Articolo 10 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 9Articolo 11
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13 gennaio 1985
Art. 10.

All' articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , le parole "pari alla indennita' prevista dai contratti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione" (1).
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(1) Testo aggiornato dell' art. 36 della legge n. 416/1981 : "Art.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro. - I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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