TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 16/4/2024
a seguito di trattazione ai sensi del 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5869/2022 r.g.
con il patrocinio dell'Avv. NICCOLO' DI Parte_1
BIAGIO e l'Avv. GIULIO CHIACCHIO ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero dal 22.7.2021, dovuti in virtù del decreto di omologa R.G. 4363/2021 emesso il 26.7.2022 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate, la ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Dagli atti depositati in giudizio si evince che la parte ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 26.7.2022, che ha trasmesso la presso la sede zonale dell'Ente in Org_1 data 1.8.2022 a mezzo pec, e di aver notificato il decreto di omologa in data 2.8.2022 presso i
[...]
di Roma. Organizzazione_2
La spettanza è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data
29.11.2022 e soltanto in data 22.2.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5869/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16 aprile 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 16/4/2024
a seguito di trattazione ai sensi del 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5869/2022 r.g.
con il patrocinio dell'Avv. NICCOLO' DI Parte_1
BIAGIO e l'Avv. GIULIO CHIACCHIO ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero dal 22.7.2021, dovuti in virtù del decreto di omologa R.G. 4363/2021 emesso il 26.7.2022 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate, la ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Dagli atti depositati in giudizio si evince che la parte ricorrente ha ottenuto decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 26.7.2022, che ha trasmesso la presso la sede zonale dell'Ente in Org_1 data 1.8.2022 a mezzo pec, e di aver notificato il decreto di omologa in data 2.8.2022 presso i
[...]
di Roma. Organizzazione_2
La spettanza è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data
29.11.2022 e soltanto in data 22.2.2023 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5869/2022 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 16 aprile 2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni