Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2019 |
Commentari • 59
- 1. Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: unRoberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Art. 21-terhttps://www.filodiritto.com/
- 4. Giornali online e reato di stampa clandestinaFederico Piccichè · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può essere scaricata in calce, cliccando su download documento , la Sezione III penale della Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catania aveva confermato la condanna, resa in primo grado dal Tribunale di Modica, a carico di un soggetto che aveva pubblicato in un sito internet un giornale di informazione, omettendone la registrazione presso la cancelleria del Tribunale, in violazione degli artt. 5 e 16 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'arresto è di sicuro interesse in quanto i Giudici di legittimità, dopo avere sinteticamente tratteggiato i punti cardine della disciplina sulla stampa, giungono alla conclusione …
Leggi di più… - 5. Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: unRoberta Eleonora Mauri · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato" 1. La questione relativa all'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica periodica telematica si inserisce nel più ampio problema della possibile estensione ai nuovi mass-media del corpus normativo dettato dal legislatore con riferimento alla stampa. La sentenza della Corte di cassazione, qui annotata, aderisce a un orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema corte con la sentenza n. 31022 del 2015[1] adottando un'interpretazione estensiva del concetto di stampa, che vi ricomprende anche la testa giornalistica telematica: in particolare i giudici di legittimità, sulla …
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Giurisprudenza • 169
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28071/2019 R.G. proposto da: NE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall'Avv. ES AL ([...]), nonché dall'Avv. IA Dell'Aquila ([...]), giusta atto di nomina di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tommaso Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario - Sanzioni Civile Sent. Sez. U Num. 34452 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI …Leggi di più...
- crediti o eccedenze di imposta·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34419Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27702/2014 R.G. proposto da: GRAFICHE MAZZUCCHELLI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati, rappresentata e difesa dell'avv. Lucia Montecamozzo ([...]) e dall'avv. LU AC ([...]), giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario – Termine di decadenza Civile Sent. Sez. U Num. 34419 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 39 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469Provvedimento: E T 23469/16 N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta E del P.G. ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 363 co. 1 c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI equiparazione del giornale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: telematico a quello Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. cartaceo ai fini della Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - tutela prevista Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione dall'art. 21 Cost. Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere (divieto di sequestro Consigliere Dott. ANTONIO MANNA preventivo) Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere R.G. N. 1548/2016 - Consigliere - Cron. 23469 Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 25/10/2016 …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/01/2015, n. 31022Provvedimento: 31022/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce Sent. n. 1 sez. - Presidente - Nicola Milo CC 29/01/2015- Relatore - R.G.N. 19503/2014 Vincenzo Romis VA Conti Massimo Vecchio AT IN GH NO VA LE UC Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ZO UC VA, nato a [...] il [...] 2. SA RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2014 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Nicola Milo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Gianfranco Ciani, che ha concluso …Leggi di più...
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- ordine dell'autorità giudiziaria di inibire l'accesso a siti o pagine web·
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- sottoposizione a sequestro preventivo in caso di diffamazione·
- sequestro di giornali e altre pubblicazioni·
- misure cautelari·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . ((Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.)) Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 . ((8)) (( 3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie )) ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio successivo a quello in corso. - Art. 2. (Disposizioni sulla proprieta' delle imprese editrici ed in
materia di trasparenza) 1. All' articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , nonche' dell' ottavo comma del presente articolo.
Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 ";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono soppresse;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dall' art. 1 della legge n. 67/1987 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime;
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell' art. 2359 del codice civile , nonche' dell' ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all' art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.
E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie [o estere] della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesseai sensi dell' art. 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell' art. 2359 del codice civile . Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".
- Si trascrive il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Si trascrive il testo dell' art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-4) (Omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.".