Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6329 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.10.2024 , vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SERGIO MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. GUGLIOTTA MARIALUISA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Per la ricorrente
RS 1) la figlia minore viene affidata congiuntamente con collocamento presso la madre.
2) La casa familiare sita a Cologno Monzese (MI) Via Galilei n. 26 viene assegnata alla sig.ra con Parte_1 ogni arredo e pertinenza.
3) A titolo di contributo al mantenimento il sig. si obbliga: a) al pagamento del 50% della rata di Pt_2 mutuo (€ 310,00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente cointestato dei coniugi accesso presso il Banco BPM;
b) a versare alla sig.ra la somma di € 200,00 fino a giugno 2025. A decorrere dal mese di luglio Parte_1
2025
2025 .A decorrere dal mese di luglio 2025 l'importo sarà aumentato ad € 320,00, provvedendo al versamento sul conto intestato a (IBAN:IT42 E0503432972000000023631), somma che sarà Parte_1 versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione agosto 2026).somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione agosto 2026).
4) I genitori suddivideranno al 50% le spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 come di seguito riportate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
C) spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
D) Altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
E) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. F) Modalità di richiesta e prestazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. G) richiesta del rimborso e modalità di adempimento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare (e quindi versare) prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
5) L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti in quanto regola generale dell'affidamento condiviso.
6) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come segue:
RS i) il padre vedrà tutti i pomeriggi, dal martedì al venerdì, dall'uscita di scuola con riaccompagnamento alle ore 19.15.
RS ii) Il lunedì starà con la mamma nel pomeriggio e ove il giorno coincida con il turno di riposo del martedì del papà, il sig. la prenderà alle ore 19.00 presso il domicilio materno. Pt_2
iii) I due pernottamenti dal padre avverranno a settimane alterne e coincideranno con i giorni antecedenti al giorno di riposo del papà. A tal fine il sig. fornirà alla sig.ra turnazione provvisoria il 5 di Pt_2 Parte_1 ogni mese per il mese successivo, dando poi conferma quando riceverà i turni ufficiali.
RS iv) Nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna il papà terrà per due cene il mercoledì e il venerdì con riaccompagnamento alle ore 21.00.
v) Festività:
Vacanze natalizie:
Vigilia con la madre e Natale con il padre (dalle ore 10.00 alle ore 19:15).
Dal 26 al 31 dicembre ore 17.00 con la madre (anni dispari) e dal 31 dicembre ore 17.00 al 6 gennaio ore
19:00 con il padre (anni dispari ) alternando i periodi di anno in anno.
Pasqua con il padre (anni dispari ) e Lunedì dell'Angelo con la madre (anni dispari ) seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Ad anni alterni le altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio).
Vacanze estive: i genitori trascorreranno con la minore due settimane di vacanza ciascuno in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso entrambi avessero le ferie di Agosto, si prevedono 15 giorni per ciascuno alternando i due periodi di anno in anno. Si prevede la possibilità di un'ulteriore settimana di vacanza o con un genitore o con i nonni, previo accordo tra le parti. vi) I genitori avranno facoltà di trascorrere con la figlia eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo tra loro e nel rispetto degli impegni scolastici e personali della minore e dei genitori.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'uno all'altra alcun contributo al rispettivo mantenimento.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé ed i figli.
Per il resistente RS 1) la figlia minore viene affidata congiuntamente con collocamento presso la madre;
2) La casa familiare sita a Cologno Monzese (MI) Via Galilei n. 26 viene assegnata alla sig.ra con Parte_1 ogni arredo e pertinenza;
3) a titolo di contributo al mantenimento il sig. Pt_2
i) provvederà al pagamento del 50% della rata di mutuo (€ 310,00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 28 sul conto corrente cointestato dei coniugi accesso presso il Banco BPM.
ii) fino a giugno 2025 verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 provvedendo al versamento sul Parte_1 conto intestato a (IBAN:IT42EO503432972000000023631). A decorrere dal mese Parte_1 di luglio 2025 l'importo sarà aumentato ad € 320,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione agosto 2026).
4) I genitori suddivideranno al 50% le spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 come di seguito riportate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici;
accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
C) spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
D) Altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
E) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
F) Modalità di richiesta e prestazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
G) richiesta del rimborso e modalità di adempimento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare (e quindi versare) prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
5) l'Assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti in quanto regola generale dell'affidamento condiviso;
6) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come segue:
RS i) il padre vedrà tutti i pomeriggi, dal martedì al venerdì, dall'uscita di scuola con riaccompagnamento alle ore 19.15
RS ii) Il lunedì starà con la mamma nel pomeriggio e ove il giorno coincida con il turno di riposo del martedì del papà, il sig. andrà a prelevarla alle ore 19.00; Pt_2
iii) i due pernottamenti dal padre avverranno a settimane alterne e coincideranno con i giorni antecedenti al giorno di riposo del papà. A tal fine il sig. fornirà alla sig.ra turnazione provvisoria il 5 di Pt_2 Parte_1 ogni mese per il mese successivo, dando poi conferma quando riceverà i turni ufficiali;
RS iv) nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna il papà terrà per due cene con riaccompagnamento alle ore 21.00 (indicativamente il mercoledì ed il giovedì)
v) Festività: o Vacanze natalizie: Vigilia con la madre e Natale con il padre (dalle ore 10.00 alle ore 19:30).o
Dal 26 al 31 dicembre ore 17.00 con un genitore (2025 e successivi anni dispari madre) e con l'altro dal 31 dicembre (2025 e seguenti dispari) al 6 gennaio (2026 e successivi anni pari padre), alternando i periodi di anno in anno. o Pasqua con un genitore (2025 e successivi anni dispari padre) e Lunedì dell'Angelo con l'altro
(2025 e successivi anni dispari madre) seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.o Ad anni alterni le altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio)o Vacanze estive: i genitori trascorreranno con la minore tre settimane di vacanza ciascuno in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso entrambi avessero le ferie di Agosto, si prevedono 15 giorni per ciascuno alternando i due periodi di anno in anno.Si prevede la possibilità di un'ulteriore settimana di vacanza o con un genitore o con i nonni, previo accordo tra le parti.
vii) I genitori avranno facoltà di trascorrere con la figlia eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo tra loro e nel rispetto degli impegni scolastici e personali della minore e dei genitori.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'uno all'altra alcun contributo al rispettivo mantenimento.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé ed i figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 9) la piazzola n. 192 del campeggio “i due delfini” di Marina di Massa (MS) verrà alienata al sig. Per_2
e/o altro soggetto individuato dia coniugi ed il prezzo corrisposto sarà utilizzato per l'estinzione
[...] parziale del finanziamento n. 3846830. Resta inteso che entrambi i coniugi proseguiranno nel pagamento al 50% delle rate sino all'estinzione completa del finanziamento.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2025, adiva il Tribunale di Monza per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di e per regolamentare la gestione della figlia minore Parte_2 RS nata all'unione coniugale tra le parti. In data 11 agosto 2019, con comparsa di costituzione Parte_2 depositata in data 20 gennaio 2025 ha aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 19 febbraio 2025 hanno definito alcune delle condizioni della loro separazione nei seguenti termini:
-Il padre verserà € 200,00 a titolo di mantenimento fino a giugno 2025.
-A partire da luglio 2025 l'assegno sarà aumentato ad € 320,00 considerato che non vi sarà più l'esborso della rata scolastica.
-L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti in quanto regola generale dell'affidamento condiviso.
In punto rapporti di frequentazione:
- Il resistente fornirà alla ricorrente anche turnazione provvisoria il 5 di ogni mese per il mese successivo, dando poi conferma a fine mese quando riceverà i turni ufficiali.
- Il resistente vedrà la minore tutti i pomeriggi con riaccompagnamento alle 19.15 ad eccezione del lunedì.
- Il lunedì starà con la mamma nel pomeriggio e ove il giorno coincida con il turno di riposo del martedì del papà, il papà andrà a prelevarla alle ore 19.00.
- I due pernottamenti avverranno a settimane alterne e coincideranno con i giorni di riposo del papà.
- Nella settimana in cui il papà non tiene con sé la minore due notti la terrà con sé fino alle ore 21.00 compresa la cena. Uno dei due giorni coinciderà con il mercoledì
- Tutto ciò salvo diversi migliori accordi tra le parti.
- Vacanze natalizie: RS
- starà con la mamma la viglia e con il papà il giorno di Natale.
Dal 26 al 31 dicembre ore 17.00 con un genitore dal 31 dicembre ore 17.00 al 6 gennaio con l'altro.
Alternando i periodi di anno in anno.
- Pasqua:
- Giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Fermi restando gli ulteriori giorni di vacanza
Vacanze estive:
- Le parti passeranno con la minore due settimane di vacanza ciascuno in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
- Nel caso entrambi avessero le ferie di Agosto, 15 giorni per ciascuno alternando i due periodi di anno in anno.
- E' possibile anche un'ulteriore settimana di vacanza o con un genitore o con i nonni, previo accordo tra le parti. Le parti hanno chiesto un termine per depositare note congiunte in cui meglio definire i punti sopra esposti. Nelle note depositate in data 5 marzo 2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo su RS molteplici condizioni della separazione tra i quali l'affidamento congiunto di il collocamento prevalente della minore presso la madre, l'importo economico a titolo di contributo al mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente e, in linea di massima, hanno raggiunto un accordo sui rapporti di frequentazione padre-figlia. RS
L'unico aspetto da dirimere è l'individuazione specifica dei giorni infrasettimanali in cui cenerà con il papà nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza materna. Le parti infatti sono concordi nell'individuare il primo giorno nel mercoledì ma, per quanto concerne il secondo giorno, la ricorrente ha chiesto che venga individuato nel venerdì mentre il resistente, nelle proprie note, ha scelto “tendenzialmente” il giovedì.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, e lo stesso parziale accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi in genitore, il collocamento prevalente presso la madre e i rapporti di frequentazione RS come individuati, risultano sicuramente in armonia con gli interessi morali e materiali di Anche l'importo che il padre dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per la figlia (dapprima
€ 200,00 mensili e, in seguito alla cessazione della rata scolastica, € 320,00 mensili) appare congruo avuto riguardo all'art. 337 ter c.c. A chiarimento del punto “6 iv” delle conclusioni sia della ricorrente che del resistente (di cui in epigrafe), il Tribunale, per venire incontro alle esigenze di entrambi i genitori, ritiene che i due giorni infrasettimanali, nelle settimane con weekend di spettanza materno, in cui la minore dovrà incontrare il papà per cena, debbano essere individuati nel mercoledì (come da accordo raggiunto) e tendenzialmente nel venerdì. Qualora il resistente dovesse essere impossibilitato per via dei turni di lavoro, la giornata del venerdì dovrà essere anticipata al giovedì o sostituita con altro giorno compatibile, fatti salvi migliori accordi tra le parti.
Avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio ex art. 474bis49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
I. Le spese del giudizio, verranno liquidate con sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2 Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 alle seguenti condizioni RS 1) la figlia minore viene affidata congiuntamente con collocamento presso la madre;
2) La casa familiare sita a Cologno Monzese (MI) Via Galilei n. 26 viene assegnata alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
3) a titolo di contributo al mantenimento il sig. Pt_2 i) provvederà al pagamento del 50% della rata di mutuo (€ 310,00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 28 sul conto corrente cointestato dei coniugi accesso presso il Banco BPM. ii) fino a giugno 2025 verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia, provvedendo al versamento sul conto intestato a Parte_1 (IBAN:IT42EO503432972000000023631). A decorrere dal mese di luglio 2025 l'importo sarà aumentato ad € 320,00 che sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione agosto 2026).
4) I genitori suddivideranno al 50% le spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 come di seguito riportate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Spese mediche urgenti;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici;
accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
C) spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
D) Altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
E) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. F) Modalità di richiesta e prestazione del consenso: La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
G) richiesta del rimborso e modalità di adempimento: I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare (e quindi versare) prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. 5) l'Assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti in quanto regola generale dell'affidamento condiviso;
6) regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come segue: RS i) il padre vedrà tutti i pomeriggi, dal martedì al venerdì, dall'uscita di scuola con riaccompagnamento alle ore 19.15 RS ii) Il lunedì starà con la mamma nel pomeriggio e ove il giorno coincida con il turno di riposo del martedì del papà, il sig. andrà a prelevarla alle ore 19.00; Pt_2 iii) i due pernottamenti dal padre avverranno a settimane alterne e coincideranno con i giorni antecedenti al giorno di riposo del papà. A tal fine il sig. fornirà alla sig.ra Pt_2 Parte_1 turnazione provvisoria il 5 di ogni mese per il mese successivo, dando poi conferma quando riceverà i turni ufficiali;
RS iv) nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna il papà terrà per due cene con riaccompagnamento alle ore 21.00 (indicativamente il mercoledì ed il venerdì, salvo impedimenti lavorativi di parte resistente e/o diversi migliori accordi tra i genitori);
v) Festività: o Vacanze natalizie: Vigilia con la madre e Natale con il padre (dalle ore 10.00 alle ore 19:30).o Dal 26 al 31 dicembre ore 17.00 con un genitore (2025 e successivi anni dispari madre) e con l'altro dal 31 dicembre (2025 e seguenti dispari) al 6 gennaio (2026 e successivi anni pari padre), alternando i periodi di anno in anno. o Pasqua con un genitore (2025 e successivi anni dispari padre) e Lunedì dell'Angelo con l'altro (2025 e successivi anni dispari madre) seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. o Ad anni alterni le altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio)o Vacanze estive: i genitori trascorreranno con la minore tre settimane di vacanza ciascuno in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso entrambi avessero le ferie di Agosto, si prevedono 15 giorni per ciascuno alternando i due periodi di anno in anno. Si prevede la possibilità di un'ulteriore settimana di vacanza o con un genitore o con i nonni, previo accordo tra le parti. vii) I genitori avranno facoltà di trascorrere con la figlia eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo tra loro e nel rispetto degli impegni scolastici e personali della minore e dei genitori. 7) Prende atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti.
8) Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VIMODRONE per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio;
9) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
10) Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti