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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 12.5.2025,
e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 24.2.1967, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. MAURO
SERRA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro n. 44 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA SABBATELLA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Potenza alla via Nazario Sauro n. 112 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
- RESISTENTE-
1 R.G. N. 274/2020
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1
Potenza il 30.8.1992, in regime di separazione dei beni, precisando che dall'unione erano nati i figli (Potenza, 21.10.1995) e (Potenza, 14.4.1998), e Per_1 Per_2 deducendo -a fondamento della domanda- l'esistenza tra i coniugi di una crisi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita comune. Invero, il marito, d'intesa tra i coniugi, aveva deciso di lasciare la casa coniugale trasferendosi altrove a decorrere dal dicembre dell'anno 2018, per non pregiudicare ulteriormente il rapporto matrimoniale.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di:
«-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
-disporre l'affidamento congiunto dei figli non economicamente autosufficienti, con la collocazione prevalente presso la madre;
-disporre che il sig. versi a ciascuno dei figli, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento, un assegno mensile pari €uro 250,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
-disporre, che il signor contribuisca al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie, ed in particolare quelle relative al pagamento delle rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, acquisto dei libri, spese medico sanitarie, le spese di manutenzione di mezzi di trasporto nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida), spese di natura ludica o parascolastica e spese sportive.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio».
II si è costituito in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta in data 12.5.2020, nella quale non si è opposto alla pronuncia di
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separazione personale, deducendo anch'egli l'esistenza tra i coniugi -già da tempo- di una crisi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita comune e da determinare la fine dell'affectio coniugalis. In particolare, ha dedotto che la moglie, al termine di una discussione chiarificatrice, gli aveva intimato di prendere i suoi effetti personali e di lasciare la casa coniugale, -quindi- era stato «letteralmente messo alla porta dalla moglie che peraltro in seguito gli aveva vietato di far rientro».
Per l'effetto, il resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di:
«-dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig. Parte_1
;
[...]
-disporre l'affidamento congiunto dei figli non economicamente autosufficienti, con la collocazione prevalente presso il padre;
-assegnare la casa coniugale al sig. che la abiterà unitamente ai propri CP_1 figli;
-disporre che la sig. versi a ciascuno dei figli, a titolo di mantenimento, un Parte_1 assegno mensile di euro 600 ciascuno, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
-disporre altresì che la sig.ra versi al marito, a titolo di Parte_1 mantenimento, un assegno mensile pari ad Euro 500,00;
-disporre che la sig. contribuisca al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie.
In via subordinata:
-disporre che la sig. rimborsi al marito quanto da lui corrisposto per tutte Parte_1 le spese di acquisto casa, ristrutturazione, ampliamento, arredo, sistemazione esterna, impianti idrici ed elettrici;
-disporre che la sig. versi al marito, in qualità di coniuge economicamente Parte_1 più debole, a titolo di mantenimento la somma di euro 500 mensili:
-disporre che i figli trascorrano egual tempo con entrambi i genitori e per l'effetto il
provveda al loro mantenimento in modalità diretta per il tempo che loro CP_1 trascorreranno con il padre.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenza di giudizio».
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III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 27.10.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In sede istruttoria, all'udienza del 3.2.2021, celebrata mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, la ricorrente ha avanzato domanda di emissione della pronuncia parziale sullo status ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. Il Giudice Istruttore ha quindi rinviato la causa all'udienza del 5.3.2021 per consentire alle parti di precisare le conclusioni sulla sola domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche, stante la rinuncia delle parti.
Con sentenza non definitiva n. 379/2021 dell'8.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., decorrenti dal 2.9.2021 (compreso nel termine).
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 2.2.2022, ritenuta la causa matura per la decisione attesa l'inammissibilità della prova orale richiesta dal resistente, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalenti nel tempo, all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rinviata al dì 19.2.2025, con invito alle parti a dedurre in ordine a quanto rappresentato dal resistente circa il godimento di un'occupazione lavorativa da parte del figlio primogenito.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V Sulla domanda di addebito formulata dal resistente.
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Considerato che con sentenza non definitiva n. 379/2021 dell'8.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, non rimane a questo Tribunale che pronunciarsi sulla domanda di addebito avanzata dal resistente, nonché sulle domande accessorie di natura patrimoniale.
Esaminando la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, richiamata l'ordinanza del 2.2.2022 di rigetto delle prove orali articolate dal resistente nella memoria depositata il 30.10.2021 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che in questa sede si conferma, attesa l'irrilevanza delle circostanze ivi dedotte avuto riguardo alla domanda in scrutinio che è stata basata sull'esser stato il marito allontanato senza motivo dalla casa coniugale, si osserva che nessun elemento probatorio è stato acquisito nel corso dell'istruttoria a sostegno della domanda in disamina.
Ne discende che la stessa debba essere rigettata per carenza di prova, in quanto ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843); deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I,
20.8.2014, n. 18074); grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ. Sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'assunto del resistente in ordine alla circostanza che la moglie lo abbia allontanato senza ragione dalla casa coniugale, impedendogli -poi- di farvi ritorno.
VI Sulle domande concernenti la prole (affidamento, collocamento e mantenimento) nonché sull'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo alla prole, si osserva che i figli e erano già Per_1 Per_2 maggiorenni al tempo di introduzione del presente giudizio, sicché si ritiene che non si
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possa provvedere in ordine al loro affidamento e collocamento, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere sulle relative domande.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare, alla luce delle difese svolte dal resistente nelle note scritte depositate il 19.11.2024 circa la mancata corresponsione da parte della moglie al marito di somme per l'occupazione da parte della prima della casa coniugale, che, a prescindere dall'esistenza di titolo di godimento (atipico) in capo alla ricorrente ossia dell'assegnazione (si veda l'ordinanza presidenziale del 27.10.2020), Parte_1
è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa familiare. La detta
[...] circostanza, incontestata (e tanto si precisa attesa la discrasia tra la contrada in Potenza in cui sarebbe sito l'immobile riportato nell'atto notarile e l'indirizzo di residenza dei membri della famiglia certificato in atti) risulta dal rogito di compravendita immobiliare per Notar del 27.5.1997, rep n. 46405/9900, avente a oggetto l'abitazione Persona_3 sita in Potenza alla c.da Montegrosso n. 1/A, identificata in catasto alla partita 13281, foglio 56, particella 49, sub. 6, p. S-1/T-1, categ. A/3, cl. 6, vani 7,5. Sicché, la menzionata difesa, in ogni caso ininfluente rispetto alle domande appartenenti al patrimonio processuale, risulta un fuor d'opera.
Ciò chiarito, è incontestato che quantomeno la figlia , attualmente di anni Per_2
27 e pacificamente economicamente non autosufficiente, continui ad abitare con la madre nella casa coniugale, talché ancora si giustifica l'assegnazione della casa in favore della ricorrente con conferma di quanto in merito disposto con l'ordinanza presidenziale e conseguente rigetto della domanda di assegnazione in favore del resistente.
Per la medesima esposta ragione, deve essere confermato l'importo determinato a titolo di contribuzione al mantenimento indiretto di in euro 250,00 al mese, atteso Per_2 che il detto importo è conforme e congruo rispetto alla capacità reddituale paterna, proporzionato alle esigenze di vita della figlia tenuto conto del quantum domandato dalla madre a titolo di mantenimento per ciascun figlio. Detta somma dovrà essere corrisposta al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della sentenza, dal quale sarà soggetta a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT, fermi per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 27.10.2020 (euro 250,00 mensili oltre ISTAT).
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Deve -altresì- essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie da esborsarsi in favore della figlia in misura del 50% in capo a ciascun genitore, per Per_2 il dettaglio delle quali si rimanda al protocollo del C.N.F.
Avuto riguardo alla contribuzione a titolo di mantenimento richiesto per il primogenito , si evidenzia che: Per_1
a) , essendo nato il [...], compirà ad ottobre 2025 trent'anni di Persona_4 età;
b) deve presumersi, in virtù delle allegazioni presenti in atti, che abbia Per_1 concluso il ciclo di studi;
c) è pacifico, in considerazione di quanto dichiarato dalla difesa della ricorrente nelle note depositate il 18.2.2025, che sia titolare di contratto di lavoro e che Per_1 percepisca redditi propri.
In linea generale, con riferimento al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, necessita rammentare che:
-la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.. sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366) ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
2) il Giudice della nomofilachia aveva già chiarito quanto segue: «L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età,
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si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età
a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)»
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 14.8.2020, n. 17183).
In virtù degli elementi sopra esposti e dei principi di diritto richiamati, si ritiene che nulla debba essere corrisposto a titolo di mantenimento in favore di da parte Per_1 del padre e che anche in capo alla madre sia cessato l'obbligo di mantenimento. I
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genitori, pertanto, potranno spontaneamente continuare a sostenere il figlio, ma non può più discorrersi di obbligo giuridico. Consegue che deve dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio primogenito , Per_1 fermi restando per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti così come vigenti.
VII Sulla domanda di mantenimento del marito.
Con riguardo alla domanda in disamina si rammenta quanto segue:
-la giurisprudenza più recente ha precisato: «Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile»
(Cass. civ., Sez. I, 16.5.2017, n. 12196);
-sul piano dell'onere probatorio è stato sottolineato che «La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 30.10.2017, n. 25781);
-adempiuto l'onere probatorio da parte del richiedente, occorrerà valutare i redditi attuali di quest'ultimo, i quali -tuttavia- non assumeranno efficacia esclusiva o dirimente nel giudizio di quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, ord.,
9 R.G. N. 274/2020
24.6.2019, n. 16809), le concrete possibilità di lavoro (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i cespiti patrimoniali e ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato. Tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato.
Applicando i su riportati principi al caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dal resistente, atteso che non vi è in atti alcuna specifica deduzione sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a fronte dell'indipendenza economica -da occupazione lavorativa- di entrambe i coniugi.
IX Sulla domanda formulata dal resistente in via subordinata di natura restitutoria.
Circa la domanda formulata dal resistente in via subordinata che si riporta in parentesi [«-disporre che la sig. rimborsi al marito quanto da lui corrisposto Parte_1 per tutte le spese di acquisto casa, ristrutturazione, ampliamento, arredo, sistemazione esterna, impianti idrici ed elettrici»], la quale deve essere scrutinata in considerazione del mancato accoglimento di quelle avanzate in via principale e poiché non assorbita dalle statuizioni sinora assunte, si ritiene che la stessa sia inammissibile.
Invero, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non collegate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.,
8.9.2014, n. 18870).
X Sulle spese di lite.
In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite si compensano tra le parti
(private) in causa nella misura del 30%, mentre la restante parte, a ragione del rigetto della domanda di addebito e di mantenimento e della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata indicata specificamente al paragrafo precedente, si pongono in capo al resistente.
Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa sino a euro 26.000 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M.
10 R.G. N. 274/2020
55/2014 e successive modificazioni, nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero (-
30%) in euro 3.554,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, oltre a euro
77,18 a titolo di esborsi (nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 274 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
2) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento e sul collocamento dei figli e in quanto maggiorenni;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
4) determina in euro 250,00 mensili il contributo dovuto dal padre CP_1
a titolo di mantenimento indiretto per la figlia , da
[...] Persona_5 corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del
27.10.2020 (euro 250,00 mensili oltre ISTAT);
5) pone le spese straordinarie da esborsarsi per la figlia nella Persona_5 misura del 50% in capo a ciascun genitore, come da protocollo C.N.F.;
6) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori relativamente al figlio;
Persona_4
7) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda di natura restitutoria proposta dal resistente in via subordinata;
9) compensa le spese di lite tra le parti in causa nella misura del 30%;
10) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite nella CP_1 misura del 70% nei confronti della ricorrente , che si Parte_1 liquidano -nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero- in euro 3.554,00 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 77,18 a titolo di esborsi;
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
11 Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Adelia Tomasetti
R.G. N. 274/2020
La Presidente
dott.ssa Licia Tomay
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 12.5.2025,
e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 24.2.1967, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. MAURO
SERRA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro n. 44 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA SABBATELLA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Potenza alla via Nazario Sauro n. 112 presso lo studio del difensore, pec:
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- RESISTENTE-
1 R.G. N. 274/2020
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in CP_1
Potenza il 30.8.1992, in regime di separazione dei beni, precisando che dall'unione erano nati i figli (Potenza, 21.10.1995) e (Potenza, 14.4.1998), e Per_1 Per_2 deducendo -a fondamento della domanda- l'esistenza tra i coniugi di una crisi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita comune. Invero, il marito, d'intesa tra i coniugi, aveva deciso di lasciare la casa coniugale trasferendosi altrove a decorrere dal dicembre dell'anno 2018, per non pregiudicare ulteriormente il rapporto matrimoniale.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di:
«-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
-disporre l'affidamento congiunto dei figli non economicamente autosufficienti, con la collocazione prevalente presso la madre;
-disporre che il sig. versi a ciascuno dei figli, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento, un assegno mensile pari €uro 250,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
-disporre, che il signor contribuisca al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie, ed in particolare quelle relative al pagamento delle rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, acquisto dei libri, spese medico sanitarie, le spese di manutenzione di mezzi di trasporto nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida), spese di natura ludica o parascolastica e spese sportive.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio».
II si è costituito in giudizio depositando comparsa di CP_1 costituzione e risposta in data 12.5.2020, nella quale non si è opposto alla pronuncia di
2 R.G. N. 274/2020
separazione personale, deducendo anch'egli l'esistenza tra i coniugi -già da tempo- di una crisi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita comune e da determinare la fine dell'affectio coniugalis. In particolare, ha dedotto che la moglie, al termine di una discussione chiarificatrice, gli aveva intimato di prendere i suoi effetti personali e di lasciare la casa coniugale, -quindi- era stato «letteralmente messo alla porta dalla moglie che peraltro in seguito gli aveva vietato di far rientro».
Per l'effetto, il resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di:
«-dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig. Parte_1
;
[...]
-disporre l'affidamento congiunto dei figli non economicamente autosufficienti, con la collocazione prevalente presso il padre;
-assegnare la casa coniugale al sig. che la abiterà unitamente ai propri CP_1 figli;
-disporre che la sig. versi a ciascuno dei figli, a titolo di mantenimento, un Parte_1 assegno mensile di euro 600 ciascuno, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
-disporre altresì che la sig.ra versi al marito, a titolo di Parte_1 mantenimento, un assegno mensile pari ad Euro 500,00;
-disporre che la sig. contribuisca al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie.
In via subordinata:
-disporre che la sig. rimborsi al marito quanto da lui corrisposto per tutte Parte_1 le spese di acquisto casa, ristrutturazione, ampliamento, arredo, sistemazione esterna, impianti idrici ed elettrici;
-disporre che la sig. versi al marito, in qualità di coniuge economicamente Parte_1 più debole, a titolo di mantenimento la somma di euro 500 mensili:
-disporre che i figli trascorrano egual tempo con entrambi i genitori e per l'effetto il
provveda al loro mantenimento in modalità diretta per il tempo che loro CP_1 trascorreranno con il padre.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenza di giudizio».
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III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 27.10.2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In sede istruttoria, all'udienza del 3.2.2021, celebrata mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, la ricorrente ha avanzato domanda di emissione della pronuncia parziale sullo status ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. Il Giudice Istruttore ha quindi rinviato la causa all'udienza del 5.3.2021 per consentire alle parti di precisare le conclusioni sulla sola domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche, stante la rinuncia delle parti.
Con sentenza non definitiva n. 379/2021 dell'8.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., decorrenti dal 2.9.2021 (compreso nel termine).
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 2.2.2022, ritenuta la causa matura per la decisione attesa l'inammissibilità della prova orale richiesta dal resistente, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalenti nel tempo, all'udienza del 20.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rinviata al dì 19.2.2025, con invito alle parti a dedurre in ordine a quanto rappresentato dal resistente circa il godimento di un'occupazione lavorativa da parte del figlio primogenito.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V Sulla domanda di addebito formulata dal resistente.
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Considerato che con sentenza non definitiva n. 379/2021 dell'8.4.2021 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, non rimane a questo Tribunale che pronunciarsi sulla domanda di addebito avanzata dal resistente, nonché sulle domande accessorie di natura patrimoniale.
Esaminando la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, richiamata l'ordinanza del 2.2.2022 di rigetto delle prove orali articolate dal resistente nella memoria depositata il 30.10.2021 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che in questa sede si conferma, attesa l'irrilevanza delle circostanze ivi dedotte avuto riguardo alla domanda in scrutinio che è stata basata sull'esser stato il marito allontanato senza motivo dalla casa coniugale, si osserva che nessun elemento probatorio è stato acquisito nel corso dell'istruttoria a sostegno della domanda in disamina.
Ne discende che la stessa debba essere rigettata per carenza di prova, in quanto ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843); deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I,
20.8.2014, n. 18074); grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ. Sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna dimostrazione dell'assunto del resistente in ordine alla circostanza che la moglie lo abbia allontanato senza ragione dalla casa coniugale, impedendogli -poi- di farvi ritorno.
VI Sulle domande concernenti la prole (affidamento, collocamento e mantenimento) nonché sull'assegnazione della casa coniugale.
Con riguardo alla prole, si osserva che i figli e erano già Per_1 Per_2 maggiorenni al tempo di introduzione del presente giudizio, sicché si ritiene che non si
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possa provvedere in ordine al loro affidamento e collocamento, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere sulle relative domande.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare, alla luce delle difese svolte dal resistente nelle note scritte depositate il 19.11.2024 circa la mancata corresponsione da parte della moglie al marito di somme per l'occupazione da parte della prima della casa coniugale, che, a prescindere dall'esistenza di titolo di godimento (atipico) in capo alla ricorrente ossia dell'assegnazione (si veda l'ordinanza presidenziale del 27.10.2020), Parte_1
è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa familiare. La detta
[...] circostanza, incontestata (e tanto si precisa attesa la discrasia tra la contrada in Potenza in cui sarebbe sito l'immobile riportato nell'atto notarile e l'indirizzo di residenza dei membri della famiglia certificato in atti) risulta dal rogito di compravendita immobiliare per Notar del 27.5.1997, rep n. 46405/9900, avente a oggetto l'abitazione Persona_3 sita in Potenza alla c.da Montegrosso n. 1/A, identificata in catasto alla partita 13281, foglio 56, particella 49, sub. 6, p. S-1/T-1, categ. A/3, cl. 6, vani 7,5. Sicché, la menzionata difesa, in ogni caso ininfluente rispetto alle domande appartenenti al patrimonio processuale, risulta un fuor d'opera.
Ciò chiarito, è incontestato che quantomeno la figlia , attualmente di anni Per_2
27 e pacificamente economicamente non autosufficiente, continui ad abitare con la madre nella casa coniugale, talché ancora si giustifica l'assegnazione della casa in favore della ricorrente con conferma di quanto in merito disposto con l'ordinanza presidenziale e conseguente rigetto della domanda di assegnazione in favore del resistente.
Per la medesima esposta ragione, deve essere confermato l'importo determinato a titolo di contribuzione al mantenimento indiretto di in euro 250,00 al mese, atteso Per_2 che il detto importo è conforme e congruo rispetto alla capacità reddituale paterna, proporzionato alle esigenze di vita della figlia tenuto conto del quantum domandato dalla madre a titolo di mantenimento per ciascun figlio. Detta somma dovrà essere corrisposta al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della sentenza, dal quale sarà soggetta a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT, fermi per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del 27.10.2020 (euro 250,00 mensili oltre ISTAT).
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Deve -altresì- essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie da esborsarsi in favore della figlia in misura del 50% in capo a ciascun genitore, per Per_2 il dettaglio delle quali si rimanda al protocollo del C.N.F.
Avuto riguardo alla contribuzione a titolo di mantenimento richiesto per il primogenito , si evidenzia che: Per_1
a) , essendo nato il [...], compirà ad ottobre 2025 trent'anni di Persona_4 età;
b) deve presumersi, in virtù delle allegazioni presenti in atti, che abbia Per_1 concluso il ciclo di studi;
c) è pacifico, in considerazione di quanto dichiarato dalla difesa della ricorrente nelle note depositate il 18.2.2025, che sia titolare di contratto di lavoro e che Per_1 percepisca redditi propri.
In linea generale, con riferimento al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, necessita rammentare che:
-la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.. sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366) ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
2) il Giudice della nomofilachia aveva già chiarito quanto segue: «L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età,
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si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età
a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)»
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 14.8.2020, n. 17183).
In virtù degli elementi sopra esposti e dei principi di diritto richiamati, si ritiene che nulla debba essere corrisposto a titolo di mantenimento in favore di da parte Per_1 del padre e che anche in capo alla madre sia cessato l'obbligo di mantenimento. I
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genitori, pertanto, potranno spontaneamente continuare a sostenere il figlio, ma non può più discorrersi di obbligo giuridico. Consegue che deve dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al figlio primogenito , Per_1 fermi restando per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti così come vigenti.
VII Sulla domanda di mantenimento del marito.
Con riguardo alla domanda in disamina si rammenta quanto segue:
-la giurisprudenza più recente ha precisato: «Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile»
(Cass. civ., Sez. I, 16.5.2017, n. 12196);
-sul piano dell'onere probatorio è stato sottolineato che «La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 30.10.2017, n. 25781);
-adempiuto l'onere probatorio da parte del richiedente, occorrerà valutare i redditi attuali di quest'ultimo, i quali -tuttavia- non assumeranno efficacia esclusiva o dirimente nel giudizio di quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, ord.,
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24.6.2019, n. 16809), le concrete possibilità di lavoro (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i cespiti patrimoniali e ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato. Tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato.
Applicando i su riportati principi al caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dal resistente, atteso che non vi è in atti alcuna specifica deduzione sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a fronte dell'indipendenza economica -da occupazione lavorativa- di entrambe i coniugi.
IX Sulla domanda formulata dal resistente in via subordinata di natura restitutoria.
Circa la domanda formulata dal resistente in via subordinata che si riporta in parentesi [«-disporre che la sig. rimborsi al marito quanto da lui corrisposto Parte_1 per tutte le spese di acquisto casa, ristrutturazione, ampliamento, arredo, sistemazione esterna, impianti idrici ed elettrici»], la quale deve essere scrutinata in considerazione del mancato accoglimento di quelle avanzate in via principale e poiché non assorbita dalle statuizioni sinora assunte, si ritiene che la stessa sia inammissibile.
Invero, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non collegate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.,
8.9.2014, n. 18870).
X Sulle spese di lite.
In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite si compensano tra le parti
(private) in causa nella misura del 30%, mentre la restante parte, a ragione del rigetto della domanda di addebito e di mantenimento e della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata indicata specificamente al paragrafo precedente, si pongono in capo al resistente.
Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa sino a euro 26.000 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M.
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55/2014 e successive modificazioni, nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero (-
30%) in euro 3.554,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, oltre a euro
77,18 a titolo di esborsi (nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 274 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
2) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento e sul collocamento dei figli e in quanto maggiorenni;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
4) determina in euro 250,00 mensili il contributo dovuto dal padre CP_1
a titolo di mantenimento indiretto per la figlia , da
[...] Persona_5 corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza presidenziale del
27.10.2020 (euro 250,00 mensili oltre ISTAT);
5) pone le spese straordinarie da esborsarsi per la figlia nella Persona_5 misura del 50% in capo a ciascun genitore, come da protocollo C.N.F.;
6) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori relativamente al figlio;
Persona_4
7) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda di natura restitutoria proposta dal resistente in via subordinata;
9) compensa le spese di lite tra le parti in causa nella misura del 30%;
10) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite nella CP_1 misura del 70% nei confronti della ricorrente , che si Parte_1 liquidano -nel già ridotto ammontare pari al 70% dell'intero- in euro 3.554,00 per compenso professionale, oltre al 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 77,18 a titolo di esborsi;
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
11 Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Adelia Tomasetti
R.G. N. 274/2020
La Presidente
dott.ssa Licia Tomay
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