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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa Anna Baroncini in data 8.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 38552/2023 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via L. Giordano n.15, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Guido Marone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro “pro tempore”, domiciliato ex lege in
[...]
Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2023, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il Controparte_1
, causa avente ad oggetto;
[...]
1. l'accertamento e la declaratoria del proprio alla ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;
2. la condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carrie- ra della lavoratrice;
3. la condanna del convenuto ad inquadrarla nella relativa fascia stipendiale 3-8 CP_1
anni a decorrere da 1.9.2012;
4. la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma lorda di euro 9.009,77 compresi i ratei di 13° mensilità o della maggiore o minor somma ri- tenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata: di essere dipendente del MIM a tempo indeterminato dal 1.9.2015 con la qualifica di “do- cente di scuola superiore laureato”, confermata in ruolo, a seguito del superamento del pe- riodo di prova, in data 31.8.2017; di avere iniziato a rendere la propria prestazione professionale a tempo determinato sin dall'anno scolastico 2007/2008 e di avere avuto riconosciuta un'anzianità di soli 4 anni ed 8 mesi ai fini giuridici ed economici, con conseguente inserimento in una fascia stipendiale che non rispecchia la sua effettiva anzianità di servizio;
che tale ricostruzione di carriera operata sulla base della normativa nazionale vigente - in specie DLgs 297/2004 e CCNL Comparto Scuola del 2009 - risulta illegittima, disattenden- do totalmente la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che stabilisce il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, laddove svolgo- no la stessa mansione, determinando un danno alla carriera, patrimoniale e pensionistico.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il Controparte_1
– di cui l costituisce una mera articolazione periferi-
[...] Controparte_1 ca – restava contumace.
2 Il giudice, con ordinanza a verbale del 10.7.2024 rappresentava “la necessità di conteggi che consentano di verificare se l'effettivo servizio generi o meno discriminazione rispetto all'applicazione della fictio iuris della corrispondenza ad un anno scolastico di 180 giorni di servizio”.
All'odierna udienza, non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore all'esito di detta produzione, il giudice decideva come da sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Passando al merito, deve rilevarsi che sulla questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 – secondo cui “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è rico- nosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”- al principio comunitario di non discriminazione ed in particolare alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999 - che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non pos- sono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato compa- rabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive- è intervenuta la UE (sentenza Motter –
20.9.2018).
La suddetta pronuncia ha stabilito: al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubbli- ci di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mi- rano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavorato- ri a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la lo- ro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”; al punto 34, come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti
a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conci- liabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità matu- rata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo de- terminato”;
3 al punto 47, come alcuni obiettivi “invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questio- ne e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei di- pendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”. al punto 49, come “risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazio- nale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normati- va nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro (..); che, sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, il giudice nazionale ha il potere/dovere di verificare “gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la dif- ferenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indetermina- to”.
La stessa pronuncia ha concluso, “dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa na- zionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
In linea con tale orientamento, la Corte di Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che: a)
l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disci- plina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi defini-
4 tivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assun- to ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo inde- terminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto
e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, occorre effettuare una compa- razione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il preruolo (senza applica- zione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 489 D.VO 297/1994, ovvero assimilando ad un anno intero i periodi lavorati superiori a 180 giorni.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo del servizio preruolo effettivamente svolto dal docente dovesse risultare superiore a quello ot- tenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di di- ritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamen- to che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'inse- gnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento previsto dalla normativa na- zionale, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso in ruolo, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato com- parabile” (v Cass.,28.11.2019, n.31149 Cass.,7.2.2020 n. 2924).
5 Va poi ricordato, per completezza, che il C.C.N.L. del Comparto scuola prevede l'attribu- zione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento eco- CP_1
nomico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati pe- riodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corri- spondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova,
a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente CP_1 prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamen- to di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Nel caso di specie, dal conteggio versato in atti su richiesta del giudice, si evince in manie- ra indiscutibile che il servizio riconosciuto dall'amministrazione con il decreto di ricostru- zione della carriera è pari a 4 anni ed 8 mesi, dunque superiore ai 46 mesi e 46 giorni di servizio effettivamente svolto come precario.
Essendo quindi l'anzianità riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera superiore al servizio effettivamente svolto, deve concludersi che non vi è stata alcuna discriminazio- ne.
Il ricorso va pertanto rigettato, perché infondato.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda di- sattese, così provvede: rigetta il ricorso.
6 Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 8.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Baroncini
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