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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1511/2025 promossa da:
), nata a [...]_1 C.F._1
(Ucraina) il 29/11/1978, e ), nato a [...]_2 C.F._2
(Ucraina) il 25/08/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Paterniti
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Anzio (RM) in data 8 marzo 2016 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Anzio dell'anno 2016, al n. 8, Parte I).
Dall'unione sono nati due figli, , nata a [...] il [...], ed Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]
[...]
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 15.6.2023 (RG n.
1570/2023).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalle parti e iscritto in data 8.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Velletri, accertata l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e verificata la congiunta volontà dei coniugi alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile ricorrendone i presupposti di legge:
1- Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dagli istanti in Anzio in data 08.03.2016 e certificato nei registri dello Stato Civile del
Comune di Anzio dell'anno 2016, Atto n. 8, Parte 1, in regime patrimoniale di separazione di beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di divorzio e con ogni altro conseguenziale provvedimento di legge;
2- –
Confermare le condizioni concordate in sede di separazione e di seguito riportate, ovvero: a) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) i due figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione materiale presso la madre sig.ra
[...]
nella casa coniugale sita in Anzio viale delle Pratoline n. 7, ove Parte_1 attualmente vive e risiede. Il padre potrà visitare e stare con i figli un giorno infrasettimanale (giovedì di ciascuna settimana), oltre un fine settimana da sabato mattina (ore 10,00) a domenica sera (ore
20,00), a settimana alternata, precisando che i coniugi potranno concordare ulteriori giorni aggiuntivi. Per quanto attiene il periodo delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, con un genitore il giorno di Natale o di Capodanno, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo delle vacanze pasquali i minori trascorreranno qualche giorno con il padre, ad anni alternati, che sceglieranno di comune accordo. Allo stesso modo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni nel periodo estivo (nei mesi di luglio-agosto) che sceglieranno di comune accordo. I coniugi, in ogni caso, sono liberi di disciplinare, di comune accordo, diverse e più ampie modalità di frequentazione. c) la casa coniugale sita in Anzio viale delle Pratoline n. 7 rimane assegnata alla sig.ra come già stabilito in sede di separazione consensuale ed Parte_1 ove la stessa già vive insieme ai figli ed alla propria madre, dando atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali;
d) il sig. corrisponderà Parte_2 alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario, per entrambi i figli minori, la somma complessiva di
€ 600,00 mensili (euro seicento/00), da corrispondere entro il 5 di ogni mese che sarà aggiornato annualmente, come da regola, in base agli indici Istat. Il padre si obbliga altresì a pagare interamente e per tutti gli anni di durata della scuola primaria ed elementare, la retta e la mensa della figlia della scuola privata del “Sacro Cuore” di via A. da Giussano n 89-93 in Roma Per_1
(attualmente pari a complessivi 2.950,00 euro annuali pagabili in 5 rate oltre l'iscrizione), nonché a pagare interamente l'abbonamento annuale della piscina e della scuola di karate della piccola
, impegnandosi altresì a corrispondere interamente tali spese straordinarie (retta e mensa Per_1 scuola) anche per il figlio quando verrà iscritto presso la suddetta scuola e per tutti gli Per_2 anni di scuola (infanzia, primaria ed elementare), nonché quelle relative all'abbonamento annuale della piscina e/o di altra attività ricreativa. Tutte le altre spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e tali spese includono, specificatamente, quelle medico- sanitarie (visite mediche, interventi, acquisto di farmaci non coperti da SSN), scolastiche (acquisto libri scolastici, gita scolastica, ecc.); e) Il sig. corrisponderà altresì alla moglie, Parte_2
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 mensili (euro trecento/00), da corrispondere entro il 5 di ogni mese che sarà aggiornato annualmente, come da regola, in base agli indici Istat. f)
Ciascuno dei coniugi presta reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che si controverte in materia di divorzio su domanda congiunta dei coniugi ed il valore è indeterminato”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nonché depositato il ricorso personalmente sottoscritto nel fascicolo telematico.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni dell'accordo sono conformi all'interesse delle parti e dei figli minori e , il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione. Per_1 Per_2
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/09/2025. Il giudice estensore
Carlotta Bruno
Il presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1511/2025 promossa da:
), nata a [...]_1 C.F._1
(Ucraina) il 29/11/1978, e ), nato a [...]_2 C.F._2
(Ucraina) il 25/08/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Paterniti
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Anzio (RM) in data 8 marzo 2016 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Anzio dell'anno 2016, al n. 8, Parte I).
Dall'unione sono nati due figli, , nata a [...] il [...], ed Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]
[...]
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 15.6.2023 (RG n.
1570/2023).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalle parti e iscritto in data 8.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Velletri, accertata l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e verificata la congiunta volontà dei coniugi alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile ricorrendone i presupposti di legge:
1- Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dagli istanti in Anzio in data 08.03.2016 e certificato nei registri dello Stato Civile del
Comune di Anzio dell'anno 2016, Atto n. 8, Parte 1, in regime patrimoniale di separazione di beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza di divorzio e con ogni altro conseguenziale provvedimento di legge;
2- –
Confermare le condizioni concordate in sede di separazione e di seguito riportate, ovvero: a) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) i due figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione materiale presso la madre sig.ra
[...]
nella casa coniugale sita in Anzio viale delle Pratoline n. 7, ove Parte_1 attualmente vive e risiede. Il padre potrà visitare e stare con i figli un giorno infrasettimanale (giovedì di ciascuna settimana), oltre un fine settimana da sabato mattina (ore 10,00) a domenica sera (ore
20,00), a settimana alternata, precisando che i coniugi potranno concordare ulteriori giorni aggiuntivi. Per quanto attiene il periodo delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, con un genitore il giorno di Natale o di Capodanno, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo delle vacanze pasquali i minori trascorreranno qualche giorno con il padre, ad anni alternati, che sceglieranno di comune accordo. Allo stesso modo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni nel periodo estivo (nei mesi di luglio-agosto) che sceglieranno di comune accordo. I coniugi, in ogni caso, sono liberi di disciplinare, di comune accordo, diverse e più ampie modalità di frequentazione. c) la casa coniugale sita in Anzio viale delle Pratoline n. 7 rimane assegnata alla sig.ra come già stabilito in sede di separazione consensuale ed Parte_1 ove la stessa già vive insieme ai figli ed alla propria madre, dando atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali;
d) il sig. corrisponderà Parte_2 alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario, per entrambi i figli minori, la somma complessiva di
€ 600,00 mensili (euro seicento/00), da corrispondere entro il 5 di ogni mese che sarà aggiornato annualmente, come da regola, in base agli indici Istat. Il padre si obbliga altresì a pagare interamente e per tutti gli anni di durata della scuola primaria ed elementare, la retta e la mensa della figlia della scuola privata del “Sacro Cuore” di via A. da Giussano n 89-93 in Roma Per_1
(attualmente pari a complessivi 2.950,00 euro annuali pagabili in 5 rate oltre l'iscrizione), nonché a pagare interamente l'abbonamento annuale della piscina e della scuola di karate della piccola
, impegnandosi altresì a corrispondere interamente tali spese straordinarie (retta e mensa Per_1 scuola) anche per il figlio quando verrà iscritto presso la suddetta scuola e per tutti gli Per_2 anni di scuola (infanzia, primaria ed elementare), nonché quelle relative all'abbonamento annuale della piscina e/o di altra attività ricreativa. Tutte le altre spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e tali spese includono, specificatamente, quelle medico- sanitarie (visite mediche, interventi, acquisto di farmaci non coperti da SSN), scolastiche (acquisto libri scolastici, gita scolastica, ecc.); e) Il sig. corrisponderà altresì alla moglie, Parte_2
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 mensili (euro trecento/00), da corrispondere entro il 5 di ogni mese che sarà aggiornato annualmente, come da regola, in base agli indici Istat. f)
Ciascuno dei coniugi presta reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che si controverte in materia di divorzio su domanda congiunta dei coniugi ed il valore è indeterminato”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nonché depositato il ricorso personalmente sottoscritto nel fascicolo telematico.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni dell'accordo sono conformi all'interesse delle parti e dei figli minori e , il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione. Per_1 Per_2
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/09/2025. Il giudice estensore
Carlotta Bruno
Il presidente
Riccardo Massera