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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1684/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 419/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5544/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Ciro Pasqua (C.F. ) in virtù di procura alle liti in C.F._1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già (P. IVA ) in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella
Calzolari (C.F. ), in virtù di procura in calce al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo n. 1032/2016 del Tribunale di Torre Annunziata
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
1 per l'appellante: “ … si riporta all'atto di appello e ne chiede integrale accoglimento.
Impugna ancora una volta ogni avverso dedotto e prodotto ivi comprese le note di trattazione depositate. Non avendo ancora acquisito il fascicolo di primo grado, pertanto si chiede rinvio per tale acquisizione, in mancanza e se la ricostruzione è sufficiente si conclude per l'accoglimento della domanda. L'appellata nulla ha prodotto a prova della propria richiesta ...”; per “… si riporta a tutte le difese spiegate nel presente giudizio e Controparte_1
nel precedente grado, chiedendo il rigetto dell'appello ... e, in accoglimento del proposto appello incidentale, chiede dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ora Parte_1 CP_3
e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, si insiste per la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo di cui al D.I. opposto, che dovrà essere conseguentemente dichiarato esecutivo ...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 27.09.2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1032/16 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 179.140,81 oltre interessi legali a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica effettuata in
LA di AB (NA) alla Via Muscogiuri n. 1 (utenza n. 150001322349 – utenza n. 802795641001).
La a sostegno dell'opposizione, deduceva che: in Parte_1
data 9.02.2006 sottoscriveva con la e, poi, con la CP_4 Controparte_5
contratto n. 720000840432 per la sola fornitura di gas (n. cliente
[...]
2 Contr contatore;
che l in seguito, aveva inviato l'ultima fatturazione del 23.12.2014 a
€ 0,00 costatando, nel contempo, una somma arretrata a far data dal 2006 di €. Contr 87.396,48; di aver richiesto all' la verifica dei consumi rilevati e del buon funzionamento del contatore, nonché di rateizzare la somma accertata e dovuta alla chiusura;
che, nonostante i solleciti, era pervenuto, dapprima, diniego di rateizzo e, Contr successivamente, una lettera con la quale comunicava l'importo residuo da pagare, pari a euro 87.929.74, nonché un'altra fattura al 2015 per € 87.954,02, senza specificare il numero di metri cubi di gas consumati, se il calcolo è avvenuto sulla base di letture presunte o effettive e se tale importo comprendesse tutti i consumi di gas fino al 27.11.2014; che la somma ingiunta non era né liquida né esigibile;
di dover rispondere solo delle somme richieste per la fornitura di gas e non anche della somma richiesta in relazione alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore di altra società.
La società ingiunta concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta da
[...]
CP_2
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 14.02.2019, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, è stata emessa sentenza, che così provvedeva: Parte
“1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1032/2016 e condanna
[...]
al pagamento, in favore di dell'importo di € 104.048,97, Controparte_6 CP_2
oltre interessi al tasso legale dal 22.8.2016 al saldo.
Parte 2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna alla Controparte_6
refusione della restante parte, che liquida in € 5.871,00 per compensi professionali ed € 203,25 per spese, oltre spese generali, IVA e CA.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.02.2019, con citazione notificata il 27.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo l'8.04.2019 - Parte_1
3 per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
… in riforma parziale della sentenza…, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A) Dichiararsi, in via preliminare, nullo il D.I. opposto per difetto delle condizioni per l'ottenimento del giudizio monitorio;
in via principale, dichiararsi privo di causa il credito fatto valere, respingere la domanda relativa perché infondata, somme non dovute e sproporzionate;
B) Condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 cpc da stabilire in via equitativa dall'On.le Giudicante, ma sempre nel limite di euro 5.000,00. D)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario …”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, spiegando, CP_2
altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…, dichiarare l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva della
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, confermare e Parte_1
dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto;
…”.
Con istanza del 26.04.2019 la chiedeva la Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e all'udienza del
24.05.2019 il Collegio con provvedimento del 7.06.2019 l'accoglieva parzialmente e per l'effetto sospendeva il capo 1) per l'importo eccedente euro 60.000 oltre interessi legali dal 28.02.2016 al saldo, ritenendo che “alcuni profili del proposto gravame non appaiono del tutto infondati e l'oggettiva rilevanza della somma oggetto della statuizione di condanna lascia presumere la pesante incidenza negativa dell'esecuzione della sentenza di primo grado sulla sfera patrimoniale della società appellante” .
Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2020, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
4 Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 7.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 1.10.2024 e memoria di replica il 21.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo relativamente all'importo ingiunto di €. 75.091,84 con le seguenti motivazioni:
“ …
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. ha agito in giudizio in via monitoria, allegando che la società opponente CP_2
sarebbe debitrice nei suoi confronti dell'importo complessivo di € 179.140,81, in ragione della somministrazione di gas relativa alle utenze n. 150001322349 e n.
802795641001. In particolare, con riferimento alla prima utenza, il credito maturato ammonta ad € 104.048,97 e si riferisce a fatture emesse dal 16.2.2006 al 22.9.2015 come si desume dalle scritture contabili depositate dall'opposta. Con riferimento alla seconda utenza, invece, l'erogazione risulta effettuata in favore di Controparte_7
ed il credito si riferisce a fatture emesse tra il 15.2.2010 ed il 12.11.2012, per il
[...]
complessivo importo di € 75.091,84.
Orbene, con riferimento a tale utenza, l'opponente ha eccepito la propria estraneità al rapporto contrattuale, deducendo di essere unicamente intestataria dell'utenza contrassegnata dal n. cliente 150001322349. Sul punto ha argomentato CP_2
5 che, come si desume dalla visura camerale in atti, la società opponente è divenuta cessionaria dell'azienda facente capo ad , sicché, Controparte_8
in forza della previsione di cui all'art. 2558 c.c., sarebbe responsabile per i debiti sociali.
La ricostruzione dell'opposta non trova, tuttavia, rispondenza negli atti di causa.
Ed invero, l'opponente ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. Part Part 2 c.p.c. il contratto d'affitto d'azienda del 3.11.2006, con cui A. di ha concesso in affitto ad il Controparte_9 Controparte_7
compendio aziendale sito in LA di AB, alla via Muscogiuri 1 ed il successivo atto di risoluzione del 23.12.2008 rep. 29049, racc. 4240, atti entrambi riportati anche nelle visure depositate dall'opposta. Dalla sequenza di tali atti emerge che l'odierna opponente era cedente e non cessionaria del complesso aziendale di via Muscogiuri 1, e che, per effetto dell'atto di risoluzione del
23.12.2008, ed in difetto di successive cessioni, a decorrere dal gennaio 2009
l'odierna opponente è rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto ad Dunque, poiché le fatture che si assumono non Controparte_7
adempiute concernono somministrazioni di energia erogate tra il 2010 ed il 2012, epoca in cui l'opponente era rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto, non viene in rilievo nella specie la norma di cui all'art. 2558 c.c. invocata dalla parte opposta.
Piuttosto, nella specie, ha del tutto omesso di fornire la prova che il CP_2
contratto che sotteso all'utenza n. sia stato stipulato con l'odierna P.IVA_3
opponente e non con ed anzi nelle scritture contabili prodotte Controparte_7
la società debitrice è individuata in Non può dirsi pertanto Controparte_7
assolto l'onere -incombente sulla creditrice di provare la fonte negoziale del rapporto intercorso con l'opponente in relazione all'utenza in contestazione.
Per quel che concerne, invece, la fornitura contrassegnata dal n. cliente
150001322349, l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma ha evidenziato come in data 27.11.2014 un tecnico della società di
6 distribuzione abbia effettuato la lettura dei consumi ed apposto i sigilli al contatore e come, all'esito della cessazione della fornitura, l'opposta abbia dapprima richiesto il pagamento della somma di € 87.929,74 e successivamente della somma di €
87.954,02. In sostanza l'opponente si è doluta dell'incongruenza dei dati riportati nelle fatture, atteso che non vi è prova che i consumi ivi riportati corrispondano a quelli effettivi.
Orbene dalle scritture contabili depositate dall'opposta risulta la specifica indicazione dei metri cubi consumati e delle date effettive di lettura con riferimento a ciascuna fattura. La parte opponente non ha specificamente contestato tali dati, dimostrando di aver proceduto all'autolettura dei consumi effettivi o di aver chiesto la rettifica dei consumi stimati, né ha allegato e provato di aver effettuato pagamenti in favore dell'opposta tra il 2006 ed il 2015 a titolo di corrispettivo per l'erogazione del gas. Ne consegue che, in difetto di contestazioni specifiche, l'onere incombente sull'opposta di provare la fonte negoziale del credito e l'entità delle prestazioni erogate in favore dell'utente risulta assolto, mentre l'opposta non ha provato di aver adempiuto alla propria controprestazione di pagamento del corrispettivo.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di €
75,091,84 relativo alla fornitura erogata in favore di con la Controparte_7
Parte conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e che A. di
[...]
va condannata al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_2
di € 104.048,97, oltre interessi al tasso legale dal 22.8.2016 al saldo.
3. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà e poste a carico dell'opponente per la restante parte, liquidata come da dispositivo”.
§ 4.
Col primo motivo l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che essa appellante non ha contestato i dati di cui alle scritture contabili di CP_2
assume di aver contestato l'importo richiesto e i periodi di fatturazione, trattandosi di letture presunte e a tal fine ha anche richiesto l'audizione di testimoni e una
7 consulenza tecnica per la verifica delle medesime fatture;
deduce che il Tribunale ha fatto riferimento ai pagamenti dal 2006 al 2015, mentre era necessario considerare solo i consumi dal 2009 al 2014, data di cessazione dell'utenza; che il consumo presunto, dall'8.1.2009 al 27.11.2014, ammonta ad € 59.186,88; che dalle scritture contabili dell'Eni si riscontrano duplicati di periodo tra e Pt_1 Controparte_7
mentre solo una delle due aziende ha avuto la disponibilità dell'immobile; che, quanto ai consumi, non vi è proporzione fra gli stessi.
Con il secondo motivo la si duole del mancato espletamento della prova e Pt_1
dell'erronea valutazione dei documenti prodotti per aver il Tribunale ritenuto l'istruttoria esaustiva, fondando il suo convincimento su documenti contabili di parte, basati su consumi presunti;
assume che la fattura, qualora sorgano contestazioni in ordine allo stesso rapporto, non ha valore di prova legale piena, bensì di mero indizio.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.
Va, preliminarmente, precisato che, seppur la gravata sentenza discorra solo di fornitura di gas, dalle allegazioni e documentazioni di cui al primo grado di giudizio Contr emerge che l a agito in sede monitoria per il pagamento di corrispettivi relativi a due forniture, una relativa al gas - utenza n. 150001322349 - e l'altra all'energia elettrica - utenza n. 802795641001 –; l'appello proposto dalla attiene al Pt_1
rapporto relativo alla fornitura di gas di cui al n. cliente 150001322349, rispetto al quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ciò posto, secondo orientamento costante della Suprema Corte, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. poi, CP_10
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non possa risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente ha il diritto di contestare con conseguente obbligo del gestore di dimostrare il corretto funzionamento del
8 contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, occorre, comunque, una compiuta contestazione, ovvero, l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401).
L'odierna appellante non ha contestato il quantum preteso secondo le coordinate interpretative su indicate. Ed invero, la a esclusivamente contestato i consumi Pt_1
alla stessa addebitati, perché conteggiati sulla scorta di letture presunte: circostanza, quest'ultima, non veritiera, posto che, come rilevato dal Tribunale, le fatture riepilogate nella documentazione prodotta dall'odierna appellata in primo grado fa riferimento a letture effettive con indicazione della data della lettura oltre che ai metri cubi di consumo effettuati. La ha chiesto la verifica dei consumi e del Pt_1
funzionamento del contatore, senza compiutamente contestare i medesimi consumi nei termini su indicati, non avendo addotto alcun specifico elemento fattuale, da cui potersi quantomeno desumere l'asserita erroneità della rilevazione dei consumi effettuata sulla base del misuratore (perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati) e riportata nella documentazione detta e tanto preclude, in radice, qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza dell'asserita anomalia dei consumi.
Inoltre, a fronte delle letture e misurazioni, risultanti dalla documentazione prodotta Contr Contr dall la prova testimoniale richiesta circa la circostanza secondo cui l avrebbe sempre inviato fatture su letture presunte è irrilevante, mentre la richiesta ctu sulla <> è inammissibile in mancanza di elementi da cui
9 desumere l'addotta erroneità o sproporzione dei consumi della fornitura di gas addebitati all'odierna appellante.
Non sussiste poi, alcuna duplicazione di periodi di consumi tra l'odierna appellante e posto che l'utenza 802795641001, rispetto alla quale Controparte_7
l'opposizione proposta è stata accolta, come anticipato, riguarda la fornitura di energia elettrica.
Alla stregua delle considerazioni dette, non è fondata la deduzione secondo cui la Contr documentazione prodotta dall on assurge a prova del credito vantato.
§ 5. Cont Con il gravame incidentale, si lamenta dell'esclusa applicazione dell'art. 2558
c.c.; assume che a seguito dell'atto di risoluzione del 29/12/08 del fitto di azienda in Parte favore dell concluso il 14/11/06, la è succeduta nel contratto di CP_7
Contr fornitura di energia elettrica concluso tra e la di cui Controparte_7
all'utenza , riferito all'immobile sito in LA di AB (NA) P.IVA_4
Parte alla via Muscogiuri n. 1, immobile nella disponibilità della nel periodo contestato 2010-2012; deduce, pertanto, che i consumi di energia elettrica relativi agli Parte anni 2010-2012 e relativi al detto immobile era stati senz'altro effettuati dalla la quale è tenuta al pagamento del corrispettivo dell'erogazione di cui ha usufruito quale utente di fatto;
che il Tribunale ha errato nel ritenere che essa appellante incidentale non avrebbe provato la conclusione del contratto relativo all'utenza P.IVA_4
Parte con la (e non con ), non avendo giammai allegato tale circostanza. CP_7
Il gravame è fondato.
Come statuito dalla gravata sentenza, per effetto dell'atto di risoluzione del Parte 23.12.2008, a decorrere dal gennaio 2009 la è rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto ad nel 2006 avente ad Controparte_7
oggetto il compendio aziendale ubicato in LA di AB alla Via
Muscogiuri N.
1. Insomma, in virtù della stessa documentazione prodotta dall'odierna appellante principale, l'immobile rispetto al quale è stata somministrata la fornitura di energia elettrica della quale è stato chiesto il pagamento con ricorso monitorio era
10 Parte nella disponibilità della nel periodo in cui sono stati effettuati i consumi non
Contr pagati. La circostanza che nella documentazione prodotta dall sia indicato
[...]
Parte quale utente è irrilevante, siccome ai sensi dell'art. 2558 c.c. la è Controparte_7
Contr succeduta nel contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra e la
[...]
ed invero, l'interpretazione analogica fa sì che la normativa in tema di Controparte_7
successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta operi in tutti i casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per volontà delle parti o per un fatto dalle stesse espressamente previsto, e quindi anche nel caso di ri-trasferimento dell'azienda al locatore per effetto della cessazione dell'affitto (cfr. Cassazione civile , sez. I , 13/10/2021 , n. 27951).
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto da
[...]
va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, va rigettata l'opposizione proposta avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1032/16.
Stante la soccombenza va rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 Parte comma 1 cpc proposta da S.a.s.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della
[...]
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e il DM 55/14, come Parte_1
aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello previsto per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
11 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata il 27.03.2019 nonché sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, Controparte_1
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1032/16.
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo Controparte_1
grado di giudizio, in euro 14.103,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro per € 12.154,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_11 Per_1
[...]
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
150001322349 - n. contatore 36010736); di aver contestato le fatture siccome emesse sulla base di rilevazioni presunte e, dunque, in assenza di lettura effettiva del gruppo di misura ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 229/2001 dell'Autorità Garante;
che il
27.11.2014 un tecnico della società esercente il servizio di vendita del gas aveva proceduto alla lettura dei consumi, rilevando il numero ed apponendo i sigilli al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1684/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 419/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5544/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Ciro Pasqua (C.F. ) in virtù di procura alle liti in C.F._1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già (P. IVA ) in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella
Calzolari (C.F. ), in virtù di procura in calce al ricorso per C.F._2
decreto ingiuntivo n. 1032/2016 del Tribunale di Torre Annunziata
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
1 per l'appellante: “ … si riporta all'atto di appello e ne chiede integrale accoglimento.
Impugna ancora una volta ogni avverso dedotto e prodotto ivi comprese le note di trattazione depositate. Non avendo ancora acquisito il fascicolo di primo grado, pertanto si chiede rinvio per tale acquisizione, in mancanza e se la ricostruzione è sufficiente si conclude per l'accoglimento della domanda. L'appellata nulla ha prodotto a prova della propria richiesta ...”; per “… si riporta a tutte le difese spiegate nel presente giudizio e Controparte_1
nel precedente grado, chiedendo il rigetto dell'appello ... e, in accoglimento del proposto appello incidentale, chiede dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ora Parte_1 CP_3
e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, si insiste per la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo di cui al D.I. opposto, che dovrà essere conseguentemente dichiarato esecutivo ...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 27.09.2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1032/16 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 179.140,81 oltre interessi legali a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica effettuata in
LA di AB (NA) alla Via Muscogiuri n. 1 (utenza n. 150001322349 – utenza n. 802795641001).
La a sostegno dell'opposizione, deduceva che: in Parte_1
data 9.02.2006 sottoscriveva con la e, poi, con la CP_4 Controparte_5
contratto n. 720000840432 per la sola fornitura di gas (n. cliente
[...]
2 Contr contatore;
che l in seguito, aveva inviato l'ultima fatturazione del 23.12.2014 a
€ 0,00 costatando, nel contempo, una somma arretrata a far data dal 2006 di €. Contr 87.396,48; di aver richiesto all' la verifica dei consumi rilevati e del buon funzionamento del contatore, nonché di rateizzare la somma accertata e dovuta alla chiusura;
che, nonostante i solleciti, era pervenuto, dapprima, diniego di rateizzo e, Contr successivamente, una lettera con la quale comunicava l'importo residuo da pagare, pari a euro 87.929.74, nonché un'altra fattura al 2015 per € 87.954,02, senza specificare il numero di metri cubi di gas consumati, se il calcolo è avvenuto sulla base di letture presunte o effettive e se tale importo comprendesse tutti i consumi di gas fino al 27.11.2014; che la somma ingiunta non era né liquida né esigibile;
di dover rispondere solo delle somme richieste per la fornitura di gas e non anche della somma richiesta in relazione alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore di altra società.
La società ingiunta concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta da
[...]
CP_2
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 14.02.2019, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, è stata emessa sentenza, che così provvedeva: Parte
“1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1032/2016 e condanna
[...]
al pagamento, in favore di dell'importo di € 104.048,97, Controparte_6 CP_2
oltre interessi al tasso legale dal 22.8.2016 al saldo.
Parte 2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna alla Controparte_6
refusione della restante parte, che liquida in € 5.871,00 per compensi professionali ed € 203,25 per spese, oltre spese generali, IVA e CA.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.02.2019, con citazione notificata il 27.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo l'8.04.2019 - Parte_1
3 per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
… in riforma parziale della sentenza…, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A) Dichiararsi, in via preliminare, nullo il D.I. opposto per difetto delle condizioni per l'ottenimento del giudizio monitorio;
in via principale, dichiararsi privo di causa il credito fatto valere, respingere la domanda relativa perché infondata, somme non dovute e sproporzionate;
B) Condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 cpc da stabilire in via equitativa dall'On.le Giudicante, ma sempre nel limite di euro 5.000,00. D)
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario …”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, spiegando, CP_2
altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…, dichiarare l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva della
[...]
e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, confermare e Parte_1
dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto;
…”.
Con istanza del 26.04.2019 la chiedeva la Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e all'udienza del
24.05.2019 il Collegio con provvedimento del 7.06.2019 l'accoglieva parzialmente e per l'effetto sospendeva il capo 1) per l'importo eccedente euro 60.000 oltre interessi legali dal 28.02.2016 al saldo, ritenendo che “alcuni profili del proposto gravame non appaiono del tutto infondati e l'oggettiva rilevanza della somma oggetto della statuizione di condanna lascia presumere la pesante incidenza negativa dell'esecuzione della sentenza di primo grado sulla sfera patrimoniale della società appellante” .
Alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2020, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
4 Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 7.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 1.10.2024 e memoria di replica il 21.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo relativamente all'importo ingiunto di €. 75.091,84 con le seguenti motivazioni:
“ …
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. ha agito in giudizio in via monitoria, allegando che la società opponente CP_2
sarebbe debitrice nei suoi confronti dell'importo complessivo di € 179.140,81, in ragione della somministrazione di gas relativa alle utenze n. 150001322349 e n.
802795641001. In particolare, con riferimento alla prima utenza, il credito maturato ammonta ad € 104.048,97 e si riferisce a fatture emesse dal 16.2.2006 al 22.9.2015 come si desume dalle scritture contabili depositate dall'opposta. Con riferimento alla seconda utenza, invece, l'erogazione risulta effettuata in favore di Controparte_7
ed il credito si riferisce a fatture emesse tra il 15.2.2010 ed il 12.11.2012, per il
[...]
complessivo importo di € 75.091,84.
Orbene, con riferimento a tale utenza, l'opponente ha eccepito la propria estraneità al rapporto contrattuale, deducendo di essere unicamente intestataria dell'utenza contrassegnata dal n. cliente 150001322349. Sul punto ha argomentato CP_2
5 che, come si desume dalla visura camerale in atti, la società opponente è divenuta cessionaria dell'azienda facente capo ad , sicché, Controparte_8
in forza della previsione di cui all'art. 2558 c.c., sarebbe responsabile per i debiti sociali.
La ricostruzione dell'opposta non trova, tuttavia, rispondenza negli atti di causa.
Ed invero, l'opponente ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 183, co. VI, n. Part Part 2 c.p.c. il contratto d'affitto d'azienda del 3.11.2006, con cui A. di ha concesso in affitto ad il Controparte_9 Controparte_7
compendio aziendale sito in LA di AB, alla via Muscogiuri 1 ed il successivo atto di risoluzione del 23.12.2008 rep. 29049, racc. 4240, atti entrambi riportati anche nelle visure depositate dall'opposta. Dalla sequenza di tali atti emerge che l'odierna opponente era cedente e non cessionaria del complesso aziendale di via Muscogiuri 1, e che, per effetto dell'atto di risoluzione del
23.12.2008, ed in difetto di successive cessioni, a decorrere dal gennaio 2009
l'odierna opponente è rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto ad Dunque, poiché le fatture che si assumono non Controparte_7
adempiute concernono somministrazioni di energia erogate tra il 2010 ed il 2012, epoca in cui l'opponente era rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto, non viene in rilievo nella specie la norma di cui all'art. 2558 c.c. invocata dalla parte opposta.
Piuttosto, nella specie, ha del tutto omesso di fornire la prova che il CP_2
contratto che sotteso all'utenza n. sia stato stipulato con l'odierna P.IVA_3
opponente e non con ed anzi nelle scritture contabili prodotte Controparte_7
la società debitrice è individuata in Non può dirsi pertanto Controparte_7
assolto l'onere -incombente sulla creditrice di provare la fonte negoziale del rapporto intercorso con l'opponente in relazione all'utenza in contestazione.
Per quel che concerne, invece, la fornitura contrassegnata dal n. cliente
150001322349, l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma ha evidenziato come in data 27.11.2014 un tecnico della società di
6 distribuzione abbia effettuato la lettura dei consumi ed apposto i sigilli al contatore e come, all'esito della cessazione della fornitura, l'opposta abbia dapprima richiesto il pagamento della somma di € 87.929,74 e successivamente della somma di €
87.954,02. In sostanza l'opponente si è doluta dell'incongruenza dei dati riportati nelle fatture, atteso che non vi è prova che i consumi ivi riportati corrispondano a quelli effettivi.
Orbene dalle scritture contabili depositate dall'opposta risulta la specifica indicazione dei metri cubi consumati e delle date effettive di lettura con riferimento a ciascuna fattura. La parte opponente non ha specificamente contestato tali dati, dimostrando di aver proceduto all'autolettura dei consumi effettivi o di aver chiesto la rettifica dei consumi stimati, né ha allegato e provato di aver effettuato pagamenti in favore dell'opposta tra il 2006 ed il 2015 a titolo di corrispettivo per l'erogazione del gas. Ne consegue che, in difetto di contestazioni specifiche, l'onere incombente sull'opposta di provare la fonte negoziale del credito e l'entità delle prestazioni erogate in favore dell'utente risulta assolto, mentre l'opposta non ha provato di aver adempiuto alla propria controprestazione di pagamento del corrispettivo.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di €
75,091,84 relativo alla fornitura erogata in favore di con la Controparte_7
Parte conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e che A. di
[...]
va condannata al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_2
di € 104.048,97, oltre interessi al tasso legale dal 22.8.2016 al saldo.
3. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà e poste a carico dell'opponente per la restante parte, liquidata come da dispositivo”.
§ 4.
Col primo motivo l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che essa appellante non ha contestato i dati di cui alle scritture contabili di CP_2
assume di aver contestato l'importo richiesto e i periodi di fatturazione, trattandosi di letture presunte e a tal fine ha anche richiesto l'audizione di testimoni e una
7 consulenza tecnica per la verifica delle medesime fatture;
deduce che il Tribunale ha fatto riferimento ai pagamenti dal 2006 al 2015, mentre era necessario considerare solo i consumi dal 2009 al 2014, data di cessazione dell'utenza; che il consumo presunto, dall'8.1.2009 al 27.11.2014, ammonta ad € 59.186,88; che dalle scritture contabili dell'Eni si riscontrano duplicati di periodo tra e Pt_1 Controparte_7
mentre solo una delle due aziende ha avuto la disponibilità dell'immobile; che, quanto ai consumi, non vi è proporzione fra gli stessi.
Con il secondo motivo la si duole del mancato espletamento della prova e Pt_1
dell'erronea valutazione dei documenti prodotti per aver il Tribunale ritenuto l'istruttoria esaustiva, fondando il suo convincimento su documenti contabili di parte, basati su consumi presunti;
assume che la fattura, qualora sorgano contestazioni in ordine allo stesso rapporto, non ha valore di prova legale piena, bensì di mero indizio.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.
Va, preliminarmente, precisato che, seppur la gravata sentenza discorra solo di fornitura di gas, dalle allegazioni e documentazioni di cui al primo grado di giudizio Contr emerge che l a agito in sede monitoria per il pagamento di corrispettivi relativi a due forniture, una relativa al gas - utenza n. 150001322349 - e l'altra all'energia elettrica - utenza n. 802795641001 –; l'appello proposto dalla attiene al Pt_1
rapporto relativo alla fornitura di gas di cui al n. cliente 150001322349, rispetto al quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ciò posto, secondo orientamento costante della Suprema Corte, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. poi, CP_10
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non possa risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente ha il diritto di contestare con conseguente obbligo del gestore di dimostrare il corretto funzionamento del
8 contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, occorre, comunque, una compiuta contestazione, ovvero, l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401).
L'odierna appellante non ha contestato il quantum preteso secondo le coordinate interpretative su indicate. Ed invero, la a esclusivamente contestato i consumi Pt_1
alla stessa addebitati, perché conteggiati sulla scorta di letture presunte: circostanza, quest'ultima, non veritiera, posto che, come rilevato dal Tribunale, le fatture riepilogate nella documentazione prodotta dall'odierna appellata in primo grado fa riferimento a letture effettive con indicazione della data della lettura oltre che ai metri cubi di consumo effettuati. La ha chiesto la verifica dei consumi e del Pt_1
funzionamento del contatore, senza compiutamente contestare i medesimi consumi nei termini su indicati, non avendo addotto alcun specifico elemento fattuale, da cui potersi quantomeno desumere l'asserita erroneità della rilevazione dei consumi effettuata sulla base del misuratore (perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati) e riportata nella documentazione detta e tanto preclude, in radice, qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza dell'asserita anomalia dei consumi.
Inoltre, a fronte delle letture e misurazioni, risultanti dalla documentazione prodotta Contr Contr dall la prova testimoniale richiesta circa la circostanza secondo cui l avrebbe sempre inviato fatture su letture presunte è irrilevante, mentre la richiesta ctu sulla <> è inammissibile in mancanza di elementi da cui
9 desumere l'addotta erroneità o sproporzione dei consumi della fornitura di gas addebitati all'odierna appellante.
Non sussiste poi, alcuna duplicazione di periodi di consumi tra l'odierna appellante e posto che l'utenza 802795641001, rispetto alla quale Controparte_7
l'opposizione proposta è stata accolta, come anticipato, riguarda la fornitura di energia elettrica.
Alla stregua delle considerazioni dette, non è fondata la deduzione secondo cui la Contr documentazione prodotta dall on assurge a prova del credito vantato.
§ 5. Cont Con il gravame incidentale, si lamenta dell'esclusa applicazione dell'art. 2558
c.c.; assume che a seguito dell'atto di risoluzione del 29/12/08 del fitto di azienda in Parte favore dell concluso il 14/11/06, la è succeduta nel contratto di CP_7
Contr fornitura di energia elettrica concluso tra e la di cui Controparte_7
all'utenza , riferito all'immobile sito in LA di AB (NA) P.IVA_4
Parte alla via Muscogiuri n. 1, immobile nella disponibilità della nel periodo contestato 2010-2012; deduce, pertanto, che i consumi di energia elettrica relativi agli Parte anni 2010-2012 e relativi al detto immobile era stati senz'altro effettuati dalla la quale è tenuta al pagamento del corrispettivo dell'erogazione di cui ha usufruito quale utente di fatto;
che il Tribunale ha errato nel ritenere che essa appellante incidentale non avrebbe provato la conclusione del contratto relativo all'utenza P.IVA_4
Parte con la (e non con ), non avendo giammai allegato tale circostanza. CP_7
Il gravame è fondato.
Come statuito dalla gravata sentenza, per effetto dell'atto di risoluzione del Parte 23.12.2008, a decorrere dal gennaio 2009 la è rientrata nella disponibilità del complesso aziendale concesso in affitto ad nel 2006 avente ad Controparte_7
oggetto il compendio aziendale ubicato in LA di AB alla Via
Muscogiuri N.
1. Insomma, in virtù della stessa documentazione prodotta dall'odierna appellante principale, l'immobile rispetto al quale è stata somministrata la fornitura di energia elettrica della quale è stato chiesto il pagamento con ricorso monitorio era
10 Parte nella disponibilità della nel periodo in cui sono stati effettuati i consumi non
Contr pagati. La circostanza che nella documentazione prodotta dall sia indicato
[...]
Parte quale utente è irrilevante, siccome ai sensi dell'art. 2558 c.c. la è Controparte_7
Contr succeduta nel contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra e la
[...]
ed invero, l'interpretazione analogica fa sì che la normativa in tema di Controparte_7
successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta operi in tutti i casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per volontà delle parti o per un fatto dalle stesse espressamente previsto, e quindi anche nel caso di ri-trasferimento dell'azienda al locatore per effetto della cessazione dell'affitto (cfr. Cassazione civile , sez. I , 13/10/2021 , n. 27951).
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto da
[...]
va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, va rigettata l'opposizione proposta avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1032/16.
Stante la soccombenza va rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 Parte comma 1 cpc proposta da S.a.s.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della
[...]
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e il DM 55/14, come Parte_1
aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello previsto per la fase di trattazione/istruttoria del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
11 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata il 27.03.2019 nonché sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, Controparte_1
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1032/16.
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo Controparte_1
grado di giudizio, in euro 14.103,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in relazione al grado di appello, in euro per € 12.154,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_11 Per_1
[...]
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
150001322349 - n. contatore 36010736); di aver contestato le fatture siccome emesse sulla base di rilevazioni presunte e, dunque, in assenza di lettura effettiva del gruppo di misura ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 229/2001 dell'Autorità Garante;
che il
27.11.2014 un tecnico della società esercente il servizio di vendita del gas aveva proceduto alla lettura dei consumi, rilevando il numero ed apponendo i sigilli al