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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7719/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7719/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. LIQUINDOLI Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CORTI FEDERICO, Controparte_2 P.IVA_2
GERVASONI CHIARA e GERVASONI LAURA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Controparte_1
N VIA PRELIMINARE 1) Rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in atti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per Controparte_2 tutte le motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, quanto meno con riferimento all'importo di € 95.192,03, oggetto di cessione di credito a favore di soggetti terzi;
pagina 1 di 6 3) revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussiste alcun diritto di credito che la possa legittimamente vantare nei confronti della per tutte le Controparte_2 Controparte_1 motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
4) nella denegata ipotesi in cui venisse accertato, anche solo parzialmente, il diritto di credito azionato monitoriamente dalla convenuta opposta, disporre la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei confronti del Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
che si indica nella somma di € 50.947,24 già ammessa al passivo.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per Controparte_2
In via principale:
➢ nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2546/2023 del 15 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Monza su istanza di
Controparte_2
➢ in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 175.588,83, oltre interessi di CP_1 mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
➢ con il favore delle spese e competenze di giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2546/23, emesso dal Tribunale di Monza in data 12-15/09/2023, chiesto e ottenuto da nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_2 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 1 monitorio), per il pagamento della somma di euro 175.588,23, Controparte_4 asseritamente dovuta a titolo di mancato pagamento di una serie di fatture emesse dalla società in bonis nell'anno 2015. Nel proporre opposizione, la ha allegato l'esistenza di un rapporto commerciale Controparte_1 pluriennale tra la fallita e il “Gruppo Fossati”, gruppo di appartenenza dell'odierna opponente (cfr. doc.
7 fasc. opponente). Ha eccepito e dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta in virtù dell'intervenuta cessione del credito alla società e ha contestato di aver ricevuto la Parte_3 merce indicata nelle fatture esposte e ha quindi eccepito l'assenza di prova in merito al credito vantato.
In via principale, l'opponente ha quindi chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento del diritto di credito azionato dalla convenuta opposta, ha chiesto disporsi la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei Controparte_1 confronti del pari ad € 163.310,17, di cui € 50.947,24 già Parte_1 Controparte_3 ammessi al passivo e € 112.362,93 a quel tempo in fase di accertamento in sede di opposizione allo stato passivo avanti il Tribunale di Vicenza (rg. 2958/2019). Alla luce dell'esito del predetto giudizio, conclusosi con rigetto dell'opposizione (cfr. doc. 9 fasc. opposta), parte opponente ha precisato le conclusioni rinunciando alla domanda di compensazione nella parte ammontante ad euro 112.362,93. Si è tempestivamente costituita in giudizio l'opposta, contestando quanto ex adverso eccepito, instando per la definitiva conferma del decreto ingiuntivo in epigrafe e chiedendo condannarsi la CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 175.588,83, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs
[...]
231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo. Respinta in prima udienza la richiesta di provvisoria esecutorietà di cui all'art. 648 c.p.c. e non ammessa attività istruttoria oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale per poi giungere in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta. Part CP_ Va, infatti, rilevato che le fatture oggetto di cessione, sono state poi retrocesse al cedente Di. in data 06-06-2016 (cfr. doc. 7 fasc. opposta). Tale operazione è avvenuta in data antecedentemente al fallimento, dichiarato con sentenza del 27/9/2017, e, quindi, il credito oggetto delle predette fatture si intende rientrato nell'attivo fallimentare e, in forza dell'omologa del concordato, passato nella titolarità dell'assuntore fallimentare, Controparte_2 Non si condivide quanto sostenuto dall'opponente, secondo la quale la retrocessione del credito non sarebbe a lei opponibile data la mancata comunicazione della stessa, sulla base del presupposto che il doc. 7 di cui sopra non proverebbe l'avvenuta notifica della retrocessione del credito al debitore ceduto.
Diversamente, ritiene il Tribunale che la norma che disciplina l'efficacia della cessione (art. 1264 c.c.), da intendersi applicabile anche al caso di retrocessione, sancisce che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Nel
pagina 3 di 6 caso in esame, innanzitutto, si condivide l'interpretazione giurisprudenziale della norma1, secondo la quale «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente da1 codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità». Dunque, il doc. 7 può e deve ritenersi una valida e genuina comunicazione dell'intervenuta retrocessione del credito al debitore ceduto, infatti, l'atto prodotto corrisponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in data 6.06.2016 dalla cessionaria presso l'indirizzo sede della Controparte_1
In ogni caso, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario” e che “pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari» (Cass. civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257, e in senso conforme, Cass. civ. sez. 3 n. 12617 del 2017 e, in senso conforme, Cass. 05/11/2009, n. 23463; Cass. 13/07/2011, n.
15364).
In applicazione di tali dettami giurisprudenziali, può dirsi che, nel caso di specie, anche ove ritenessimo non provata la notifica della retrocessione di credito al debitore ceduto, ciò non avrebbe rilievo circa il perfezionamento del contratto né circa la legittimazione a pretendere il pagamento da parte del retro- cessionario, dovendo quindi affermarsi la piena legittimazione di a richiedere il Controparte_2 pagamento del credito in questione. Passando all'esame nel merito della controversia, è pacifico e incontestato il rapporto commerciale in essere tra le parti da diversi anni.
Di contro, la ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che non Controparte_1 sarebbe provata l'esistenza del credito azionato, perché la consegna della merce oggetto delle fatture prodotte non sarebbe mai avvenuta.
A dimostrazione del proprio credito, ha prodotto in fase monitoria unicamente le Controparte_2 fatture commerciali emesse nei confronti dell'opponente, integrate in questa sede con il deposito degli estratti autentici delle scritture contabili, nei quali sono inserite tutte le fatture oggi contestate.
Non è stato, invece, prodotto alcun documento attestante l'avvenuta consegna della merce (es. DDT o bolle di accompagnamento delle fatture).
È principio noto quello ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ. ord. del 2 luglio 2023, n. 19944). Tale principio negli anni è stato ben circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità, affermando quanto segue: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra 1 Vd. per tutte Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257. pagina 4 di 6 tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Alla luce di tali principi ermeneutici, si rileva che le allegazioni probatorie fornite dall'opposta in questo giudizio (fatture ed estratti autentici), seppur confermino l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti - la cui esistenza comunque è pacifica -, non risultano idonee a provare l'avvenuta consegna della merce, contestata specificatamente da la quale ha sostenuto di non aver mai Controparte_1 ricevuto gli articoli oggetto delle fatture prodotte a sostegno del credito (cfr. pag. 7 atto di citazione in opponente).
La prova dell'avvenuta consegna della merce poteva essere data non solo documentalmente, ma anche a mezzo prova testimoniale.
Né può ritenersi che la qualifica di assuntore del fallimento in capo all'odierna opposta possa incidere sul riparto del regime probatorio, esonerando l'attrice (in senso sostanziale) dall'onus probandum imposto al creditore dall'art. 2697 c.c.
Né parimenti può ritenersi, semplicisticamente - come sembra fare la difesa dell'opposta – che l'eccezione di compensazione svolta dall'opponente sia idonea a smentire e privare di efficacia la contestazione svolta dalla debitrice circa la mancata consegna della merce. Come effettivamente dedotto dalla difesa dell'opponente, l'eccezione di compensazione, che comunque è svolta in via meramente subordinata, ben può riguardare forniture diverse da quello oggetto delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo”. Deve tuttavia rilevarsi che l'opponente in diverse occasioni ha implicitamente riconosciuto di avere un debito nei confronti della società fallita. Il riferimento, va innanzitutto alla comunicazione con cui in data 24.06.2015, in qualità di cessionaria di parte del credito oggi in contestazione, Parte_3 aveva invitato l'odierna opponente a corrisponderle l'importo di euro 39.551,58, pari al credito che le era stato ceduto da (cfr. doc. 9 fasc. opponente). In risposta a tale diffida, in data CP_5
11.08.2015, aveva inoltrato una pec alla cedente e alla cessionaria riconoscendo Controparte_1 implicitamente l'esistenza di un credito in capo a nei suoi confronti. In particolare, la società Parte_4 aveva affermato quanto segue: “i crediti da voi vantati devono ritenersi parzialmente estinti per CP_ compensazione con i crediti maturati in favore della nostra società nei confronti di per premi e ristorni” e si era resa disponibile al pagamento dell'importo residuo di euro 17.801,15 “pari alla CP_ differenza tra i nostri debiti asseritamente ceduti da e i suindicati controcrediti maturati in favore della nostra Società” (cfr. doc. 11 fasc. opponente). Un ulteriore riconoscimento del debito è stato formulato da in data 20.10.2015, Controparte_1 quando il legale della società, in risposta alla richiesta di pagamento formulata da (cfr. doc. Parte_4
12 fasc. opponente), aveva affermato che “Tali crediti sono pacificamente compensabili con i crediti
pagina 5 di 6 vantati da nei confronti della mia Assistita e relativi alle forniture eseguite prima del 15 Parte_5 luglio 2015” (cfr. doc. 13 fasc. opponente). L'importo dei crediti, in quel caso, ammontava ad euro 88.627,75 e comprendeva anche quelli riconosciuti nella precedente comunicazione.
Tutti gli elementi sopra esposti inducono questo Tribunale a ritenere provato il credito di CP_2 nei confronti di nel limitato importo implicitamente riconosciuto e pari ad euro
[...] Controparte_1
88.627,75. Infine, ha formulato istanza di compensazione del predetto credito con l'importo per Controparte_1 Part CP_ il quale, pacificamente, era stata ammessa al passivo fallimentare della i. , Controparte_6 importo pari ad euro 50.947,24.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ove questi siano omogenei tra loro e antecedenti il fallimento. Tale compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., può essere dichiarata dal Giudice per la parte del debito che riconosce esistente.
Nel caso in esame, nonostante risultino rispettati i limiti di operatività della compensazione quali l'omogeneità dei crediti e l'anteriorità degli stessi rispetto alla dichiarazione di fallimento, non può omettersi di considerare che la compensazione potrebbe comportare una violazione del più generale principio della par condicio creditorum e della regola in forza della quale viene riconosciuto ai debitori privilegiati un diritto di prelazione nella ripartizione dell'attivo fallimentare, rispetto ai debitori chirografari.
Dunque, in considerazione di quanto affermato dall'opposta, secondo cui con il concordato fallimentare si è impegnata a riconoscere ai creditori chirografari nella misura dell'1% (euro Controparte_2
509,47), la richiesta di compensazione avanzata da deve essere rigettata. Controparte_1
Conclusivamente, accertato il credito pari ad euro 88.627,75 euro in capo a in Controparte_2 parziale accoglimento della domanda dell'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo n. 2546/23 e l'opponente condannata a corrispondere all'opposta la minor somma di € 88.627,75 oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate data la parziale e reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2546/23, emesso dal Tribunale di Monza in data 12-15/09/2023
- condanna in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere a Controparte_1 [...]
nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del CP_2 Parte_2 [...]
la minor somma di euro 88.627,75 oltre interessi come in Controparte_4 motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, in data 28.02.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7719/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. LIQUINDOLI Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CORTI FEDERICO, Controparte_2 P.IVA_2
GERVASONI CHIARA e GERVASONI LAURA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Controparte_1
N VIA PRELIMINARE 1) Rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in atti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per Controparte_2 tutte le motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, quanto meno con riferimento all'importo di € 95.192,03, oggetto di cessione di credito a favore di soggetti terzi;
pagina 1 di 6 3) revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussiste alcun diritto di credito che la possa legittimamente vantare nei confronti della per tutte le Controparte_2 Controparte_1 motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
4) nella denegata ipotesi in cui venisse accertato, anche solo parzialmente, il diritto di credito azionato monitoriamente dalla convenuta opposta, disporre la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei confronti del Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
che si indica nella somma di € 50.947,24 già ammessa al passivo.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per Controparte_2
In via principale:
➢ nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2546/2023 del 15 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Monza su istanza di
Controparte_2
➢ in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 175.588,83, oltre interessi di CP_1 mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
➢ con il favore delle spese e competenze di giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2546/23, emesso dal Tribunale di Monza in data 12-15/09/2023, chiesto e ottenuto da nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del Controparte_2 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 1 monitorio), per il pagamento della somma di euro 175.588,23, Controparte_4 asseritamente dovuta a titolo di mancato pagamento di una serie di fatture emesse dalla società in bonis nell'anno 2015. Nel proporre opposizione, la ha allegato l'esistenza di un rapporto commerciale Controparte_1 pluriennale tra la fallita e il “Gruppo Fossati”, gruppo di appartenenza dell'odierna opponente (cfr. doc.
7 fasc. opponente). Ha eccepito e dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta in virtù dell'intervenuta cessione del credito alla società e ha contestato di aver ricevuto la Parte_3 merce indicata nelle fatture esposte e ha quindi eccepito l'assenza di prova in merito al credito vantato.
In via principale, l'opponente ha quindi chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento del diritto di credito azionato dalla convenuta opposta, ha chiesto disporsi la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei Controparte_1 confronti del pari ad € 163.310,17, di cui € 50.947,24 già Parte_1 Controparte_3 ammessi al passivo e € 112.362,93 a quel tempo in fase di accertamento in sede di opposizione allo stato passivo avanti il Tribunale di Vicenza (rg. 2958/2019). Alla luce dell'esito del predetto giudizio, conclusosi con rigetto dell'opposizione (cfr. doc. 9 fasc. opposta), parte opponente ha precisato le conclusioni rinunciando alla domanda di compensazione nella parte ammontante ad euro 112.362,93. Si è tempestivamente costituita in giudizio l'opposta, contestando quanto ex adverso eccepito, instando per la definitiva conferma del decreto ingiuntivo in epigrafe e chiedendo condannarsi la CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 175.588,83, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs
[...]
231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo. Respinta in prima udienza la richiesta di provvisoria esecutorietà di cui all'art. 648 c.p.c. e non ammessa attività istruttoria oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale per poi giungere in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta. Part CP_ Va, infatti, rilevato che le fatture oggetto di cessione, sono state poi retrocesse al cedente Di. in data 06-06-2016 (cfr. doc. 7 fasc. opposta). Tale operazione è avvenuta in data antecedentemente al fallimento, dichiarato con sentenza del 27/9/2017, e, quindi, il credito oggetto delle predette fatture si intende rientrato nell'attivo fallimentare e, in forza dell'omologa del concordato, passato nella titolarità dell'assuntore fallimentare, Controparte_2 Non si condivide quanto sostenuto dall'opponente, secondo la quale la retrocessione del credito non sarebbe a lei opponibile data la mancata comunicazione della stessa, sulla base del presupposto che il doc. 7 di cui sopra non proverebbe l'avvenuta notifica della retrocessione del credito al debitore ceduto.
Diversamente, ritiene il Tribunale che la norma che disciplina l'efficacia della cessione (art. 1264 c.c.), da intendersi applicabile anche al caso di retrocessione, sancisce che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Nel
pagina 3 di 6 caso in esame, innanzitutto, si condivide l'interpretazione giurisprudenziale della norma1, secondo la quale «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente da1 codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità». Dunque, il doc. 7 può e deve ritenersi una valida e genuina comunicazione dell'intervenuta retrocessione del credito al debitore ceduto, infatti, l'atto prodotto corrisponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in data 6.06.2016 dalla cessionaria presso l'indirizzo sede della Controparte_1
In ogni caso, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario” e che “pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari» (Cass. civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257, e in senso conforme, Cass. civ. sez. 3 n. 12617 del 2017 e, in senso conforme, Cass. 05/11/2009, n. 23463; Cass. 13/07/2011, n.
15364).
In applicazione di tali dettami giurisprudenziali, può dirsi che, nel caso di specie, anche ove ritenessimo non provata la notifica della retrocessione di credito al debitore ceduto, ciò non avrebbe rilievo circa il perfezionamento del contratto né circa la legittimazione a pretendere il pagamento da parte del retro- cessionario, dovendo quindi affermarsi la piena legittimazione di a richiedere il Controparte_2 pagamento del credito in questione. Passando all'esame nel merito della controversia, è pacifico e incontestato il rapporto commerciale in essere tra le parti da diversi anni.
Di contro, la ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che non Controparte_1 sarebbe provata l'esistenza del credito azionato, perché la consegna della merce oggetto delle fatture prodotte non sarebbe mai avvenuta.
A dimostrazione del proprio credito, ha prodotto in fase monitoria unicamente le Controparte_2 fatture commerciali emesse nei confronti dell'opponente, integrate in questa sede con il deposito degli estratti autentici delle scritture contabili, nei quali sono inserite tutte le fatture oggi contestate.
Non è stato, invece, prodotto alcun documento attestante l'avvenuta consegna della merce (es. DDT o bolle di accompagnamento delle fatture).
È principio noto quello ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ. ord. del 2 luglio 2023, n. 19944). Tale principio negli anni è stato ben circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità, affermando quanto segue: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra 1 Vd. per tutte Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257. pagina 4 di 6 tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Alla luce di tali principi ermeneutici, si rileva che le allegazioni probatorie fornite dall'opposta in questo giudizio (fatture ed estratti autentici), seppur confermino l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti - la cui esistenza comunque è pacifica -, non risultano idonee a provare l'avvenuta consegna della merce, contestata specificatamente da la quale ha sostenuto di non aver mai Controparte_1 ricevuto gli articoli oggetto delle fatture prodotte a sostegno del credito (cfr. pag. 7 atto di citazione in opponente).
La prova dell'avvenuta consegna della merce poteva essere data non solo documentalmente, ma anche a mezzo prova testimoniale.
Né può ritenersi che la qualifica di assuntore del fallimento in capo all'odierna opposta possa incidere sul riparto del regime probatorio, esonerando l'attrice (in senso sostanziale) dall'onus probandum imposto al creditore dall'art. 2697 c.c.
Né parimenti può ritenersi, semplicisticamente - come sembra fare la difesa dell'opposta – che l'eccezione di compensazione svolta dall'opponente sia idonea a smentire e privare di efficacia la contestazione svolta dalla debitrice circa la mancata consegna della merce. Come effettivamente dedotto dalla difesa dell'opponente, l'eccezione di compensazione, che comunque è svolta in via meramente subordinata, ben può riguardare forniture diverse da quello oggetto delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo”. Deve tuttavia rilevarsi che l'opponente in diverse occasioni ha implicitamente riconosciuto di avere un debito nei confronti della società fallita. Il riferimento, va innanzitutto alla comunicazione con cui in data 24.06.2015, in qualità di cessionaria di parte del credito oggi in contestazione, Parte_3 aveva invitato l'odierna opponente a corrisponderle l'importo di euro 39.551,58, pari al credito che le era stato ceduto da (cfr. doc. 9 fasc. opponente). In risposta a tale diffida, in data CP_5
11.08.2015, aveva inoltrato una pec alla cedente e alla cessionaria riconoscendo Controparte_1 implicitamente l'esistenza di un credito in capo a nei suoi confronti. In particolare, la società Parte_4 aveva affermato quanto segue: “i crediti da voi vantati devono ritenersi parzialmente estinti per CP_ compensazione con i crediti maturati in favore della nostra società nei confronti di per premi e ristorni” e si era resa disponibile al pagamento dell'importo residuo di euro 17.801,15 “pari alla CP_ differenza tra i nostri debiti asseritamente ceduti da e i suindicati controcrediti maturati in favore della nostra Società” (cfr. doc. 11 fasc. opponente). Un ulteriore riconoscimento del debito è stato formulato da in data 20.10.2015, Controparte_1 quando il legale della società, in risposta alla richiesta di pagamento formulata da (cfr. doc. Parte_4
12 fasc. opponente), aveva affermato che “Tali crediti sono pacificamente compensabili con i crediti
pagina 5 di 6 vantati da nei confronti della mia Assistita e relativi alle forniture eseguite prima del 15 Parte_5 luglio 2015” (cfr. doc. 13 fasc. opponente). L'importo dei crediti, in quel caso, ammontava ad euro 88.627,75 e comprendeva anche quelli riconosciuti nella precedente comunicazione.
Tutti gli elementi sopra esposti inducono questo Tribunale a ritenere provato il credito di CP_2 nei confronti di nel limitato importo implicitamente riconosciuto e pari ad euro
[...] Controparte_1
88.627,75. Infine, ha formulato istanza di compensazione del predetto credito con l'importo per Controparte_1 Part CP_ il quale, pacificamente, era stata ammessa al passivo fallimentare della i. , Controparte_6 importo pari ad euro 50.947,24.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ove questi siano omogenei tra loro e antecedenti il fallimento. Tale compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., può essere dichiarata dal Giudice per la parte del debito che riconosce esistente.
Nel caso in esame, nonostante risultino rispettati i limiti di operatività della compensazione quali l'omogeneità dei crediti e l'anteriorità degli stessi rispetto alla dichiarazione di fallimento, non può omettersi di considerare che la compensazione potrebbe comportare una violazione del più generale principio della par condicio creditorum e della regola in forza della quale viene riconosciuto ai debitori privilegiati un diritto di prelazione nella ripartizione dell'attivo fallimentare, rispetto ai debitori chirografari.
Dunque, in considerazione di quanto affermato dall'opposta, secondo cui con il concordato fallimentare si è impegnata a riconoscere ai creditori chirografari nella misura dell'1% (euro Controparte_2
509,47), la richiesta di compensazione avanzata da deve essere rigettata. Controparte_1
Conclusivamente, accertato il credito pari ad euro 88.627,75 euro in capo a in Controparte_2 parziale accoglimento della domanda dell'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo n. 2546/23 e l'opponente condannata a corrispondere all'opposta la minor somma di € 88.627,75 oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate data la parziale e reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2546/23, emesso dal Tribunale di Monza in data 12-15/09/2023
- condanna in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere a Controparte_1 [...]
nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del CP_2 Parte_2 [...]
la minor somma di euro 88.627,75 oltre interessi come in Controparte_4 motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, in data 28.02.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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