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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3293 del 2025 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, c.f. , nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (NA), ivi residente, alla Via Torretta di Siena, n. 184, in proprio ed in qualità di titolare e rappresentante p.t. della ditta individuale “ , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura alle liti in atti, dall'avv. Guglielmo Cuomo, c.f. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla via XXIV Maggio, n. 22
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002451723 - Protocollo
.5101.06/05/2025.0166131, emessa dal Direttore della Sede di Castellammare di CP_1 CP_1 Stabia, notificata in data 14.05.2025, per la somma di € 96,05, a titolo di sanzione amministrativa ex L. 689/81 per la violazione dell' art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., deducendone la illegittimità, per i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento, con ogni conseguenza di legge. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** La Cassazione ha avuto modo di rimarcare che la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 6909/09)>>, situazione -che deve essere riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti. Con le note depositate in data 22.10.2025 parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro
1 interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Rilevata la illegittimità dell'ordinanza, tenuto conto che l'annullamento in autotutela è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1 341, oltre spese generali, iva e c.p.a, come per legge, con attribuzione all'avv. Guglielmo Cuomo. Si comunichi. Torre Annunziata, 27.10.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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