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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4587, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, ( ), rapp.to e difeso dall'avv. Marco Marrone Parte_1 CodiceFiscale_1 presso cui è elett.te dom.to in Sant' Agnello (NA) alla Via F.S. Ciampa 18
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
dall'Avvocato Raimondo Di Iesu, dom.ta come in atti rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Massimo CASSARINO, dom.to come in atti
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 07120229014015539000 notificata in data 05/07/2022 contestando l'avviso di addebito N. 371 2014 0012504939/000, asseritamente notificato il
30.10.2014, avente ad oggetto il ruolo formato dall' – Sede di Castellammare di Stabia CP_3 per , oltre somme aggiuntive ed interessi per l'anno 2013 per l'importo di CP_4 euro 2.529,49.
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione, non era mai stato notificato dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito previdenziale e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che, diversamente argomentando, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso allegando CP_5 in atti documentazione probatoria in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento di propria competenza. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica dell'impugnato avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' deducendo l'omessa CP_3 notifica dell'avviso addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito
(Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va peraltro precisato che nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n.
18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022,
n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti,
«l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dall'avviso di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica dello stesso. CP_ L' ha provato di aver provveduto in data 30.10.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2014 0012504939 000 riferito ai contributi IVS anno 2013, depositando a tale scopo la ricevuta di consegna che non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente (cfr. documentazione in atti).
Sono stati inoltre prodotti dall' validi atti interruttivi della prescrizione Controparte_6 quinquennale del credito previdenziale sotteso all'atto oggetto della presente opposizione.
In particolare, risulta prodotta la copia dell'intimazione di pagamento N°
07120189036792729000 notificata a mezzo pec al ricorrente in data 5.09.2018 a cui ha fatto seguito la notifica della cartella di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Non vi è stata valida contestazione da parte del ricorrente, successiva alla produzione dei predetti documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto e il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 21/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4587, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, ( ), rapp.to e difeso dall'avv. Marco Marrone Parte_1 CodiceFiscale_1 presso cui è elett.te dom.to in Sant' Agnello (NA) alla Via F.S. Ciampa 18
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
dall'Avvocato Raimondo Di Iesu, dom.ta come in atti rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Massimo CASSARINO, dom.to come in atti
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 07120229014015539000 notificata in data 05/07/2022 contestando l'avviso di addebito N. 371 2014 0012504939/000, asseritamente notificato il
30.10.2014, avente ad oggetto il ruolo formato dall' – Sede di Castellammare di Stabia CP_3 per , oltre somme aggiuntive ed interessi per l'anno 2013 per l'importo di CP_4 euro 2.529,49.
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che l'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione, non era mai stato notificato dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito previdenziale e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che, diversamente argomentando, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso allegando CP_5 in atti documentazione probatoria in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento di propria competenza. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica dell'impugnato avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' deducendo l'omessa CP_3 notifica dell'avviso addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito
(Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va peraltro precisato che nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n.
18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022,
n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti,
«l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dall'avviso di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica dello stesso. CP_ L' ha provato di aver provveduto in data 30.10.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2014 0012504939 000 riferito ai contributi IVS anno 2013, depositando a tale scopo la ricevuta di consegna che non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente (cfr. documentazione in atti).
Sono stati inoltre prodotti dall' validi atti interruttivi della prescrizione Controparte_6 quinquennale del credito previdenziale sotteso all'atto oggetto della presente opposizione.
In particolare, risulta prodotta la copia dell'intimazione di pagamento N°
07120189036792729000 notificata a mezzo pec al ricorrente in data 5.09.2018 a cui ha fatto seguito la notifica della cartella di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Non vi è stata valida contestazione da parte del ricorrente, successiva alla produzione dei predetti documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto e il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 21/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco