TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott. / Dott.ssa Giuseppe Disabato – Giudice relatore
• Dott. / Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
8721/2024, avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e riservata all'udienza
TRA
), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. TRIPALDI ORNELLA,
-PARTE ATTRICE-
E
, Controparte_1
– PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
riservata per la decisione all'udienza del 05.3.2025 sulle conclusioni declinate dal solo procuratore del/della ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/08/2024 Parte_1
premesso che:
- il 12.5.2007 aveva contratto matrimonio concordatario in dalla cui unione sono nati due figli, Controparte_3
Per_
(il 21.4.2008) e (il 27.7.2017); Per_1
- l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte fedifraghe, ludopatiche e possessive manifestate da suo marito nei suoi confronti;
- il resistente era disoccupato e percepiva € 900,00 mensili a titolo di indennità di disoccupazione mentre lei lavorava presso l'Agenza delle Entrate percependo circa € 1.600,00 mensili;
- dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, il resistente si era disinteressato economicamente dei suoi figli e non voleva concordare con lei il suo diritto di visita dei minori.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di lei nella casa coniugale, della quale chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del resistente di versarle € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e la sua percezione integrale dell'A.U.U.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
5.3.2025, il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, anche per espressa dichiarazione della ricorrente, adottava in provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di
[...]
il quale non si è costituito sino all'udienza del CP_1
05/03/2025, nonostante la ritualità della notifica.
2. La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il convenuto, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 5.3.2025.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12/08/2024 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi;
3. conferma i provvedimenti dettati all'udienza del 05.03.2025;
4. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna,
Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott. / Dott.ssa Giuseppe Disabato – Giudice relatore
• Dott. / Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
8721/2024, avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e riservata all'udienza
TRA
), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. TRIPALDI ORNELLA,
-PARTE ATTRICE-
E
, Controparte_1
– PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
riservata per la decisione all'udienza del 05.3.2025 sulle conclusioni declinate dal solo procuratore del/della ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/08/2024 Parte_1
premesso che:
- il 12.5.2007 aveva contratto matrimonio concordatario in dalla cui unione sono nati due figli, Controparte_3
Per_
(il 21.4.2008) e (il 27.7.2017); Per_1
- l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle condotte fedifraghe, ludopatiche e possessive manifestate da suo marito nei suoi confronti;
- il resistente era disoccupato e percepiva € 900,00 mensili a titolo di indennità di disoccupazione mentre lei lavorava presso l'Agenza delle Entrate percependo circa € 1.600,00 mensili;
- dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, il resistente si era disinteressato economicamente dei suoi figli e non voleva concordare con lei il suo diritto di visita dei minori.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di lei nella casa coniugale, della quale chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del resistente di versarle € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e la sua percezione integrale dell'A.U.U.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
5.3.2025, il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, anche per espressa dichiarazione della ricorrente, adottava in provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di
[...]
il quale non si è costituito sino all'udienza del CP_1
05/03/2025, nonostante la ritualità della notifica.
2. La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il convenuto, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 5.3.2025.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12/08/2024 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 l'intervento del P.M., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi;
3. conferma i provvedimenti dettati all'udienza del 05.03.2025;
4. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna,
Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato