Sentenza breve 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/10/2023, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2023, proposto da
Nuovo Legno 2000 di Buoniconti AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in LE, via G.V. Quaranta, n. 5;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di LE n. 139 del 20 giugno 2023, recante l’autorizzazione al riacquisto di un’area ricadente in zona industriale, e della determina del Responsabile amministrativo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di LE n. 164 del 20 giugno 2023, recante il rigetto dell’istanza di insediamento prot. n. 1702 del 21 marzo 2023 e l’accoglimento dell’istanza di insediamento prot. n. 2443 del 19 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di LE e della LA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Nuovo Legno 2000 di IN AN s.r.l. (in appresso, N. L.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la delibera n. 139 del 20 giugno 2023, trasmessa con nota del 26 giugno 2023, prot. n. 3611, con cui il Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di LE, su conforme proposta del Responsabile amministrativo prot. n. 3495 del 20 giugno 2023, nonché previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del 4 gennaio 2023, prot. n. 73, aveva autorizzato il riacquisto di un’area di mq 7.208, ricadente nell’agglomerato industriale di Mercato San Severino – Fisciano (zona ASI), localizzata in Fisciano, località Pastanelle, e censita in catasto al foglio 6, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 116, 479, 517; -- la determina n. 164 del 20 giugno 2023, con la quale il Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di LE, sulla scorta della propria relazione del 19 giugno 2023, prot. n. 3481, nonché previa comunicazione di avvio della procedura comparativa prot. n. 1812 del 27 marzo 2023, aveva respinto l’istanza di insediamento presentata il 21 marzo 2023 (prot. n. 1702) dalla N. L. e, invece, favorevolmente esitato l’istanza di insediamento presentata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938) dalla LA s.r.l. (in appresso, F.); -- la nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di LE prot. n. 4094 del 19 luglio 2023;
- a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente denunciava vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della l. r. Campania n. 16/1998, 10 della l. r. Campania n. 19/2013, 18, 19, 39 e 42 del Regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di Piano regolatore territoriale di coordinamento (PRTC) ASI di LE (in appresso, Regolamento), 25 della l. n. 1/1978, 97 Cost., nonché delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRTC ASI di LE, del d.p.r. n. 327/2001 e della l. n. 241/1990, di eccesso di potere per falso presupposto, arbitrarietà, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, di nullità per carenza assoluta di potere, di violazione del giusto procedimento;
- in estrema sintesi, lamentava che: a) a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, della l. r. Campania n. 19/2013, il riacquisto dell’area non avrebbe potuto disporsi nei confronti di soggetto – quale, appunto, la N. L. – resosi proprietario per acquisto a titolo oneroso da terzi, e non divenuto assegnatario della stessa in base ad apposito provvedimento consortile; b) in ogni caso, esso sarebbe stato precluso per effetto dell’intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi del PRTC ASI di LE; c) dopo aver preannunciato, con nota del 19 luglio 2022, prot. n. 3527, il rigetto dell’istanza di insediamento presentata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938) dalla F. (peraltro, sprovvista della richiesta sottoscrizione del relativo legale rappresentante e del previsto schema allegato A2 al Regolamento), si sarebbe definitivamente pronunciato su di essa, con la determina n. 164 del 20 giugno 2023, soltanto dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della l. n. 241/1990; d) la procedura comparativa delle rassegnate istanze di insediamento sarebbe stata espletata senza applicare i criteri selettivi enucleati dall’art. 39, comma 5, del Regolamento, fatto salvo quello incentrato sui “livelli occupazionali”, ed applicandosi, invece, il non tipizzato criterio della “solidità finanziaria”; e) erroneamente il Consorzio ASI di LE avrebbe reputato insufficiente la superficie permeabile e la larghezza della viabilità prevista nella propria proposta progettuale dalla N. L. ai sensi delle NTA del PRTC; f) viceversa, nella proposta progettuale della F.: fa) le modalità di accesso all’opificio produttivo non sarebbero analiticamente illustrate; fb) difetterebbero le necessarie autorizzazioni della Provincia di LE (quanto all’accesso sulla strada provinciale) e della SNAM s.p.a. (quanto all’attraversamento della conduttura di titolarità di quest’ultima); fc) non sarebbe rispettata la dotazione minima delle aree permeabili (50% del dell’area del lotto esterna alla superficie coperta); fd) non sarebbero state osservate le prescrizioni sulla regimentazione delle acque; fe) non sarebbero stati approfonditi i profili dei consumi energetici e dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Consorzio ASI di LE eccepiva l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso;
- si costituiva in resistenza anche la controinteressata F., la quale eccepiva l’infondatezza dell’impianto difensivo attoreo;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 5 settembre 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato in limine all’impugnazione della delibera n. 139 del 20 giugno 2023, recante l’autorizzazione al riacquisto dell’area PIP localizzata in Fisciano, località Pastanelle, e censita in catasto al foglio 6, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 116, 479, 517, che:
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di riacquisto della suindicata area, giusta nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di LE prot. n. 73 del 4 gennaio 2023, la N. L. ha presentato, in data 21 marzo 2023 (prot. n. 1702), apposita istanza di insediamento;
- non solo: a seguito dell’interpello di cui alla nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di LE prot. n. 1812 del 27 marzo 2023, ha partecipato, in data 26 aprile 2023 (prot. n. 2417) all’indetta procedura comparativa con quella già dalla F. già rassegnata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938), nonché ridepositata il 21 aprile 2023 (prot. n. 2392);
- in questo modo, risulta aver prestato sostanziale acquiescenza alla preannunciata determinazione ex artt. 63 della l. n. 448/1998 e 10 della l. r. Campania n. 19/2013, direttamente partecipando alla competizione preordinata alla riassegnazione del lotto PIP all’esito della prodromica procedura di riacquisto;
- di qui, dunque, la carenza di interesse a dolersi dell’asserita illegittimità di quest’ultima;
Considerato, in ogni caso, che il ricorso si rivela interamente infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso;
Considerato, innanzitutto, che:
- l’art. 63, commi 1 e 2, della l. n. 448/1998 stabilisce che: «1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. 2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni»;
- in termini omologhi, l’art. 10, commi 1 e 2, della l. r. Campania n. 19/2013 stabilisce che: «1. I consorzi ASI hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione. 2. I consorzi ASI hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni»;
- ora, l’esperibilità del “riacquisto” disciplinato dalla richiamata normativa regionale (oltre che statale) è da intendersi affrancata dal momento genetico della situazione dominicale dell’attuale titolare, ossia riferita alle ipotesi di disuso (originario o sopravvenuto) di aree PIP non solo da parte di un soggetto divenuto assegnatario a valle di una procedura ablatoria, ma anche da parte di un soggetto – quale, appunto, la N. L. – proprietario ab origine ovvero resosi successivamente tale per alienazione di terzo assegnatario;
- ciò, in quanto, sul piano teleologico, la finalità della normativa in parola è quella di salvaguardare la conformazione urbanistica riservata a dette aree dal PRTC ASI in funzione dello sviluppo produttivo delle stesse; e, in quanto, sul piano logico-sistematico, altrimenti opinando, non si spiegherebbe la parallela previsione – ad opera dell’art. 11 della l. r. Campania n. 19/2013 e con riguardo all’ipotesi di dismissione dell’attività – dell’istituto della “riacquisizione”, il quale non si differenzierebbe da quello del “riacquisto”, se non, appunto, per il fatto di riferirsi espressamente ad «aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei Consorzi ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative»;
- in questo senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 306/2022 ha statuito che: «L’art. 36, comma 5, l. n. 317/1991 assegna ai consorzi di sviluppo industriale il compito di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. Per perseguire tale finalità, i consorzi debbono assegnare le aree ricomprese nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati a soggetti che intendano svolgere e svolgano una gestione imprenditoriale delle stesse. Laddove questa finalità non si realizzi, l’art. 63 [della l. n. 448/1998] … consente il riacquisto delle aree cedute, per assegnarle ad altri soggetti che consentano di realizzare la finalità per la quale il consorzio è stato costituito. La ‘retrocessione’ delle aree (cioè il loro riacquisto da parte del consorzio) non assume, quindi, le caratteristiche di un provvedimento con finalità espropriative, cosicché è inconferente ogni paragone con gli atti regolati dal T.U. n. 327/2001, dal momento che l’espropriazione in senso tecnico ha la finalità di realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, mentre nel caso in esame lo scopo è consentire che le zone industriali siano sempre soggette allo spedito ed effettivo uso produttivo. Per raggiungere tale finalità, nei casi in cui si rende necessario il riacquisto, non ha nessun rilievo che l’utilizzazione produttiva sia venuta meno per la condotta del soggetto cui è stata attribuita originariamente la titolarità dell’area o di un suo avente causa: il legislatore ha inteso evitare un vuoto fisico nel tessuto urbanistico industriale, che potrebbe avvilirne la vitalità economica complessiva a scapito del territorio e dell’economia locale e nazionale, oltre evitare condotte di tipo speculativo che si limitino ad attendere una rivalutazione dell’area assegnata per effetto dello sviluppo industriale nelle zone circostanti. Tale lettura dell’art. 63, in particolare quanto all’ermeneutica del termine ‘riacquisto’, è confermata dalla sentenza [n. 1637 del] 22 marzo 2010 della VI del Consiglio di Stato, che sul punto afferma: “la facoltà attribuita ai consorzi di sviluppo industriale di riacquistare " unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività" industriale o artigianale da più di tre anni" …. non si esaurisce affatto nella regolazione di rapporti patrimoniali intercorsi tra le due parti. Come esattamente dedotto dall'appellante con il primo motivo, tale facoltà s'inserisce in un disegno più ampio che vede l'acquisto del diritto di proprietà dell'area da parte dell'imprenditore come momento esecutivo di una scelta che prende corpo al momento dell'adozione del piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale consortile, che delimita i nuclei di industrializzazione affidati alla competenza dei vari Consorzi…. In questo contesto, l'acquisto diretto dell'area dall'imprenditore cui il lotto sia stato già preassegnato dal Consorzio rappresenta solo un modo per accelerare la procedura… non già un'espressione tipica di libera contrattazione tra parti poste in situazione di parità oggettiva. Per cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di riacquisto per la mancata attivazione del progetto industriale, non appare rilevante se l'area fosse stata ceduta dal Consorzio o dall'originario proprietario. Quello che conta è che l'area fosse inclusa nel piano di sviluppo industriale”. Del resto, l’art. 63 consente ai Consorzi di provvedere anche in caso di fallimento, e con prevalenza sull’interesse concorsuale dei creditori e sul programma di liquidazione fallimentare. Alla luce della corretta ricostruzione della ratio dell’istituto regolato dall’art. 63 l. n. 448/1998, è evidente che non può essere accolta la tesi su cui si basano le doglianze dell’appellante, poiché diversamente la proprietà fondiaria all’interno dello stesso piano regolatore industriale dovrebbe essere assoggettata a regimi differenziati ed implicanti una possibilità non uniforme di perseguimento del Programma industriale, a seconda che gli attuali proprietari avessero acquistato il fondo da terzi o dallo stesso Consorzio» (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 1637/2010; sez. IV, n. 1800/2016, secondo cui «non è rilevante se l'area fosse stata ceduta a suo tempo dal consorzio o da un terzo privato, contando piuttosto che l'area sia ora (e da tempo, e senza obiezione alcuna) inclusa nel piano ASI Consortile»; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 56/2018);
- né vale a scalfire il superiore arresto l’utilizzo del termine “riacquisto”, da parte del legislatore sia statale sia regionale;
- ed invero, trattasi di «vocabolo che, nel lessico giuridico, non ha in sé una valenza particolare, ma assume un ben definito significato, volta per volta differente, solo in ciascun specifico contesto normativo in cui è adoperato»: la facoltà di riacquisto presuppone, cioè, che il pregresso acquisto del diritto di proprietà dell’area, da parte dell'imprenditore, ancorché avvenuto senza un previo intervento del Consorzio, sia momento esecutivo del governo consortile del territorio per essere stato inserito, a fini conformativi, nel relativo piano regolatore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1637/2010; sez. IV, n. 664/2012; n. 1800/2016; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 1122/2014);
Considerato, poi, che:
- come osservato da questa Sezione nella sentenza n. 1181/2011, la procedura di riacquisto delle aree PIP ha natura solo latamente ablatoria e presenta una connotazione derogatoria rispetto al regime ordinario delle espropriazioni, al quale non può, quindi, soggiacere tout court (sul punto, cfr. anche Cass. civ., sez. VI, n. 36188/2021, secondo cui l’istituto del riacquisto disciplinato è «subordinato a presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al procedimento espropriativo delineato dal d.p.r. n. 327 del 2001 (si pensi anche solo sia alla diversità dell'iter procedimentale necessario per l'esercizio da parte del Consorzio di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto, rispetto all'iter del procedimento espropriativo, di norma contraddistinto dalle fasi di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, sia al concetto di "prezzo attualizzato" di acquisto delle aree e di prezzo correlato "al valore degli stabilimenti industriali come determinato da un perito", nominato dal Presidente del Tribunale … estraneo a quello di indennità, di regola correlata a valore venale del bene espropriato)»);
- ebbene, entro il peculiare contesto applicativo degli artt. 63 della l. n. 448/1998 e 10 della l. r. Campania n. 19/2013, il potere di riacquisto ivi disciplinato è da intendersi subordinato non già all’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, bensì funzionalmente immanente alla destinazione produttiva impressa in via conformativa alle aree PIP dal PRTC ASI; conseguentemente, il decorso del termine decennale di efficacia di quest’ultimo – come rimarcato da Cons. Stato, sez. IV, n. 930/2008 e n. 8710/2019 – comporta solo, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.p.r. n. 218/1978, il venir meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, laddove perdurano, invece, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 1150/1942, le destinazioni urbanistiche ivi previste ed i connessi vincoli conformativi operanti a presidio dei sottesi obiettivi di sviluppo industriale, alla cui effettività, stabilità e continuità è strumentale il peculiare meccanismo di retrocessione contemplato dal legislatore statale e regionale;
- lo statuto proprietario delle aree PIP si connota, cioè, come geneticamente e intrinsecamente conformato dal potere di riacquisto dell’ente consortile concedente, che è connaturato alla destinazione produttiva, in quanto finalizzato a garantire la realizzazione degli insediamenti programmati, e che prescinde, quindi, dall’imposizione del vincolo espropriativo ad opera del PRTC ASI eventualmente decaduto;
- opinare diversamente – ossia considerare la prerogativa ex artt. 63 della l. n. 448/1998 e 10 della l. r. Campania n. 19/2013 soggetta al termine decadenziale di efficacia dei vincoli espropriativi imposti dal PRTC ASI – significherebbe depotenziare, se non neutralizzare, la funzione di governo consortile del territorio, preordinata alla salvaguardia ed alla promozione dello sviluppo industriale delle aree PIP, le quali rischierebbero finire in disuso per ingiustificata inerzia delle relative imprese titolari, senza possibilità di rimediarvi da parte dell’ente deputato alla programmazione, regolazione e gestione del comparto;
- in tale prospettiva, il riacquisto autorizzato con la delibera n. 139 del 20 giugno 2023 non avrebbe potuto, dunque, reputarsi precluso dalla dedotta decadenza del PRTC ASI di LE;
Considerato, altresì, che il preavviso di diniego di cui alla nota del 19 luglio 2022, prot. n. 3527 – ossia l’adozione di un atto meramente endoprocedimentale – e il silenzio inadempimento – ossia la formazione di un silenzio non significativo – non possono, per loro natura, aver consolidato alcun effetto ostativo in relazione all’istanza di insediamento presentata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938) dalla F.;
Considerato, ancora, che:
- a dispetto degli assunti attorei, la menzionata istanza di insediamento della F. figura per tabulas sottoscritta dal legale rappresentante della F., in persona di RA MA;
- l’omessa produzione dello schema allegato A2 al Regolamento era insuscettibile, di per sé, di infirmare l’istanza medesima, non risultando espressamente sanzionata con l’esclusione dalla competizione ed essendo, quindi, rimediabile mediante soccorso istruttorio;
Considerato, inoltre, che:
- i «criteri di valutazione» non sono da intendersi enunciati dall’art. 39, comma 5, del Regolamento in via tassativa, come evincesi dalla dicitura secondo cui trattasi di «criteri di valutazione utilizzati per le procedure di evidenza pubblica» in via “principale”, e non esclusiva e concorrente;
- di conseguenza, correttamente il Consorzio ASI di LE: -- ha appuntato il proprio giudizio comparativo sull’assorbente profilo dei “livelli occupazionali”, siccome precipuamente garantito dalla “solidità finanziaria”, ad esso presupposta quale prerequisito di serietà e affidabilità operativa delle imprese candidate, ossia sulla «capacità del progetto/investimento di garantire la salvaguardia e/o l’incremento occupazionale» (art. 39, comma 5, lett. a, del Regolamento); -- lo ha, nel contempo, disancorato dall’applicazione di ulteriori criteri inutilizzabili in rapporto al contenuto delle proposte progettuali presentate («coerenza con le filiere produttive prevalenti nel territorio, produzioni di beni e/o servizi reali per le imprese con contenuti innovativi ed originali, adozione di soluzioni tecnologiche in chiave “Industria 4.0” nell’organizzazione del ciclo produttivo, adozione di processi produttivi che favoriscano l’efficienza energetica in termini di utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e o riduzione di consumi energetici ed emissioni di gas ad effetto serra, coerenza con le strategie di sviluppo perseguite dall’ente consortile e dagli altri enti territoriali in esso rappresentati, coerenza con programmi di risanamento ambientale di aree urbane, mediante la delocalizza- zione di imprese operanti in attività inquinanti, disponibilità di concessione di contributi pubblici»: art. 39, comma 5, lett. b-h, del Regolamento); -- ha, quindi, apprezzato come maggiormente meritevole il progetto insediativo della F., in quanto contemplante l’impiego di n. 5 unità lavorative in più rispetto a quella della N. L.;
Considerato, poi, che:
- a tenore della Tavola 3 (“Planimetria generale: viabilità interna al lotto – parcheggio utenti e visitatori – area permeabile”) a corredo dell’istanza di insediamento della N. L. prot. n. 1702 del 21 marzo 2023, le aree permeabili risultano ragguagliare la misura mq 958, la quale si attesta ben al di sotto della soglia del 25% della superficie del lotto, fissata dall’art. 12 delle NTA del PRTC ASI, e pari, nella specie, a mq 1.802,00;
- quanto agli accessi sui lati est e ovest dell’opificio, la ricorrente non è arrivata a smentire compiutamente la contestazione di inosservanza della larghezza minima della corrispondente viabilità interna, fissata in m 6,00 dal citato art. 12 delle NTA del PRTC ASI;
- quanto all’accesso sul lato nord dell’opificio, dal raffronto tra la menzionata Tavola 3 (“Planimetria generale: viabilità interna al lotto – parcheggio utenti e visitatori – area permeabile”) e la Tavola 8 (“Lay out di processo per impianto di bricchettatura – Lay out di processo per impianto di cubettatura e segatura”) emerge che non figura alcuna viabilità interna, necessaria a raggiungere la “zona spedizione prodotto finito”;
Considerato, infine, a ripudio delle denunciate criticità della proposta progettuale della F., che, come puntualmente controdedotto nell’esibita relazione tecnica del 1° settembre 2023, prot. n. 4748, a cura del Responsabile del procedimento del Consorzio ASI di LE, oltre che nell’esibita relazione tecnica asseverata a cura del professionista incaricato dalla controinteressata:
- «nell’elaborato n. 9, depositato dalla F., sono graficamente individuati e dettagliati gli accessi al lotto oltre ad essere descritti nella relazione tecnica» (cfr. anche elaborato n. 3, “Struttura produttiva – Planimetria generale”, a corredo dell’istanza della F. prot. n. 2443 del 19 maggio 2022 e prot. n. 2938 del 16 giugno 2022);
- «l’art. 12, comma 6, delle vigenti NTA del PRTC ASI testualmente recita: “In ogni caso almeno il 50% dell’area del lotto esterna alla superficie coperta, ovvero il 25% dell’intero lotto sarà realizzata con il ricorso a materiali permeabili ovvero con pavimentazioni drenanti o grigliati erbosi, da usare eventualmente anche per parcheggi, tali da garantire la permeabilità del suolo”»: come evincesi dal citato elaborato n. 9 (“Struttura produttiva – Planimetria generale – Viabilità e parcheggi”), l’ampiezza dei tracciati stradali interni è conforme alla soglia minima fissata dall’art. 12 delle NTA del PRTC (m 6,00);
- «la ditta, in conformità al Regolamento generale ASI, dovrà munirsi, prima del rilascio del nulla osta definitivo, di tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti ivi incluse le predette autorizzazioni provinciali e della SNAM»;
- «relativamente allo smaltimento delle acque metereologiche e nere (artt. 12 e 18 delle NTA ASI) ed all’osservanza delle norme sui consumi energetici ed all’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 21) la ditta, in conformità al Regolamento generale ASI, dovrà garantire il rispetto delle relative disposizioni nonché munirsi di tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti ivi incluse le autorizzazioni agli allacci ed agli scarichi, preventivamente al rilascio del nulla osta definitivo … a riprova, l’art. 21 testualmente statuisce che: “Per il contenimento dei consumi energetici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuovi insediamenti produttivi dovranno uniformarsi alle prescrizioni particolari delle vigenti normative in materia”, la cui osservanza verrà appunto effettuata dall’amministrazione competente al rilascio del titolo edilizio nonché, come innanzi acclarato, preventivamente al rilascio del nulla osta definitivo» (al riguardo, nella relazione tecnica asseverata a cura del professionista incaricato dalla controinteressata si precisa che: «i processi prodottivi svolti dalla F. non prevedono l’impiego di acque nei processi di lavorazione … per quanto concerne le acque di dilavamento dei piazzali e quelle provenienti dai servizi igienici, si provvederà, in sede di redazione del progetto di richiesta del titolo edilizio, alla redazione dello schema di conferimento prevedendo l’allaccio sul collettore pubblico passante su via Nuova Consortile»; «l’attività che sarà intrapresa dalla … F. presso il nuovo stabilimento, si svolgerà su una superficie utile pari a mq 2.307.70, pari ad oltre il 97% del totale (mq 2.371,20), distribuita al piano terra del manufatto edilizio a quota del futuro piano di campagna … discende che, per il rispetto della normativa in tema di tutela dei lavoratori diversamente abili, va evidenziato che il progetto della F., con la previsione delle aree lavorative ubicate al piano terra, avvera, comunque, che la progettazione degli ambienti costitutivi dell’intervento è stata concepita in modo da offrire i necessari aspetti di accessibilità, adattabilità e visibilità»);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stanti i profili di ravvisata inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe va, nel complesso, respinto;
- quanto alle spese di lite, la delicatezza delle questioni trattate ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO