Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel.
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n.330/2024 RG promossa da
Parte 1 Parte 2 Parte 3
,
Avv.ti Ezio Bonanni e Saverio Rossi appellanti contro
Controparte_1
Avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo
Matteo Lauro, Teresa Maria Martucci
appellata/appellante incidentale avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro
n.494/2023, pubblicata il 18.12.2023
all'udienza del 4.3.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Gli odierni appellanti, moglie e figli, nonché eredi del defunto Persona 1 (deceduto il 14.11.2016), hanno adito il giudice di primo grado per fare accertare la responsabilità dell'ex datore di lavoro Controparte_1 nella causazione della malattia e successiva morte del de cuius e ottenere il risarcimento dei danni di conseguenza subiti, sia iure hereditatis che iure proprio.
Sostenevano che la morte del de cuius, deceduto per carcinoma polmonare a cellule squamose di origine professionale, era da ascriversi a responsabilità del datore di
Il Tribunale, svolta istruttoria con prove per testi e CTU medico-legale del dr. Per 2 ha dapprima respinto una serie di eccezioni preliminari svolte dalla convenuta Controparte_1 (di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, di inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, in ragione dell'applicabilità ratione temporis dell'art 13 d. lgs 38/2000, di prescrizione delle pretese attoree iure hereditatis).
Nel merito, ha accertato le mansioni svolte dall' Pt_2 dal 1971 al 1992 presso il cantiere navale di Livorno, nonché l'esposizione ad amianto nell'ambiente di lavoro, in base alle prove per testi e alla CTU, dando atto della certificazione CP_2 di esposizione ad amianto per il periodo dal 23.7.1991 al 31.12.1984, del riconoscimento nel 2001 dei benefici previdenziali per detta esposizione, della diagnosi nel 2003 di asbestosi con placche pleuriche, della diagnosi nel marzo 2016 del carcinoma squamoso polmonare (cui seguiva, dopo la morte, il riconoscimento alla vedova della rendita ai superstiti per l'origine professionale del tumore).
Sulla base della CTU ha accertato l'esposizione ad amianto come di rilevante entità, in unione al consumo di sigarette (per 36 pack/years), e ritenuto che i due fattori, amianto e tabacco, abbiano agito in maniera concausale nella produzione del tumore polmonare.
Ha quindi ritenuto che il datore di lavoro fosse responsabile ex art. 2087 cc, per la mancata adozione delle misure di tutela della salute dei lavoratori già all'epoca esistenti, tra le quali principalmente quelle previste dall'art. 21 DPR 303/1956 in tema di eliminazione/riduzione delle polveri, ritenendo provata sia la colpa in senso oggettivo che la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Circa la quantificazione dei danni :
-quanto al danno iure hereditatis, ha riconosciuto il danno terminale secondo le tabelle del Tribunale di Milano, nella misura massima di 100 giorni dopo la diagnosi del tumore a marzo 2016, con personalizzazione in aumento sino al 50%, per complessivi euro 109.851, oltre al danno biologico temporaneo totale per i successivi giorni sino all'exitus il 14.11.2016 (euro 99 x 130 giorni), per ulteriori euro 12.870, non invece l'esistenza di postumi permanenti;
ha però ridotto l'importo complessivo (euro 122.721) della quota di 1/3, tenuto conto dell'abitudine tabagica dell' Pt_2 come accertata dal CTU nella misura di 36 pacchetti annui "come fattore concausale attribuibile ad una condotta colposa del lavoratore, ai sensi dell'art. 1227 c.c." e pertanto ha riconosciuto la somma complessiva arrotondata di euro 82.000, da suddividere pro quota nella misura di un terzo per ciascun erede (euro 27.333,50 ciascuno), oltre accessori;
-quanto al danno iure proprio per la lesione del rapporto parentale, sulla base delle Tabelle di Milano e del sistema di punti dalle stesse previsto (secondo l'età della vittima e degli eredi, la convivenza, l'intensità della relazione affettiva ecc..), ha riconosciuto l'importo di euro 275.930 alla moglie e di euro 215.360 a ciascuno dei due figli, anche qui però riducendolo di 1/3 per il concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c. dovuto "all'apporto concausale della abitudine tabagica", pertanto euro 184.000 alla moglie ed euro 143.500 a ciascuno dei figli.
Non ha invece riconosciuto, quali voci di danno iure proprio, né il danno psichico, né il danno da esposizione ad amianto in ambito familiare, per il contatto con il de cuius, in entrambi i casi per mancanza di prova.
Né ha riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, richiesto dai ricorrenti sull'assunto che Persona 1 con la propria pensione contribuiva alle spese della famiglia e ad elargire donazioni ai due figli, non più conviventi. Lo ha escluso in capo al de cuius in ragione del suo decesso, e in capo agli eredi per la mancanza di ogni prova scritta delle elargizioni ai figli e l'inammissibilità e genericità della prova per testi dedotta, oltre che per l'assenza del requisito della convivenza quanto ai due figli. Ha escluso inoltre che si potesse ipotizzare un danno patrimoniale in capo alla moglie, considerata la pensione di reversibilità e la rendita ai superstiti con quota aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto dalla stessa percepita a seguito del decesso del coniuge.
Infine, considerata la parziale soccombenza dei ricorrenti, il Tribunale ha compensato le spese processuali per 1/3 e le ha liquidate negli importi minimi dello scaglione per la ritenuta violazione del principio di sinteticità degli atti processuali (ricorso di circa 250 pagine con inutili e continue ripetizioni), oltre che per la contenuta attività istruttoria.
..In conclusione, il giudice di primo grado ha così deciso: definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Controparte_1 al pagamento a favore di
- condanna Parte 1 Parte 2
, Parte 3 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de
,
della somma di € 27.333,50 ciascuno, oltre interessi e cuius Persona 1
,
rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
a titolo di condanna Controparte 1 al pagamento a favore di Parte 1
,
risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di Per_1
[...] della somma di € 184.000,00 oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
e Parte 3 a- condanna Controparte_1 al pagamento a favore di Parte 2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di della somma di € 143.500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e per l'effetto condanna CP 1
[...] al pagamento a favore di Parte 1 Parte 3 della Parte 2 e
,
somma complessiva di € 6305,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
hanno impugnato laParte 2 e Parte 3 Parte 1 sentenza formulando sei motivi di appello, tutti riguardanti il quantum e le voci di danno non riconosciute dal Tribunale.
Con primo, contestano il conteggio del danno da lesione del rapporto parentale sostenendo che i punteggi riconosciuti alla moglie e al figlio Pt_2 secondo le Tabelle di Milano sarebbero errati, posto che alla Pt 1 dovevano essere attribuiti 86 punti invece di 82 e al figlio Pt 2 82 punti invece di 64, considerato il forte legame affettivo col padre.
Col secondo, contestano la riduzione di 1/3 del danno per l'assunto concorso di colpa del lavoratore in ragione dell'abitudine al fumo per svariati motivi, di ordine sia sostanziale che processuale perché il de cuius non era un vero fumatore, consumava poche sigarette e aveva smesso di fumare nel 1991, ben 25 anni prima della manifestazione del tumore polmonare;
perché in un precedente di questa Corte
(sentenza n.438/2023) la CTU medico-legale del dr. Per 3 recepita dalla sentenza affermava che dopo 10-15 anni dalla cessazione dell'esposizione tabagica il fumo non ha più alcuna rilevanza causale;
perché non era stata sollevata dalla controparte alcuna eccezione o deduzione sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in ragione del tabagismo;
perché non era stata fornita alcuna prova di un concorso di colpa del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe semmai dovuto informare dell'azione concorrente del fumo nella causazione del tumore;
perché in ogni caso la riduzione di 1/3 era eccessiva.
Col terzo, gli appellanti contestano il mancato riconoscimento del danno psichico e del danno da esposizione domestica all'amianto.
Col quarto, censurano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, per il venir meno della pensione in capo al de cuius e il venir meno dei conseguenti benefici in capo agli eredi, per il contributo alle spese familiari e le elargizioni a favore dei figli.
Col quinto, contestano il mancato riconoscimento in capo al de cuius del danno per i postumi stabilizzati ante decesso, considerato il 100% di invalidità accertato dal CTU, richiamando in proposito Cass.35228/2022. In alternativa insistono per una maggiore personalizzazione del danno terminale.
Da ultimo, col sesto motivo, contestano la liquidazione delle spese processuali, del tutto riduttive secondo le tariffe del DM 55/2014 in considerazione del valore della causa, della complessità e del numero delle parti, oltre alla compensazione nella misura di 1/3. Insistono in via istruttoria per l'eventuale integrazione della CTU medico legale (o audizione del dr. Per_3 sulla regola scientifica recepita nella sentenza n.438/2023) e la prosecuzione della prova per testi, e formulano nel merito le seguenti conclusioni, in riforma parziale della sentenza appellata : .. condanna di Controparte_1 in persona del Presidente e leg. rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti prima di tutto dal Sig. Persona_1 per il k del polmone, senza riduzione e per l'importo equitativamente determinato nel doc. 2 (ricorso di primo grado, ndr), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., con liquidazione in quota parte di 1/3, in favore della vedova, e di 1/3 in favore di ciascuno degli orfani, oltre a quanto già liquidato in primo grado a titolo di danno iure hereditario;
e singolarmente, anche i danni iure proprio, sia per il maggiore importo del danno non patrimoniale, subiti prima di tutto dalla vedova [ Parte 1 Je dagli orfani [ Parte 2 Parte_3 ], nella misura di cui al doc. 2, ovvero per e l'importo ritenuto equo anche in atto di appello;
e allo stesso tempo, previa riforma dei capi da 17 a 17.4 del doc. 1 (sentenza appellata, ndr), condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale, anche c.d. futuro, subito singolarmente dagli odierni appellanti, nei termini di cui al ricorso introduttivo del giudizio, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dalla Corte adita, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni su tutte le somme liquidate;
accogliere il gravame, nei termini di cui in premessa e per ivi richiesto e condanna di CP 1 all'integrale risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio per tutti i titoli di cui al ricorso, e liquidare il danno iure hereditario in favore degli odierni appellanti quali eredi legittimi, il tutto per differenza rispetto al minore importo già oggetto di condanna;
riformare la pronuncia di primo grado in merito al capo 19 del doc. 1, nei termini di cui al capo 1.5 e 2.6 e/o 3.7 del presente atto di appello, con la liquidazione del maggiore importo di cui al conteggio in atti, e/o anche con la liquidazione delle spese, competenze professionali e spese forfettarie, del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c.
In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande formulate dagli odierni appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte e parti integranti del presente atto di appello».
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione replicando alle contestazioni avversarie e ha proposto a sua volta appello incidentale, per cinque motivi riguardanti l'an della domanda. Col primo, denuncia l'errata valutazione del primo giudice quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, stante l'applicabilità ratione temporis dell'art. 13 D.lvo 38/2000.
Col secondo, reitera l'eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese azionate dagli appellanti a titolo di iure hereditatis.
Col terzo, assume l'impossibilità di ascrivere un ruolo causale esclusivo nell'eziogenesi della patologia contratta dal de cuius alla parentesi lavorativa da lui prestata presso la Controparte 1
Col quarto, contesta la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto accertata la responsabilità di Controparte 1 nel determinismo dell'evento lesivo per violazione degli obblighi prevenzionistici di cui al combinato disposto dell'art.2087 c.c. e della normativa di cui al d.p.r. n.303/1956. Sostiene inoltre l'esclusione del nesso causale per la mancanza sul mercato, all'epoca della prestazione dell' Pt_2 di dispositivi in grado di prevenire l'emersione del quadro patologico che ha determinato il decesso.
Col quinto, censura 1""erronea avvenuta fideistica ed immotivata ricezione delle conclusioni cui è giunto il CTU incaricato”.
***
L'appello incidentale di Controparte_1 è infondato e va respinto.
1)- Erronea valutazione del primo giudice quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, stante l'applicabilità ratione temporis dell'art. 13 D.lvo 38/2000. Controparte_1 , ampliando notevolmente le difese svolte in primo grado, alle quali il Tribunale aveva replicato richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di danno biologico differenziale (Cass.777/2015), sostiene che i ricorrenti non avrebbero assolto agli oneri di allegazione e prova sugli stessi gravanti, per dimostrare che il lavoratore aveva diritto ad un risarcimento maggiore di quello erogato dall' CP_2 , dato che avrebbero dovuto precisare l'indennizzo ipoteticamente liquidabile dall CP_3 , le ragioni della non sufficienza dello stesso rispetto al danno patito e limitare quindi la richiesta di pagamento alla sola differenza tra le due voci.
Al di là della novità delle deduzioni rispetto al primo grado, se ne rileva la manifesta infondatezza nel caso di specie, nel quale si discute dei danni legati alla morte del lavoratore, non sono state erogate prestazioni dall' CP_2 a titolo di danno biologico, né avanzate domande, né comunque riconoscibili in relazione alla tipologia di danni richiesti (cfr. Cass.24474/2020 che esclude chiaramente a carico dell' CP_2
l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", considerato che viene in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, e non ricorre quindi la nozione di danno biologico recepita dall'art. 13 D.lvo 38/2000).
Si rimarca che il danno biologico risarcibile dall' CP_2 è solo quello permanente, mentre esulano dalla tutela fornita dall'istituto il danno biologico temporaneo (nel quale rientra il danno terminale) e il danno morale, che si qualificano come voci di danno complementare e non differenziale.
L'unica voce di danno suscettibile dei rilievi di CP 1 sarebbe nel caso in esame il danno da postumi stabilizzati ante decesso, di cui infra si dirà con rigetto per altri motivi.
Quanto poi alla rendita ai superstiti riconosciuta alla vedova, vale richiamare la giurisprudenza secondo cui "la rendita ai superstiti erogata dall CP_2, anche successivamente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 38 del 2000, costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicchè va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del medesimo D.Lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico;
la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del D.Lgs. predetto e dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 130, rende conforme al canone di razionalità di cui all'art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all'interno dell'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi."
(cfr. Cass. 10/04/2017 n. 9166)" (Cass.30857/2017).
2)- Intervenuta prescrizione delle pretese azionate dagli appellanti a titolo di iure hereditatis
Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione con la motivazione “atteso che oggetto di causa sono i danni derivanti dal carcinoma polmonare accertato per la prima volta il 29.3.2016 (cfr. doc. 4/g ricorso), di talché del tutto tempestiva perché esercitata ben entro il termine di prescrizione decennale è l'azione risarcitoria ex art 2087 esercitata dagli eredi dell' Pt 2 (cfr. Cass. 31919/2022 ex multis)".
L'appellante CP_1 che in primo grado aveva sostenuto che le pretese risarcitorie derivavano dal mero aggravamento di problematiche manifestatesi nel 1987, assume ora che il quadro clinico invalidante si sarebbe manifestato nel lontano 1984 (sulla base della CTU che riferisce all'epoca problemi di dispnea) e che lo stesso avrebbe contribuito al decesso dell' Pt 2 chiedendo una integrazione di CTU per verificare la misura di detto contributo.
Il motivo è formulato in modo del tutto generico e inammissibile, non confrontandosi con la decisione del primo giudice, supportata dalla CTU medico-legale, circa l'avvenuto decesso per il tumore polmonare, diagnosticato solo a marzo 2016, e la domanda di risarcimento relativa ai danni derivanti dal decesso. Del tutto esplorativa è la richiesta di integrazione di CTU, peraltro non pertinente rispetto all'eccezione di prescrizione.
3)- Impossibilità di ascrivere un ruolo causale esclusivo nell'eziogenesi della patologia contratta dal de cuius alla parentesi lavorativa da lui prestata presso la
Controparte_1 L'appellante deduce di avere tempestivamente sollevato una eccezione in proposito, mentre nella memoria difensiva in primo grado si è limitato ad affermare che il sig. Pt 2 avrebbe lavorato anche alle dipendenze di ulteriori datori di lavoro prima di essere assunto da CP 1 senza però formulare alcuna deduzione specifica.
Ora rimanda al fatto che il CTU, nella relazione, espone che il sig. Pt 2 ha iniziato a lavorare all'età di 15 anni (1955) e fino ai 29 anni (1969) ha svolto mansioni di manovale, addetto alla betoniera, presso varie imprese edili, affermando che verosimilmente ha subito una esposizione a fibre di amianto che potrebbe essere stata sufficiente ad innescare il processo morboso.
L'eccezione appare proposta, sia in primo che in secondo grado, in modo del tutto generico e indeterminato, ai fini della dimostrazione di una pregressa esposizione ad amianto.
In ogni caso il Tribunale si è espresso in via generale sulla questione, laddove al punto
10.4 afferma che "..in sede civile vige la regola, sancita dall'art. 2055 c.c., della solidarietà fra tutti gli autori dell'illecito: di conseguenza tutti i soggetti che concorrono a determinare la lesione rispondono, ciascun per l'intero, dei danni che ne derivano (salva l'azione di regresso nei confronti degli altri debitori, che però CP 1 non ha esercitato)".
Il riferimento è, evidentemente, alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 28454/2018, Cass. 1770/2018) secondo la quale, a fronte di plurimi periodi di lavoro, il nesso causale fra lavoro e malattia professionale è regolato dall'art. 41 c.p. e pertanto deve applicarsi il "principio di equivalenza delle condizioni”, secondo il quale ha efficacia causale ogni antecedente che abbia contribuito, anche in modo indiretto o remoto a produrre l'evento, mentre il nesso causale si esclude solo se una causa esterna sia da sola sufficiente a produrre l'evento e le esposizioni professionali siano semplici occasioni di manifestazione di eventi altrimenti prodotti.
4)- Erroneità della decisione laddove è stata ritenuta la responsabilità di Controparte_1 nel determinismo dell'evento lesivo per violazione degli obblighi prevenzionistici di cui al combinato disposto dell'art.2087 c.c. e della normativa di cui al d.p.r. n.303/1956.
Inesistenza del nesso di riferibilità eziologica dell'evento lesivo alla parentesi lavorativa prestata dal sig. Pt 2 presso lo stabilimento della società appellata non essendo rinvenibili sul mercato dispositivi di prevenzione individuale e collettiva in grado di prevenire l'emersione del quadro patologico (mesotelioma pleurico) determinativo dell'exitus.
L'appellante, col primo rilievo, reitera le difese circa il fatto che la notizia della pericolosità dell'amianto deve essere collocata successivamente agli anni '80, anche se esistevano già in precedenza disposizioni specifiche (RD 503/1927, DPR 303/1956) volte a tutelare i lavoratori dalla esposizione alle polveri, considerato anche che l'art.21
DPR 303/1956 era destinato solo “ad inibire le diffusione di polveri fisicamente avvertibili ed oggettivamente moleste...” (in realtà la norma fa riferimento alle "polveri di qualsiasi specie", n.d.r.)..
Col secondo, in tema di evitabilità dell'evento, evidenzia che solo nel secondo semestre Co del 1987 la società ha presentato sul mercato dei d.p.i. una maschera idonea per trattenere le fibre di amianto, mentre quelle precedenti non erano in grado di prevenire l'emersione del mesotelioma pleurico (patologia invero diversa da quella sofferta dall' Pt 2 n.d.r.).
Il motivo di impugnazione, per entrambi gli aspetti, oblitera completamente la diffusa motivazione del giudice di primo grado alle pagg. 15-16 della sentenza:
"11.1 In particolare, nel ricorso introduttivo (cfr pp. 73 e ss), parte ricorrente, come era suo onere, ha individuato le disposizioni di legge violate oltre che nel disposto dell'art. 2087 c.c., tra le altre, nelle prescrizioni imposte al datore di lavoro dal DPR 303/1956 al fine di evitare o ridurre il contatto con polveri nocive.
11.2 Per contro, da parte sua, CP 1 non ha fornito alcuna prova di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia (cfr. Cass. n. 13956 del 3.8.2012).
11.3 Sul punto non può tacersi il fatto che secondo l'art 21 del DPR sopra citato "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro".
11.4 Gravavano poi sul datore di lavoro, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19), alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25). 11.5 In assenza della prova dell'adozione di tali cautele deve ritenersi dimostrata la colpa in senso oggettivo della convenuta per l'insorgenza della malattia e poi della morte dell' Pt 2
11.6. Sotto il profilo soggettivo, ovvero della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, secondo il consolidato orientamento di legittimità, è sufficiente la consapevolezza nell'agente della potenziale idoneità lesiva della condotta ma non anche la rappresentazione dell'evento effettivamente concretizzatosi (cfr. Cass. 38991/2010).
11.7 E nel caso dell'amianto, la sua pericolosità era già nota fin dagli inizi del XX secolo quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. Tale decreto costituisce il primo dei numerosi interventi legislativi finalizzati alla tutela dei lavoratori a contatto con l'amianto, tra i quali si ricordano la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 sopra richiamato.
11.8 Quanto, invece, all'evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato;
a tal fine in ambito civile diversamente da quello penale - il
-
criterio che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non", ossia è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'adozione della cautele avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
11.9 Ora è evidente che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Parimenti anche l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, già esistenti all'epoca, avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia.
11.10 La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era dunque senz'altro esigibile, non potendosi dare rilevanza in senso contrario al fatto chela legislazione dell'e'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso".
Il motivo di appello è pertanto manifestamente infondato, se non inammissibile.
Si richiama in aggiunta la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la nocività dell'amianto era già nota sin dall'inizio del 1900, e pertanto all'epoca della prestazione lavorativa dell' Pt_2 negli anni dal 1971 al 1992 (Cass.34419/2024 alle pagg.19 ss, Cass. 24217/2017, Cass. 6352/2015, Cass.22333/2014, Cass. 18626/2013).
La stessa giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 2087 c.c. in generale e l'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio. Non solo, ma l'esigenza di protezione prescinde dalla pretesa dell'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione a una sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata, ai fini di configurare un obbligo di predisposizione delle opportune misure" (Cass.34419/2024, in senso analogo Cass.26390/2024).
5) Erronea avvenuta fideistica ed immotivata ricezione delle conclusioni cui è giunto il CTU incaricato
L'appellante contesta le conclusioni del CTU dr. Per 2 che a suo dire non aveva lavorato presso altri e sarebbero comprensibili a fronte del fatto che l' Pt 2 distinti datori di lavoro con massiccia esposizione ad asbesto e che aveva fatto uso di sigarette, senza considerare le osservazioni del CT di parte dr. Per_4 secondo il quale il tumore polmonare dell' Pt 2 sarebbe stato causato in misura predominante da altri fattori, ovvero l'abitudine tabagica “intensa, precoce e protratta nel tempo”, l'attività di manovale nell'edilizia (settore a rischio asbesto), la pneumoconiosi (non asbestosica) che notoriamente aumenta il rischio di neoplasia al polmone, in mancanza di obiettivi riscontri della presenza di asbestosi polmonare.
Gli assunti di fatto da cui muove l'appellante non sono affatto dimostrati, dato che risulta solo che Pt 2 ha lavorato come manovale addetto alla betoniera dai 15 ai 29 anni (pag.4 relazione ctu) e che ha consumato 36 pacchetti di sigarette all'anno (ovvero un paio di sigarette al giorno) dal 1955 sino al 1988 o al 1991, 25 anni prima dell'insorgenza del tumore (pag.24 relazione ctu).
Il CTU ha risposto ampiamente alle osservazioni del CT di parte CP 1 dr. Per 4 alle pagg.24-25 della relazione, laddove ha chiarito che
-l'abitudine tabagica, nella misura di 36 pacchetti l'anno per molti anni (dal 1955 al 1988 o 1991), ha senz'altro avuto un ruolo concausale nella genesi della neoplasia
-la diagnosi di asbestosi è stata ricavata dalla Cartella Clinica di un ricovero ospedaliero di settembre 2003, con la diagnosi di dimissioni “asbestosi con placche pleuriche.. pneumoconiosi..ecc.."
-l'interazione amianto/fumo di sigaretta nella genesi del tumore polmonare è di tipo intermedio tra modello additivo e modello moltiplicativo (quest'ultimo più riscontrabile negli uomini rispetto alle donne), con la precisazione che “benché il fumo di tabacco influenzi il rischio complessivo di tumore del polmone, questo effetto non diminuisce il rischio di tumore del polmone attribuibile all'esposizione all'amianto..."
In ogni caso, in diritto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso" (Cass.28458/2024, nello stesso senso chiaramente Cass.34419/2024 con riguardo alla concausa “fumo" laddove afferma che “l'esistenza di una possibile concausa non esclude, per il principio di equivalenza causale, la riconducibilità eziologica della patologia all'altro fattore, dimostrato il quale spettava alla convenuta dimostrare l'efficacia esclusiva della concausa").
Nel caso in esame, appurata la concausalità dei fattori amianto/fumo, per sottrarsi a responsabilità CP 1 avrebbe dovuto dimostrare che il fumo fosse stato da solo idoneo a determinare il tumore polmonare, dimostrazione che non è stata fornita.
***
L'appello degli eredi Pt 2 è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
1)-Errato conteggio del danno da lesione del rapporto parentale secondo le Tabelle di Milano
Secondo gli appellanti sarebbero errati i punteggi assegnati alla moglie e al figlio Pt_2
Alla moglie il Tribunale ha attribuito 82 punti: “con riferimento alla moglie di 70 anni alla data del decesso del de cuius morto a 76 anni, unica convivente al momento del decesso e con sopravvivenza di due componenti del nucleo familiare primario (i due figli), considerata la massima intensità del rapporto affettivo e di comunanza di vita
(punti 30), spetterà un punteggio di 82 punti che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.365,00 corrisponde ad un indennizzo di € 275.930,00”.
Secondo gli appellanti sarebbero invece 86, ovvero età vittima primaria 76 anni: 12 punti, età vittima secondaria 70 anni : 16 punti convivenza 16 punti due superstiti 12 punti intensità relazione affettiva: 30 punti.
La contestazione, alla quale la difesa di CP 1 non ha neppure replicato, è fondata, dato che l'attribuzione di tali punti è corretta in base alle tabelle di Milano.
Pertanto l'importo da riconoscere alla moglie sarà di euro 289.390. Al figlio Pt 2 il primo giudice ha riconosciuto 64 punti: “al figlio Pt_2 di anni 50 alla morte del de cuius morto a 76 anni, non convivente, con sopravvivenza di due componenti del nucleo familiare primario, considerato un punteggio pari a 20 per minore comunanza di vita rispetto alla coniuge e conseguente minore stravolgimento delle proprie abitudini, stante la creazione di un autonomo nucleo familiare, spetterà un punteggio di 64 punti per un indennizzo corrispondente di € 215.360,00".
Secondo gli appellanti i punti da riconoscere sarebbero invece 82, stante il forte legame col padre, ma il calcolo che viene proposto come corretto (a pag.29 del ricorso), porta esattamente a 64 punti:
Età della vittima primaria 76 anni = punti 12
Età della vittima secondaria 50 anni = punti 20
-2 superstiti punti 12
Intensità della relazione affettiva = punti 20
Non è in ogni caso dimostrata una particolare intensità della relazione affettiva, né si dice dove, nelle 242 pagine del ricorso, sarebbero indicate le circostanze dimostrative dell'intensità della relazione e/o della comunanza di vita che sarebbero rimaste incontestate.
2)-Erronea riduzione di 1/3 del quantum risarcitorio dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis, per l'assunto concorso di colpa del lavoratore in ragione dell'abitudine al fumo
Gli appellanti impugnano la decisione per diversi motivi, sia di ordine sostanziale che processuale :
-perché il de cuius non era un vero fumatore, consumava poche sigarette al giorno e aveva smesso di fumare nel 1991, ben 25 anni prima della manifestazione del tumore polmonare;
-perché in un precedente di questa Corte (sentenza n.438/2023) la CTU medico-legale del dr. Persona_5 recepita dalla sentenza esponeva la regola scientifica secondo cui dopo 10-15 anni dalla cessazione dell'esposizione tabagica il fumo non ha più alcuna rilevanza causale nella genesi del tumore polmonare;
-perché la controparte non aveva sollevato alcuna eccezione o deduzione sul concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c. in ragione del tabagismo;
-perché non era stata fornita alcuna prova di un concorso di colpa del lavoratore e semmai il datore di lavoro avrebbe dovuto informare il lavoratore dell'azione concorrente del fumo nella causazione del tumore;
-perché in ogni caso la riduzione di 1/3 era eccessiva.
La controparte replica al rilevo di ordine processuale di avere citato nella memoria di costituzione in primo grado l'art. 1227 c.c. (ma non chiarisce dove, nelle 47 pagine della memoria) e richiama una frase del tutto inconferente e peraltro incompleta (Nella denegata e non creduta ipotesi di una condanna della resistente si chiede che le somme ritenute spettanti agli odierni ricorrenti siano dimezzate e/o ridotte alla luce della consapevolezza che la condizione clinica del de cuius, a pag.46 della memoria).
Manca in effetti nella memoria la proposizione di una specifica eccezione circa un concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c., peraltro rilevabile anche d'ufficio ove però siano dedotti gli elementi di fatto dai quali potere desumere la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, nel caso di specie del tutto mancanti
(Cass.4770/2023: La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno..).
Manca inoltre la prova di una condotta colposa del lavoratore in ragione del mero fatto di avere fumato, come detto, 36 pacchetti di sigarette l'anno, per diversi anni, non essendo minimamente dimostrato che il lavoratore fosse consapevole, o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza, che il fumo avrebbe potuto avere una efficacia causale concorrente, unitamente all'esposizione ad amianto, nella genesi del tumore al polmone che ne ha poi provocato il decesso.
Ciò che è stato provato in giudizio, in base alla CTU medico-legale, è solo il fatto che l'esposizione ad amianto e l'abitudine tabagica hanno agito in maniera concausale, con conseguente applicazione della regola dell'equivalenza causale ex art.41 c.p. già sopra richiamata ed integrale onere dei danni in capo a CP 1 in quanto responsabile dell'esposizione ad amianto, in assenza della prova di un apporto causale esclusivo dell'assunzione di tabacco nei termini accertati in giudizio.
Resta per ciò assorbita la questione della legge scientifica oggetto della CTU del dr. Per 3 recepita nella sentenza n.438/2023 di questa Corte, così come la richiesta di integrazione della CTU medico-legale sul punto o di audizione del dr. Per_3
Il quantum dei danni accertati dal Tribunale va quindi riconosciuto per intero agli appellanti, senza la decurtazione di 1/3, pertanto :
-danno iure hereditario (danno terminale e connesso temporaneo): euro 109.581 + euro 12.870 = euro 122.451 da dividere in tre quote, una per ciascun erede, pari ad euro 40.817 per ogni erede al quale si aggiunge
-danno iure proprio (danno da lesione del rapporto parentale) come sopra rideterminato:
per la moglie Parte 1 : euro 289.390
per il figlio Parte 2 : euro 215.360 per il figlio Parte 3 : euro 215.360
3)-Erroneo mancato riconoscimento del danno psichico e del danno da esposizione domestica all'amianto
Il Tribunale ha escluso il danno psichico con la motivazione che “agli atti del giudizio non risulta prodotto alcun certificato attestante patologie psichiche insorte nei ricorrenti a causa della malattia e del decesso del proprio congiunto, ovvero la necessità di essere sottoposti, durante tale periodo, a terapie farmacologiche ovvero psicologiche, con conseguente natura esplorativa della CTU richiesta"; e parimenti perché indimostrato il danno lamentato dai ricorrenti per esposizione ambientale ad amianto derivante dal contatto, in ambito familiare, con il de cuius.
Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le allegazioni contenute in ricorso, ai capitoli 325, 338, 375, non efficacemente contestate dalla controparte, né avrebbe fatto uso delle presunzioni per ritenere provato il fatto che l'esposizione domestica ad amianto, dovuta al fatto che il de cuius portava a casa polveri di amianto, ha determinato in loro sofferenza fisica e morale e/o preoccupazione.
L'appello non contrasta quindi la decisione in punto di danno psichico, che deve consistere in una alterazione o soppressione delle facoltà mentali da accertarsi con criteri medico-legali (Cass. 18056/2019, Cass.6443/2023), e nel caso di specie non è in effetti minimamente provato.
Si appunta invece sul danno da esposizione domestica ad amianto, che allega in termini di sofferenza fisica e morale, quindi come danno biologico, che richiede comunque un accertamento medico-legale nel caso non presente, e come danno morale, che pure non risulta dimostrato, neppure in ragione delle allegazioni in ricorso e/o per presunzioni, che richiedono comunque la deduzione di elementi di fatto specifici dai quali potere desumere la sussistenza del danno lamentato.
Infatti, avuto riguardo ai capitoli del ricorso 325 (per moglie), 338 e 375 (per figli), non si traggono quegli elementi specifici utili a fondare una presunzione dell'esistenza di un danno morale.
Si evidenzia, a contrario, che la pronuncia di legittimità richiamata dagli appellanti in tema di presunzioni dava atto della specifica deduzione in ricorso che "il fatto di sapere di essere stato esposto per tutta la durata del rapporto di lavoro ad agenti morbigeni;
di venire a conoscenza che moltissimi colleghi di lavoro hanno contratto gravi patologie, e molti sono deceduti, ha generato nel ricorrente l'incertezza del proprio vivere, modificando in peius la propria vita quotidiana, mettendo in primo piano la necessità di doversi sottoporre a molti esami clinici e controlli medici, con la conseguenza di un continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire" (Cass. 19623/2022). 4)- Erroneo mancato riconoscimento del danno patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, per il venir meno della pensione in capo al de cuius e il venir meno dei conseguenti benefici in capo agli eredi, consistenti nel contributo alle spese familiari e nelle elargizioni a favore dei figli.
Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria, fondata sull'assunto che Per 1
[...] con la propria pensione contribuisse alle spese della famiglia e ad erogare donazioni ai due figli, quanto al de cuius in ragione del suo decesso e, quanto agli eredi, per la mancanza di prova scritta delle elargizioni ai figli e l'inammissibilità e genericità della prova per testi dedotta ai sensi dell'art. 2721 c.c., oltre che per la mancanza di convivenza dei due figli, richiesto dalla giurisprudenza (Cass.4253/2012).
Ha inoltre aggiunto che "il fatto che sia stata riconosciuta alla coniuge dell' Pt_2 una rendita ai superstiti con quota aggiuntiva a carico del Fondo vittime amianto che si somma alla pensione di reversibilità rende del tutto impossibile ipotizzare l'esistenza di un danno patrimoniale in capo alla stessa, come anche in capo ai figli, i quali potranno eventualmente beneficiare della generosità della madre, come un tempo, del padre".
Gli appellanti lamentano in primo luogo la mancata ammissione della prova per testi, rilevando inoltre che le circostanze non erano state contestate dalla controparte ed il danno poteva ritenersi provato su base presuntiva.
Non hanno contrastato la decisione di inammissibilità e genericità delle prove ex art.2721 c.c., che in effetti sono del tutto indeterminate e generiche (..mensilmente elargiva delle donazioni ad entrambi i figli con la sua pensione, anche per aiutarli nella crescita dei nipoti), come tali non utili a fondare una prova per non contestazione, né per presunzioni.
Contestano inoltre che il giudice avrebbe portato in compensazione del danno economico quanto liquidato con la rendita CP_2 e la prestazione a carico del Fondo
Vittime Amianto, in contrasto con Cass.30857/2017 e Cass.12564/2018 (quanto alla rendita e pensione di reversibilità) e Cass.17344/2012 (quanto alla prestazione a carico del Fondo).
Il giudice di primo grado non ha in realtà operato una compensazione, come tale preclusa dalla giurisprudenza citata, ma si è limitato ad accertare se fosse provata l'esistenza di un danno patrimoniale in capo alla moglie, sub specie di lucro cessante, che anche il Collegio ritiene di escludere, a fronte delle disponibilità in capo a quest'ultima a seguito del decesso del coniuge, considerando che la domanda risarcitoria si fonda sul presupposto, indimostrato, che il de cuius avrebbe destinato l'intera sua pensione a favore degli appellanti.
5)- Erroneo mancato riconoscimento in capo al de cuius del danno per i postumi stabilizzati ante decesso
Il giudice di primo grado ha liquidato il danno terminale, secondo le Tabelle di Milano, nella misura massima di 100 giorni dopo la diagnosi del tumore il 29 marzo 2016 (euro 30.000 per i primi tre giorni successivi ed euro 53.240 per gli ulteriori 97 giorni, con personalizzazione del 50%, per complessivi euro 109.851), oltre al danno biologico temporaneo totale per i successivi giorni sino al decesso avvenuto il 14.11.2016 (euro
99 x 130 giorni), per ulteriori euro 12.870.
Non si è invece pronunciato circa il risarcimento del danno non patrimoniale per i postumi stabilizzati ante decesso, sul quale gli appellanti insistono, considerato che il CTU ha accertato "un danno biologico stimabile nella misura del 100% alla data della domanda (gennaio 2016).." con riguardo alle patologie dalle quali era affetto il de cuius (già nel 1987 lo stesso aveva ottenuto una rendita CP_2 per il 67% di invalidità).
Richiamano in diritto Cass.35228/2022 che, al punto 26 della motivazione, afferma che
"la Corte distrettuale, in ipotesi di ritenuta responsabilità del datore di lavoro, avrebbe dovuto anche accertare se il danno biologico terminale (inteso nella fattispecie come danno biologico temporaneo) fosse stato acquisito al patrimonio del de cuius ed era, pertanto, trasmissibile agli eredi a seguito di un processo di stabilizzazione della lesione alla integrità psico-fisica temporanea facendo riferimento, per la eventuale liquidazione (cfr. Cass. nr. 18163 del 2007; nr. 1877 del 2006) per la componente di danno biologico, alle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre, per la seconda componente, avente natura peculiare, ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto che avesse saputo tener
-
conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione era così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte".
La pronuncia non sembra riferibile alla presente fattispecie, nella quale il danno biologico terminale è maturato con la diagnosi del tumore polmonare (fine marzo 2016), successivamente al danno biologico temporaneo accertato dal CTU come presente a gennaio 2016, risultante dalle diverse patologie già in essere. Non sono inoltre svolte specifiche deduzioni ai fini della quantificazione di tale voce di danno e del suo raccordo col danno terminale riconosciuto dal primo giudice.
Più in generale, si oppone alla tesi degli appellanti il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014,
n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)" (Cass.4658/2024, la quale ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Nel caso in esame, a seguito dell'evento lesivo costituito dal tumore polmonare diagnosticato a fine marzo 2016, non vi è stata guarigione né stabilizzazione dei postumi, ma il pregiudizio è stato di durata temporanea, esitando nella morte.
In ipotesi gli appellanti insistono per una maggiore personalizzazione del danno terminale, ma il giudice di primo grado ha già riconosciuto la maggiorazione nella misura massima del 50%.
6)-Errata liquidazione e compensazione delle spese processuali
Gli appellanti contestano la ridotta liquidazione delle spese processuali, che il primo giudice ha calcolato applicando parametri minimi per le singole fasi in ragione delle modalità di redazione del ricorso, in violazione del principio di sinteticità degli atti processuali (..è evidente che le abnormi ingiustificate dimensioni dell'atto espositivo
(di circa 250 pagg.) e la modalità espositiva, piena di inutili e continue ripetizioni, citazioni sovrabbondanti, rendano del tutto difficoltosa la lettura e comprensione delle domande, in spregio ad ogni regola del "giusto processo”..).
In base alle tariffe del DM 55/2014, considerato il valore e la complessità della causa, oltre al numero delle parti, le spese ammonterebbero infatti ad euro 30.446 oltre 15% per spese generali (cfr. prospetto a pag.39-40 dell'appello, con applicazione di valori medi e aumento del 30% per la presenza di più parti con la stessa posizione processuali).
Contestano inoltre la compensazione, operata nella misura di 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, considerato l'accoglimento pressochè integrale della domanda dei ricorrenti.
Il motivo è parzialmente fondato, nel senso che non sussistono ragioni per la compensazione pur parziale delle spese processuali, ma si ritiene corretta la liquidazione delle spese secondo parametri minimi, per la motivazione data dal primo giudice, del tutto condivisibile.
La domanda dei ricorrenti è stata accolta per la gran parte (per un importo di circa euro 800.000) e le spese possono essere liquidate nel corrispondente scaglione di valore.
Secondo le tariffe del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicati valori minimi per le diverse fasi svolte, compresa istruttoria, si calcola l'importo di euro 12.297, che va aumentato del 30% per la presenza di più parti, così ottenendosi l'importo finale di euro 15.986,10, oltre accessori. Con gli stessi criteri si liquidano le spese processuali del secondo grado (esclusa fase istruttoria), che ammontano ad euro 9.256 e, con l'aumento del 30%, ad euro
12.032,80.
Deve darsi atto che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinto l'appello incidentale, in parziale accoglimento dell'appello principale e parziale riforma della sentenza appellata ridetermina la somma dovuta da Controparte_1 a favore degli eredi di Per 1
[...] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius in euro 40.817 ciascuno (in luogo di euro 27.333,50 ciascuno), oltre accessori come da sentenza di primo grado;
ridetermina la somma dovuta da Controparte_1 a favore di Parte 1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di Persona 1 in euro 289.390 (in luogo di euro 184.000), oltre accessori come da sentenza di primo grado;
ridetermina la somma dovuta da Controparte_1 a favore di Parte 2 e di
Parte 3 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte di Persona 1 in euro 215.360 ciascuno (in luogo di euro 143.500 ciascuno), oltre accessori come da sentenza di primo grado;
al pagamento in favore di Parte_1 condanna Controparte_1 Parte 2
-
, Parte_3 delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si e liquidano in euro 15.986,10 oltre spese esenti euro 259, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell'avv. Ezio Bonanni;
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 Parte 2 Parte 3 delle spese processuali del giudizio di secondo grado, che si e liquidano in euro 12.032,80, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell'avv. Ezio Bonanni;
dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 4.3.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait