Art. 32. Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi
L'indennita' aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale-CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessita' di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennita' e' determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennita' dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.
L'indennita' aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facolta' di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge.
Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"-INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed il rimborso delle quote di anzianita' maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.
L'indennita' aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale-CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessita' di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennita' e' determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennita' dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.
L'indennita' aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facolta' di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge.
Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"-INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed il rimborso delle quote di anzianita' maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.