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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1642/ 2023 R. G. tra (cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Conversano del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Fasano (BR) via Valletta snc è elettivamente domiciliato,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e costituita nella persona del Comandante C.V.
[...] CP_2 con domiciliazione in Brindisi presso gli Uffici della Capitaneria di Porto (pec:
[...]
t ) Email_1 resistente
in opposizione avverso ordinanza di ingiunzione e confisca N. 04/2021 del
01.04.2021 (Proc. n. 117/2020 R. Gen.
***
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 22, 22 bis L. 689/ 1981 avverso l'ordinanza ingiunzione in intestazione veniva lamentata l'illegittimità della sanzione comminata in violazione degli artt. 137 e 140 del D.P.R. 1639/68 e. 10 co.1 lett.i), 11 del D.Lgs 4/ 2012 come mod..
Si deduceva che, all'esito dell'accertamento e sequestro del 10.12.2020 per possesso di attrezzatura non conforme, ossia un palangaro con numero di ami superiore a 200 unità,
e dell'avvenuto ascolto il 16.02.2021 dopo le memorie scritte del 08.01.2021, la
Amministrazione avesse proceduto all'ingiunzione in sostanziale carenza di verifica dei suoi presupposti, ovvero sulla base di quanto riportato a verbale quale dichiarazione del contravventore ed in difetto di conteggio degli ami (affermato avvenuto in presenza del trasgressore solo nella ordinanza ingiunzione, invece essendosi gli operanti limitati a trasbordare il mastello contenente il palangaro) nonchè di concreto utilizzo dell'attrezzatura ai fini della pesca sportiva, esclusivamente detenuta a bordo dell'unità
e non già calata in mare.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'accoglimento della opposizione, accertata la nullità del verbale per insussistenza della violazione ed errore sul fatto, con conseguente annullamento ed immediata cessazione degli effetti della sanzione amministrativa prevista, disponendo il dissequestro e la restituzione.
Si costituiva la opposta resistente contestando il valore fidefaciente del verbale e delle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti e sottoscritte dal e ribadendo la ratio Pt_1 dell'articolato normativo in addebito, finalizzata alla tutela dell'ambiente marino, perciò postulando il rigetto del ricorso con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
Fissata la udienza di comparizione con deposito del rapporto ed atti di accertamento a carico dell'Amministrazione, venivano invitate le parti ad indicare gli elementi di prova;
all'esito, rigettate le stesse, la causa veniva rinviata per la discussione su base documentale.
Con sopravvenuto decreto Presidenza Sezione Civile del 07.05.2024 il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante per la definizione e fissato alla udienza odierna previo rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria pronunciata il
07.08.2022.
Fatto e diritto
Preliminarmente, si osserva la corretta attribuzione normativa della contestazione atteso che la lettura combinata del D.Lgs. 4/ 2012, come mod. da L. 154/2016, all'art. 10 co.1 lett.i (che fa divieto di “ detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”), all'art. 11 (“E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea…”) ed all'art. 12co.1 lett.b (“
All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11…consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: …b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative
Pagina 2 europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore”) individua la specificità della condotta in contrasto e la sua portata sanzionatoria principale ed accessoria.
La ratio, diretta a “ tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata” (art. 10 co. 1 D.Lgs cit), trova a sua volta matrice nei Regg. CE n. 1224/2009, 2371/2002, 178/2002, 1967/2006 quali riferimenti sovranazionali per la conservazione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.
Sicchè, ponendo in relazione le statuizioni suindicate con le norme sull'esercizio della pesca sportiva, cui fa espresso richiamo l'art. 10 cit. e che è consentita ad unità da diporto (come definite dalle leggi 11 febbraio 1971 n. 50 e 6 marzo 1976 n. 51) con preclusione d'uso degli attrezzi di cui al Dpr n. 1639/68 quale è il palangaro con numero d'ami superiore a 200 unità, deriva che il possesso in capo al pescatore sportivo incorra nel divieto di legge nazionale e sovranazionale.
Va rilevata, altresì, la attribuibilità della violazione a , individuando cioè indistintamente il soggetto passibile sia in colui che con condotta attiva abbia messo in atto la irregolarità, sia in chi comunque abbia partecipato al realizzarsi della stessa, perciò anche il mero detentore consapevole, sia in chi abbia accettato le conseguenze di condotta omissiva in rapporto all'obbligo normativo.
E' perciò coerente la imputabilità al trasgressore in forza del principio di responsabilità personale (art. 3 L. 689/81) e dell'oggettività del controllo che evidenziava il ricorrente alla conduzione dell'imbarcazione.
Quanto all'aspetto interpretativo, sia pure la normativa si esprima in termine di
“esercizio” di pesca, il dettato non limita la sua operatività ai soli casi in cui l'accertamento avvenga con attività di pesca effettivamente in corso, ben potendo la stessa intendersi presunta per il possesso stesso degli attrezzi proibiti in capo al semplice diportista.
Pagina 3 Ciò salva l'esistenza di circostanze che ricorrono, in linea agli orientamenti giurisprudenziali generali, quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione.
All'uopo, anche si considera che le ragioni giustificative rilevanti non siano tanto quelle dedotte a posteriori dal trasgressore o dalla sua difesa, quanto quelle espresse immediatamente perchè riferibili all'attualità e suscettibili dì una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.
Va rilevato sotto l'aspetto della prova, e dunque della sussistenza del presupposto oggettivo dell'illecito, che la apparente incongruenza tra quanto si legge in verbale nello spazio destinato alle dichiarazioni del trasgressore al momento del controllo “Nulla da dichiarare” e quanto indicato nel differente spazio destinato alle in cui si legge : “Detenzione di circa 300 ami” (si cfr. verbale 15/2020/CP578 ed allegato verbale di sequestro n. 06/2020/CP 578) venga chiarita nel rapporto del 02.03.2021 reso dagli operanti ex art. 17 L. 689/ 1981.
In quest'ultimo, viene segnalata la ulteriore circostanza che l'imbarcazione fosse sprovvista di certificato assicurativo, seguito da PVCA n. 14/20, pertanto venendo alla luce che nelle modalità operative essi procedettero a vaglio approfondito ivi inclusa la conta degli ami risultata superiore alla soglia di tolleranza consentita.
Peraltro, il ricorrente non ha mai avanzato nella fase accertativa istanza di ispezione del materiale in sequestro, strumento dell'ipotizzato illecito da essere sottoposto a confisca, al fine di fornire elementi immediati e tangibili di segno contrario attraverso l'esame del palangaro, tantopiù dovendo essergli attribuita una conoscenza qualificata della norma quale pescatore professionista.
Tanto esposto e tenuto conto che la sanzione inflitta è già comminata entro il minimo, la opposizione viene rigettata con ogni consequenziale statuizione come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata da , Parte_1
Pagina 4 per l'effetto,
- conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 04/2021 emesse in data 01.04.2021 dal di Controparte_1
Brindisi;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio per Parte_1
euro 180,00.
Brindisi, 23.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 5
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1642/ 2023 R. G. tra (cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Conversano del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Fasano (BR) via Valletta snc è elettivamente domiciliato,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e costituita nella persona del Comandante C.V.
[...] CP_2 con domiciliazione in Brindisi presso gli Uffici della Capitaneria di Porto (pec:
[...]
t ) Email_1 resistente
in opposizione avverso ordinanza di ingiunzione e confisca N. 04/2021 del
01.04.2021 (Proc. n. 117/2020 R. Gen.
***
Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 22, 22 bis L. 689/ 1981 avverso l'ordinanza ingiunzione in intestazione veniva lamentata l'illegittimità della sanzione comminata in violazione degli artt. 137 e 140 del D.P.R. 1639/68 e. 10 co.1 lett.i), 11 del D.Lgs 4/ 2012 come mod..
Si deduceva che, all'esito dell'accertamento e sequestro del 10.12.2020 per possesso di attrezzatura non conforme, ossia un palangaro con numero di ami superiore a 200 unità,
e dell'avvenuto ascolto il 16.02.2021 dopo le memorie scritte del 08.01.2021, la
Amministrazione avesse proceduto all'ingiunzione in sostanziale carenza di verifica dei suoi presupposti, ovvero sulla base di quanto riportato a verbale quale dichiarazione del contravventore ed in difetto di conteggio degli ami (affermato avvenuto in presenza del trasgressore solo nella ordinanza ingiunzione, invece essendosi gli operanti limitati a trasbordare il mastello contenente il palangaro) nonchè di concreto utilizzo dell'attrezzatura ai fini della pesca sportiva, esclusivamente detenuta a bordo dell'unità
e non già calata in mare.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'accoglimento della opposizione, accertata la nullità del verbale per insussistenza della violazione ed errore sul fatto, con conseguente annullamento ed immediata cessazione degli effetti della sanzione amministrativa prevista, disponendo il dissequestro e la restituzione.
Si costituiva la opposta resistente contestando il valore fidefaciente del verbale e delle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti e sottoscritte dal e ribadendo la ratio Pt_1 dell'articolato normativo in addebito, finalizzata alla tutela dell'ambiente marino, perciò postulando il rigetto del ricorso con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
Fissata la udienza di comparizione con deposito del rapporto ed atti di accertamento a carico dell'Amministrazione, venivano invitate le parti ad indicare gli elementi di prova;
all'esito, rigettate le stesse, la causa veniva rinviata per la discussione su base documentale.
Con sopravvenuto decreto Presidenza Sezione Civile del 07.05.2024 il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante per la definizione e fissato alla udienza odierna previo rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria pronunciata il
07.08.2022.
Fatto e diritto
Preliminarmente, si osserva la corretta attribuzione normativa della contestazione atteso che la lettura combinata del D.Lgs. 4/ 2012, come mod. da L. 154/2016, all'art. 10 co.1 lett.i (che fa divieto di “ detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”), all'art. 11 (“E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea…”) ed all'art. 12co.1 lett.b (“
All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11…consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: …b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative
Pagina 2 europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore”) individua la specificità della condotta in contrasto e la sua portata sanzionatoria principale ed accessoria.
La ratio, diretta a “ tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata” (art. 10 co. 1 D.Lgs cit), trova a sua volta matrice nei Regg. CE n. 1224/2009, 2371/2002, 178/2002, 1967/2006 quali riferimenti sovranazionali per la conservazione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.
Sicchè, ponendo in relazione le statuizioni suindicate con le norme sull'esercizio della pesca sportiva, cui fa espresso richiamo l'art. 10 cit. e che è consentita ad unità da diporto (come definite dalle leggi 11 febbraio 1971 n. 50 e 6 marzo 1976 n. 51) con preclusione d'uso degli attrezzi di cui al Dpr n. 1639/68 quale è il palangaro con numero d'ami superiore a 200 unità, deriva che il possesso in capo al pescatore sportivo incorra nel divieto di legge nazionale e sovranazionale.
Va rilevata, altresì, la attribuibilità della violazione a , individuando cioè indistintamente il soggetto passibile sia in colui che con condotta attiva abbia messo in atto la irregolarità, sia in chi comunque abbia partecipato al realizzarsi della stessa, perciò anche il mero detentore consapevole, sia in chi abbia accettato le conseguenze di condotta omissiva in rapporto all'obbligo normativo.
E' perciò coerente la imputabilità al trasgressore in forza del principio di responsabilità personale (art. 3 L. 689/81) e dell'oggettività del controllo che evidenziava il ricorrente alla conduzione dell'imbarcazione.
Quanto all'aspetto interpretativo, sia pure la normativa si esprima in termine di
“esercizio” di pesca, il dettato non limita la sua operatività ai soli casi in cui l'accertamento avvenga con attività di pesca effettivamente in corso, ben potendo la stessa intendersi presunta per il possesso stesso degli attrezzi proibiti in capo al semplice diportista.
Pagina 3 Ciò salva l'esistenza di circostanze che ricorrono, in linea agli orientamenti giurisprudenziali generali, quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione.
All'uopo, anche si considera che le ragioni giustificative rilevanti non siano tanto quelle dedotte a posteriori dal trasgressore o dalla sua difesa, quanto quelle espresse immediatamente perchè riferibili all'attualità e suscettibili dì una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.
Va rilevato sotto l'aspetto della prova, e dunque della sussistenza del presupposto oggettivo dell'illecito, che la apparente incongruenza tra quanto si legge in verbale nello spazio destinato alle dichiarazioni del trasgressore al momento del controllo “Nulla da dichiarare” e quanto indicato nel differente spazio destinato alle in cui si legge : “Detenzione di circa 300 ami” (si cfr. verbale 15/2020/CP578 ed allegato verbale di sequestro n. 06/2020/CP 578) venga chiarita nel rapporto del 02.03.2021 reso dagli operanti ex art. 17 L. 689/ 1981.
In quest'ultimo, viene segnalata la ulteriore circostanza che l'imbarcazione fosse sprovvista di certificato assicurativo, seguito da PVCA n. 14/20, pertanto venendo alla luce che nelle modalità operative essi procedettero a vaglio approfondito ivi inclusa la conta degli ami risultata superiore alla soglia di tolleranza consentita.
Peraltro, il ricorrente non ha mai avanzato nella fase accertativa istanza di ispezione del materiale in sequestro, strumento dell'ipotizzato illecito da essere sottoposto a confisca, al fine di fornire elementi immediati e tangibili di segno contrario attraverso l'esame del palangaro, tantopiù dovendo essergli attribuita una conoscenza qualificata della norma quale pescatore professionista.
Tanto esposto e tenuto conto che la sanzione inflitta è già comminata entro il minimo, la opposizione viene rigettata con ogni consequenziale statuizione come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata da , Parte_1
Pagina 4 per l'effetto,
- conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 04/2021 emesse in data 01.04.2021 dal di Controparte_1
Brindisi;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio per Parte_1
euro 180,00.
Brindisi, 23.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 5