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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3775/2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, alla Via Carlo Parte_1
Alberto, I traversa, n. 8, C.F. , domiciliato in Pompei (NA) al Viale C.F._1
Mazzini, n. 109, presso lo studio degli avv. ti Pasqualina Dentino e Patrizia Pelosi, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “Zi Caterina s.r.l.”, con la qualifica professionale di cameriere, 5° livello, con contratto a tempo indeterminato dal 01/06/1996 al 04/04/2006; che, in data 4/04/2006, con atto per notaio (Rep. n. 51742 - Persona_1
Racc. n. 16523), registrato a Pagani in data 07/04/2006 al numero 433, la predetta società cedeva l'azienda alla società “Don Vincenzo s.r.l.”, come si evince dal menzionato atto di cessione (cfr. doc. all.3); che, in data 28/06/2010, con atto per notaio (Rep. n. 65173), la Persona_1 società “Don Vincenzo s.r.l.”, a sua volta, cedeva il ramo d'azienda, al quale il ricorrente risultava adibito, alla società “Luben s.r.l. Unipersonale”, con sede legale in Pompei (NA) alla Via Vittorio Emanuele, n. 8, P.I. numero REA NA-824297; P.IVA_1 che, con nota del 30/12/2010, la società “Don Vincenzo s.r.l.” comunicava al ricorrente l'avvenuta cessione del ramo d'azienda alla società “Luben s.r.l. Unipersonale”, significando che: “tale cessione, in virtù delle previsioni dell'art. 2112 c.c., prevede, tra l'altro, anche il passaggio senza soluzione di continuità del Suo contratto di lavoro alle dipendenze della società Luben s.r.l. Unipersonale. Il suo rapporto di lavoro a decorrere dal 01/01/2011 proseguirà, pertanto, con la società Luben s.r.l. Unipersonale senza soluzione di continuità, nel rispetto dell'anzianità di servizio da Lei maturata e alle medesime condizioni economiche e normative in atto nel rapporto con lo scrivente” (cfr. doc. all. 5); che pertanto, la società “Luben s.r.l. Unipersonale” comunicava al ricorrente l'acquisto del ramo d'azienda dalla società “Don Vincenzo s.r.l.” in uno alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 01/01/2011;
1 che, in data 10/02/2014, veniva licenziato dalla società Luben s.r.l. Unipersonale senza percepire alcunché a titolo di T.F.R. maturato dal 01/06/1996 al 04/04/2006 allorquando era alle dipendenze della “Zi Caterina” Srl;
che, in ragione del credito vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro, in data
24/10/2019, il ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Lavoro, il decreto ingiuntivo n. 325/2019, notificato il 6/11/2019, non opposto e munito di formula esecutiva in data 9/1/2020, con il quale il Giudice del Lavoro condannava la Luben
Srl Unipersonale al pagamento immediato, in favore dell'istante, del TFR pari all'importo di euro di € 8.285,22, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, per il T.F.R. maturato dal 01/06/1996 al 04/04/2006, allorquando era alle dipendenze della “Zi Caterina” Srl, oltre le spese di lite ed accessori ( all. 8); che, con atto di precetto notificato in data 28/1/2020, il ricorrente intimava alla
Luben Srl Unipersonale, il pagamento dell'importo di € 9.504,50, oltre interessi e rivalutazione successivi e spese successive occorrende (all. 8 A ); che il 10/3/2020 esperiva infruttuosamente il pignoramento mobiliare nei confronti della debitrice, come da verbale in atti (cfr. all. 9), che, in data 30.04.2021, il ricorrente presentava all' domanda di ammissione CP_1 al fondo di garanzia per il TFR ex art. 2 d.lgs n. 80/1992 per euro 8.787, 65. Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, per le causali ed i motivi di cui in ricorso, il diritto in capo al ricorrente alla corresponsione, da parte dall' della somma di € Parte_1 CP_1
8.787,65 quale TFR maturato dal 01/06/1996 al 04/04/2006, non corrisposto dalla Luben srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., comprensivo di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del credito sino alla data della domanda di ammissione al Fondo (30-04-2021) oltre interessi e rivalutazione successivi e sino all'effettivo pagamento;
e, per gli effetti, condannare l' convenuto, ai sensi dell'art. CP_2
2 L. 297/1982, al pagamento della predetta somma, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento, oltre le spese e i compensi di giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l' . CP_1
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
**********
Preliminarmente la difesa di parte istante ha dedotto l'esistenza di altro CP_ procedimento avente lo stesso oggetto (rg. 3544/2022), in cui l' resistente, costituendosi, nulla opponeva, deducendo di avere accolto la domanda di intervento del Fondo di garanzia, in via di autotutela, e di aver provveduto alla liquidazione della somma dovuta a titolo di TFR.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' a corrispondergli il tfr. CP_1
In proposito, è principio pacifico in giurisprudenza che, in caso di insolvenza del CP_ datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. 297/1982 (art. 2) ha natura di credito di una prestazione previdenziale ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla richiamata norma (art. 2 L. 297/1982), ovvero insolvenza del datore di lavoro,
2 verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva.
In altri termini, il diritto alla prestazione da parte del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro, ma per effetto del distinto rapporto assicurativo previdenziale e il Fondo di Garanzia ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo al pagamento del Tfr. Ebbene, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, risultano provati per tabulas: a) la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 6 nota di licenziamento), b) l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, perché società cessata da oltre un anno (cfr. doc. 4 visura camerale della Luben srl, da cui risulta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese), c) l'esistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 325/2019 (cfr. doc. 8) ed infine d) l'assoluta insolvenza e inesistenza delle garanzie del datore di lavoro (cfr. doc. 9 verbale di pignoramento infruttuoso e doc. 15 assenza di titolarità di beni immobili).
Pertanto, tenuto conto di quanti innanzi, il ricorso deve essere accolto.
Quanto agli accessori (Sezioni Unite sentenza n. 13988 del 26 settembre 2002): «Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del CP_1 datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16 - sesto comma - legge 30 dicembre 1991, n. 412». Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di € CP_1
8.787,65, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.540, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Torre Annunziata, 6.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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