TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AR, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16266/2017 R.G. vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, tutti quai eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.
[...] Persona_1
Ferdinando Fanelli e Ettore Marzano, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AR;
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 6.02.2025 tenutasi in forma cartolare e qui da intendersi trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di AR , in proprio e quali eredi Pt_4
di deceduta il 9.03.2017 , il , per sentire Persona_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
- '-accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2043, 2050 e
2059 c.c. ed art.185 c.p., in ordine alla contrazione della epatopatia da parte della sig.ra - nata ad [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduta il 9.03.2017 - nonché in ordine al conseguente decesso della stessa, a seguito delle trasfusioni di sangue dalla stessa subite nell'anno 1970 e di cui in premessa;
- - per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio in favore degli attori Parte_1
, e e per le ragioni Parte_2 Parte_3 Parte_5
espresse in premessa, nella misura che verrà accertata in corso di causa, o in quella che sarà ritenuta di giustizia (…)
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari'.
1.1.A fondamento della domanda, gli attori rappresentavano che:
-essi erano figli di;
Persona_1
-nel mese di luglio 1970 alla predetta erano state praticate emotrasfusioni in occasione del ricovero dal 29.06.1970 al 13.07.1970;
-nel 2010, nell'ambito di occasionali controlli, le era stata diagnosticata una patologia epatica evolutasi negli anni successivi in cirrosi fino a portarla al decesso;
-vi era nesso causale tra la trasfusione e l'insorgenza della malattia come da sentenza del Tribunale di Trani-sez. Lavoro- n. 3914/2013 del 3.12.2013 (passata in giudicato) emessa all'esito del giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennizzo ex lege
210/1992, con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni subite e l'infezione da HCV;
-sussisteva, inoltre , il nesso causale tra la citata patologia ed il decesso come da documentazione sanitaria in atti e scheda ISTAT;
2 -vi era la responsabilità extracontrattuale del per la violazione dei Controparte_1
compiti istituzionali di controllo sulle attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi derivati nonché del dovere di vigilanza sulla applicazione da parte degli enti subordinati delle prescrizioni normative in materia trasfusionale.
1.2. Ciò premesso, adivano l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. In data 25.01.2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'avversa domanda deducendo che:
-nessuna responsabilità omissiva dei doveri di vigilanza e controllo poteva ascriversi al convenuto giacchè il virus HCV era stato scoperto successivamente all'effettuazione delle trasfusioni pertanto all'epoca nessuna precauzione poteva pretendersi al riguardo da parte del;
CP_1
-il contagio, comunque, poteva essere addebitabile a molteplici fattori per cui occorreva l'accertamento in modo rigoroso del nesso causale;
-il danno andava, altresì, dimostrato e, comunque, dal relativo ammontare bisognava sottrarre l'indennizzo percepito ex lege n. 210/1992.
3.Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa era istruita a mezzo della documentazione depositata dalle parti e di consulenza medico-legale.
4. All'udienza del 12.11.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.All'udienza del 6.02.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
*****
6. SULL'INQUADRAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
DELLA RESPONSABILITA' DA EMOTRASFUSIONI
6.1. Preliminarmente va detto che la responsabilità per i danni derivanti da trasfusioni con sangue infetto è stata attribuita , sul lato passivo, al . CP_1 CP_1
Invero si è ritenuto che esso, in quanto soggetto a cui sono legislativamente attribuite le competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue, è munito di legittimazione passiva esclusiva nelle azioni risarcitorie connesse all'effettuazione di una trasfusione con sacche di sangue infetto ed in cui si deduca l'omessa rilevazione sierologica della presenza del virus (cfr. Cass. civ. 17676/2024 per cui “In tema di responsabilità sanitaria da emotrasfusioni di sangue infetto, va fatta una distinzione tra
i doveri di controllo e di vigilanza sul sangue - che gravano sul Controparte_1
3 ed hanno natura extracontrattuale - e gli obblighi di natura contrattuale di esatta esecuzione della prestazione sanitaria in conformità alle "leges artis", che invece incombono sulla struttura sanitaria)”.
6.2. Ciò detto, la responsabilità è correlata alla causazione di un danno dovuto all'omessa osservanza di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l'Ente è vincolato.
Sotto tale profilo, la principale fonte normativa che legittima passivamente il CP_1
è costituita dalla L. 296/1958, art. 1, che attribuisce al (oggi Controparte_2 CP_1
) il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica e di sovrintendere ai
[...]
servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici provvedendo al loro coordinamento ed emanando, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono ai servizi sanitari (questi doveri sono stati confermati da numerose norme di legge e regolamentari, tra cui il regolamento di attuazione della citata legge fondamentale, emanato con D.P.R. 1256/1971, la L. 519/1973, che attribuisce compiti ispettivi all'Istituto Superiore di Sanità, la L. 833/1978, che riserva al i Controparte_2
compiti di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria e di produzione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, la L. 107/1990 in materia di disciplina delle attività trasfusionali e sul commercio degli emoderivati ed, infine, la L.
317/2001 sulla istituzione del ). Controparte_1
Con riguardo alle fonti normative di responsabilità , la giurisprudenza di legittimità , con un orientamento ormai granitico, ritiene che, già prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, essa sussisteva sulla base della legislazione vigente che disponeva un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della Sanità.
Invero vi erano la L. 592/1967, che attribuiva al funzioni di Controparte_2
direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi, il D.P.R. 1256/1971, recante il regolamento di esecuzione della L.
592/1967, la L. 519/1973, che attribuiva all'Istituto Superiore di Sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica, infine la L. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale.
4 In buona sostanza la Suprema Corte ha evidenziato che era già noto, sin dalla fine degli anni '60- inizi anni '70 del secolo scorso, il rischio di trasmissione di epatite virale attraverso le trasfusioni essendo possibile la rilevazione (indiretta) dei virus già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin, e che, già da tale epoca, sussistevano obblighi normativi (appunto le citate legge n. 592 del 1967, D.P.R. n. 1256 del 1971, L. n. 519 dei 1973, L. n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori della funzionalità epatica fossero alterati rispetto ai limiti prescritti -cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315-).
Sul punto, infatti , la Suprema Corte ha detto chiaramente che, “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla Controparte_1
conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Controparte_1
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una
[...]
pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del
salute in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito Controparte_1
a emotrasfusioni risalenti al 1965)”(Cass. Civ., 21145/2021).
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l.
n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di CP_1
"raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli
5 obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente CP_1
occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo (Cass. civ. Sez. 3, n.
14748 del 10/05/2022).
La Cassazione ha, infine, puntualizzato che, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. civ. Sez. 3 ,. n. 17084 del 11/07/2017; Cass.civ. Sez. 3 Sent. n.
2337 del 31/01/2018).
6.3. Ciò detto in ordine all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, occorre, altresì, precisare che la responsabilità risarcitoria viene unanimemente ricondotta nell'alveo del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc .
Come osservato sin dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciatesi con le note sentenze 576 e 585 dell'11.1.2008, la responsabilità del per i Controparte_1
danni conseguenti ad infezioni da HBV, HCV e HIV contratte da soggetti emotrasfusi a causa dell' omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e non della norma speciale di cui all'art. 2050 c.c. perché la pericolosità insita nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il con esclusione CP_1
della configurazione di qualsivoglia responsabilità contrattuale dello stesso , attesa la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, delle strutture che erogano i servizi sanitari (appunto le sole che rispondono in via contrattuale).
La sussunzione della responsabilità risarcitoria nell'ambito dell'art. 2043 cc implica che la prova del nesso causale tra la trasfusione ed il contagio grava sul danneggiato.
Al riguardo va detto che essa può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue
6 trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato.
Il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., tuttavia, date le peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del "più probabile che non".
Ne consegue che, sussistendo a carico del , anche prima dell'entrata in vigore CP_1
della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il CP_1
verificarsi dell'evento.
7. SULL'AN DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
7.1. Svolte le suddette doverose premesse, deve, quindi, essere verificata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'accoglimento della domanda: condotta dolosa o colposa, evento dannoso, nesso di causalità.
7.2. Sul punto, assume rilievo, innanzitutto, la surrichiamata sentenza n. 3914/2013 del
Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, passata in giudicato l'1.07.2014, di accoglimento della richiesta di indennizzo ex lege 210/1992, che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni subite dalla e l'infezione da HCV (cfr. allegato alla ER
seconda memoria istruttoria di parte attrice) e a cui deve riconoscersi efficacia vincolante per il giudice nel presente procedimento.
Invero, va segnalato il principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 19129/2023, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione Controparte_1
di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla
7 sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa”.
7.3. In secondo luogo rilevano le conclusioni rassegnate nella ctu svolta in corso di causa e da ritenere immuni da vizi logico-giuridici in quanto elaborate secondo condivisibili valutazioni di carattere medico-legale, nel contraddittorio tra le parti e non contraddette da elementi di segno contrario.
Nello specifico l'ausiliario del giudice ha evidenziato come, a seguito delle trasfusioni effettuate in occasione del ricovero ospedaliero, la de cuius aveva contratto il virus dell'epatite di tipo C che, nel tempo, era divenuta una “cirrosi epatica scompensata splenomegalica associata a porpora vascolare ed evoluta in fase terminale in insufficienza renale acuta (per sindrome epato-renale)” fino a provocarne il decesso.
In merito al nesso causale il ctu , riprese , facendole proprie, le conclusioni esposte dall'ausiliario nominato dal Tribunale di Trani , ha affermato sussistere correlazione
“tra la patologia epatica ed il fatto lesivo (trasfusione di sangue nel mese di luglio del
1970); sussiste, altresì, nesso causale esclusivo tra la patologia epatica ed il decesso di
”. Persona_1
Deve, quindi, ritenersi comprovata l'esistenza di un nesso causale, secondo il principio del “più probabile che non”, tra le trasfusioni effettuate nel 1970 durante la degenza ospedaliera della de cuius e l'infezione da HCV.
Peraltro non sono stati provati dal stati morbosi pregressi, concomitanti o CP_1
successivi atti a determinare in via esclusiva o concorrente l'insorgenza della patologia
(sul punto è rimasta del tutto generica l'affermazione di parte convenuta circa la possibilità che la malattia potesse essere derivata da altre cause).
7.4. La citata ctu consente, peraltro, di formulare un giudizio positivo in merito alla ricorrenza anche dell'elemento costitutivo della condotta illecita di cui all'art. 2043 cc
(“Qualunque fatto doloso o colposo (…) obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ed invero , rispondendo al relativo quesito, il dott. ha affermato che , già al Per_2
momento delle trasfusioni (1970), erano state acquisite in ambito scientifico sufficienti conoscenze circa la correlazione tra le stesse e la contrazione del virus dell'epatite C
(nel 1962 si erano raggiunte importanti certezze al riguardo) ed erano stati elaborati dei trattamenti atti ad impedire il contagio tuttavia il soltanto nel 1990 (vedasi la CP_1
L. 107/1990) adottò protocolli specifici per prevenire il contagio.
8 Ad ogni modo, poiché le trasfusioni di sangue risalgono all'anno 1970 , in base alla normativa richiamata in precedenza all'epoca del ricovero della , gravavano ER
sul convenuto poteri e compiti di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati nonchè di controllo in ordine alla relativa sicurezza.
Il , infatti, aveva omesso di effettuare l'unico tipo di controllo che , anche CP_1
prima della predisposizione del test diagnostico del virus HCV, avvenuta nel 1990, consentiva di individuare nel sangue donato il rischio di trasmissione di malattie infettive epatiche ossia eseguire opportune indagini anamnestiche, cliniche e di laboratorio sui donatori, in primis la ricerca delle transaminasi, considerato che , già nel
1962 , erano stati descritti casi di infezione epatica post trasfusione.
8. SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO: IL DANNO IURE HEREDITATIS
8.1.Tanto precisato, deve ora passarsi a valutare le domande risarcitorie avanzate nel presente giudizio dagli attori.
8.2.Quanto alla richiesta di ristoro del danno iure hereditatis deve , innanzitutto, svolgersi una breve disamina dei danni conseguenti alle malattie ingravescenti.
Occorre partire dalla nozione di malattia e comprendere quali ne siano gli esiti possibili.
Secondo la definizione data dalla Cassazione “Questa (la malattia) consiste nella lesione inferta alla integrità di una persona che determina un'alterazione in peius delle pregresse condizioni psicofisiche del soggetto. Tale nuovo stato in cui viene a versare tale soggetto dopo la lesione è destinato a cessare all'esito del periodo di convalescenza: - con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
- con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute
(invalidità permanente); - con la perdita totale di capacità biologica del soggetto conseguente al decesso. Pertanto, l'affermazione che è possibile individuare un danno biologico permanente esclusivamente dopo il decorso e la cessazione della malattia deve essere intesa nel senso che, ad assumere rilievo, è “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute” dopo il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico. …. Deve essere chiaro, quindi, che esistono alcune patologie, sorte in seguito ad un illecito extracontrattuale, che, dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e
9 non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute”, ma è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi, nonostante, tecnicamente parlando, la fase della “malattia”, nei termini sopra esposti, sia stata superata (Cass.,
SU, n. 580 dell'11 gennaio 2008). Vengono in rilievo, allora, patologie che si caratterizzano per essere la morte un loro esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita.
….. “In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole,
l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo- funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte” (cfr. Cass. 35416/2022).
8.3.Orbene, precisati i danni conseguenti alle malattie ingravescenti, quale è quella da cui risultava affetta la , ai fini della valutazione del danno da questa patito ER
occorre fare nuovamente riferimento alla ctu svolta nel presente giudizio.
Al riguardo il dott. sulla base dell'esame della documentazione agli atti, ha Per_2 quantificato, innanzitutto, l'inabilità temporanea .
Partendo dalla diagnosi di epatopatia cronica con HCV positiva, avvenuta nel 2010, e documentata evoluzione cirrotica splenomegalica nel 2013, l'ausiliario ha formulato le seguenti conclusioni: inabilità temporanea parziale al 30% da agosto del 2010 a giugno
2013; parziale al 60% da luglio 2013 a dicembre 2016; totale da gennaio 2017 al decesso in data 9.03.2017.
Può, quindi, farsi ricorso al criterio tabellare comunemente diffuso per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica e cioè a quello delle c.d. tabelle milanesi, aggiornate nel 2024 secondo il
“sistema a punti” ai fini dell'adeguamento ai principi affermati dalla Suprema Corte
(vedasi sentenza n. 10579/2021).
Deve, ancora, rammentarsi che le tabelle in questione inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
10 Invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. "punto" biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (cfr. da ultimo Cass.
n. 26264/2023).
Ebbene, in applicazione dei sopra indicati criteri dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi astrattamente liquidabile in favore degli eredi della , a titolo di ER
danno iure hereditatis, le seguenti somme :
-€ 35.845,50 per il periodo dal 26.08.2010 al 30.06.2013 con inabilità temporanea al
30%: (€ 34,50 pari al 30% di € 115,oo) x gg.1039;
-€ 88.251,00 per il periodo dall' 1.07.2013 al 31.12.2016 con inabilità temporanea al
60%: (€ 69,00 pari al 60% di € 115,oo) x gg.1279;
-7.705,00 per il periodo dall' 1.1.2017 al 9.03.2017 con inabilità temporanea totale al
100%: (€ 115,00 x gg. 67).
Ne deriva un importo totale pari ad € 131.801,50
Non è stato applicato l'aumento per la personalizzazione non avendo parte attrice dedotto la sussistenza di circostanze eccezionali rispetto all'id quod plerumque accidit.
8.4. Nulla, inoltre , deve riconoscersi a titolo di danno biologico permanente.
Sul punto si deve tenere presente che “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ. 4658/24; conforme Cass.
36841/2022).
In sostanza, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per un certo tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto
11 di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine "invalidità", sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea durante il decorso di una malattia) o permanente (che invece residua dopo la cessazione d'una malattia e diviene invalidità permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla
Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione del danno alla salute che è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale", come recita l'art. 138 cod. ass.
Da ciò discende che la persona che a causa delle lesioni sofferte perda la vita non può, per definizione, patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
La scrivente , adeguandosi al suddetto orientamento , disattende, pertanto, nel calcolo dell'entità del risarcimento iure hereditatis, quanto rassegnato nelle conclusioni finali dal ctu là dove, rispondendo al punto 6 dei quesiti , individua i postumi permanenti nella misura dell' 85%.
8.5. Parte attrice ha poi chiesto , sempre nell'ambito del risarcimento trasmissibile iure hereditatis , la liquidazione del danno cd. terminale sia con riferimento al danno biologico terminale che con riguardo al danno morale terminale (o cd. danno catastrofale).
Sul punto occorre dare atto dello sviluppo avutosi nella giurisprudenza.
La Corte di Cassazione aveva affermato che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è
12 massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (cfr. ex multis: Cass., ord. n. 21837 del 30/08/2019).
Tali conclusioni avevano trovato conferma anche in più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in tali termini: "È necessario ribadire che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione
– nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene
e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un.,
22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu
(ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
('danno morale terminale'), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di 'lucidità agonica', in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta 'manifestamente lucida'
(Cass. 23/10/2018, n. 26727)" (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21508 del 06/10/2020).
I giudici di legittimità avevano, quindi, affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo", il pregiudizio subito dalla vittima era configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta,
e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente aveva assistito allo spegnersi della propria vita e la liquidazione
13 equitativa del danno in questione andava effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenesse conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (cfr. Cass. n. 17577/2019).
Successivamente, onde evitare duplicazioni nel risarcimento di una stessa voce attraverso la figura del danno biologico terminale, si è avvertita l'esigenza di intendere tale danno come unitario ed omnicomprensivo costituito dalla duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale .
A tale esigenza si sono ispirate le nuove tabelle del Tribunale di IL , ritenute dalla giurisprudenza applicabili su tutto il territorio nazionale nell'attesa della possibilità di utilizzare la Tabella Unica.
Ciò chiarito in punto di danno biologico terminale, va detto che la risulta ER
aver vissuto per parecchi anni dopo la trasfusione sebbene solo a partire dal 2010 la malattia è stata diagnosticata e ha iniziato a manifestare i suoi effetti traducendosi in inabilità temporanea.
Deve, tuttavia, osservarsi come il danno biologico terminale non possa essere considerato un danno in re ipsa.
Tale aspetto è messo chiaramente in luce nelle tabelle di IL (vedasi pag. 57), a cui anche questo giudice si uniforma, dove si è sottolineata l'importanza , proprio nell'ottica dell'unitarietà ed omnicomprensività della figura di danno , che vi sia stata nella vittima la comprovata percezione della fine imminente.
Ebbene, nel caso di specie tale prova è mancata non avendo parte attrice prodotto alcun documento al riguardo né avendo articolato qualsivoglia istanza istruttoria tanto è vero che nella comparsa conclusionale si legge che, nel caso in esame , si ritiene configurabile il danno morale terminale , o catastrofale, poiché il decesso è avvenuto dopo un lungo periodo di tempo dalle prime manifestazioni della malattia per cui “ durante tale periodo la signora ha dovuto Persona_1
inevitabilmente interiorizzare la drammatica certezza di dover morire a seguito della contratta epatopatia” (pag. 10) ed ancora che, nell'ultimo periodo della malattia, “ certamente è stata più vivida la percezione della imminenza della propria morte (…)”
(pag. 11).
14 E' evidente come non vi sia stata una dimostrazione rigorosa da parte attrice del danno terminale tenuto conto ,sulla scorta delle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del
2008 (26972, 26973, 26974, 26975 )e del 2015 (n. 15350) , che esso si compone della duplice necessaria voce, biologica e morale, che va necessariamente dimostrata in entrambi gli aspetti .
Ne deriva che esso non possa trovare ristoro.
9. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO
9.1.Passando ora a valutare la richiesta di ristoro del danno patito dagli attori iure proprio, va certamente riconosciuto il cd. danno parentale.
Tale categoria ricorre quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite n.
26972 del 2008), la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte Suprema con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un congiunto, e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale: "l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima ... è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3767 del 15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020).
Per ciò che concerne, in particolare, il novero dei soggetti legittimati alla richiesta, occorre rilevare che, in linea generale, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di società naturale a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non può
15 essere limitata al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare: in particolare, è stato chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno jure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione,
e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata, altresì, dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (ex multis, Cass. 15.7.2022 n. 22397; Cass. 25.6.2021 n. 18284; Cass.
19.11.2018 n. 29784).
In punto di prova del danno da perdita del rapporto parentale si è osservato in linea generale che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (in termini, Cass. sent. n. 9231 del 17.4.2013 n. 9231).
Ulteriormente, la medesima giurisprudenza ha precisato che il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento tuttavia si ammette, in buona sostanza, la possibilità di provare il danno parentale anche mediante il ricorso a presunzioni legate alla stessa esistenza del vincolo di parentela o coniugio, la cui forza logico-deduttiva ha un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. famiglia nucleare, costituita dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti al ristretto ambito del nucleo familiare.
Del resto tale conclusione è in linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema
Corte (vedasi Cass. 1752/2023 per cui : “Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La
16 questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”; ed ancora Cass.
5769/2024 per cui : “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
9.2.Ebbene, nel caso di specie gli attori, in quanto figli della defunta, sono annoverabili tra gli stretti congiunti proprio perché si può presumere , fino a prova contraria (che nel caso di specie è mancata), che siano stati alla stessa vicini quantomeno affettivamente fino alla morte .
Ne deriva che, in assenza di argomenti o prove a confutazione dell'assunto, non vi siano ragioni per non liquidare tale danno.
9.3. Per quanto concerne più specificamente i criteri da seguire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, merita ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
17 Pertanto, al fine di assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte le cd. tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
In proposito, l'Osservatorio sulla giustizia civile di IL aveva già predisposto un sistema tabellare idoneo a fornire parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tuttavia, differentemente dall'impostazione seguita per la liquidazione del danno biologico, non si faceva ricorso alla tecnica del punto variabile, bensì era prevista una forbice risarcitoria che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili.
Tale tecnica di liquidazione del danno è stata censurata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso vedasi Cass. n. 10579 del 21.4.2021 per cui: “ In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”).
A seguito di ciò, in data 29.6.2022 sono state pubblicate le nuove tabelle integrate a punti di cui deve essere data applicazione nel caso di specie nella loro versione aggiornata al 4.06.2024.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, possono liquidarsi equitativamente per il titolo di cui sopra in favore degli attori le seguenti somme:
- in favore di l'importo di € 172.084,00 per punti 44 ( di cui età Parte_1
vittima primaria- anni 75 -: punti 12; età vittima secondaria -anni 53-: punti 18; convivenza: punti 0 in quanto dallo stato di famiglia prodotto dagli attori risulta
18 coniugato;
sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 5 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela ) *3.911,00 ;
- in favore di l'importo di € 179.906,00 per punti 46 (età vittima Parte_2
primaria - anni 75-: punti 12; età vittima secondaria -anni 50-: punti 20; convivenza: punti 0 in quanto dallo stato di famiglia prodotto dagli attori risulta coniugato;
sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 5 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela ) *3.911,00;
- in favore di l'importo di € 179.906,00 per punti 46 (età vittima Parte_3
primaria - anni 75-: punti 12; età vittima secondaria -anni 46-: punti 20; convivenza: punti 0 in quanto dallo stato di famiglia prodotto dagli attori risulta coniugato
;sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 5 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela )
*3.911,00;
- in favore di l'importo di € 179.906,00 per punti 46 (età vittima Parte_5
primaria - anni 75-: punti 12; età vittima secondaria -anni 44-: punti 20; convivenza: punti 0 in quanto dallo stato di famiglia prodotto dagli attori risulta trasferito sin dal
2003 ;sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 5 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela ) *3.911,00.
I valori sopra liquidati a titolo di danno non patrimoniale sono espressi all'attualità sicché non deve riconoscersi alcuna rivalutazione monetaria.
Non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” (neppure specificatamente richiesti) a decorrere dal decesso ritenendo che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale), in assenza di prova contraria, ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III,
25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n.
22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n. 3268, pagg. 15 e
19 segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010,
n. 3355).
Sulla somma liquidata competono, dunque, i soli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
10. SULLA DETRAZIONE DELL'INDENNIZZO EX LEGE N. 210/1992
10.1.Così determinati il danno non patrimoniale iure hereditatis e iure proprio , patiti dalla parte attrice, deve osservarsi che, dalle somme sopra precisate, va detratto l'indennizzo ex lege n.210/1992 .
10.2.Al riguardo recentissima pronuncia della Suprema Corte ha affermato che “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1
da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito
l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo” (cfr. Cass. civ., 525/2025).
Ebbene, parte attrice ha allegato in sede di seconda memoria istruttoria che la ER
, in data 17.10.16, aveva ricevuto gli arretrati a titolo di indennizzo fino al mese di ottobre 2016 per € 48.913,62 (cui si sono aggiunti € 4047,79 fino al mese di marzo
2017).
Successivamente gli attori, in sede di comparsa conclusionale, hanno dichiarato
(producendo la relativa documentazione, ammissibile poiché formatasi successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 co 6 cpc) che essi , quali eredi della , ER avevano ricevuto dal l'importo complessivo di € 81.330,48 (pari ad € CP_1
20.332,62.
E', pertanto, evidente che, pur gravando la relativa prova su chi solleva l'eccezione (nel caso in oggetto il convenuto) , a fronte dell'ammissione di parte attrice, dall'importo del risarcimento iure hereditatis va detratto quanto corrisposto dal ad CP_1 indennizzo del danno provocato in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno.
Ne deriva che a titolo di risarcimento iure hereditatis non spetterà agli attori alcun importo risultando , invece, un'eccedenza di € 2480,39 da scomputare dal risarcimento preteso iure proprio per l'importo di € 620,09 ciascuno (€ 2480,39/4).
11. SULLE SPESE DI LITE
20 11.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico del convenuto.
Esse vengono liquidate in base ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/14 e succ. modd. per le cause di valore indeterminabile complessità media.
Stesso criterio per le spese di ctu, che devono porsi integralmente a carico del convenuto nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 16266/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così statuisce:
- accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_1
della patologia da emotrasfusione (infezione HCV) contratta da Persona_1
e la sua responsabilità nella causazione del decesso della stessa;
- per l'effetto condanna il , in persona del al pagamento, CP_1 CP_3
per le ragioni meglio indicate in parte motiva, delle seguenti somme:
1. in favore di iure proprio a titolo di danno non patrimoniale la Parte_1 somma di € 172.084,00 (da cui andrà detratto l'importo di € 620,09 per le ragioni suesposte) oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
2. in favore di iure proprio a titolo di danno non patrimoniale la Parte_2 somma di € 179.906,00 (da cui andrà sottratto l'importo di € 620,09 per le ragioni suesposte), oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
3. in favore di iure proprio a titolo di danno non patrimoniale la Parte_3 somma di € 179.906,00 (da cui andrà sottratto l'importo di € 620,09 per le ragioni suesposte), oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
4. in favore di iure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_5 la somma di € 179.906,00 (da cui andrà sottratto l'importo di € 620,09 per le ragioni suesposte), oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di € 11.405,00, di cui € 545 ,00 per spese documentate e € 10860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(15%), cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
21 - pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico del convenuto.
AR, 2.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
22