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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 938/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia (RC), alla Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
CIRCOSTA ILARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in , Palazzo Tibi, Via II Tronco S. Anna;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: indennità di divisa. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dall in data 09.09.1988 con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e di prestare attività lavorativa presso il presidio ospedaliero di Locri (già di Locri) con qualifica di infermiere Controparte_3
professionale; dedotto di aver esperito, in data 17.02.2020, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. teso ad ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al “diritto di vestizione e svestizione” regolato nel nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; evidenziato che l'art. 27, comma 12, di tale CCNL dispone che: “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”; lamentato di avere inutilmente avanzato, a mezzo PEC in data 29/05/2020, richiesta di corresponsione della retribuzione per l'arco orario necessario alla Contr vestizione e svestizione;
allegato di aver richiesto all' - con due successive PEC inoltrate rispettivamente il 06/10/2020 e il 28/01/2021, e rimaste prive di riscontro, il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere a far data dall'anno 2014 sino alla data di invio delle PEC medesime;
sottolineato che la Corte di Cassazione - la quale già con la sentenza n. 20179 del 2018 si era pronunciata riconoscendo la fondatezza della domanda, statuendo che “… chiunque sia obbligato ad usare una divisa sul luogo di lavoro ha diritto ad essere retribuito anche per il tempo occorrente per indossarla e dismetterla” - ha recentemente ribadito la validità di tale principio (Cass. sez. lav., sentenza 25.02.2019, n. 5437); premesso ancora che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro e pertanto devono ritenersi soggette a normale retribuzione, anche in considerazione del fatto che il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro;
rappresentato che, con particolar riferimento all'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, “trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. civ. sez. lav., sentenza 11.02.2019, n. 3901; così anche Cass. civ. sez. lav. sentenza 24.05.2018, n.
12935; Cass. civ. sez. lav., sentenza 01.07.2019, n. 17635); posto in evidenza che, in mancanza degli statini delle presenze, non essendo possibile procedere ad una quantificazione dettagliata della somma che dovrà essere corrisposta al ricorrente, non può che procedersi per approssimazione, partendo dalla retribuzione oraria media percepita dal lavoratore, pari ad € 13,00; calcolato che, essendo giornalmente riconosciuto un tempo di vestizione e svestizione (c.d. “tempo tuta”) pari a 30 minuti, dividendosi la paga oraria per due si ottiene l'importo giornaliero di € 6,50 a titolo della predetta indennità; tenuto contro ancora che, moltiplicando tale importo per il numero di giornate lavorate in un anno, pari a 329 (così ottenute: 365 giorni annuali meno 32 giorni di ferie e meno 4 giorni di festività soppresse), l'importo annuale risulta pari ad € 2.138,50; dedotto pertanto di aver diritto, per l'indennità in esame, a complessive € 12.831,00 (€ 2.138,50 moltiplicato per il numero di anni, pari a 6), ovvero, in caso di contestazione, alla diversa somma da calcolarsi anche previo espletamento di CTU;
ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto del
Sig. a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo Contratto
Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. In via istruttoria ha chiesto disporsi ex art. 210 c.p.c. ordine di
Contr esibizione degli statini di presenza richiesti all in via stragiudiziale e non ottenuti, CTU contabile e prova per testi.
Si è costituita in giudizio l eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
In particolare, l ha dedotto la mancata produzione di un contratto Controparte_2
aziendale e/o di atti di direzione del datore di lavoro che possano qualificare la domanda come contrattualmente prevista e/o richiesta dall'organo di gestione, ritenendo che il mero richiamo ai CCNL e alla giurisprudenza, peraltro riferibile ad altre fattispecie, non valga, ex se, a costituire il presupposto del diritto alla Contr prestazione a carico dell Inoltre, secondo l mancherebbe del tutto la CP_2
prova che il dipendente si sia recato a lavoro ed abbia preso servizio prima del turno per adempiere alla asserita obbligazione di “vestizione /svestizione”.
Ha eccepito infine, l l'estinzione del diritto azionato, in afferenza al periodo CP_2
gennaio 2014 – maggio 2016, per intervenuta prescrizione, stante l'assenza di validi atti interruttivi del relativo termine. Contr Nel corso del giudizio, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c., l depositava gli statini di presenza del ricorrente.
Ritenuta inammissibile la prova testimoniale e superflua la CTU contabile, a seguito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di divisa di cui all'art. 27, comma 12 del CCNL Sanità 2016/2018 del 21.05.2018, asserendo che la stessa gli sia dovuta in quanto obbligato a indossare e dismettere la divisa ai fini dell'espletamento della propria attività lavorativa.
Si ritiene necessario, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo, contrattuale e gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione (cd. “tempo divisa”).
A tal proposito, giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 3, R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 (rubricato “Caratteri del lavoro effettivo”) - applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma
2, d.lgs. n. 165/2001 -: “E' considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la disposizione testé menzionata non precluda che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che debba essere, pertanto, retribuito, laddove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero laddove si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. così, Cass. 14 aprile
1998, n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734; Cass. 8 settembre 2006, n. 19273;
Cass. 10 settembre 2010, n. 19358; Cass. 7 giugno 2012, n. 9215; Cass. 13 aprile
2015, n. 7397).
Di contro, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa,
l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr. Cass. n. 15734/03;
Cass. n. 19273/06, secondo cui, se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nell'art. 1, comma
2, lett. a), d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), secondo cui per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 2, n. 1 della successiva direttiva CE n. 88 del 4 novembre 2003, la quale, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite nel vigore della regola fissata dal citato art. 3, R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692.
Detti criteri sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza comunitaria (sul punto, cfr. Cass. sez. lav., sentenza 26 gennaio 2016, n. 1352): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato ricondotto dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea alla circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
Come osservato da Cassazione 3 febbraio 2017, n. 2965: “E' stato anche precisato
(cfr. Cass. 25 giugno 2009 nn. 14919 e 15492) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66
(di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale, all'art. 1, comma 2, definisce “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testé riportata.
Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. CE, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento (come osserva la citata Cass. n. 19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente
l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa
(art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro
(tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva (Cass. lav. n. 1352 del 26/01/2016)”.
Quanto alla disposizione contrattuale di cui all'art. 27, invocata da parte ricorrente, è necessario precisare come essa non riconosca alcun trattamento economico aggiuntivo per le operazioni di vestizione/svestizione, imponendo soltanto alla parte datoriale di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per dette operazioni, purché tale tempo risulti dalle timbrature.
L'eventuale differenziale retributivo può essere riconosciuto al lavoratore solo qualora tali operazioni si collochino al di fuori del regolare orario di lavoro.
Occorre quindi verificare la sussistenza o meno di un obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, ovvero se sia consentito ai lavoratori di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass. civ. sez. un., 16 maggio 2013, n. 11828).
Nel caso in cui tali operazioni risultino eterodirette dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, esse rientrano nel tempo di lavoro, con la conseguenza che - pur con le precisazioni di cui si è detto e più dettagliatamente si dirà - il periodo necessario a compierle deve invece essere retribuito (ex plurimis,
Cass. sez. lav. sentenza 7 giugno 2012, n. 9215). Il carattere della eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dunque riferibili all'interesse aziendale e non certo a scelta discrezionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 9215/2012 cit.).
L'eterodirezione, come posto in luce dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav., ordinanza 7 maggio 2024, n. 12408), può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere" (Cass. 32477/21,
Cass. n. 33258/2021).
Nei casi di eterodirezione c.d. “implicita”, quindi, è da considerarsi ininfluente l'esistenza di un ordine o di una direttiva esplicita di indossare gli indumenti all'interno dell'azienda, o la circostanza che vi sia alcun obbligo al riguardo, e ciò in considerazione della natura degli indumenti e dalla specifica funzione che gli stessi devono assolvere nell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. civ. sez. lav. dep. 12/11/2021, n. 34072).
In alcuni casi, quale quello di specie, gli indumenti rispondono infatti a superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 16604/2019; cfr. Cass. Sez.
Lav., 8 luglio 2024, n. 18612; Cass. Sez. Lav., ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4249).
Tali principi trovano conferma in numerose pronunce (cfr. Cass. n. 3901/2019; Cass.
n. 12935/2018), con le quali si è posto l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'azienda ospedaliera, ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell'azienda stessa. Va precisato che la remunerabilità di tali operazioni non va però riconosciuta ex se in ragione della mera sussistenza dell'eterodirezione, quale che ne sia la natura, essendo invece subordinata all'ulteriore presupposto consistente nell'esclusione di dette operazioni dall'orario di lavoro ordinario, ossia al difetto di corrispettivo.
Precisazione, questa, che segna, unitamente alle altre, i confini della fondatezza o meno delle rivendicazioni dei lavoratori.
Una volta accertata la sussistenza dell'eterodirezione in una delle modalità dianzi richiamate, occorre quindi accertare che le operazioni di vestizione/svestizione siano state eseguite rispettivamente prima e dopo il normale orario di lavoro in virtù di un obbligo imposto dal datore di lavoro (Cass. sez. lav., ordinanza 18 febbraio 2025, n.
4249).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. sez. lav., 10 giugno 2020, n. 11049; Cass. n. 16604/2019 cit.; Cass.
n. 4249/2025 cit.).
Orbene, sulla scorta della ricostruzione fin qui effettuata, seppur appaia condivisibile la petizione di principio formulata dal ricorrente circa l'astratta retribuibilità del tempo necessario al compimento di tali operazioni e l'esistenza di un siffatto obbligo sia rimasta in linea di principio incontestata tra le parti, non può tuttavia non osservarsi come, sulla scorta dei principi su richiamati, il ricorso appaia gravemente deficitario in punto di allegazione e assolvimento dell'onere probatorio, non avendo la ricorrente non solo provato, ma neanche dedotto che la vestizione e la svestizione avvenissero al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e che ciò avvenisse in virtù di un preciso obbligo imposto dall'azienda.
Quanto evidenziato è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., ordinanza n. 4249/2025 cit.): “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
La Corte ha difatti ricostruito puntualmente la propria giurisprudenza, evidenziando che “per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Ѐ stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis,
Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020)” (cfr Cass. sez. lav., ordinanza n. 4249/2025 cit.).
In altri termini, poiché il dipendente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1,
c.c., è specifico onere del lavoratore fornire la prova sia dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione (rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro), sia del fatto che il datore gli abbia imposto l'obbligo di indossare e dismettere la divisa fuori dal normale orario di lavoro, sia della durata di tale attività di vestizione e svestizione.
Nel caso in esame, quindi, sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio: a) di essersi recata sul posto di lavoro in un lasso di tempo antecedente all'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa;
b) di essersi allontanata dallo stesso posto di lavoro in un lasso di tempo successivo al termine del turno allo scopo di procedere alla svestizione della divisa;
c) che tali operazioni avvenissero rispettivamente prima e dopo della vidimazione del badge in virtù di direttive impartite dal datore di lavoro.
Onere che, come già evidenziato, non è stato minimamente adempiuto nel presente giudizio.
Se questo è il principio sancito dalla S.C., non ha quindi alcuna rilevanza dedurre che
“la ricorrente rimane sul posto di lavoro, per come risulta dal badge, sempre per circa 10/15 minuti in più rispetto all'orario di lavoro”, come pure parte istante deduce nelle proprie note di trattazione scritta del 25.09.2024.
Del pari, che “il tempo che eccede l'orario di lavoro riportato (…) è chiaro che venga utilizzato per la vestizione e svestizione della divisa da infermiere”, come ancora afferma la ricorrente, è inferenza logica non consentita – oltreché irrilevante - attesa l'impossibilità di escludere, in mancanza di specifica prova, che tale segmento temporale sia stato diversamente impiegato dalla dipendente.
Del resto, sulla scorta del richiamato principio di diritto, la circostanza che le predette operazioni fossero andate ad inscriversi nell'arco temporale del normale orario di lavoro è sufficiente ad escludere l'insorgere del diritto all'indennità di che trattasi.
La genericità delle allegazioni di cui al ricorso si riflette peraltro sui capitoli di prova articolati, vertenti in parte su fatti provati per tabulas e in parte del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contenzioso e la non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria ed avversa istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_1
€ 2.695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 938/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia (RC), alla Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
CIRCOSTA ILARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in , Palazzo Tibi, Via II Tronco S. Anna;
Controparte_1
resistente
OGGETTO: indennità di divisa. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dall in data 09.09.1988 con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e di prestare attività lavorativa presso il presidio ospedaliero di Locri (già di Locri) con qualifica di infermiere Controparte_3
professionale; dedotto di aver esperito, in data 17.02.2020, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. teso ad ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al “diritto di vestizione e svestizione” regolato nel nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; evidenziato che l'art. 27, comma 12, di tale CCNL dispone che: “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”; lamentato di avere inutilmente avanzato, a mezzo PEC in data 29/05/2020, richiesta di corresponsione della retribuzione per l'arco orario necessario alla Contr vestizione e svestizione;
allegato di aver richiesto all' - con due successive PEC inoltrate rispettivamente il 06/10/2020 e il 28/01/2021, e rimaste prive di riscontro, il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere a far data dall'anno 2014 sino alla data di invio delle PEC medesime;
sottolineato che la Corte di Cassazione - la quale già con la sentenza n. 20179 del 2018 si era pronunciata riconoscendo la fondatezza della domanda, statuendo che “… chiunque sia obbligato ad usare una divisa sul luogo di lavoro ha diritto ad essere retribuito anche per il tempo occorrente per indossarla e dismetterla” - ha recentemente ribadito la validità di tale principio (Cass. sez. lav., sentenza 25.02.2019, n. 5437); premesso ancora che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro e pertanto devono ritenersi soggette a normale retribuzione, anche in considerazione del fatto che il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro;
rappresentato che, con particolar riferimento all'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, “trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. civ. sez. lav., sentenza 11.02.2019, n. 3901; così anche Cass. civ. sez. lav. sentenza 24.05.2018, n.
12935; Cass. civ. sez. lav., sentenza 01.07.2019, n. 17635); posto in evidenza che, in mancanza degli statini delle presenze, non essendo possibile procedere ad una quantificazione dettagliata della somma che dovrà essere corrisposta al ricorrente, non può che procedersi per approssimazione, partendo dalla retribuzione oraria media percepita dal lavoratore, pari ad € 13,00; calcolato che, essendo giornalmente riconosciuto un tempo di vestizione e svestizione (c.d. “tempo tuta”) pari a 30 minuti, dividendosi la paga oraria per due si ottiene l'importo giornaliero di € 6,50 a titolo della predetta indennità; tenuto contro ancora che, moltiplicando tale importo per il numero di giornate lavorate in un anno, pari a 329 (così ottenute: 365 giorni annuali meno 32 giorni di ferie e meno 4 giorni di festività soppresse), l'importo annuale risulta pari ad € 2.138,50; dedotto pertanto di aver diritto, per l'indennità in esame, a complessive € 12.831,00 (€ 2.138,50 moltiplicato per il numero di anni, pari a 6), ovvero, in caso di contestazione, alla diversa somma da calcolarsi anche previo espletamento di CTU;
ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto del
Sig. a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo Contratto
Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. In via istruttoria ha chiesto disporsi ex art. 210 c.p.c. ordine di
Contr esibizione degli statini di presenza richiesti all in via stragiudiziale e non ottenuti, CTU contabile e prova per testi.
Si è costituita in giudizio l eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
In particolare, l ha dedotto la mancata produzione di un contratto Controparte_2
aziendale e/o di atti di direzione del datore di lavoro che possano qualificare la domanda come contrattualmente prevista e/o richiesta dall'organo di gestione, ritenendo che il mero richiamo ai CCNL e alla giurisprudenza, peraltro riferibile ad altre fattispecie, non valga, ex se, a costituire il presupposto del diritto alla Contr prestazione a carico dell Inoltre, secondo l mancherebbe del tutto la CP_2
prova che il dipendente si sia recato a lavoro ed abbia preso servizio prima del turno per adempiere alla asserita obbligazione di “vestizione /svestizione”.
Ha eccepito infine, l l'estinzione del diritto azionato, in afferenza al periodo CP_2
gennaio 2014 – maggio 2016, per intervenuta prescrizione, stante l'assenza di validi atti interruttivi del relativo termine. Contr Nel corso del giudizio, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c., l depositava gli statini di presenza del ricorrente.
Ritenuta inammissibile la prova testimoniale e superflua la CTU contabile, a seguito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di divisa di cui all'art. 27, comma 12 del CCNL Sanità 2016/2018 del 21.05.2018, asserendo che la stessa gli sia dovuta in quanto obbligato a indossare e dismettere la divisa ai fini dell'espletamento della propria attività lavorativa.
Si ritiene necessario, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo, contrattuale e gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione (cd. “tempo divisa”).
A tal proposito, giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 3, R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 (rubricato “Caratteri del lavoro effettivo”) - applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma
2, d.lgs. n. 165/2001 -: “E' considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la disposizione testé menzionata non precluda che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che debba essere, pertanto, retribuito, laddove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero laddove si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. così, Cass. 14 aprile
1998, n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734; Cass. 8 settembre 2006, n. 19273;
Cass. 10 settembre 2010, n. 19358; Cass. 7 giugno 2012, n. 9215; Cass. 13 aprile
2015, n. 7397).
Di contro, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa,
l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr. Cass. n. 15734/03;
Cass. n. 19273/06, secondo cui, se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nell'art. 1, comma
2, lett. a), d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), secondo cui per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 2, n. 1 della successiva direttiva CE n. 88 del 4 novembre 2003, la quale, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite nel vigore della regola fissata dal citato art. 3, R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692.
Detti criteri sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza comunitaria (sul punto, cfr. Cass. sez. lav., sentenza 26 gennaio 2016, n. 1352): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato ricondotto dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea alla circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
Come osservato da Cassazione 3 febbraio 2017, n. 2965: “E' stato anche precisato
(cfr. Cass. 25 giugno 2009 nn. 14919 e 15492) che i principi così enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66
(di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale, all'art. 1, comma 2, definisce “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione testé riportata.
Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. CE, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento (come osserva la citata Cass. n. 19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente
l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa
(art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro
(tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva (Cass. lav. n. 1352 del 26/01/2016)”.
Quanto alla disposizione contrattuale di cui all'art. 27, invocata da parte ricorrente, è necessario precisare come essa non riconosca alcun trattamento economico aggiuntivo per le operazioni di vestizione/svestizione, imponendo soltanto alla parte datoriale di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per dette operazioni, purché tale tempo risulti dalle timbrature.
L'eventuale differenziale retributivo può essere riconosciuto al lavoratore solo qualora tali operazioni si collochino al di fuori del regolare orario di lavoro.
Occorre quindi verificare la sussistenza o meno di un obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, ovvero se sia consentito ai lavoratori di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass. civ. sez. un., 16 maggio 2013, n. 11828).
Nel caso in cui tali operazioni risultino eterodirette dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, esse rientrano nel tempo di lavoro, con la conseguenza che - pur con le precisazioni di cui si è detto e più dettagliatamente si dirà - il periodo necessario a compierle deve invece essere retribuito (ex plurimis,
Cass. sez. lav. sentenza 7 giugno 2012, n. 9215). Il carattere della eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dunque riferibili all'interesse aziendale e non certo a scelta discrezionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 9215/2012 cit.).
L'eterodirezione, come posto in luce dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav., ordinanza 7 maggio 2024, n. 12408), può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere" (Cass. 32477/21,
Cass. n. 33258/2021).
Nei casi di eterodirezione c.d. “implicita”, quindi, è da considerarsi ininfluente l'esistenza di un ordine o di una direttiva esplicita di indossare gli indumenti all'interno dell'azienda, o la circostanza che vi sia alcun obbligo al riguardo, e ciò in considerazione della natura degli indumenti e dalla specifica funzione che gli stessi devono assolvere nell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. civ. sez. lav. dep. 12/11/2021, n. 34072).
In alcuni casi, quale quello di specie, gli indumenti rispondono infatti a superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 16604/2019; cfr. Cass. Sez.
Lav., 8 luglio 2024, n. 18612; Cass. Sez. Lav., ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4249).
Tali principi trovano conferma in numerose pronunce (cfr. Cass. n. 3901/2019; Cass.
n. 12935/2018), con le quali si è posto l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'azienda ospedaliera, ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell'azienda stessa. Va precisato che la remunerabilità di tali operazioni non va però riconosciuta ex se in ragione della mera sussistenza dell'eterodirezione, quale che ne sia la natura, essendo invece subordinata all'ulteriore presupposto consistente nell'esclusione di dette operazioni dall'orario di lavoro ordinario, ossia al difetto di corrispettivo.
Precisazione, questa, che segna, unitamente alle altre, i confini della fondatezza o meno delle rivendicazioni dei lavoratori.
Una volta accertata la sussistenza dell'eterodirezione in una delle modalità dianzi richiamate, occorre quindi accertare che le operazioni di vestizione/svestizione siano state eseguite rispettivamente prima e dopo il normale orario di lavoro in virtù di un obbligo imposto dal datore di lavoro (Cass. sez. lav., ordinanza 18 febbraio 2025, n.
4249).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. sez. lav., 10 giugno 2020, n. 11049; Cass. n. 16604/2019 cit.; Cass.
n. 4249/2025 cit.).
Orbene, sulla scorta della ricostruzione fin qui effettuata, seppur appaia condivisibile la petizione di principio formulata dal ricorrente circa l'astratta retribuibilità del tempo necessario al compimento di tali operazioni e l'esistenza di un siffatto obbligo sia rimasta in linea di principio incontestata tra le parti, non può tuttavia non osservarsi come, sulla scorta dei principi su richiamati, il ricorso appaia gravemente deficitario in punto di allegazione e assolvimento dell'onere probatorio, non avendo la ricorrente non solo provato, ma neanche dedotto che la vestizione e la svestizione avvenissero al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e che ciò avvenisse in virtù di un preciso obbligo imposto dall'azienda.
Quanto evidenziato è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., ordinanza n. 4249/2025 cit.): “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.
La Corte ha difatti ricostruito puntualmente la propria giurisprudenza, evidenziando che “per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Ѐ stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis,
Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020)” (cfr Cass. sez. lav., ordinanza n. 4249/2025 cit.).
In altri termini, poiché il dipendente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1,
c.c., è specifico onere del lavoratore fornire la prova sia dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione (rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro), sia del fatto che il datore gli abbia imposto l'obbligo di indossare e dismettere la divisa fuori dal normale orario di lavoro, sia della durata di tale attività di vestizione e svestizione.
Nel caso in esame, quindi, sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio: a) di essersi recata sul posto di lavoro in un lasso di tempo antecedente all'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa;
b) di essersi allontanata dallo stesso posto di lavoro in un lasso di tempo successivo al termine del turno allo scopo di procedere alla svestizione della divisa;
c) che tali operazioni avvenissero rispettivamente prima e dopo della vidimazione del badge in virtù di direttive impartite dal datore di lavoro.
Onere che, come già evidenziato, non è stato minimamente adempiuto nel presente giudizio.
Se questo è il principio sancito dalla S.C., non ha quindi alcuna rilevanza dedurre che
“la ricorrente rimane sul posto di lavoro, per come risulta dal badge, sempre per circa 10/15 minuti in più rispetto all'orario di lavoro”, come pure parte istante deduce nelle proprie note di trattazione scritta del 25.09.2024.
Del pari, che “il tempo che eccede l'orario di lavoro riportato (…) è chiaro che venga utilizzato per la vestizione e svestizione della divisa da infermiere”, come ancora afferma la ricorrente, è inferenza logica non consentita – oltreché irrilevante - attesa l'impossibilità di escludere, in mancanza di specifica prova, che tale segmento temporale sia stato diversamente impiegato dalla dipendente.
Del resto, sulla scorta del richiamato principio di diritto, la circostanza che le predette operazioni fossero andate ad inscriversi nell'arco temporale del normale orario di lavoro è sufficiente ad escludere l'insorgere del diritto all'indennità di che trattasi.
La genericità delle allegazioni di cui al ricorso si riflette peraltro sui capitoli di prova articolati, vertenti in parte su fatti provati per tabulas e in parte del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contenzioso e la non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria ed avversa istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_1
€ 2.695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi