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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 10889/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
Liquidazione Giudiziale di (Codice Fiscale e P.Iva Parte_1
), dichiarata con sentenza n. 155/2022 del 05.12.2022, in persona del Curatore Avv. P.IVA_1
(Codice Fiscale ) Parte_2 C.F._1
Con l'avv. del Foro di Parte_3 Pt_1
Attrice contro
pagina 1 di 9 e posizioni estinte CP_1 Controparte_2
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2 con li avv. Franco Zampieri e Francesca Rizzo del Foro di ed elettivamente domiciliato Pt_1 presso lo Studio dell'avv. Franco Zampieri in 37122 via Luigi Da Porto, 4 Pt_1
VA ID IO, codice fiscale C.F._3
Con gli avv. IO Traverso, Emanuele Breggia e Carlotta Alvino, tutti del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia 40
Convenuti
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 ultimo comma c.p.c. giusta ordinanza del 9/10/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
Accertare e dichiarare la responsabilità nei confronti della società e/o dei creditori sociali, anche ai sensi degli artt. 255 C.C.I.I., 2476 c.c., 2482 ter c.c., 2484 c.c. e 2486 c.c. di CP_3
, per le ragioni e le causali tutte indicate nel presente atto, e condannare conseguentemente
[...] il predetto al pagamento in favore della Liquidazione Giudiziale di Parte_1
(Codice Fiscale e P.Iva ) in persona del Curatore, a titolo di risarcimento dei danni
[...] P.IVA_1 patrimoniali, della somma di € 2.479.261,71, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
➢ Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità solidale nei confronti della società e/o dei creditori sociali, anche ai sensi dell'art. 255 C.C.I.I. e 2407 comma 2 c.c., del DOTT. CAVALER
ID OR, per le ragioni e le causali tutte indicate nel presente atto, e condannare conseguentemente il predetto al pagamento della somma di € 458.018,17 e in solido con
[...]
l pagamento della somma di € 1.889.290,76 in favore della Liquidazione Giudiziale di CP_3
Codice Parte_1
Fiscale e P.Iva in persona del Curatore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, o P.IVA_1 della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
➢ Condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre 15% spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., come per legge, in caso di accoglimento della domanda.
pagina 2 di 9 ➢ In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e si chiede la prosecuzione della TU già ammessa nei confronti dei convenuti e Dott. ID IO VA. Controparte_3
Conclusioni per parte convenuta Controparte_3
– In via pregiudiziale
Per i motivi esposti da e di cui, in particolare, al paragrafo I della memoria ex Controparte_3 art.171-ter n.1 c.p.c. datata 12 gennaio 2024 e/o al paragrafo I della memoria ex art.171-ter n.2 c.p.c. datata 1 febbraio 2024 e/o al paragrafo I della memoria ex art.171-ter n.3 c.p.c. datata 9 febbraio 2024, accertarsi e dichiararsi il difetto di legitimatio ad causam di parte attrice, con ogni conseguenza e statuizione di Legge.
II – In via preliminare di merito In ragione di intervenuti atti di (depositati in Controparte_3 giudizio con atto dello scrivente patrocinio del 13 novembre 2024 e confermate in successiva udienza) di adesione ex art.1304 c.c. alle Transazioni concluse fra la Liquidazione attrice e i convenuti in solido, sig.ri e come dimesse in giudizio dall'attore con sue note del 30 Controparte_4 Controparte_2 settembre 2024 e del 18 novembre 2024, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione ivi compreso, occorrendo, il rigetto delle domande di parte attrice nei riguardi del convenuto Controparte_3
III – In merito
3.1. In principalità
Per i motivi in atti dello scrivente patrocinio, rigettarsi le domande tutte formulate nei confronti di da parte della in quanto Controparte_3 Controparte_5 inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e/o in diritto.
3.2. In subordine
In denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui al precedente punto II di quest'atto e ove denegatamente accolte, integralmente o parzialmente, le domande di parte attrice, comunque ridursi, a sensi e termini di Legge in ragione delle citate Transazioni concluse fra la Liquidazione attrice e i convenuti in solido, sig.ri e (come dimesse in giudizio da parte Controparte_4 Controparte_2 attrice con sue note del 30 settembre 2024 e del 18 novembre 2024), quanto conseguentemente dovuto dal convenuto dichiarandolo sciolto da vincolo di solidarietà passiva per Controparte_3 emettende condanne di altri convenuti.
3.3. In ulteriore subordine pagina 3 di 9 In denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di Liquidazione Giudiziale di in ogni caso accertarsi e determinarsi la responsabilità del singolo Parte_1 convenuto e conseguentemente condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei Controparte_3 danni nella limitata misura conforme a Legge, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva per emettende condanne di altri convenuti.
IV – In via istruttoria
4.1. Si richiamano i documenti tutti ritualmente dimessi in causa dallo scrivente patrocinio
4.2. Revocato e/ modificato il provvedimento del Giudice del 21 febbraio 2024, si insiste nelle domande, eccezioni e istanze istruttorie di cui in particolare al paragrafo IX della memoria ex art.171- ter n.2 c.p.c. datata 1 febbraio 2024 ed ai paragrafi III, IV e V della memoria ex art.171-ter n.3 c.p.c. datata 9 febbraio 2024, dello scrivente patrocinio
V – In ogni caso
5.1. Contrariis reiectis.
5.2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori tutti come per Legge.
Conclusioni per parte convenuta VA:
in via pregiudiziale:
1) preso atto: (i) dell'inottemperanza di parte attrice all'invito del Giudice Istruttore ex artt. 171-bis e
182, comma 1, c.p.c. in data 8.11.2023, nel termine perentorio previsto da quest'ultima disposizione e fissato dal Giudice;
(ii) dell'inammissibilità della successiva produzione documentale dell'Attrice in data 24.1.2024 in quanto successiva allo scadere del termine perentorio assegnato dal Giudice ex art. 182, comma 1, c.p.c. e, in subordine, in quanto, ove mai ammissibile, l'autorizzazione prodotta non reca alcun riferimento alla responsabilità del Dott. ID IO VA in qualità di sindaco oggetto dell'azione esperita;
tutto ciò premesso e rilevato, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dei successivi atti e l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto di autorizzazione a stare in giudizio e legittimazione processuale, con ogni conseguente provvedimento;
in subordine, nel merito: in via preliminare:
2) respingere per intervenuta prescrizione ogni domanda nei confronti del sindaco Dott. ID IO
VA in relazione ad addebiti per fatti antecedenti al 26 luglio 2018; in via subordinata:
3) senza pregiudizio per l'eccezione di prescrizione formulata, respingere in ogni caso tutte le domande formulate nei confronti del sindaco Dott. ID IO VA;
pagina 4 di 9 in via ulteriormente subordinata:
4) dare atto che, con dichiarazione in data 12.11.2024 (doc.ti da 25 a 27.5) – poi confermata per mezzo del difensore all'udienza del 28.11.2024 – il Dott. ID IO VA ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304 c.c., delle Transazioni concluse tra la
Liquidazione e i Convenuti Sig.ri e depositate dalla Liquidazione Controparte_4 Controparte_2 con note del 30.9.2024 e del 18.11.2024; per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione e con il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei confronti del sindaco
Dott. ID IO VA;
in ulteriore subordine:
5) nella non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dell'Attrice e altresì ritenesse che le Transazioni concluse tra la Liquidazione Giudiziale e i
Convenuti e siano transazioni parziarie (non aventi ad oggetto Controparte_4 Controparte_2
l'intero debito), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.:
i. ridurre ogni e qualsiasi importo eventualmente ritenuto dovuto dal sindaco Dott. ID IO
VA, tenendo conto delle Transazioni e detraendo la quota ideale del debito facente capo ai transigenti pari al 99% del complessivo debito o la diversa quota che questo Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
ii. dare atto che, per effetto delle Transazioni, si è sciolto il vincolo di solidarietà anche nei confronti del Dott. ID IO VA, che dunque, in denegata ipotesi, risponde esclusivamente per la propria quota di debito per come eventualmente accertata;
in ogni caso:
6) con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa da questo Ill.mo Giudice Istruttore in data 21.2.2024 e successivi provvedimenti, disporre come di seguito indicato: (omissis; come da memoria dep. 9/7/2025)
MOTIVI
Con l'atto di citazione la Liquidazione giudiziale di (procedura aperta con sentenza Parte_1 del Tribunale di Verona il 5/12/2022) ha esercitato azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori succedutisi pro tempore e;
nonché Controparte_4 CP_3 CP_2 del Sindaco unico, investito anche della revisione legale, dr. VA, per violazione delle norme del suo incarico e conseguente concorso nella produzione del danno. La procedura ha esposto il danno pagina 5 di 9 nell'atto in relazione partitamente rispetto ai singoli illeciti, con allegazione degli specifici rapporti di solidarietà del conseguente credito risarcitorio fra i vari convenuti, voce per voce.
Costituiti i convenuti, nei controlli preliminari ex art. 171bis c.p.c. il GI rilevava “osservato, ex art.
182 c.p.c., che non è possibile avere contezza dell'ambito della autorizzazione del G.D., venendo prodotta solo l'autorizzazione, ma non la richiesta del curatore, ivi citata, e che è necessario conoscere solo in tanto in quanto delinei l'ambito dell'azione autorizzata” e assegnava termine di giorni 30 per “documentare l'autorizzazione all'azione”.
Successivamente al deposito della integrazione e delle memorie ex art. 171ter c.p.c. la causa era trattata all'udienza e veniva dato corso a TU (dr. ). Le operazioni venivano sospese stante Persona_1 istanza della difesa VA a seguito di allegazione attorea di intervenuta transazione con due dei convenuti.
Nel corso della causa il rapporto processuale fra parte attrice i transigenti veniva dichiarato estinto, stanti rinunce ed accettazioni ex art. 306 c.p.c.; depositati i testi delle transazioni, i convenuti VA e dichiaravano di volerne profittare ex art. 1304 c.c., assumendo trattarsi di Controparte_3 transazioni per l'intero.
La causa, interrotte le operazioni di TU, veniva rimessa in decisione;
le parti hanno avuto termini ordinari per conclusionali e repliche.
Nelle difese dei convenuti rimasti in causa, e specialmente del convenuto VA, viene riproposta l'eccezione di carenza in capo alla Liquidatela del potere di proporre l'azione, per mancanza di autorizzazione del Giudice delegato.
Invero, l'autorizzazione, datata 26/6/2023, recita, per quanto qui necessita: “letta l'istanza n. 14 depositata dal curatore e visti gli artt. 123, comma 1, lett. f), e 140, comma 4, CCI AUTORIZZA la curatela a promuovere azione di responsabilità nei confronti dei sig.ri Controparte_4 [...]
e nonché verso il dott. VA ID IO e ad avvalersi a tal fine CP_3 Controparte_2 del patrocinio dell'Avv. Parte_3
Tale decreto contiene quanto è necessario alla autorizzazione: il riferimento sintetico all'azione di
“responsabilità” e ai soggetti contro i quali l'azione è autorizzata, infatti, non solo indica specificamente i soggetti passivi dell'azione (fra i quali il Sindaco Unico come tale ex lege incaricato della revisione legale) e la natura risarcitoria di essa, ma rimanda per implicito, e però con tutta evidenza, agli specifici titoli di responsabilità sociale che possono essere fatti valere dalla procedura concorsuale, in quanto, stanti le qualità dei soggetti in essa indicati, già organi sociali, è implicito il riferimento alle azioni sociali e dei creditori sociali ex art. 255 CCII . pagina 6 di 9 Non vi era dunque, già alla lettura del decreto, carenza né dubbio alcuno sull'azione autorizzata, e pertanto non era dovuta integrazione ex art. 182 c.p.c.; è pertanto irrilevante che la Liquidatela non abbia, nel termine assegnato dal GI, prodotto l'istanza n. 14 citata nel decreto del G.D.
Si passa poi alla materia delle transazioni, che forma il contenuto di domanda preliminare di merito del convenuto e solo subordinata del convenuto VA, ma che non può essere Controparte_3 esaminata se non unitariamente per ambedue.
La risposta alle conclusioni sul punto dei convenuti richiede solo la interpretazione delle due proposte transattive, come tali accettate dalla procedura, per verificare se con esse i due transigenti abbiano stipulato solo per le rispettive quote ideali di condebito, o per l'intero debito solidale.
Infatti le parti prendono correttamente le mosse dallo stato della giurisprudenza in materia di transazione su debiti solidali, secondo la quale l'avvalimento di cui all'art. 1304 comma 1 c.c. è possibile nel solo caso che il transigente abbia inteso transigere per l'intero debito, e non per la sua sola quota (Cass. SSUU 30174/2011).
Le due proposte transattive sono coeve (1/8/2024) e hanno tenore sostanzialmente sovrapponibile, salve differenze sull'offerta economica, e salva, in quella di la mancanza di Controparte_2 menzione dell'ammontare del credito fatto valere nelle cause, e comunque la minor diffusività delle premesse. Si tratta di proposte chiaramente concertate fra i due convenuti, delle quali addirittura quella di rimanda, per la valutazione di una parte di propri beni, alla perizia eseguita su Controparte_2 incarico di che viene detta essere già a mani delle procedure destinatarie della Controparte_4 proposta.
Ambedue le proposte pongono nelle premesse la pregressa qualità del proponente, di organo di quattro diverse società, tutte in procedura concorsuale, e l'indicazione delle azioni revocatorie o di responsabilità intraprese dalle procedure (fra cui la presente), e la prospettiva di nuove altre azioni.
Ambedue le proposte contengono una offerta monetaria quantificata sulla base della entità, stimata da professionista, dei rispettivi patrimoni immobiliari (e per anche mobiliare) dei Controparte_2 convenuti, entità intesa come valore sul quale, e non oltre il quale, le quattro Procedure potrebbero concretamente sperare di soddisfarsi;
l'offerta rimette poi alle singole Procedure di ripartirsi secondo loro accordi l'ammontare offerto.
Con atto depositato il 18/11/2024 la procedura ha dichiarato di avere percepito dai due transigenti, in esecuzione totale degli accordi di riparto fra procedure, la somma di euro 345.810,53 di cui 81.161,73 da e 264.648,80 da Controparte_4 Controparte_2
pagina 7 di 9 Le proposte transattive prospettano gli ammontari offerti come il massimo realisticamente ottenibile in base alla capienza patrimoniale dei due offerenti, aspetto esplicitato in particolare al punto t) delle premesse dell'offerta ma che è sotteso alla formulazione di ambedue le proposte, in Controparte_4 quanto fatta in rapporto al rispettivo patrimonio come stimato da professionista. Tale aspetto è del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di qualificare le transazioni come totalitarie o pro quota.
Il riferimento alla “quota di responsabilità” non compare, letteralmente, nelle due proposte, e in esse vi sono indubbiamente elementi che appaiono coerenti parte con una transazione parziaria, parte con una transazione per quota.
Nel primo senso sembrano indirizzare l'interprete i cenni ai vantaggi della transazione per le procedure, quali la possibilità di evitare il proseguire dei giudizi, i gravami, le spese conseguenti;
oppure nella proposta il riferimento, quanto alle domande giudiziali, al mero ammontare delle Controparte_4 domande “avanzate nei confronti del Sig. e indicato per la presente causa in euro Controparte_4
5.349.331,15, ma senza che vi sia neppure la specificazione che si tratta di debito solidale.
Per contro altri indici sembrano dirigere verso una transazione parziaria: così la precisazione che con l'integrale pagamento di quanto offerto ciascuna Procedura non avrebbe avuto null'altro da pretendere nei confronti del transigente ( o e gli impegni alla rinuncia agli atti delle cause CP_1 Controparte_2 pendenti verso (o ) CP_1 CP_2 CP_2
Ambigue le espressioni (punti 5.1 delle due Proposte) per cui “il presente accordo transattivo ha efficacia esclusivamente in relazione all'ipotetico debito solidale risarcitorio e/o restitutorio riferibile al Sig., [o ] per lo scontro fra l' “esclusivamente...riferibile al Sig...” e CP_1 CP_2 CP_2
“solidale”.
Resta il fatto che sarebbe del tutto contraddittorio e irrazionale transigere per l'intero, contemporaneamente – e con pattuizioni sostanzialmente identiche – con due diversi condebitori solidali;
ciò non solo dal lato del creditore, ma anche dal lato dei proponenti. Una simile lettura contrasta con la struttura stessa della duplice proposta transattiva, evidentemente concertata fra i due proponenti.
Ciò che è comunque dirimente è l'espressa formula, contenuta al punto 5.2 delle rispettive proposte, come tali accettate, secondo cui “ I Fallimenti/Liquidazioni rinunciano alla solidarietà” che segna in modo inequivoco la volontà delle parti (espressa nella proposta di o , proponenti, e raccolta CP_1 CP_2 dalla accettazione delle Procedure) di considerare la transazione come parziaria, e, perciò stesso, produttiva di effetti di scissione della solidarietà; laddove in caso di transazione totale la solidarietà non verrebbe più neppure in questione. La “rinuncia alla solidarietà” in quanto enunciante la transazione pagina 8 di 9 per mera quota e dunque, solo perciò, la scissione della solidarietà, non può che operare nei confronti dei soli transigenti.
Pertanto, non essendo le due transazioni avvenute per l'intero, ma solo per le quote dei transigenti, di esse non possono avvalersi i restanti convenuti, le cui domande, sul punto, vanno respinte.
Si pronuncia dunque come in dispositivo, in via non definitiva, e si rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per il prosieguo
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'eccezione di difetto della legittimazione del curatore della Liquidatela attrice;
2) Rigetta la domanda di cessazione della materia del contendere per avvalimento delle transazioni raggiunte fra l'attrice e i già convenuti e CP_1 Controparte_2
3) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Venezia, 22/10/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 10889/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
Liquidazione Giudiziale di (Codice Fiscale e P.Iva Parte_1
), dichiarata con sentenza n. 155/2022 del 05.12.2022, in persona del Curatore Avv. P.IVA_1
(Codice Fiscale ) Parte_2 C.F._1
Con l'avv. del Foro di Parte_3 Pt_1
Attrice contro
pagina 1 di 9 e posizioni estinte CP_1 Controparte_2
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2 con li avv. Franco Zampieri e Francesca Rizzo del Foro di ed elettivamente domiciliato Pt_1 presso lo Studio dell'avv. Franco Zampieri in 37122 via Luigi Da Porto, 4 Pt_1
VA ID IO, codice fiscale C.F._3
Con gli avv. IO Traverso, Emanuele Breggia e Carlotta Alvino, tutti del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Venezia 40
Convenuti
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 ultimo comma c.p.c. giusta ordinanza del 9/10/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
Accertare e dichiarare la responsabilità nei confronti della società e/o dei creditori sociali, anche ai sensi degli artt. 255 C.C.I.I., 2476 c.c., 2482 ter c.c., 2484 c.c. e 2486 c.c. di CP_3
, per le ragioni e le causali tutte indicate nel presente atto, e condannare conseguentemente
[...] il predetto al pagamento in favore della Liquidazione Giudiziale di Parte_1
(Codice Fiscale e P.Iva ) in persona del Curatore, a titolo di risarcimento dei danni
[...] P.IVA_1 patrimoniali, della somma di € 2.479.261,71, o della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
➢ Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità solidale nei confronti della società e/o dei creditori sociali, anche ai sensi dell'art. 255 C.C.I.I. e 2407 comma 2 c.c., del DOTT. CAVALER
ID OR, per le ragioni e le causali tutte indicate nel presente atto, e condannare conseguentemente il predetto al pagamento della somma di € 458.018,17 e in solido con
[...]
l pagamento della somma di € 1.889.290,76 in favore della Liquidazione Giudiziale di CP_3
Codice Parte_1
Fiscale e P.Iva in persona del Curatore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, o P.IVA_1 della diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
➢ Condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre 15% spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., come per legge, in caso di accoglimento della domanda.
pagina 2 di 9 ➢ In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e si chiede la prosecuzione della TU già ammessa nei confronti dei convenuti e Dott. ID IO VA. Controparte_3
Conclusioni per parte convenuta Controparte_3
– In via pregiudiziale
Per i motivi esposti da e di cui, in particolare, al paragrafo I della memoria ex Controparte_3 art.171-ter n.1 c.p.c. datata 12 gennaio 2024 e/o al paragrafo I della memoria ex art.171-ter n.2 c.p.c. datata 1 febbraio 2024 e/o al paragrafo I della memoria ex art.171-ter n.3 c.p.c. datata 9 febbraio 2024, accertarsi e dichiararsi il difetto di legitimatio ad causam di parte attrice, con ogni conseguenza e statuizione di Legge.
II – In via preliminare di merito In ragione di intervenuti atti di (depositati in Controparte_3 giudizio con atto dello scrivente patrocinio del 13 novembre 2024 e confermate in successiva udienza) di adesione ex art.1304 c.c. alle Transazioni concluse fra la Liquidazione attrice e i convenuti in solido, sig.ri e come dimesse in giudizio dall'attore con sue note del 30 Controparte_4 Controparte_2 settembre 2024 e del 18 novembre 2024, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione ivi compreso, occorrendo, il rigetto delle domande di parte attrice nei riguardi del convenuto Controparte_3
III – In merito
3.1. In principalità
Per i motivi in atti dello scrivente patrocinio, rigettarsi le domande tutte formulate nei confronti di da parte della in quanto Controparte_3 Controparte_5 inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e/o in diritto.
3.2. In subordine
In denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui al precedente punto II di quest'atto e ove denegatamente accolte, integralmente o parzialmente, le domande di parte attrice, comunque ridursi, a sensi e termini di Legge in ragione delle citate Transazioni concluse fra la Liquidazione attrice e i convenuti in solido, sig.ri e (come dimesse in giudizio da parte Controparte_4 Controparte_2 attrice con sue note del 30 settembre 2024 e del 18 novembre 2024), quanto conseguentemente dovuto dal convenuto dichiarandolo sciolto da vincolo di solidarietà passiva per Controparte_3 emettende condanne di altri convenuti.
3.3. In ulteriore subordine pagina 3 di 9 In denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di Liquidazione Giudiziale di in ogni caso accertarsi e determinarsi la responsabilità del singolo Parte_1 convenuto e conseguentemente condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei Controparte_3 danni nella limitata misura conforme a Legge, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva per emettende condanne di altri convenuti.
IV – In via istruttoria
4.1. Si richiamano i documenti tutti ritualmente dimessi in causa dallo scrivente patrocinio
4.2. Revocato e/ modificato il provvedimento del Giudice del 21 febbraio 2024, si insiste nelle domande, eccezioni e istanze istruttorie di cui in particolare al paragrafo IX della memoria ex art.171- ter n.2 c.p.c. datata 1 febbraio 2024 ed ai paragrafi III, IV e V della memoria ex art.171-ter n.3 c.p.c. datata 9 febbraio 2024, dello scrivente patrocinio
V – In ogni caso
5.1. Contrariis reiectis.
5.2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori tutti come per Legge.
Conclusioni per parte convenuta VA:
in via pregiudiziale:
1) preso atto: (i) dell'inottemperanza di parte attrice all'invito del Giudice Istruttore ex artt. 171-bis e
182, comma 1, c.p.c. in data 8.11.2023, nel termine perentorio previsto da quest'ultima disposizione e fissato dal Giudice;
(ii) dell'inammissibilità della successiva produzione documentale dell'Attrice in data 24.1.2024 in quanto successiva allo scadere del termine perentorio assegnato dal Giudice ex art. 182, comma 1, c.p.c. e, in subordine, in quanto, ove mai ammissibile, l'autorizzazione prodotta non reca alcun riferimento alla responsabilità del Dott. ID IO VA in qualità di sindaco oggetto dell'azione esperita;
tutto ciò premesso e rilevato, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dei successivi atti e l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto di autorizzazione a stare in giudizio e legittimazione processuale, con ogni conseguente provvedimento;
in subordine, nel merito: in via preliminare:
2) respingere per intervenuta prescrizione ogni domanda nei confronti del sindaco Dott. ID IO
VA in relazione ad addebiti per fatti antecedenti al 26 luglio 2018; in via subordinata:
3) senza pregiudizio per l'eccezione di prescrizione formulata, respingere in ogni caso tutte le domande formulate nei confronti del sindaco Dott. ID IO VA;
pagina 4 di 9 in via ulteriormente subordinata:
4) dare atto che, con dichiarazione in data 12.11.2024 (doc.ti da 25 a 27.5) – poi confermata per mezzo del difensore all'udienza del 28.11.2024 – il Dott. ID IO VA ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304 c.c., delle Transazioni concluse tra la
Liquidazione e i Convenuti Sig.ri e depositate dalla Liquidazione Controparte_4 Controparte_2 con note del 30.9.2024 e del 18.11.2024; per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione e con il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei confronti del sindaco
Dott. ID IO VA;
in ulteriore subordine:
5) nella non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dell'Attrice e altresì ritenesse che le Transazioni concluse tra la Liquidazione Giudiziale e i
Convenuti e siano transazioni parziarie (non aventi ad oggetto Controparte_4 Controparte_2
l'intero debito), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.:
i. ridurre ogni e qualsiasi importo eventualmente ritenuto dovuto dal sindaco Dott. ID IO
VA, tenendo conto delle Transazioni e detraendo la quota ideale del debito facente capo ai transigenti pari al 99% del complessivo debito o la diversa quota che questo Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
ii. dare atto che, per effetto delle Transazioni, si è sciolto il vincolo di solidarietà anche nei confronti del Dott. ID IO VA, che dunque, in denegata ipotesi, risponde esclusivamente per la propria quota di debito per come eventualmente accertata;
in ogni caso:
6) con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca o modifica dell'ordinanza resa da questo Ill.mo Giudice Istruttore in data 21.2.2024 e successivi provvedimenti, disporre come di seguito indicato: (omissis; come da memoria dep. 9/7/2025)
MOTIVI
Con l'atto di citazione la Liquidazione giudiziale di (procedura aperta con sentenza Parte_1 del Tribunale di Verona il 5/12/2022) ha esercitato azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori succedutisi pro tempore e;
nonché Controparte_4 CP_3 CP_2 del Sindaco unico, investito anche della revisione legale, dr. VA, per violazione delle norme del suo incarico e conseguente concorso nella produzione del danno. La procedura ha esposto il danno pagina 5 di 9 nell'atto in relazione partitamente rispetto ai singoli illeciti, con allegazione degli specifici rapporti di solidarietà del conseguente credito risarcitorio fra i vari convenuti, voce per voce.
Costituiti i convenuti, nei controlli preliminari ex art. 171bis c.p.c. il GI rilevava “osservato, ex art.
182 c.p.c., che non è possibile avere contezza dell'ambito della autorizzazione del G.D., venendo prodotta solo l'autorizzazione, ma non la richiesta del curatore, ivi citata, e che è necessario conoscere solo in tanto in quanto delinei l'ambito dell'azione autorizzata” e assegnava termine di giorni 30 per “documentare l'autorizzazione all'azione”.
Successivamente al deposito della integrazione e delle memorie ex art. 171ter c.p.c. la causa era trattata all'udienza e veniva dato corso a TU (dr. ). Le operazioni venivano sospese stante Persona_1 istanza della difesa VA a seguito di allegazione attorea di intervenuta transazione con due dei convenuti.
Nel corso della causa il rapporto processuale fra parte attrice i transigenti veniva dichiarato estinto, stanti rinunce ed accettazioni ex art. 306 c.p.c.; depositati i testi delle transazioni, i convenuti VA e dichiaravano di volerne profittare ex art. 1304 c.c., assumendo trattarsi di Controparte_3 transazioni per l'intero.
La causa, interrotte le operazioni di TU, veniva rimessa in decisione;
le parti hanno avuto termini ordinari per conclusionali e repliche.
Nelle difese dei convenuti rimasti in causa, e specialmente del convenuto VA, viene riproposta l'eccezione di carenza in capo alla Liquidatela del potere di proporre l'azione, per mancanza di autorizzazione del Giudice delegato.
Invero, l'autorizzazione, datata 26/6/2023, recita, per quanto qui necessita: “letta l'istanza n. 14 depositata dal curatore e visti gli artt. 123, comma 1, lett. f), e 140, comma 4, CCI AUTORIZZA la curatela a promuovere azione di responsabilità nei confronti dei sig.ri Controparte_4 [...]
e nonché verso il dott. VA ID IO e ad avvalersi a tal fine CP_3 Controparte_2 del patrocinio dell'Avv. Parte_3
Tale decreto contiene quanto è necessario alla autorizzazione: il riferimento sintetico all'azione di
“responsabilità” e ai soggetti contro i quali l'azione è autorizzata, infatti, non solo indica specificamente i soggetti passivi dell'azione (fra i quali il Sindaco Unico come tale ex lege incaricato della revisione legale) e la natura risarcitoria di essa, ma rimanda per implicito, e però con tutta evidenza, agli specifici titoli di responsabilità sociale che possono essere fatti valere dalla procedura concorsuale, in quanto, stanti le qualità dei soggetti in essa indicati, già organi sociali, è implicito il riferimento alle azioni sociali e dei creditori sociali ex art. 255 CCII . pagina 6 di 9 Non vi era dunque, già alla lettura del decreto, carenza né dubbio alcuno sull'azione autorizzata, e pertanto non era dovuta integrazione ex art. 182 c.p.c.; è pertanto irrilevante che la Liquidatela non abbia, nel termine assegnato dal GI, prodotto l'istanza n. 14 citata nel decreto del G.D.
Si passa poi alla materia delle transazioni, che forma il contenuto di domanda preliminare di merito del convenuto e solo subordinata del convenuto VA, ma che non può essere Controparte_3 esaminata se non unitariamente per ambedue.
La risposta alle conclusioni sul punto dei convenuti richiede solo la interpretazione delle due proposte transattive, come tali accettate dalla procedura, per verificare se con esse i due transigenti abbiano stipulato solo per le rispettive quote ideali di condebito, o per l'intero debito solidale.
Infatti le parti prendono correttamente le mosse dallo stato della giurisprudenza in materia di transazione su debiti solidali, secondo la quale l'avvalimento di cui all'art. 1304 comma 1 c.c. è possibile nel solo caso che il transigente abbia inteso transigere per l'intero debito, e non per la sua sola quota (Cass. SSUU 30174/2011).
Le due proposte transattive sono coeve (1/8/2024) e hanno tenore sostanzialmente sovrapponibile, salve differenze sull'offerta economica, e salva, in quella di la mancanza di Controparte_2 menzione dell'ammontare del credito fatto valere nelle cause, e comunque la minor diffusività delle premesse. Si tratta di proposte chiaramente concertate fra i due convenuti, delle quali addirittura quella di rimanda, per la valutazione di una parte di propri beni, alla perizia eseguita su Controparte_2 incarico di che viene detta essere già a mani delle procedure destinatarie della Controparte_4 proposta.
Ambedue le proposte pongono nelle premesse la pregressa qualità del proponente, di organo di quattro diverse società, tutte in procedura concorsuale, e l'indicazione delle azioni revocatorie o di responsabilità intraprese dalle procedure (fra cui la presente), e la prospettiva di nuove altre azioni.
Ambedue le proposte contengono una offerta monetaria quantificata sulla base della entità, stimata da professionista, dei rispettivi patrimoni immobiliari (e per anche mobiliare) dei Controparte_2 convenuti, entità intesa come valore sul quale, e non oltre il quale, le quattro Procedure potrebbero concretamente sperare di soddisfarsi;
l'offerta rimette poi alle singole Procedure di ripartirsi secondo loro accordi l'ammontare offerto.
Con atto depositato il 18/11/2024 la procedura ha dichiarato di avere percepito dai due transigenti, in esecuzione totale degli accordi di riparto fra procedure, la somma di euro 345.810,53 di cui 81.161,73 da e 264.648,80 da Controparte_4 Controparte_2
pagina 7 di 9 Le proposte transattive prospettano gli ammontari offerti come il massimo realisticamente ottenibile in base alla capienza patrimoniale dei due offerenti, aspetto esplicitato in particolare al punto t) delle premesse dell'offerta ma che è sotteso alla formulazione di ambedue le proposte, in Controparte_4 quanto fatta in rapporto al rispettivo patrimonio come stimato da professionista. Tale aspetto è del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di qualificare le transazioni come totalitarie o pro quota.
Il riferimento alla “quota di responsabilità” non compare, letteralmente, nelle due proposte, e in esse vi sono indubbiamente elementi che appaiono coerenti parte con una transazione parziaria, parte con una transazione per quota.
Nel primo senso sembrano indirizzare l'interprete i cenni ai vantaggi della transazione per le procedure, quali la possibilità di evitare il proseguire dei giudizi, i gravami, le spese conseguenti;
oppure nella proposta il riferimento, quanto alle domande giudiziali, al mero ammontare delle Controparte_4 domande “avanzate nei confronti del Sig. e indicato per la presente causa in euro Controparte_4
5.349.331,15, ma senza che vi sia neppure la specificazione che si tratta di debito solidale.
Per contro altri indici sembrano dirigere verso una transazione parziaria: così la precisazione che con l'integrale pagamento di quanto offerto ciascuna Procedura non avrebbe avuto null'altro da pretendere nei confronti del transigente ( o e gli impegni alla rinuncia agli atti delle cause CP_1 Controparte_2 pendenti verso (o ) CP_1 CP_2 CP_2
Ambigue le espressioni (punti 5.1 delle due Proposte) per cui “il presente accordo transattivo ha efficacia esclusivamente in relazione all'ipotetico debito solidale risarcitorio e/o restitutorio riferibile al Sig., [o ] per lo scontro fra l' “esclusivamente...riferibile al Sig...” e CP_1 CP_2 CP_2
“solidale”.
Resta il fatto che sarebbe del tutto contraddittorio e irrazionale transigere per l'intero, contemporaneamente – e con pattuizioni sostanzialmente identiche – con due diversi condebitori solidali;
ciò non solo dal lato del creditore, ma anche dal lato dei proponenti. Una simile lettura contrasta con la struttura stessa della duplice proposta transattiva, evidentemente concertata fra i due proponenti.
Ciò che è comunque dirimente è l'espressa formula, contenuta al punto 5.2 delle rispettive proposte, come tali accettate, secondo cui “ I Fallimenti/Liquidazioni rinunciano alla solidarietà” che segna in modo inequivoco la volontà delle parti (espressa nella proposta di o , proponenti, e raccolta CP_1 CP_2 dalla accettazione delle Procedure) di considerare la transazione come parziaria, e, perciò stesso, produttiva di effetti di scissione della solidarietà; laddove in caso di transazione totale la solidarietà non verrebbe più neppure in questione. La “rinuncia alla solidarietà” in quanto enunciante la transazione pagina 8 di 9 per mera quota e dunque, solo perciò, la scissione della solidarietà, non può che operare nei confronti dei soli transigenti.
Pertanto, non essendo le due transazioni avvenute per l'intero, ma solo per le quote dei transigenti, di esse non possono avvalersi i restanti convenuti, le cui domande, sul punto, vanno respinte.
Si pronuncia dunque come in dispositivo, in via non definitiva, e si rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per il prosieguo
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'eccezione di difetto della legittimazione del curatore della Liquidatela attrice;
2) Rigetta la domanda di cessazione della materia del contendere per avvalimento delle transazioni raggiunte fra l'attrice e i già convenuti e CP_1 Controparte_2
3) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Venezia, 22/10/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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