Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ) in pers. del suo Amministratore;
elettivamente domiciliate ai fini del presente atto in Milano v.le Corsica 43 - (per comunicazioni di cancelleria si indica l'indirizzo di posta
Email_1 e il numero di fax 02715726) presso l'avv.elettronica certificata
Danilo Zucchiatti e l'avv. Lucia Maradei dai quali sono disgiuntamente rappresentate e difese per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
Avv. Ugo Ciarrocchi, C.F. Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato a Fermo in via O. Respighi n.10/C, presso il proprio Studio Legale (fax 0734.215182, p.e.c.
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APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 8/03/2023 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazioni professionali.
Conclusioni: vedi note di p.c.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla
Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. Ciarrocchi per l'importo di € 10.878,34 (IVA compresa), a titolo di compensi per prestazioni professionali oltre accessori.
Le ragioni della decisone risiedevano nella circostanza che non era stata fornita la prova della notifica del decreto e quindi della tempestività dell'opposizione.
Proponeva appello la Pt 1 vi resisteva l'avv. Ciarrocchi.
In via pregiudiziale si esaminano l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata ove si consideri che l'unico motivo di appello concerne l'asserita tempestività dell'opposizione sulla scorta delle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione dell'opposto in ordine alla data di notifica del decreto ingiuntivo: in ordine a tale doglianza risultano pienamente rispettati i requisiti dell'art. 342 c.c. E' evidente che la eventuale decisione sulla tempestività dell'opposizione comporti il vaglio delle ragioni allegate dall'opponente.
Ed invero poiché per giurisprudenza costante. "in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica" (Cass. sez. I, sent. n. 17495/08) e pure che: "il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641
c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario" (cfr. Cass. 24858/2011 e
Cassazione civile sez. III - 21/05/2019, n. 13594).
Orbene, nella comparsa di costituzione dell'opposto (pag. 1) si legge: " il 5.06.2019 l'avv. Ugo Ciarrocchi, per il tramite del proprio difensore, avv. Massimo Di Bonaventura, notificava all'attrice il decreto n.
374/2019, R.G. 968/2019, emesso dal Tribunale di Fermo, che le ingiungeva di pagare all'avv. Ugo
Ciarrocchi la somma di € 10.878,34 oltre a interessi e spese di procedura".
Pertanto l'opposizione notificata il 3.07.2019 deve ritenersi tempestiva.
L'appellato ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione in opposizione per vizio della editio actionis (art. 164 comma 4 c.p.c. e art.163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.).
Sul punto si deve osservare che se l'atto di citazione in parola è connotato da una serie generica di allegazioni per quanto riguarda i ritardi, le omissioni, i pagamenti e la concorrenza sleale non meglio determinati che avrebbero dovuto trovare le dovute precisazioni in un citato allegato 13 che però risulta depositato (così nel fascicolo telematico di primo grado) soltanto in data 25.11.2019 alle ore 11:35
(nell'atto non codificato la Pt 1 dà atto che il sistema non lo aveva acquisito), l'eccezione riconvenzionale di compensazione per la consegna di beni e servizi è invece adeguatamente precisata per relationen alla fattura n. 499.2019 (questa depositata con la citazione in opposizione) per la somma di €
11.834,72.
Stabilito quanto sopra si riscontra, però, che gli inadempimenti e i pagamenti nonché l'eccezione di compensazione allegati e volti a paralizzare le ragioni creditorie di genesi contrattuale (questo al fine del declinarsi dell'onere probatorio) dell' Avv. Ciarrocchi risultano sforniti di conforto in quanto dopo il rigetto delle richieste istruttorie della Pt 1 da parte del giudice a quo, l'allora opponente, al momento di precisare le conclusioni (cfr. verbale dell'8.03.23) si è limitato a insistere "per l'accoglimento di TUTTE le istanze istruttorie già formulate, da intendersi come qui richiamate e ritrascritte.", nel mentre come ricorda la giurisprudenza di legittimità: "Appaiono quindi richiamabili i tradizionali principi di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 25157/2008) la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (conf. Cass. n.
19352/2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito definitivamente proposte;
Cass. n. 16290/2016)." (Cassazione civile sez. II
-
27/02/2019, n. 5741 ma vedi anche Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534); il principio e la sua conseguenza è applicabile anche in questa sede poichè nell'atto di appello si legge: "Si richiamano le istanze tutte istruttorie (interpello e testi) formulate nel giudizio di primo grado, e in particolare nella memoria ex art. 183 c.6 n.2, da intendersi come qui tutte integralmente ritrascritte.". Per quanto esposto deve essere disatteso l'appello. Le spese di causa seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti dell'avv. Ciarrocchi ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado che liquida in € 5.809, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli