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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2024
All'udienza del 19/05/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO e l'avv. SARA BIANCHI. Per parte resistente è presente la d.ssa e per l'avv. QUARTA CP_1 CP_2
ROSSELLA. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.59 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Leuzzi Stefano e Bianchi Sara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del primo in Lucca via romana 1740/B. ricorrente
Contro
(già ) in persona del Controparte_3 Controparte_3
Ministro pro tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa CP_1
resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. Quarta Rossella e avv. CP_2 ti Ilaria resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, docente di scuola media in ruolo, è stata assunta a tempo indeterminato l'1.9.2005.
Rappresenta di aver svolto attività di docente alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_4 tempo determinato per 7 anni.
Rileva che l'Amministrazione scolastica con corretta applicazione dell'art.485 d.lgs 297/1994 ha emesso decreto ricostruzione carriera n.5948 del 10.12.2007 con il quale venivano riconosciuti a parte ricorrente 4 anni di servizio preruolo e veniva collocata il 01.09.2006 nella fascia stipendiale 3-8 con un'anzianità totale di 5 anni.
Lamenta, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013 (a fini giuridici fino al 31.12.2015 e dal 01.01.2016
a fini giuridici ed economici), rappresentando che a seguito di verifica del proprio stato matricolare
1 unitamente alla busta paga ha acquisito consapevolezza che il cd. blocco, sia a fini giuridici che economici, dell'anno 2013 si è perpetrato oltre quanto dovuto non essendo mai stato riconosciuto alla ricorrente, con ciò determinando un ritardo nella progressione nelle fasce stipendiali.
Lamenta, infatti, che a seguito di ciò il passaggio nella fascia 15-20 è intervenuto solo nel 2017 anziché nel
2016, così come quello nella fascia 21-27 nel 2023 anziché nel 2022.
Si duole, dunque, della retribuzione ricevuta in conseguenza di ciò, salva la non debenza di eventuali differenze retributive per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015.
Con il presente ricorso chiede: “1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento e comunque la riattribuzione dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici fino al
31.12.2015 e dal 01.01.2016 a fini giuridici ed economici, nei ruoli del personale docente, mansioni di docente di scuola media, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione, per il periodo 01.01.2011-
31.12.2015.
2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la fascia stipendiale
15-20 dal 01.09.2016 e la fascia stipendiale 21-27 dal 01.09.2022 o dalle diverse decorrenze che risulteranno all'esito del giudizio.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del a CP_3 CP_5
disporre l'inquadramento di parte ricorrente la fascia stipendiale 15-20 dal 01.09.2016 e la fascia stipendiale 21-27 dal 01.09.2022 o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio.
4) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, condannare il convenuto in persona del Ministro p.t., a disporre ed CP_3
effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011-31.12.2015, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
6) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' CP_2
7) In subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e
36 della Costituzione dell'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
8) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario”.
2
Si è costituito il chiedendo il rigetto in toto del ricorso perché infondato. CP_3
Eccepisce preliminarmente la prescrizione di tutte le somme a qualunque titolo pretese, sia retributive che contributive, anteriori al quinquennio precedente la data della ricezione della diffida del 06.09.2024.
Rilevato che parte ricorrente nulla obietta sul decreto ricostruzione carriera prot.n. 5948 del 10.12.2007 emesso a seguito dell'immissione in ruolo, in particolare, il sottolinea la legittimità della CP_3 ricostruzione di carriera operata “Con successivo Decreto prot. N. 1550 del 13/02/2024 la ricorrente ha ottenuto la progressione stipendiale con riconoscimento alla data dell'1.09.2017 una compiuta anzianità di anni 15 (fascia stipendiale
15-20) e alla data dell'1.09.2023 di compiuta anzianità di anni 21 (fascia stipendiale 21- 27), senza riconoscimento dell'anno 2013, in virtù del D.L. n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, ed in particolare dall'art. 9, c. 1, come prorogato”.
Dunque, in ordine, al riconoscimento dell'anno 2013, il , ritiene infondata la pretesa attorea tanto CP_3 sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione. CP_ L' si costituiva chiedendo da un lato l'estromissione dal giudizio e dall'altro, qualora risulti fondata la pretesa attorea, l'accertamento dei contributi previdenziali i quali dovranno essere regolarizzati da parte del
. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale va rilevato che parte ricorrente limita la sua richiesta di ogni eventuale differenza stipendiale al quinquennio antecedente al ricevimento da parte del di idonea diffida/messa in mora nel caso di specie intervenuta, per il riconoscimento CP_3 dell'anno 2013, in data 06.09.2024.
Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
3 E' opportuno precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (06.09.2024), senza alcun riscontro, formale diffida con la quale contestando “il mancato CP_3 computo dell'anno 2013 nel periodo 01.01.2011-31.12.2015 a fini giuridici e nel periodo successivo al 1.1.2016 a fini giuridici ed economici in violazione del disposto di cui all'art 9 comma 21 e comma 23 del d.l. 78/2010 con efficacia temporale limitata come indicato dalle sentenze della Corte Cost. 310/2013, 219/2014, 178/2015”, intimava lo stesso ad effettuare il ricalcolo della anzianità di servizio con attribuzione della corretta anzianità di CP_3 servizio e inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Giova evidenziare che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ha riflessi sia giuridici che economici nella ricostruzione della carriera della ricorrente in quanto ha determinato uno slittamento temporale nel passaggio delle fasce stipendiali.
Pertanto, deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento.
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013.
Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico.
Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_2
del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità CP_6 maturata, ai fini economici, dell'anno 2012.
Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo.
4 In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Dunque, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe
5 quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta.
Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera della ricorrente ai soli fini giuridici, con i conseguenti riverberi sulle progressioni nelle corrispondenti fasce stipendiali, così come indicati in ricorso.
Suddetto riconoscimento determina, il diritto alla corresponsione a favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, per la nuova collocazione di fascia stipendiale di competenza prevista dal CCNL di riferimento, nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente al giorno di presentazione della diffida sopra indicata.
Le spese di lite, sono compensate stante che il riconoscimento dell'anno 2013 è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
-condanna il resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente CP_3 all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013;
- condanna il resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a CP_3 seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, nei limiti del quinquennio antecedente alla intervenuta diffida, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
- condanna il resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
CP_3
- compensa le spese del giudizio
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
6 Lucca, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2024
All'udienza del 19/05/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO e l'avv. SARA BIANCHI. Per parte resistente è presente la d.ssa e per l'avv. QUARTA CP_1 CP_2
ROSSELLA. I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.59 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Leuzzi Stefano e Bianchi Sara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del primo in Lucca via romana 1740/B. ricorrente
Contro
(già ) in persona del Controparte_3 Controparte_3
Ministro pro tempore, con il patrocinio del funzionario dott.ssa CP_1
resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. Quarta Rossella e avv. CP_2 ti Ilaria resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, docente di scuola media in ruolo, è stata assunta a tempo indeterminato l'1.9.2005.
Rappresenta di aver svolto attività di docente alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_4 tempo determinato per 7 anni.
Rileva che l'Amministrazione scolastica con corretta applicazione dell'art.485 d.lgs 297/1994 ha emesso decreto ricostruzione carriera n.5948 del 10.12.2007 con il quale venivano riconosciuti a parte ricorrente 4 anni di servizio preruolo e veniva collocata il 01.09.2006 nella fascia stipendiale 3-8 con un'anzianità totale di 5 anni.
Lamenta, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013 (a fini giuridici fino al 31.12.2015 e dal 01.01.2016
a fini giuridici ed economici), rappresentando che a seguito di verifica del proprio stato matricolare
1 unitamente alla busta paga ha acquisito consapevolezza che il cd. blocco, sia a fini giuridici che economici, dell'anno 2013 si è perpetrato oltre quanto dovuto non essendo mai stato riconosciuto alla ricorrente, con ciò determinando un ritardo nella progressione nelle fasce stipendiali.
Lamenta, infatti, che a seguito di ciò il passaggio nella fascia 15-20 è intervenuto solo nel 2017 anziché nel
2016, così come quello nella fascia 21-27 nel 2023 anziché nel 2022.
Si duole, dunque, della retribuzione ricevuta in conseguenza di ciò, salva la non debenza di eventuali differenze retributive per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015.
Con il presente ricorso chiede: “1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento e comunque la riattribuzione dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici fino al
31.12.2015 e dal 01.01.2016 a fini giuridici ed economici, nei ruoli del personale docente, mansioni di docente di scuola media, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione, per il periodo 01.01.2011-
31.12.2015.
2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la fascia stipendiale
15-20 dal 01.09.2016 e la fascia stipendiale 21-27 dal 01.09.2022 o dalle diverse decorrenze che risulteranno all'esito del giudizio.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto in persona del a CP_3 CP_5
disporre l'inquadramento di parte ricorrente la fascia stipendiale 15-20 dal 01.09.2016 e la fascia stipendiale 21-27 dal 01.09.2022 o dalle diverse decorrenze che risulterà all'esito del giudizio.
4) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, condannare il convenuto in persona del Ministro p.t., a disporre ed CP_3
effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011-31.12.2015, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
6) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' CP_2
7) In subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e
36 della Costituzione dell'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
8) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario”.
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Si è costituito il chiedendo il rigetto in toto del ricorso perché infondato. CP_3
Eccepisce preliminarmente la prescrizione di tutte le somme a qualunque titolo pretese, sia retributive che contributive, anteriori al quinquennio precedente la data della ricezione della diffida del 06.09.2024.
Rilevato che parte ricorrente nulla obietta sul decreto ricostruzione carriera prot.n. 5948 del 10.12.2007 emesso a seguito dell'immissione in ruolo, in particolare, il sottolinea la legittimità della CP_3 ricostruzione di carriera operata “Con successivo Decreto prot. N. 1550 del 13/02/2024 la ricorrente ha ottenuto la progressione stipendiale con riconoscimento alla data dell'1.09.2017 una compiuta anzianità di anni 15 (fascia stipendiale
15-20) e alla data dell'1.09.2023 di compiuta anzianità di anni 21 (fascia stipendiale 21- 27), senza riconoscimento dell'anno 2013, in virtù del D.L. n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, ed in particolare dall'art. 9, c. 1, come prorogato”.
Dunque, in ordine, al riconoscimento dell'anno 2013, il , ritiene infondata la pretesa attorea tanto CP_3 sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione. CP_ L' si costituiva chiedendo da un lato l'estromissione dal giudizio e dall'altro, qualora risulti fondata la pretesa attorea, l'accertamento dei contributi previdenziali i quali dovranno essere regolarizzati da parte del
. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
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Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale va rilevato che parte ricorrente limita la sua richiesta di ogni eventuale differenza stipendiale al quinquennio antecedente al ricevimento da parte del di idonea diffida/messa in mora nel caso di specie intervenuta, per il riconoscimento CP_3 dell'anno 2013, in data 06.09.2024.
Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
3 E' opportuno precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (06.09.2024), senza alcun riscontro, formale diffida con la quale contestando “il mancato CP_3 computo dell'anno 2013 nel periodo 01.01.2011-31.12.2015 a fini giuridici e nel periodo successivo al 1.1.2016 a fini giuridici ed economici in violazione del disposto di cui all'art 9 comma 21 e comma 23 del d.l. 78/2010 con efficacia temporale limitata come indicato dalle sentenze della Corte Cost. 310/2013, 219/2014, 178/2015”, intimava lo stesso ad effettuare il ricalcolo della anzianità di servizio con attribuzione della corretta anzianità di CP_3 servizio e inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Giova evidenziare che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ha riflessi sia giuridici che economici nella ricostruzione della carriera della ricorrente in quanto ha determinato uno slittamento temporale nel passaggio delle fasce stipendiali.
Pertanto, deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento.
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale.
Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013.
Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico.
Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_2
del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità CP_6 maturata, ai fini economici, dell'anno 2012.
Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo.
4 In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Dunque, è accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente, osservandosi che, diversamente significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe
5 quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta.
Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera della ricorrente ai soli fini giuridici, con i conseguenti riverberi sulle progressioni nelle corrispondenti fasce stipendiali, così come indicati in ricorso.
Suddetto riconoscimento determina, il diritto alla corresponsione a favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, per la nuova collocazione di fascia stipendiale di competenza prevista dal CCNL di riferimento, nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente al giorno di presentazione della diffida sopra indicata.
Le spese di lite, sono compensate stante che il riconoscimento dell'anno 2013 è avvenuto all'esito del recente intervento della Cassazione a fronte di precedenti di merito difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013;
-condanna il resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente CP_3 all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013;
- condanna il resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a CP_3 seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, nei limiti del quinquennio antecedente alla intervenuta diffida, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
- condanna il resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
CP_3
- compensa le spese del giudizio
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
6 Lucca, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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