Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1461/2020, posta in decisione in data 10.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nat a MARSALA (TP) in data Parte_1 C.F._1
05/10/1959, con il patrocinio dell'Avv. CASSARO MAURIZIO e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA ATENEA N.160 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. POLVERINO LUCA ( ) VIA CARLO C.F._2
POERIO 90 NAPOLI;
NO IG ( ) VIA C.F._3
1
e con elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 180/2018 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento, su ricorso di società unipersonale ( ), veniva ingiunto a CP_1 CP_2 Pt_1 il pagamento della somma di € 4.360,39, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, quale saldo debitore di un conto corrente acceso presso ceduto dalla stessa banca alla ricorrente in monitorio. CP_3
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2018, Pt_1
conveniva , innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, eccependo,
[...] CP_1 preliminarmente, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva di;
CP_1
Ritualmente costituitasi, chiesta, in via preliminare, la concessione CP_1 della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito domandava la reiezione della domanda avversaria e, in subordine, il riconoscimento dell'esposizione debitoria dell'opponente, con conseguente condanna del signor al pagamento della minor somma eventualmente risultante Parte_1 dall'accertamento giudiziale, oltre interessi.
Alla prima udienza di comparizione, le parti si riportavano ai propri atti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande ivi formulate, ed il
Giudice di Pace adito, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza n. 665/2018 del 7.11.2018 dichiarava la propria incompetenza per valore, essendo competente il Tribunale di Agrigento;
dichiarava la nullità del Decreto
Ingiuntivo n. 180/18 che revocava;
infine, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissava il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente.
2 Con atto di citazione in riassunzione, citava il Pace dinanzi al CP_2
Tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo revocato.
Ritualmente costituitosi, il Pace contestava domande e difese della controparte, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Con ordinanza del 14.05.2019, il Tribunale di Agrigento assegnava alle parti il termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria;
alla successiva udienza del giorno 8.10.2019, i Procuratori delle parti rilevavano che nessuna di esse aveva esperito il relativo tentativo.
Con sentenza n. 155/2020 del 4.2.2020, il Tribunale di Agrigento dichiarava l'improcedibilità delle domande azionate dalla nei confronti del signor CP_1
compensando integralmente le spese del giudizio. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , onde conseguire la Parte_1 condanna alle spese della controparte , che resisteva all'impugnazione. CP_4
In data 10.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico motivo di appello, il Pace appella la sentenza limitatamente alla statuizione che ha compensato le spese tra le parti.
Deduce l'appellante che il Tribunale ha omesso di esaminare e decidere in ordine alle difese e domande dello stesso Pace, che aveva chiesto il rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma precedentemente ingiunta con il decreto opposto, revocato a seguito dalla incompetenza del Giudice di Pace che lo aveva inizialmente emesso, in tal modo conculcando i suoi diritti di difesa.
Tuttavia, l'appellante in effetti non chiede una pronunzia di merito sulla domanda di condanna al pagamento, ma sempre e solo la condanna alle spese per il giudizio di primo grado. Sul punto, ribadisce che il Tribunale non ha tenuto conto che non aveva promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione, tanto che la CP_2 domanda era stata dichiarata improcedibile proprio a causa dell'omissione di tale incombente.
3 Richiamando la disciplina delle spese, specialmente l'art. 92 c.p.c., deduce che la compensazione è ingiusta, in quanto viola tale normativa, non mancando di rilevare che, per di più, il Tribunale aveva omesso di motivare la compensazione statuita.
L'appello risulta infondato, sulla base delle seguenti considerazioni.
Con la sentenza n. 19596/2020, la Cassazione a Sezioni Unite ha deciso il contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito e tra le sezioni semplici della stessa Corte fino a quel momento, in ordine alla individuazione del soggetto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di promuovere la procedura di mediazione ex D.lvo 28/2010, gravando di questo onere la parte opposta, cioè quella che ha proposto il ricorso monitorio.
Di seguito, la riforma del processo civile attuata con il D.lvo 149/2022, ha definitivamente dettato la disciplina della fattispecie in oggetto, introducendo l'art. 5 bis del richiamato D.lvo 28/2010, secondo il quale “Quando l'azione di cui all'articolo
5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Resta il dato che, fino al 2019, epoca del giudizio di opposizione inter partes, quanto meno della sua fase iniziale, vi era obiettiva incertezza sulla individuazione della parte gravata dall'onere della proposizione della domanda di mediazione: tanto che, tra le molte pronunzie sul punto, la Cassazione con sentenza n. 24629 del
3.12.2015, poneva tale onere a carico dell'opponente.
Come accennato, nel 2020 la Cassazione a SS.UU. dirime il contrasto, ponendo l'onere a carico dell'opposto, come poi, in via definitiva, disporrà il legislatore.
4 Ora, stante il conflitto di giurisprudenza e il fatto che, in astratto, quando inizia il giudizio, nel 2018 (anno della proposizione del ricorso monitorio e del giudizio di opposizione) la Cassazione si esprimeva come prima riferito, (l'onere era posto a carico del debitore opponente), da un lato potrebbe desumersi che sia stato il a Pt_1 omettere l'incombente.
Di contro, tuttavia, si deve osservare che, dopo la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace inizialmente adito, la intraprende il giudizio (concluso CP_1 con la sentenza qui appellata) con la riassunzione;
la parte creditrice, quindi, doveva quanto meno porsi la questione, poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato e il susseguente giudizio veniva intrapreso con la riassunzione contenente la domanda
“diretta” di condanna del debitore a pagare il credito, come in un giudizio ordinario;
sicché, ragionevolmente, la mediazione ben poteva essere proposta dal creditore, lì attore, a mente dell'art. 5 D.lvo 28/2010.
Ma, in definitiva, non vi era alcuna certezza, nel giudizio a quo, su quale fosse la parte onerata di promuovere la mediazione.
In questo quadro, va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dopo l'ultima novella (del 2014), nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre e analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, osserva questa Corte che proprio il mutamento di indirizzo giurisprudenziale costituisce una grave ed eccezionale ragione giustificante l'integrale compensazione delle spese. E in effetti, la compensazione disposta dal
Tribunale a quo è stata una soluzione corretta, certamente giustificata da una ragione grave ed eccezionale, data dal contrasto giurisprudenziale e dalla obiettiva incertezza sugli oneri processuali.
Integrata in tal modo la motivazione della compensazione disposta in primo grado, ritiene la Corte che le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., motivano la compensazione anche di questo grado di giudizio, tenuto conto che è stato intrapreso proprio a ridosso della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite n. 19596/2020, prima richiamata.
5 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_5 avverso la sentenza n. 155/2020 pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data
4.2.2020;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 15.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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