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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5148/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18436/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 CodiceFiscale_1
FIERRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
(Portogallo)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 21/03/2024
“Per tali motivi, il signor , come sopra rappresentato e difeso Parte_1
RICORRE
affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra
indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione degli accordi in merito all'affidamento e
mantenimento della minore , con effetto a partire dalla data della Persona_1
presente domanda
alle seguenti CONDIZIONI
1. Stante la lontananza della madre, che vive all'estero e alla complessità del rapporto con la figlia, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore al Per_1
padre, con residenza e stabile collocazione presso lo stesso, demandando a quest'ultimo le
decisioni di maggiore interesse relative alla figlia per quanto concerne l'istruzione, l'educazione,
la salute e la scelta della residenza abituale.
2. Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano previo consenso del padre e della minore
e secondo modalità e tempi prescritti da quest'ultimo.
3. Disporre a carico della signora un assegno mensile, a titolo di contributo al Per_1
mantenimento della figlia, dell'importo di euro 150,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese al
sig. a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso e da rivalutarsi Pt_1 Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ricreative e
sportive necessarie per i figli, spese concordate ovvero necessitate e successivamente documentate
come da protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Torino.
4. autorizzare con decreto immediatamente efficace, il rilascio/rinnovo del passaporto a favore
della minore poiché il predetto documento ha scadenza 22/09/2024; il rilascio/rinnovo della carta
di identità valida per l'espatrio a favore del minore;
ugualmente AUTORIZZARE, il
rilascio/rinnovo del passaporto a favore del ricorrente;
il rilascio/rinnovo della carta di identità
valida per l'espatrio a favore del ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare alla convenuta ex art 210 cpc l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni, eventuali redditi esteri, proprietà immobiliari e mobiliari, estratti conto corrente etc. al fine
di verificare la capacità economico- patrimoniale e reddituale della convenuta.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre con le memorie istruttorie.
Con vittoria di spese”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in Brasile il 26/09/2005. Dal matrimonio sono nati i figli: il 8/2/2005, maggiorenne, e il 21/7/2012. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono divorziati in virtù di sentenza del Tribunale di Ipatinga del 17/9/2013.
In data 8/11/2017 il Tribunale di Ipatinga disponeva la modifica delle condizioni di affidamento dei figli disposte con la sentenza di divorzio ed entrambi i figli minori venivano affidati esclusivamente al padre con diritto di visita da parte della madre, la quale doveva inoltre contribuire per il 30% al loro mantenimento.
Nel 2017 la signora si trasferiva in Portogallo ove stabiliva la propria residenza. CP_1
Nell'anno 2019, il sig. decideva di trasferirsi a Torino per raggiungere la sua Parte_1
seconda moglie, la signora , sposata in Brasile il 20 aprile 2017. Persona_3
Nell'ottobre 2019 il sig. acconsentiva, su richiesta dell'ex moglie, che la piccola Pt_1 Per_1
andasse a vivere con la madre a Lisbona per un breve periodo (mentre il figlio che non ne Per_2
voleva sapere di rivedere la madre, rimaneva con lui).
Nel marzo 2021, il sig. addiveniva ad un accordo di affidamento condiviso con la Parte_1
signora innanzi al Tribunale di Lisbona. Detto accordo prevedeva che: CP_1
“
1. L'esercizio delle responsabilità genitoriali avverrà congiuntamente a partire dall'affidamento alla madre in portogallo.”
2. La residenza abituale di è stabilita nella casa della madre in Persona_4
Portogallo.
3. L'esercizio delle responsabilità genitoriali in questioni di particolare importanza sarà esercitato da entrambi i genitori […]
5. Mentre la minore risiede in Italia, sarà il padre ad esercitare le responsabilità genitoriali sulla
vita quotidiana della figlia minore e sarà il rappresentante legale per ogni necessità legale e/o
extra giudiziale
6. I genitori concordano fin da ora che le questioni di particolare importanza sono il cambio di
residenza/centro di vita di , le questioni legate alla religione e alla Persona_4
coscienza, le cure mediche, la scelta del progetto educativo della minore, i viaggi all'estero e al di fuori dell'area Schengen, il rilascio di passaporti e qualsiasi altro fatto rilevante nella vita della
minore e fatti salvi altri atti di particolare importanza intesi da dottrina e giurisprudenza.”
In forza di tale accordo, la minore si recava in Italia per l'estate per poi ritornare dalla madre nel settembre 2021.
Nel luglio 2022, ritornava in Italia per trascorrere le vacanze estive con il padre, presso il Per_1
quale desiderava rimanere. Alla luce del desiderio della figlia di rimanere in Italia, il sig. Parte_1
, in forza dell'accordo di affidamento condiviso e visto che la ex moglie non si opponeva,
[...]
iscriveva a da allora la minore ha sempre vissuto a Torino con il padre ed il fratello e non ha Per_1
più avuto contatti con la madre.
Con ricorso del 21/03/2024 parte ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale la modifica del provvedimento del Tribunale di Lisbona in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido esclusivo rafforzato della minore al padre, con collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
di disporre gli incontri madre-figlia, previo consenso del padre e della minore e secondo modalità e tempi prescritti da quest'ultimo. Ha inoltre chiesto di disporre un contributo al mantenimento in favore della minore a carico della madre dell'importo di € Per_1
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17/02/2025 veniva sentita la parte ricorrente ed all'esito il Giudice, visto l'art. 473-
bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_1
e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
[...]
Il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
L'ascolto della minore, alla luce di quanto già dichiarato agli assistenti sociali, appare superfluo ai fini della decisione.
Sull'affidamento, collocamento e visite della minore con il genitore non collocatario.
Ritiene questo Tribunale che la minore debba essere affidata in via esclusiva al padre, atteso lo scarso coinvolgimento della madre nella vita della figlia, confermato anche dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Parte ricorrente ha infatti riferito che la madre della minore si trova in Portogallo e che non ha più
incontrato la figlia dal 2023. Dette affermazioni hanno trovato conferma nella relazione dei servizi sociali depositata in data
15.7.2024 nella quale si legge che “la bambina ha affermato di trovarsi molto bene a Torino, e di
avere un ottimo rapporto sia con il padre che con , con la quale parla molto, e aggiunge Per_5
che le era sempre piaciuta fin da piccola. Ricorda di non aver visto il padre per molto tempo
quando era in Portogallo con la madre, e lo poteva sentire solo qualche volta al telefono, sempre
con la presenza della madre, e che quindi erano solo saluti. Quando è riuscita a raggiungere il
padre a Torino per le vacanze a luglio di due anni fa, non è voluta più tornare in Portogallo dalla madre. rispetto alla madre ha mostrato una forte resistenza nell'incontrarla esplicitando di aver
paura persino del suo sguardo, e che sia capitato in passato che in sua presenza non riuscisse più a
parlare. Continua affermando di sentirsi al sicuro a casa del padre e di confidare nel fatto che
quando tutto sarà finito, riferendosi alla causa in corso, lei starà molto meglio” e ancora “la
famiglia del padre ha mostrato di essere sintonizzata sui bisogni della minore ed è emerso che
si è integrata positivamente nel territorio, nel contesto famigliare, che costituisce per lei un Per_1
luogo in cui si sente al sicuro, e nel contesto scolastico”.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il padre andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente e lontano, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Le visite tra la minore e la madre, laddove quest'ultima si mostri interessata, dovranno riprendere gradualmente secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'esclusivo interesse della minore.
Mantenimento della figlia Per_1 Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (allo stato assenti quanto alla madre), le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa della convenuta (classe 1983) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico della convenuta per il mantenimento della prole di 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da richiesta del ricorrente.
Pur nulla sapendo in merito all'attuale occupazione della convenuta, deve ritenersi, anche alla luce dell'età della stessa (anni 42), avere una sicura capacità lavorativa. Pur non risultando dati certi circa le entrate della signora quindi, e pur presumendo che le stesse siano modeste, non CP_1
si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli: pertanto,
valutando la capacità lavorativa generica della convenuta, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le ulteriori richieste di autorizzazione del padre devono ritenersi assorbite nel riconoscimento in capo allo stesso dell'affidamento esclusivo rafforzato della minore.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli, altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Lisbona del 27.3.2021
Affida la figlia minore in via esclusiva al padre sig. , demandando al Parte_1
medesimo altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stesse mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre, laddove interessata, possa incontrare la figlia secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore. Conferma la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'esclusivo interesse della minore.
Dispone che versi a , entro il Controparte_1 CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18436/2022 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 CodiceFiscale_1
FIERRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
(Portogallo)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 21/03/2024
“Per tali motivi, il signor , come sopra rappresentato e difeso Parte_1
RICORRE
affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra
indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione degli accordi in merito all'affidamento e
mantenimento della minore , con effetto a partire dalla data della Persona_1
presente domanda
alle seguenti CONDIZIONI
1. Stante la lontananza della madre, che vive all'estero e alla complessità del rapporto con la figlia, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. della minore al Per_1
padre, con residenza e stabile collocazione presso lo stesso, demandando a quest'ultimo le
decisioni di maggiore interesse relative alla figlia per quanto concerne l'istruzione, l'educazione,
la salute e la scelta della residenza abituale.
2. Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano previo consenso del padre e della minore
e secondo modalità e tempi prescritti da quest'ultimo.
3. Disporre a carico della signora un assegno mensile, a titolo di contributo al Per_1
mantenimento della figlia, dell'importo di euro 150,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese al
sig. a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso e da rivalutarsi Pt_1 Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ricreative e
sportive necessarie per i figli, spese concordate ovvero necessitate e successivamente documentate
come da protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Torino.
4. autorizzare con decreto immediatamente efficace, il rilascio/rinnovo del passaporto a favore
della minore poiché il predetto documento ha scadenza 22/09/2024; il rilascio/rinnovo della carta
di identità valida per l'espatrio a favore del minore;
ugualmente AUTORIZZARE, il
rilascio/rinnovo del passaporto a favore del ricorrente;
il rilascio/rinnovo della carta di identità
valida per l'espatrio a favore del ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare alla convenuta ex art 210 cpc l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni, eventuali redditi esteri, proprietà immobiliari e mobiliari, estratti conto corrente etc. al fine
di verificare la capacità economico- patrimoniale e reddituale della convenuta.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre con le memorie istruttorie.
Con vittoria di spese”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in Brasile il 26/09/2005. Dal matrimonio sono nati i figli: il 8/2/2005, maggiorenne, e il 21/7/2012. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono divorziati in virtù di sentenza del Tribunale di Ipatinga del 17/9/2013.
In data 8/11/2017 il Tribunale di Ipatinga disponeva la modifica delle condizioni di affidamento dei figli disposte con la sentenza di divorzio ed entrambi i figli minori venivano affidati esclusivamente al padre con diritto di visita da parte della madre, la quale doveva inoltre contribuire per il 30% al loro mantenimento.
Nel 2017 la signora si trasferiva in Portogallo ove stabiliva la propria residenza. CP_1
Nell'anno 2019, il sig. decideva di trasferirsi a Torino per raggiungere la sua Parte_1
seconda moglie, la signora , sposata in Brasile il 20 aprile 2017. Persona_3
Nell'ottobre 2019 il sig. acconsentiva, su richiesta dell'ex moglie, che la piccola Pt_1 Per_1
andasse a vivere con la madre a Lisbona per un breve periodo (mentre il figlio che non ne Per_2
voleva sapere di rivedere la madre, rimaneva con lui).
Nel marzo 2021, il sig. addiveniva ad un accordo di affidamento condiviso con la Parte_1
signora innanzi al Tribunale di Lisbona. Detto accordo prevedeva che: CP_1
“
1. L'esercizio delle responsabilità genitoriali avverrà congiuntamente a partire dall'affidamento alla madre in portogallo.”
2. La residenza abituale di è stabilita nella casa della madre in Persona_4
Portogallo.
3. L'esercizio delle responsabilità genitoriali in questioni di particolare importanza sarà esercitato da entrambi i genitori […]
5. Mentre la minore risiede in Italia, sarà il padre ad esercitare le responsabilità genitoriali sulla
vita quotidiana della figlia minore e sarà il rappresentante legale per ogni necessità legale e/o
extra giudiziale
6. I genitori concordano fin da ora che le questioni di particolare importanza sono il cambio di
residenza/centro di vita di , le questioni legate alla religione e alla Persona_4
coscienza, le cure mediche, la scelta del progetto educativo della minore, i viaggi all'estero e al di fuori dell'area Schengen, il rilascio di passaporti e qualsiasi altro fatto rilevante nella vita della
minore e fatti salvi altri atti di particolare importanza intesi da dottrina e giurisprudenza.”
In forza di tale accordo, la minore si recava in Italia per l'estate per poi ritornare dalla madre nel settembre 2021.
Nel luglio 2022, ritornava in Italia per trascorrere le vacanze estive con il padre, presso il Per_1
quale desiderava rimanere. Alla luce del desiderio della figlia di rimanere in Italia, il sig. Parte_1
, in forza dell'accordo di affidamento condiviso e visto che la ex moglie non si opponeva,
[...]
iscriveva a da allora la minore ha sempre vissuto a Torino con il padre ed il fratello e non ha Per_1
più avuto contatti con la madre.
Con ricorso del 21/03/2024 parte ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale la modifica del provvedimento del Tribunale di Lisbona in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido esclusivo rafforzato della minore al padre, con collocazione e residenza anagrafica presso di lui;
di disporre gli incontri madre-figlia, previo consenso del padre e della minore e secondo modalità e tempi prescritti da quest'ultimo. Ha inoltre chiesto di disporre un contributo al mantenimento in favore della minore a carico della madre dell'importo di € Per_1
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17/02/2025 veniva sentita la parte ricorrente ed all'esito il Giudice, visto l'art. 473-
bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di Controparte_1
e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
[...]
Il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
L'ascolto della minore, alla luce di quanto già dichiarato agli assistenti sociali, appare superfluo ai fini della decisione.
Sull'affidamento, collocamento e visite della minore con il genitore non collocatario.
Ritiene questo Tribunale che la minore debba essere affidata in via esclusiva al padre, atteso lo scarso coinvolgimento della madre nella vita della figlia, confermato anche dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Parte ricorrente ha infatti riferito che la madre della minore si trova in Portogallo e che non ha più
incontrato la figlia dal 2023. Dette affermazioni hanno trovato conferma nella relazione dei servizi sociali depositata in data
15.7.2024 nella quale si legge che “la bambina ha affermato di trovarsi molto bene a Torino, e di
avere un ottimo rapporto sia con il padre che con , con la quale parla molto, e aggiunge Per_5
che le era sempre piaciuta fin da piccola. Ricorda di non aver visto il padre per molto tempo
quando era in Portogallo con la madre, e lo poteva sentire solo qualche volta al telefono, sempre
con la presenza della madre, e che quindi erano solo saluti. Quando è riuscita a raggiungere il
padre a Torino per le vacanze a luglio di due anni fa, non è voluta più tornare in Portogallo dalla madre. rispetto alla madre ha mostrato una forte resistenza nell'incontrarla esplicitando di aver
paura persino del suo sguardo, e che sia capitato in passato che in sua presenza non riuscisse più a
parlare. Continua affermando di sentirsi al sicuro a casa del padre e di confidare nel fatto che
quando tutto sarà finito, riferendosi alla causa in corso, lei starà molto meglio” e ancora “la
famiglia del padre ha mostrato di essere sintonizzata sui bisogni della minore ed è emerso che
si è integrata positivamente nel territorio, nel contesto famigliare, che costituisce per lei un Per_1
luogo in cui si sente al sicuro, e nel contesto scolastico”.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il padre andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente e lontano, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Le visite tra la minore e la madre, laddove quest'ultima si mostri interessata, dovranno riprendere gradualmente secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'esclusivo interesse della minore.
Mantenimento della figlia Per_1 Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (allo stato assenti quanto alla madre), le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa della convenuta (classe 1983) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico della convenuta per il mantenimento della prole di 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da richiesta del ricorrente.
Pur nulla sapendo in merito all'attuale occupazione della convenuta, deve ritenersi, anche alla luce dell'età della stessa (anni 42), avere una sicura capacità lavorativa. Pur non risultando dati certi circa le entrate della signora quindi, e pur presumendo che le stesse siano modeste, non CP_1
si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli: pertanto,
valutando la capacità lavorativa generica della convenuta, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le ulteriori richieste di autorizzazione del padre devono ritenersi assorbite nel riconoscimento in capo allo stesso dell'affidamento esclusivo rafforzato della minore.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli, altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Lisbona del 27.3.2021
Affida la figlia minore in via esclusiva al padre sig. , demandando al Parte_1
medesimo altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stesse mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre, laddove interessata, possa incontrare la figlia secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore. Conferma la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renda necessario nell'esclusivo interesse della minore.
Dispone che versi a , entro il Controparte_1 CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50
per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.