fanno nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16/01/2023, n. 1067), reciproche concessioni da intendersi in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31/08/2022, n. 25600).
Dalla proposta di transazione, dunque, non può inferirsi, come affermato dall'appellante, il riconoscimento dell'altrui diritto, né la consapevolezza in capo alla convenuta della fondatezza delle contrapposte pretese, bensì la mera consapevolezza circa l'incertezza nascente dalle discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali e ai rispettivi diritti e obblighi delle parti, e la volontà di prevenire, o superare, una lite.
Ne segue il rigetto dell'appello.
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Con l'appello incidentale, , in qualità di procuratore di , ha lamentato che CP_1 CP_2 il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione, pronunciato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, nonostante detta domanda fosse stata avanzata subordinatamente all'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore.
Ha lamentato, inoltre, che erroneamente era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio in conseguenza della “soccombenza reciproca per il rigetto della domanda riconvenzionale”.
Le doglianze, che possono essere esaminate insieme, sono fondate.
8 Occorre premettere, in diritto, che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del
“petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/03/2019, n. 8048).
Nell'esaminare le pretese delle parti, inoltre, il giudice non può prescindere dall'eventuale ordine gradato in cui queste possano spiegare le loro diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda, propria o della controparte. E', in proposito, precisato dalla Corte Suprema di Cassazione che “proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola” (cfr. Cass. 21 dicembre 2018, n. 33361).
Ha, dunque, errato il primo giudice a rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via subordinata all'accoglimento della domanda dell'attore, quantunque detta domanda fosse stata respinta.
Con la conseguenza che non vi erano i presupposti per la statuizione di compensazione delle spese di lite, disposta in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, va revocata la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta e va disposta la condanna di alla rifusione, Parte_1 in favore di , nella qualità di procuratore speciale di , delle spese del primo CP_1 CP_2 grado di giudizio, che si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 630,00 (di cui
€ 125,00, per la fase di studio, € 125,00, per la fase introduttiva, € 190,00, per la fase di trattazione, ed € 190,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
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La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza, per cui l'appellante va condannato alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali, che si liquidano, per ciascuno, - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 673,00 (di cui € 142,00, per la fase di studio, €
142,00, per la fase introduttiva, € 179,00, per la fase di trattazione, ed € 210,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di , di “un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e sull'appello incidentale proposto da , n. q. di procuratore speciale di Pt_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 375/2022, emessa, in data 24 marzo 2022, dal Tribunale di Barcellona CP_2
Pozzo di Gotto, così provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, in quanto proposta in via subordinata;
condanna alla rifusione, in favore di , n. q. di procuratore Parte_1 CP_1 speciale di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € CP_2
630,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del Parte_1 giudizio, liquidate, per ciascuno, in complessivi € 673,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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