Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/04/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 34/2023 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Ugo Cingano Presidente Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel. Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 34/2023 RG LAVORO promossa da:
C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ottone Parte_2 C.F._1
Cammarata (c.f. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Trento C.F._2 via Galileo Galilei, 24, presso lo Studio Legale Trifirò & Partners – Avvocati, come da procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO C.F. ); Controparte_1 C.F._3
(C.F. ); Parte_3 C.F._4
(C.F. ; Parte_4 C.F._5
(C.F. ); Parte_5 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Bruno Del Vecchio del Foro di Roma (C.F.
) e Simona D'Arpino del Foro di Trento (C.F. , C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via Roggia Grande n. 5 – 38122 Trento, giuste procure telematiche in atti APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: in accoglimento del presente reclamo:
2) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con rimborso del contributo unificato versato per introdurre il presente giudizio di appello, pari ad € 569,25. In via istruttoria: (omissis). DI PARTE APPELLATA: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere integralmente il ricorso in appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Trento, sezione lavoro, n. 1 pubblicata in data 10 gennaio 2023, con conferma integrale della medesima. Con vittoria, anche per il secondo grado di giudizio, di spese e compensi oltre i.v.a, c.a. e rimborso spese generali, anche ai sensi del D.M. 55/2014 e sue successive integrazioni o modificazioni. In via istruttoria: (omissis).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Gli appellanti , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 anno lavorato alle dipendenze della società incorporata il Parte_5 Controparte_2
[.. 01.12.2020 con l'odierna società appellata con mansioni di giornalista della testata Parte_1
a fare data, rispettivamente dal 01.5.2007, 01.4.2000, 01.11.2000 e 24.3.1993 sono stati Pt_6 posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal 10.2.2021, a seguito della cessazione dell'attività de . Parte_6
Hanno, quindi, rassegnato le dimissioni a distanza di alcuni mesi dall'inizio del godimento del trattamento di integrazione salariale (con decorrenza: dal 21.6.2021, Controparte_1
dal 01.7.2021, dal 03.6.2021 e Parte_4 Parte_3 Parte_7 dal 01.01.2022) e hanno richiesto a il versamento dell'indennità di mancato preavviso, Parte_1 prevista dall'art. 36 L. 416/1981, pari a nove mensilità di retribuzione (ad eccezione di
[...] la cui richiesta era limitata a otto), in applicazione dell'art. 27 del CCNL del settore CP_1 giornalistico, senza esito positivo. Con ricorso d.d. 31.01.2022, i giornalisti hanno quindi convenuto innanzi al Tribunale Parte_1 di Trento in funzione del Giudice Unico del Lavoro chiedendo che il Tribunale accertasse il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di cui sopra e per l'effetto, condannasse la società convenuta alla corresponsione delle somme pretese. Con la sentenza n.1/2023, in accoglimento del ricorso proposto, il Tribunale ha condannato la società a corrispondere: in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
44.270,88; in favore di la somma di € 35.632,35; in favore di Parte_3 [...]
la somma di € 40.206,33; in favore di la somma di € Parte_4 Parte_5
39.972,51. Con atto di appello d.d. 4.7.2023, ha impugnato la sentenza, proponendo tre motivi di Parte_1 appello, con i quali censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 36 L. 416/1981, in caso di dimissioni volontarie del giornalista nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, allo stesso spetti anche l'indennità sostitutiva del preavviso, oltre all'indennità pari a quattro mensilità prevista dalla norma. Nello specifico, l'appellante riteneva inconferenti ed erronee le argomentazioni di cui ai capi B), C) e D) della sentenza. Si sono costituiti tempestivamente i lavoratori, contestando la fondatezza dei motivi d'appello. Autorizzato il deposito di note di discussione, all'udienza del 16.01.2025 i difensori si riportavano alle rispettive conclusioni e la Corte decideva la causa, dando lettura del dispositivo di sentenza, che per comodità viene trascritto in calce.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di primo grado, il Giudice ha affrontato la questione relativa all'interpretazione dell'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416, con riferimento alla cumulabilità fra la speciale indennità (pari a quattro mensilità) ivi prevista e quella dell'indennità di mancato preavviso, accogliendo la tesi proposta dai giornalisti, dimessisi nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale.
Parte appellante ha proposto i tre seguenti motivi d'appello, a censura alla decisione impugnata.
1. Inconferenza ed erroneità delle argomentazioni di cui alla lettera b) (pagg. 7 e 8) Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta il ragionamento fondato sulla comparazione delle indennità previste ex art. 36 per i giornalisti ante e post novella. SIE rileva che la novella introdotta nel 1985: 1) non è complessivamente peggiorativa del trattamento riservato ai giornalisti prima della novella stessa;
2) non rappresenta un trattamento deteriore rispetto a quello degli altri dipendenti delle aziende editoriali, in quanto la norma modificata, parametrando l'indennità a un periodo di 4 mesi di preavviso, stabilisce una liquidazione media, tra le 7 mensilità dei lavoratori con più di 15 anni di servizio e le 2 mensilità, previste per i lavoratori con minore anzianità. La difficoltà di liquidare l'indennità facendo riferimento al periodo di preavviso (che rimanda al CCNL di settore) avrebbe indotto il legislatore a stabilire il parametro dei 4 mesi, con la consapevolezza di penalizzare alcuni (con maggiore anzianità) ma di avvantaggiare altri (con minore anzianità)1. Ribadisce l'appellante che, in ogni caso, l'art. 20 CCNL Poligrafici prevederebbe, per il personale di più alto livello e con più alta anzianità, un preavviso massimo di due mesi (meno dei quattro Par riconosciuti ai giornalisti)2. Infine, sostiene che, dato lo stato di crisi aziendale, che costituisce il presupposto per l'applicabilità della norma controversa, sarebbe illogico gravare l'azienda datrice di ulteriori oneri.
2. Inconferenza ed erroneità delle argomentazioni di cui alla lettera c) (pag. 9) dell'impugnata sentenza – irrilevanza ed inconferenza del richiamo all'art. 32 D.P.R. 286/1982. In relazione al punto c) della sentenza, nel quale il Giudice a sostegno della legittimità del cumulo, per i giornalisti, dell'indennità di mancato preavviso e della speciale indennità di 4 mensilità, fa riferimento all'art. 32 d.P.R. 268/19823, l'appellante sostiene che tale articolo è stato superato di fatto dall'introduzione della modifica legislativa di cui all'art. 10 L. 1/19854; inoltre, l'art. 32 del d.P.R. n. 268/1982 sarebbe stato successivamente espressamente abrogato dal n. 6) del comma 6 dell'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249. 3. Inconferenza ed erroneità delle argomentazioni di cui alla lettera d) (pagg. 9 e 10) dell'impugnata sentenza. Par Il punto d) della sentenza di primo grado confuta la tesi di , secondo la quale solamente nel caso di licenziamento, e non anche nel caso di dimissioni (come il caso di specie), al termine del godimento del trattamento di integrazione salariale, il giornalista avrebbe diritto alla corresponsione cumulativa tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità aggiuntiva di quattro mensilità (la tesi era stata sviluppata poiché la Società aveva, in un caso di licenziamento durante cassa integrazione, corrisposto a un giornalista sia l'indennità di mancato preavviso sia l'indennità speciale introdotta con l'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985 di quattro mensilità). Secondo il Giudice tale argomentazione contrasta palesemente con il testo letterale della norma, che non differenzia le due ipotesi. L'appellante, tuttavia, ribadisce che l'indennità di preavviso è dovuta in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in caso di licenziamento immediato, rientrante fra le normali competenze di fine rapporto, alle quali andrà aggiunta l'indennità speciale prevista dall'art. 36 cit.; non andrà corrisposta, invece, in caso di dimissioni, per le quali l'indennità sostitutiva non rientra fra le normali competenze di fine rapporto e che, anzi, sarebbe dovuta dal lavoratore, che però, in tal caso è esonerato, come esplicitato direttamente dall'art. 36 cit. Dunque, sarebbe errato ritenere che l'art. 36 L. 416/1981 “detti una disciplina uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”.
La Corte, quindi, anche nel presente giudizio è chiamata ad affrontare il tema della cumulabilità o meno delle indennità, questione assorbente che, peraltro, appare di agevole soluzione. Ciò premesso, appare opportuno muovere dalla ricognizione dell'evoluzione normativa e delle modifiche operate al testo della norma di cui è chiesta l'applicazione.
• Art. 36 L. 416/1981 (originario)
“I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari alla indennità prevista dai contratti collettivi. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
• LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1 (in G.U. 12/01/1985, n.10) ha disposto (con l'art. 10) la modifica dell'art. 36.
“All'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole "pari alla indennità prevista dai contratti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione". • La LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 (in G.U. 21/03/2001, n.67) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 36. Art. 36 L. 416/1981 (modificato)
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione.
2. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
La Corte osserva che la liquidazione, operata ex lege con la novella del 1985, della misura dell'indennità pari a quattro mensilità di retribuzione, menzionata dall'art. 36 L. cit, non è incompatibile con la cumulabilità di questo riconoscimento economico con l'indennità di mancato preavviso, parimenti considera nella stessa norma. Tanto si ricava dalla considerazione che la norma, nella sua prima parte, è rivolta a tutti i dipendenti delle aziende di cui all'art. 35 (cioè ai “ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa…in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa …”). La debenza, in favore dei soli giornalisti di un'indennità di quattro mensilità di retribuzione, aggiuntiva rispetto all'indennità, riconosciuta a tutti i dipendenti, riposa su un duplice ordine di considerazioni. Va premesso che l'indennità, “pari all'indennità di mancato preavviso”, ha di regola un'ampiezza variabile, perché deve essere individuata tenendo conto dell'anzianità di servizio, secondo la griglia stabilita dal CCNL. Essa, secondo il combinato disposto dell'art. 36 e 35 L. cit., è dovuta a tutti i dipendenti, tra i quali vanno annoverati anche i giornalisti. Limitatamente alla categoria dei giornalisti, invece, è previsto il riconoscimento del diritto a un'indennità (ulteriore) in misura fissa veicolata non con una proposizione avversativa o disgiuntiva, ma congiuntiva e positiva: questo è la portata dell'umilissimo “e” contenuto nell'art. 36 L. cit.. La specificazione (tra due virgole) “per i giornalisti” circoscrive in modo chiaro la platea dei beneficiari dell'ulteriore indennità, determinata -invece- in misura fissa. Questa ricostruzione è coerente con l'interpretazione letterale della norma in esame e conduce a un'applicazione ragionevole della stessa, nel senso di riconoscere e differenziare il trattamento economico a seconda delle categorie e dei livelli dei dipendenti delle aziende contemplate all'art. 35 L.cit, in ragione del ruolo e della professionalità. Per tale motivo, non può essere accolta una diversa interpretazione, diretta a equiparare il trattamento economico dei giornalisti e degli altri dipendenti dell'appellata o, addirittura, a penalizzare i primi. Del resto, la tesi secondo cui l'intento del legislatore era quello di elargire a tutti i giornalisti indistintamente, a prescindere dall'anzianità, un'unica e indifferenziata indennità, pari a 4 mensilità di retribuzione, contrasta sia con il criterio, sempre adottato dal legislatore, di demandare alla contrattazione collettiva la determinazione concreta delle indennità, da liquidare caso per caso, valorizzando i fattori variabili, come quello dell'anzianità; sia con il riconoscimento del valore, costituzionalmente tutelato, dell'informazione e dell'importanza sociale della professione giornalistica5. Per tali ragioni, va rigettato il primo motivo d'appello e dichiarati assorbiti gli altri, la cui funzione era meramente predicativa del motivo principale.
* Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri ministeriali.
*
PQM
Respinge l'appello proposto da nei confronti della Parte_8 sentenza n. 1/23 del Tribunale di Trento GDL, pubblicata il 10.1.2023; condanna la società appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano per il grado in € 6.500,00 oltre spese forfettarie 15% ex art. 2 co. 2 DM 55/2014, IVA e CPNA. Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012
Trento, 16.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si ricaverebbe da alcuni passaggi del verbale della seconda commissione parlamentare del 26.09.1984, citati dall'appellante a pag. 10 dell'atto introduttivo e prodotto sub doc. 4. 2 In realtà si tratta di un riferimento erroneo, perché l'art. 20 del CCNL in questione prevede, per i dipendenti con oltre 10 anni di servizio e di più elevato livello, un preavviso di 4 mesi e 15 gg. 3 che cita “Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”.
4 “in quanto il Legislatore, avendo introdotto un'indennità fissa (di quattro mensilità) in luogo di un'indennità variabile legata alla contrattazione collettiva, ha reso inutile la precisazione relativa all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso”. 5 Sentenza di primo grado pag. 8: “presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica, eventualmente, un trattamento migliorativo”.