Art. 2.
I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730 , nonche' quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.
I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730 , nonche' quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.