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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4207/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANGINI TIZIANO e , con elezione di domicilio in VICOLO I DI VIA ROMA,24
70017 70017 PUTIGNANO ITALIA presso l'avv. MANGINI TIZIANO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARGAIRA GIULIA e , con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO
EMANUELE 63 C/O AVV. ALESSANDRO RAMACCIATI CAMPOBASSO, presso l'avv. MARGAIRA GIULIA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 14/04/025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art
189 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 4 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.01.2023, la tteneva dal Controparte_2
Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 24/2023 nei confronti della società per il pagamento della somma di € 8.096,16, oltre Controparte_1
interessi e spese.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando genericamente il credito e sostenendo che la fornitura di materia prima eseguita dalla osse viziata, avendo ricevuto contestazioni da parte dei Controparte_2
propri clienti.
Si costituiva la convenuta opposta contestando le Controparte_2
avverse deduzioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che:
- il credito era stato riconosciuto dalla debitrice che aveva corrisposto somme in acconto e concordato un piano di rientro poi disatteso;
- era stata depositata ampia documentazione comprovante il credito (fatture, estratto autentico notarile, estratto conto, ordini e contratto di fornitura sottoscritto);
- la merce consegnata corrispondeva esattamente a quella prevista nel contratto di fornitura.
All'udienza del 26.06.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta e che le argomentazioni dell'opponente non erano sufficienti ad arginare la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza precisando le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 4 Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n.
2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale Ascoli Piceno n. 911/2018), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve fornire la prova del rapporto da cui deriva il suo diritto, mentre il debitore opponente deve provare eventuali fatti estintivi o modificativi del credito.
Nel caso che ci impegna, la società opposta, ha Controparte_2
ampiamente dimostrato la fondatezza del proprio credito attraverso documentazione completa e non specificamente contestata dalla controparte.
Come stabilito dalla giurisprudenza (Tribunale Pescara n. 1008/2017), qualora la parte opponente non contesti specificamente i fatti costitutivi del credito, questi devono ritenersi pacifici.
Di contro si deve evidenziare che la su cui gravava Controparte_1
l'onere di provare puntualmente il fatto estintivo del pagamento, (i) non ha disconosciuto o contestato le fatture;
(ii) non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie contestazioni generiche circa presunti vizi della fornitura, (iii) non ha dedotto istanze istruttorie, confermando la natura pretestuosa e dilatoria dell'opposizione.
All'udienza dell'11.12.2023 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014
n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si pagina 3 di 4 applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €.
851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4207/2023
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
24/2023 dichiarandone l'esecutività;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4207/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANGINI TIZIANO e , con elezione di domicilio in VICOLO I DI VIA ROMA,24
70017 70017 PUTIGNANO ITALIA presso l'avv. MANGINI TIZIANO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARGAIRA GIULIA e , con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO
EMANUELE 63 C/O AVV. ALESSANDRO RAMACCIATI CAMPOBASSO, presso l'avv. MARGAIRA GIULIA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 14/04/025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art
189 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e pagina 1 di 4 in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.01.2023, la tteneva dal Controparte_2
Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 24/2023 nei confronti della società per il pagamento della somma di € 8.096,16, oltre Controparte_1
interessi e spese.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando genericamente il credito e sostenendo che la fornitura di materia prima eseguita dalla osse viziata, avendo ricevuto contestazioni da parte dei Controparte_2
propri clienti.
Si costituiva la convenuta opposta contestando le Controparte_2
avverse deduzioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che:
- il credito era stato riconosciuto dalla debitrice che aveva corrisposto somme in acconto e concordato un piano di rientro poi disatteso;
- era stata depositata ampia documentazione comprovante il credito (fatture, estratto autentico notarile, estratto conto, ordini e contratto di fornitura sottoscritto);
- la merce consegnata corrispondeva esattamente a quella prevista nel contratto di fornitura.
All'udienza del 26.06.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta e che le argomentazioni dell'opponente non erano sufficienti ad arginare la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza precisando le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 4 Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n.
2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale Ascoli Piceno n. 911/2018), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve fornire la prova del rapporto da cui deriva il suo diritto, mentre il debitore opponente deve provare eventuali fatti estintivi o modificativi del credito.
Nel caso che ci impegna, la società opposta, ha Controparte_2
ampiamente dimostrato la fondatezza del proprio credito attraverso documentazione completa e non specificamente contestata dalla controparte.
Come stabilito dalla giurisprudenza (Tribunale Pescara n. 1008/2017), qualora la parte opponente non contesti specificamente i fatti costitutivi del credito, questi devono ritenersi pacifici.
Di contro si deve evidenziare che la su cui gravava Controparte_1
l'onere di provare puntualmente il fatto estintivo del pagamento, (i) non ha disconosciuto o contestato le fatture;
(ii) non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie contestazioni generiche circa presunti vizi della fornitura, (iii) non ha dedotto istanze istruttorie, confermando la natura pretestuosa e dilatoria dell'opposizione.
All'udienza dell'11.12.2023 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014
n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si pagina 3 di 4 applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €.
851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4207/2023
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
24/2023 dichiarandone l'esecutività;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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