Articolo 43 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 maggio 1968
Art. 43.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1958-59
(articolo 39)............................... L. 1.256.051.639 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 41)........... L. 648.672.449
------------- Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 1.904.724.088
Entrata in vigore il 14 maggio 1968