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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
663/2019 riunito al n. 736/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 663/2019 riunito al n. 736/2019 R.G.A.C. vertente tra
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_3
26.1.1964, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Nizzari e domiciliate presso il suo studio, in Palmi, via Michelangelo n. 7, PEC: ; Email_1
APPELLANTI PRINCIPALI con sede in Roma, c. f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Graziosi, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Cusumano, in Reggio Calabria, via
Prolungamento Aschenez Diramazione Amendola n. 15, PEC:
; Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE nonché
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso studio Controparte_3 dell' Avv. Loris Casagrande Montesi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN), Via Pisacane n. 32, PEC: ; Email_3
APPELLANTE PRINCIPALE nel proc. 736/2019
e Parte_4 Parte_5
APPELLATI CONTUMACI in entrambi
Oggetto: Risarcimento danni per morte da sinistro stradale - Appello alla sentenza n. 501/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.5.2019, pubblicata in data 20.5.2019, nel proc. n.
1859/2013 R.G.A.C.
*** Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 12.12.2013, Parte_1
e rispettivamente figlia, Parte_2 Parte_3 madre e sorella della defunta , convenivano in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Palmi, , e la Parte_4 Parte_5 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rispettivamente nella qualità di
[...] proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice dell'autovettura Honda Accord tg. CP082AD - al fine di ottenere la loro condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito del decesso della loro familiare, avvenuto in conseguenza del sinistro occorso nel Comune di San
Ferdinando.
In particolare, le attrici assumevano a sostegno della loro domanda che, in data 3 marzo 2008, alle ore 16,00 circa, , alla guida dell'autovettura Honda Accord targata CP082AD, Parte_5 di proprietà della madre , stava percorrendo la Sp51 con direzione di marcia Parte_4
San Ferdinando - Rosarno, allorché, procedendo a velocità elevata, prossima ai 90 km/h, non adeguata allo stato dei luoghi, non riuscendo ad arrestare tempestivamente il veicolo, investiva violentemente , alla guida dell'autovettura Fiat IP targata 896ò- Persona_1
64MO (targa ucraina) che, proveniente dalla via Malapezza, aveva iniziato ad attraversare l'incrocio per raggiungere sul lato opposto la via Mercadante.
Deducevano che, a causa del violentissimo impatto, prima sbalzava Persona_1 fuori dall'abitacolo (dal finestrino lato passeggero) e poi decedeva sul colpo; la responsabilità del convenuto per omicidio colposo veniva accertata dal giudice penale nel giudizio Parte_5
R.G. 904/2008, in cui attrici si costituivano parti civili, definito con sentenza del Tribunale di Palmi
n. 1823/2011, confermata in grado di appello, divenuta irrevocabile.
Con la suddetta sentenza il convenuto veniva anche condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno da liquidarsi nel processo civile ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le parti civili, pari ad euro 60.000,00 ciascuno per la figlia ed il coniuge ed euro Parte_1 Controparte_3
40.000,00 per ognuna delle altre due parti civili.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore in data 3.3.2014, chiedendo, in primis, la chiamata in causa di , Controparte_3 marito della vittima, costituitosi, unitamente alle attrici, parte civile nel processo penale a carico del;
nel merito, contestava l'imputabilità del sinistro in via esclusiva a quest'ultimo, nonché Parte_5 la natura e la quantificazione dei danni richiesti ex adverso, in particolar modo perché prospettati da soggetti non conviventi con la vittima e residenti in un paese quale la IA, ove la moneta aveva un diverso valore d'acquisto. Dunque, la Compagnia assicurativa domandava la riduzione del risarcimento entro i limiti di responsabilità del convenuto e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, detratti gli acconti già versati e, in ogni caso, tenendo conto del massimale di polizza.
Autorizzata la chiamata del terzo in giudizio, si costituiva con domanda riconvenzionale in data 17.10.2014 , il quale, attesa l'esclusiva responsabilità del Controparte_3
nella causazione del sinistro, accertata con sentenza penale avente efficacia di giudicato, Parte_5 domandava il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del coniuge. e , regolarmente citati, restavano contumaci. Parte_4 Parte_5
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento delle prove orali ammesse e l'acquisizione di documenti ritualmente prodotti dalle parti;
all'udienza del 9.11.2018, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente evidenziava che con la sentenza del Tribunale penale di Palmi n. 823/2011, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 10094/2013 (ad eccezione del capo relativo alle spese di lite) e da quella della Corte di Cassazione n. 2313/2016, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, era stato accertato che:
- al momento dell'impatto, la vettura Fiat IP condotta dalla vittima giungeva al centro della carreggiata della SP51, provenendo da via Malapezza intenta ad attraversare l'incrocio per raggiungere sul lato opposto la via Mercadante e viaggiando a ridottissima velocità;
- l'autovettura Honda Accord condotta dal percorreva la Sp51 in direzione Rosarno Parte_5 proveniente da S. Ferdinando, alla velocita stimata di circa 90 km/h (per come desumibile anche dalla violenza dell'impatto, dai danni riportati dalle auto, dal cambio rimasto in quinta marcia) e non riusciva, pur frenando, ad arrestare tempestivamente la propria marcia, sicché si scontrava con la Fiat IP condotta dalla la quale veniva sbalzata fuori Persona_1 dall'abitacolo, attraverso il finestrino lato passeggero, decedendo immediatamente.
Dato atto di tali presupposti, il Giudice di prime cure sottolineava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dal e la morte della perché la velocità, Parte_5 Persona_1 stimata in 90 km/h, superiore al limite massimo per il centro abitato e comunque non adeguata allo stato dei luoghi (vicinanza all'incrocio preceduto da un tratto curvilineo, privo di segnaletica orizzontale e verticale, caratterizzato da scarsa visibilità), aveva impedito al convenuto di porre in essere tutte le manovre necessarie ad evitare pericoli per l'incolumità della vittima e scongiurare un impatto che era da parte sua certamente prevedibile.
Dunque, nessuna regola di condotta nella causazione del sinistro risultava violata dalla vittima: tenuto conto della ridotta visibilità a destra per il guidatore che si immetteva sulla SP 51 (circa 30 metri), ma soprattutto della velocità del veicolo condotto dall'imputato; la pur Persona_1 procedendo a ridotta velocità, non avrebbe avuto in ogni caso modo di vedere sopraggiungere l'auto prima di attraversare l'incrocio.
Risultava del tutto priva di fondamento la difesa della Compagnia di assicurazione in ordine al concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro e nella sua scrutinabilità da parte del giudice civile.
Era stata, infatti, vagliata ed accertata in sede penale anche la complessiva condotta della con conseguente estensione del giudicato anche all'aspetto in questione. Persona_1
Segnatamente, era stata esclusa la violazione di ogni regola di condotta da parte sua, atteso che all'incrocio non c'era segnaletica orizzontale né verticale, incluso lo stop allo sbocco della strada statale (apposto dopo il sinistro dai competenti organi comunali), sicché l'attraversamento era consentito e non sussisteva, contrariamente a quanto eccepito dalla società alcun CP_1 obbligo per lei di dare precedenza;
la velocità era moderata – dato desunto dalla posizione dei veicoli e dalla circostanza secondo cui la era riuscita ad arrestare immediatamente l'auto Persona_1 al centro della carreggiata appena avvistato il veicolo antagonista - la visibilità era ridotta e tale da non consentirle, per la prossimità del tratto curvilineo, ma soprattutto per l'elevata velocità del mezzo che sopraggiungeva sulla SP 51, di avvistare quest'ultimo tempestivamente. Sebbene la non indossasse la cintura di sicurezza, tale aspetto, secondo il Persona_1
Giudicante, non assumeva rilievo nella verificazione dell'evento, quanto piuttosto sulle conseguenze del sinistro: invero, mancava la prova - la quale avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiante
- che l'uso delle cinture avrebbe impedito l'esito infausto del sinistro.
Anzi, dagli accertamenti eseguiti in sede penale, risultava che a seguito dell'impatto e a causa dell'elevata velocità dell'auto condotta dal , il mezzo su cui si trovava la vittima aveva Parte_5 subito una forte accelerazione e compiuto una rotazione in conseguenza delle quali la Persona_1 era stata spinta fuori dall'abitacolo dal finestrino lato passeggero e per tale ragione, il Tribunale, dubitava dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima.
Non essendo stata fornita la prova liberatoria da parte del proprietario del veicolo – Parte_4
- rimasta contumace, consistente nella circolazione del mezzo contro la sua volontà, il
[...]
Giudice di prime cure riteneva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2054 c.c., fosse responsabile in solido con il conducente.
Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale assumeva che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle attrici andasse accolta limitatamente al danno morale (non anche quanto alla lesione del rapporto parentale), mentre andasse rigettata quella avanzata dal coniuge.
Sia le attrici (figlia, madre, sorella della vittima) sia il terzo chiamato (coniuge) avevano domandato il risarcimento dei danni patiti iure proprio in termini di “danno morale, da perdita delle relazioni parentali, da perdita del congiunto e di chance”.
Segnatamente, tutte le attrici avevano dedotto la perdita di un fondamentale pilastro nella loro esistenza con conseguente sconvolgimento della vita quotidiana: la figlia aveva evidenziato il cambiamento dei progetti di vita futura legati allo studio e al ricongiungimento con la madre in Italia;
il coniuge aveva dedotto la perdita del prezioso sostegno morale che la moglie rappresentava essendo egli affetto da una grave patologia.
Tuttavia, era emerso in modo pacifico dalle emergenze istruttorie che la vittima, giunta in Italia dalla
IA alla ricerca di un'occupazione lavorativa per sostenere economicamente il proprio nucleo familiare, destinasse il proprio guadagno principalmente alla figlia convivente con la madre e con la sorella (e non già con il coniuge).
La circostanza era riferita da tutti i testi, compresi e Testimone_1 Testimone_2 escussi nel giudizio penale e, dunque, tali fatti erano riscontrabili anche dalle ricevute dei versamenti di denaro indirizzati principalmente alla figlia e talora alla sorella: così, la sussistenza del legame affettivo, oltre che desumibile dalla stretta parentela, era provato da dette circostanze e lasciava presumere che la morte improvvisa e tragica del congiunto avesse cagionato alle attrici una intensa sofferenza morale.
Il Tribunale riteneva, tuttavia, che la complessiva valutazione degli elementi probatori escludesse, invece, l'attualità dell'affectio maritalis e la dimostrazione del danno morale per : certamente l'unione coniugale era stata documentata dallo stesso Controparte_3
(cfr. certificato di stato di famiglia del 2.10.2008), nondimeno i testimoni (udienza Testimone_1 civile del 24.2.2017) e (udienza penale del 10.6.2010), avevano riferito Testimone_2 spontaneamente (senza che la circostanza fosse articolata come capitolo di prova), che la era separata dal coniuge. Persona_1
Le dichiarazioni, secondo sempre la valutazione del Giudice di prime cure, apparivano maggiormente convincenti rispetto a quelle rese dal testimone , il quale, all'udienza penale Testimone_3 del 14.10.2010, aveva affermato di sapere che la donna fosse sposata e che la figlia desse parte dei soldi ricevuti anche al padre nonostante la figlia, già da quando era minore d'età e la madre era migrata in Italia, vivesse con la nonna e la zia e vi fosse una mancanza di contribuzione diretta della moglie in favore del coniuge.
Invero, dalle ricevute Western Union si evinceva che la vittima inviasse il proprio guadagno principalmente alla figlia, talora alla sorella e a terzi estranei al giudizio non altrimenti identificati, ma mai al coniuge, nonostante, peraltro, questi fosse ammalato e parzialmente inabile al lavoro.
Pertanto, la presunzione del danno morale per il rapporto di coniugio era nella fattispecie superata da circostanze di segno contrario che deponevano a favore di una separazione di fatto, circostanze che imponevano al coniuge, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di provare la persistenza del vincolo affettivo e quindi l'effettivo patimento del domandato danno non patrimoniale.
Ancora, né le attrici né il terzo chiamato avevano dimostrato le conseguenze esistenziali della perdita del congiunto, le quali potevano essere provate anche con presunzioni: del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non era stata fornita alcuna precisa ed obiettiva riscontrabile indicazione;
non erano stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in
IA da né il percorso da proseguire in Italia. Dei testimoni escussi, soltanto Parte_1
, all'udienza del 24.2.2017, aveva riferito di essere a conoscenza del fallimento del Testimone_1 progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione era inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima.
Per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistente Controparte_3 nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui egli versava, era rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio.
La parte, invero, non aveva neppure articolato istanze istruttorie sul punto, mentre sarebbe stato suo onere fornire gli elementi necessari a dimostrare anche in via presuntiva come fosse fornito l'apporto morale e coltivato il legame nel rapporto a distanza, non potendo il pregiudizio conseguire ipso iure dal rapporto di coniugio ovvero dalla sua malattia.
Il Tribunale rigettava, dunque, la domanda avanzata dalle attrici e dal terzo diretta ad ottenere il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua accezione di sconvolgimento delle abitudini di vita e di adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto.
In conclusione, il Tribunale condannava in solido , , Parte_5 Parte_4
quest'ultima in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento della somma pari ad € 171.764,17 in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale, all'attualità, al netto dell'acconto, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
condannava in solido
[...]
, , al pagamento della somma pari Parte_5 Parte_4 Controparte_4 ad € 64.992,93 in favore di , all'attualità, al netto dell'acconto, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
rigettava la domanda proposta da
[...]
e ; condannava in solido , Parte_6 Controparte_3 Parte_5
, l pagamento delle spese processuali in favore Parte_4 Controparte_4 delle attrici liquidate nella misura di € 13.430,00 per compensi ed euro 458,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA nella misura di legge;
compensava integralmente le spese di lite tra e . Controparte_4 Controparte_3
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 6.10.2019 nel fascicolo 663/2019
[...]
e Parte_7 Parte_3 propongono appello “limitatamente al danno da perdita parentale ed alle spese del giudizio” avverso la sentenza n. 501/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.5.2019; censurano l'ordinanza con tre motivi di gravame: 1. “Omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sub specie
“sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”. 2. Erronea applicazione delle Tabelle pretorie sul risarcimento del danno da perdita parentale.
3. Erronea applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
Con il primo motivo evidenziano che il giudice di prime cure non ha ritenuto raggiunta la prova in punto di danno da perdita del rapporto parentale sub specie “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, rendendo, al capo 4.2.2. (pagg. 14 e 15 sentenza gravata) la seguente motivazione: “Né le attrici […] hanno dimostrato le conseguenze esistenziali della perdita del congiunto”. Per tale motivo, aveva ridotto del 50% la somma liquidata a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in quanto la prova, sempre secondo il Giudicante, non veniva raggiunta né direttamente né in via presuntiva. Le odierne appellanti chiedono, dunque, la riforma di tale segmento motivazionale ritenendo pienamente emersa la prova dalle emergenze istruttorie.
In particolare, ritengono che la testimonianza resa il 24.2.2017 da era stata Testimone_1 superficialmente declassata a dichiarazione inutilizzabile e “sostanzialmente nulla”, in quando de relato actoris. Il teste in questione riferiva, effettivamente, de relato actoris che “la sorella della defunta […] sarebbe dovuta venire in Italia nel 2008 anche con tutta la famiglia (cioè con la nipote e la mamma)”; ma, nel medesimo contesto, dichiarava con precisione ulteriori circostanze conosciute direttamente e non de relato. In particolare, afferma: 1) “la sorella […] mi aveva anche chiesto un Tes_1 prestito [poiché] aveva preparato tutto”; 2) “loro sarebbero dovuti venire per cercare lavoro in Italia perché non lavoravano in IA”; 3) “la figlia della signora , era ancora piccola e Parte_8 dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola”.
Dunque, le odierne appellanti ribadiscono che il teste era a diretta conoscenza della circostanza che la e la erano disoccupate in IA;
sapeva direttamente che la Parte_2 Parte_3
studiava in IA (aveva all'epoca dei fatti minorenne, ossia in un'età Persona_1 prettamente scolare); era stato direttamente destinatario di una richiesta di denaro da parte delle attrici allo scopo di consentire loro di trasferirsi in Italia per lavorare;
sapeva direttamente che la e la erano rimaste in IA a seguito della morte della congiunta;
Parte_2 Parte_3 sapeva direttamente che la aveva lasciato la scuola dopo la morte della mamma. Persona_1 Anche la teste – escussa il 7.10.2010 dal Tribunale di Palmi, sez. Testimone_2 penale – aveva affermato che era felice di aver trovato una certa stabilità Parte_9 economica, che avrebbe finalmente consentito alla propria figlia ed alla sua famiglia di raggiungerla in Italia.
Dunque, secondo le appellanti, anche qualora si volesse ritenere che tali dichiarazioni non fossero idonee a ritenere raggiunta la prova diretta del pregiudizio, esse assurgerebbero comunque ad elemento di prova valutabile ai fini di cui all'art. 2729 c.c. In conclusione, ribadiscono lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti, tutti elementi allegati e provati in via diretta o, comunque, in via presuntiva.
Fatte queste premesse, sostengono che la riduzione del 50% applicata sui minimi tabellari previsti dallo strumento adottato dal Tribunale di Milano è abnorme in quanto la progressione motivazionale da cui muoveva il Tribunale di Palmi tradiva la ratio stessa della Tabella e della forbice valutativa, così come espressa a pag. 4 dei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale” approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano il 10.10.2017 (“la misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere applicata […] laddove la parte alleghi e provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”). È, dunque, un corollario ricavabile a contrariis secondo le appellanti il principio per il quale, nel caso di raggiungimento della prova in ordine al pregiudizio patito ed in assenza di prova del massimo sconvolgimento della vita del superstite, non vi siano ragioni per ridurre al di sotto del minimo della forbice la quantificazione del risarcimento dovuto. Chiedono, dunque, in riforma della sentenza di primo grado, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che dovrà essere riconosciuta integralmente e senza la riduzione del 50% applicata dal Tribunale di
Palmi.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti chiedono la riforma della sentenza in relazione al quantum debeatur, avuto riguardo ad un duplice profilo: l'omessa valutazione del danno esistenziale di cui al precedente motivo d'appello; l'erronea applicazione delle tabelle pretorie operate dal
Tribunale di Palmi.
Data per acquisita l'erroneità della riduzione del 50% applicata dal Giudice del primo grado, il Tribunale di Palmi aveva adottato il seguente criterio progressivo: 1) la nota Tabella del Tribunale di
Milano è stata ritenuta utile per fissare il minimo liquidabile;
2) la Tabella del Tribunale di Roma è stata utilizzata per gli ulteriori indici indicativi a punti;
3) la prassi del Tribunale di Palmi è stata posta a fondamento della liquidazione di € 10.000,00 per ogni punto eccedente il minimo milanese.
Secondo le appellanti si tratterebbe di un criterio tutt'altro che uniforme e volto a soddisfare una esigenza di complementarità valutativa: ribadiscono che la motivazione in quel segmento sarebbe incomprensibile o quantomeno complessa dal momento che vengono adottati i minimi tabellari Milanesi senza comprenderne il criterio di applicazione. In secondo luogo, la denunciata applicazione della Tabella di Roma per la liquidazione degli ulteriori indici indicativi a punti, non collima con i valori che a quegli indici la medesima Tabella attribuisce.
Dunque, secondo le appellanti, il Tribunale di Palmi – per un verso – avrebbe ignorato l'indice indicativo a punti relativo all'età della vittima e, comunque, attribuito valori errati (diversi da quelli previsti dalla Tabella di Roma) ai singoli indici.
Pertanto, il danno non patrimoniale (danno morale, danno da perdita delle relazioni parentali e danno da perdita del congiunto e danno da perdita di chance) sulla scorta della sentenza n.12408/2011 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, andrà liquidato secondo i parametri indicati dal
Tribunale di Milano, applicati in tutta Italia dopo la nota decisione.
La tabella di danno prevede, infatti, una forbice valutativa graduabile secondo una scala di intensità, che considera l'età della defunta, l'età ed il sesso dei superstiti, il rapporto di parentela, la convivenza o meno, la composizione del nucleo familiare e modalità di commissione dell'illecito.
Le istanti, sottolineano ancora che, a seguito del fatto antigiuridico attribuito al , Parte_5 hanno visto stravolta, in maniera irreversibile, l'agenda della loro quotidianità con innegabili risvolti negativi sul fare reddituale. In particolare, così riportano: “ cittadina bulgara, Persona_1 nell'anno 2006, per migliorare la qualità di vita della propria famiglia, decideva di migrare in Italia con l'intento di portarvi anche i propri familiari. Giunta a Rosarno, dove si trovava una consistente colonia di cittadini bulgari, era stata regolarmente assunta presso la Ditta NE di Rosarno
(RC) con la mansione di bracciante agricola. Contestualmente svolgeva altri lavori domestici, proprio per intensificare i guadagni e contribuire dignitosamente al mantenimento dei propri congiunti, con i quali voleva ricongiungersi. La sig.ra però aveva sempre Persona_1 mantenuto vivo ed anzi alimentato il cordone ombelicale che la legava indissolubilmente all'intera famiglia (figlia, sorella e madre) con la quale si ricongiungeva spesso. Per come indicato dai testimoni, la vittima periodicamente andava in IA per poi tornare in Italia, dimostrando di sacrificare la propria esistenza pur di offrire nuovi orizzonti di vita ai propri congiunti. D'altronde era circostanza pacifica che la sig.ra nonostante si trovasse in Italia, aveva Persona_1 continuato ad essere un insostituibile supporto morale di cui gli odierni attori beneficiavano anche per la soluzione di problemi di vita quotidiana”. In particolare, l'unica figlia non ancora Parte_1 maggiorenne sarebbe stata privata dell'affetto e del sostegno economico della madre, e per tale motivo aveva visto modificarsi improvvisamente tutti i suoi progetti di vita futura legati allo studio e al ricongiungimento con la madre in Italia. La sig.ra sarebbe Parte_3 stata privata dell'unica sorella, mentre la sig.ra ha dovuto Parte_2 tollerare il dolore di sopravvivere a una delle due figlie.
Per quanto detto, chiedono di sottoporre a nuovo vaglio la quantificazione del danno da perdita parentale complessivamente inteso, attenendosi alle Tabelle di Milano e, così, riconoscendo, tenuto conto del massimo sconvolgimento della vita delle appellanti, allegato e provato:
- in favore di la somma di € 326.150,00; Parte_1
- in favore di la somma di € 326.150,00; Parte_2
- in favore di la somma di € 141.620,00. Parte_3
In subordine, qualora il criterio di utilizzo in combinato disposto delle due tabelle (applicazione dei minimi milanesi, con individuazione del valore di € 10.000,00 per ogni punto romano ulteriore), le appellanti chiedono che la sentenza venga riformata, riconoscendo alle attrici le seguenti somme a titolo di danno da perdita parentale:
- per figlia di anni 18 TOT: € 275.960,00; Parte_1
- per madre di anni 67 TOT: € 275.960,00; Parte_2
- per sorella di anni 44 TOT: € 114.020,00. Parte_3
Con il terzo e ultimo motivo d'appello chiedono la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha condannato i convenuti in solido alla corresponsione dei compensi professionali, liquidandoli in €
13.430,00. Il Giudice di primo grado così affermava: “le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste
a carico dei convenuti in solido in favore delle attrici e liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della causa, come risultante dal decisum e non dal disputatum”.
Secondo le appellanti, tuttavia, il valore della domanda complessivamente intesa è risultato essere di € 201.650,00, ottenuto decurtando dalla somma di € 341.650,00 (di cui € 232.970,00 per danno non patrimoniale ed € 108.680,00 per danno patrimoniale), quella di € 140.000,00 già riconosciuta dal Giudice penale ai congiunti della vittima (€ 60.000,00 alla figlia, € 40.000,00 alla madre, € 40.000,00 alla sorella). Il Tribunale di Palmi, attenendosi allo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, ha liquidato € 13.430,00, così come risulta applicando il valore medio alle singole fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisione).
Secondo le appellanti il criterio di liquidazione applicato dal Tribunale di Palmi si è posto in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 4 co. 1 e 2 del D.M. 55/2014. Quindi, nel caso in esame, considerata l'importanza, la natura ed il valore della causa che riguardato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad un omicidio stradale, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché le condizioni non abbienti degli attori e la copiosissima corrispondenza con essi intrattenuta, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.M.
55/2014, andrà applicato lo scaglione dei compensi professionali dei massimi e non dei medi.
In definitiva, si chiede che la sentenza gravata venga riformata in punto di liquidazione dei compensi professionali, da determinarsi in € 47.032,94, come segue:
- Fase di studio € 4.374,00;
- Fase introduttiva € 2.790,00;
- Fase istruttoria € 10.800,00;
- Fase decisoria € 7.290,00;
- Aumento ex art. 4 co. 2 = 40% € 10.101,60;
- Aumento ex art. 4 co. 8 = 33% € 11.677,34;
- TOTALE € 47.032,94 il tutto, oltre spese rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
In data 7.10.2019 si costituisce la impugnando e Controparte_4 contestando tutte le avverse richieste e deduzione e proponendo appello incidentale.
In particolare, chiede in via preliminare ed in rito di disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio RG 736/2019 proposto da avverso la medesima sentenza del Controparte_3
Tribunale di Palmi n. 501/2019; di rigettare l'appello principale proposto dalle sig.re
[...]
in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile ed infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa deve essere posta a carico, in misura prevalente o in subordine paritaria, anche della vittima sig.ra riducendo di Persona_1 conseguenza gli importi liquidati a titolo risarcitorio in favore degli aventi diritto;
accertare e dichiarare che sussiste concorso di colpa in capo alla vittima, sig.ra Persona_1 per aggravamento del danno conseguente al mancato uso della cintura di sicurezza, riducendo di conseguenza gli importi liquidati a titolo risarcitorio in favore degli aventi diritto;
accertare e dichiarare che la sig.ra non ha subito danno patrimoniale ovvero, Parte_1 in via del tutto subordinata, rideterminare lo stesso in misura inferiore;
condannare le appellanti, sig.ra e , a restituire le somme dalle stesse Parte_1 Parte_2 percepite in forza della sentenza di primo grado, che per effetto dell'emananda sentenza risulteranno essere non dovute, oltre interessi legali dalla data del percepimento fino alla restituzione effettiva.
Con vittoria delle spese di giudizio.
La compagnia assicurativa preliminarmente lamenta quanto dedotto dalle appellanti con l'appello principale e contesta che, in realtà, la sentenza al paragrafo 4.2.2., dà atto che i pregiudizi esistenziali conseguenti la perdita del congiunto potessero essere provati anche tramite presunzioni. Difatti, il Tribunale affermava che: “del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da Parte_1
né il percorso da proseguire in Italia. Dei testimoni escussi, soltanto ,
[...] Testimone_1 all'udienza del 24.2.2017, ha riferito di essere a conoscenza del fallimento del progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione è inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima”.
Orbene, le appellanti pur riconoscendo che effettivamente la circostanza riferita dal teste circa il presunto trasferimento in Italia di tutta la famiglia era condizione riferita de relato actoris, affermano poi che, invece, su altri fatti, riferite dal medesimo testimone, lo stesso ne avrebbe avuto conoscenza effettiva e diretta. In realtà, secondo la compagnia, non sarebbe così e sottolinea che nella prova testimoniale tutte le risposte fornite dal testimone sono relative a circostanze dallo stesso apprese solo in quanto allo stesso riferite dalla sorella della vittima: “la sorella della defunta mi ha detto che sarebbe dovuta venire in Italia………mi aveva anche chiesto un prestito dicendomi che la sorella aveva preparato tutto. Non so se nel 2008 sono poi venuti…”. Sarebbe, dunque, di tutta evidenza, secondo la compagnia assicurativa, che il teste non aveva alcuna conoscenza diretta dei fatti e che si era limitato a riportare quanto allo stesso riferito dalla parte attrice, sorella della defunta. Correttamente, quindi, in Tribunale aveva ritenuto dette dichiarazioni inutilizzabili in quanto apprese dalla stessa parte attrice (sorella della vittima).
Quanto poi alla circostanza relativa alla “figlia della signora studiava, era ancora piccola e Pt_8 dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola” l'assicurazione sottolinea che al momento del sinistro la figlia della vittima aveva diciotto anni, quindi forse il teste intendeva dire che la figlia era piccola quando la madre si era trasferita in Italia.
Quanto al fatto che la ragazza avesse lasciato la scuola dopo la morte della mamma è circostanza del tutto normale avendo la stessa, con il compimento del diciottesimo anno, evidentemente, completato le scuole superiori. Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale e non contestato con l'atto di appello “non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da Parte_1 né il percorso da proseguire in Italia”: ciò vale quindi a privare di pregio anche la censura relativa al mancato utilizzo delle dichiarazioni quale prova valutabile ai sensi dell'art. 2729 c.c.
La assume che la norma codicistica ex adverso invocata impone di ammettere solo CP_1
“presunzioni gravi, precise e concordati”: elementi questi non ravvisati dal Giudice di primo grado.
Ancora, le appellanti contestano poi che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente le tabelle del
Tribunale di Palmi. Anche tale censura, secondo la compagnia assicurativa, non appare meritevole di accoglimento. Ed invero il Giudice di primo grado, in conformità all'orientamento del Tribunale di
Palmi e per rendere maggiormente controllabile e verificabile la liquidazione del danno in funzione di parametri oggettivi, aveva ritenuto di applicare dei criteri analoghi a quelli applicati dal Tribunale di Roma e non già gli stessi identici criteri in uso presso il Tribunale di Roma. La scelta dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale rientra nell'ambito dei poteri e della competenza del giudicante e non può essere validamente contestata se i criteri adottati sono comunque oggettivi ed imparziali, trattandosi sempre di liquidazione equitativa. Del resto, a prescindere dalla decurtazione del 50% disposta dal Tribunale in ragione del fatto che non è stato provato il danno da sconvolgimento della vita familiare, l'importo di € 102.980,00, liquidato in favore della figlia a mero titolo di intima sofferenza per il legame affettivo perso, corrisponderebbe quale valore pieno tabellare ad € 205.960,00 ampiamente superiore rispetto all'importo minimo di € 165.960,00 previsto dalle tabelle di Milano.
Sul motivo d'appello relativo alla “quantificazione del danno” la chiede che venga CP_1 dichiarato inammissibile in quanto non contiene specifiche censure alla sentenza di primo grado, ma si sostanzia in una mera richiesta affinché venga sottoposta “a nuovo vaglio la quantificazione del danno da perdita parentale complessivamente inteso, attenendosi alle Tabelle di Milano…”. L'assicurazione evidenzia che l'appello, anche ai sensi dell'art. 342 cpc, non può mai sostanziarsi in una mera richiesta di riesame di quanto già deciso dal primo Giudice, ma deve sempre contenere
“l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge...”. Con l'ultimo punto dell'appello principale “sui compensi professionali: errata applicazione del D.M.55/2014 e s.m.i”, controparte censura la sentenza non già con riferimento al “valore della causa, come risultante dal decisum e non dal disputatum”, accettando quindi lo scaglione applicato dal Giudice di primo grado per i giudizi compresi tra € 52.000 ed € 260.000, ma contestando l'applicazione dei valori medi in luogo di quelli massimi. Secondo la compagnia, l'appello sul punto è inammissibile per genericità, atteso che non vengono specificatamente indicati i motivi per i quali sarebbero dovuti i massimi di tariffa e non già i medi. Ed invero, la semplice enunciazione astratta dell'importanza, della natura e del valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni trattate non sostanziano validi motivi di censura per la riforma della sentenza di primo grado. Anche la richiesta di aumento del compenso del 20% per ciascuna parte appare infondata, tenuto conto del fatto che nella sostanza la posizione delle tre parti rappresentate era sostanzialmente identica, nascendo il diritto risarcitorio di ciascuna parte sempre dal medesimo sinistro e quindi dal decesso della sig.ra Parte_9
Dunque, l'importo liquidato dal Tribunale in complessivi € 13.430,00 oltre accessori di legge, appare certamente congruo in relazione all'attività professionale svolta, mentre per contro la richiesta di ben
€ 47.032,00 oltre accessori di legge, appare del tutto esagerata.
Quanto all'appello incidentale, la compagnia assicurativa propone 3 motivi di gravame:
1. “In ordine all'accertamento del concorso di colpa della vittima nella determinazione del sinistro per omessa precedenza. Violazione dell'art. 145, co 1 e 2, del codice della strada;
2. In ordine al concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
3. Sul danno patrimoniale”. Con il primo d'appello la compagnia censura la sentenza di primo grado ed effettua una ricostruzione in ordine alla dinamica dell'incidente evidenziando che la sig. provenendo da via Persona_1
Malpezza diretta verso via Mercadante, attraversava perpendicolarmente la strada SP 51; nel compiere tale attraversamento della SP 51 la stessa aveva occupato prima la corsia con direzione
Rosarno – S. Ferdinando e poi, giunta al centro della carreggiata, aveva iniziato ad impegnare la corsia con direzione S. Ferdinando – Rosarno sulla quale transitava il sig. alla guida Parte_5 della Honda;
la vettura Honda proveniva da destra rispetto alla vettura Fiat IP condotta dalla vittima. Il Tribunale affermava invece che “all'incrocio non c'era segnaletica né orizzontale né verticale, incluso la stop allo sbocco della strada statale (apposto dopo il sinistro dai competenti organi comunali), sicchè l'attraversamento era consentito e non sussisteva, contrariamente a quanto eccepito dalla società alcun obbligo per le di dare precedenza”. CP_1
Tale affermazione, secondo l'appellante incidentale, merita censura in quanto ai sensi dell'art. 145, co 2, del codice della strada “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Quindi l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale e del segnale di stop non vale ad escludere che la , in applicazione della regola generale secondo la quale si deve sempre dare la Persona_1 precedenza ai veicoli che provengono dalla destra, avrebbe dovuto dare la precedenza al sig.
. Il fatto poi che il sinistro si fosse verificato quando la vettura Fiat IP condotta Parte_5 dalla vittima era giunta al centro della SP, non escludeva, ma anzi confermava, sempre secondo la compagnia assicurativa, la responsabilità della vittima stessa. Ed invero la Fiat IP trovandosi ancora al centro della SP, si sarebbe dovuta fermare in modo da non ostruire il passaggio della vettura Honda. Sostanzialmente, quindi, la sig.ra si era fermata dopo aver già parzialmente Persona_1 impegnato la corsia sulla quale stava transitando il , il quale si era trovato quindi la Parte_5 corsia ostruita dalla vettura Fiat IP posta in senso trasversale e nulla aveva potuto fare per evitare lo scontro.
Dunque, la assume che la vittima abbia usato la massima prudenza, così come CP_1 prescritto dal comma 1 dell'art. 145 citato, avendo attraversato perpendicolarmente la SP, senza adeguatamente valutare la provenienza di veicoli specie dal lato destro.
Non contesta la responsabilità del , peraltro già accertata in sede penale, ma una quota Parte_5 di responsabilità concorrente in capo alla vittima stante la violazione dell'obbligo di concedere la precedenza. Peraltro, nel caso di specie è stato ritenuto che il procedesse ad una velocità Parte_5 di circa 90 Km/h (velocità che peraltro non è stata accertata): velocità che in ogni caso, sebbene ritenuta eccessiva dal Giudice penale, non è poi così eccesiva in relazione alla S.P. percorsa. Per contro è di tutta evidenza che la vera causa del sinistro è da ricercare nell'attraversamento della Fiat
IP della S.P. senza concedere la precedenza al veicolo che proveniva da destra. Se la vittima avesse concesso la dovuta precedenza, certamente il sinistro non si sarebbe verificato. Per contro, se il avesse tenuto una velocità più ridotta, forse il sinistro non avrebbe avuto conseguenze Parte_5 letali, ma comunque si sarebbe verificato. La compagnia chiede, pertanto, ai fini civili la corresponsabilità imputabile alla vittima pari all'80% - 70% e comunque, in subordine in misura non inferiore al 50%.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza laddove il Giudice di primo grado riconosce ed afferma che la vittima “non indossava la cintura di sicurezza” (cfr pag. 8), affermando successivamente di “dubitare dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima”. La vittima, secondo la compagnia assicurativa, è stata sbalzata fuori dalla vettura proprio perché non indossava la cintura di sicurezza ed è proprio in conseguenza della fuoriuscita dall'abitacolo e del conseguente urto del corpo sull'asfalto che si è verificato il decesso. E' infatti fatto notorio che il corretto uso delle cinture di sicurezza, proprio perché trattiene il corpo in posizione all'interno della vettura, avrebbe certamente impedito proprio il verificarsi dell'evento morte. Il mancato uso della cintura di sicurezza costituisce comunque, quantomeno, una concausa dell'evento morte. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione formulata affinché venisse posto a carico della vittima una corresponsabilità per mancato uso della cintura di sicurezza, con conseguente riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio quantomeno del 30% in relazione questo ulteriore profilo specifico di corresponsabilità.
In riforma della sentenza di primo grado chiede quindi darsi atto che: la vittima è stata sbalzata fuori dell'abitacolo perché non utilizzava la cintura di sicurezza il mancato uso della cintura di sicurezza aumenta notevolmente il rischio di morte in caso di incidente stradale proprio in relazione allo sbalzo del corpo al di fuori dell'abitacolo, così come infatti si è verificato nel caso di specie;
sussiste concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza;
per l'effetto gli importi dovuti a titolo risarcitorio devono essere ridotti quantomeno del 30% in relazione a questo ulteriore profilo specifico di corresponsabilità imputabile alla vittima.
Relativamente al danno patrimoniale, la sentenza di primo grado ha riconosciuto in favore della figlia della vittima, sig.ra un danno patrimoniale da lucro cessante per Parte_1 complessivi € 107.180,00, importo ottenuto moltiplicando l'importo di € 10.718,00 che, a dire del primo Giudice, la vittima avrebbe inviato ogni anno alla figlia per dieci anni e cioè sino al compimento dei 28 anni di età da parte della figlia “considerata l'età media in cui si ha accesso al mondo del lavoro per un giovane che studia”. Tale liquidazione, secondo la compagnia assicurativa, deve essere riformata. Ed invero, in primo luogo, contesta fermamente l'applicazione del triplo della pensione sociale al fine di determinare il reddito presunto della vittima in €. 17.862,00. Parte attrice nell'atto di citazione aveva affermato che la vittima produceva un reddito netto annuo di
€ 10.800,00; se dunque la stessa parte attrice aveva dichiarato che il reddito della defunta era di
€10.800,00, la compagnia contesta come il Tribunale possa aver ritenuto di determinare il reddito stesso in ben € 17.862,00, incorrendo anche nel vizio di ultra petizione. Invero, l'istruttoria (dichiarazioni testimoniali e documentazione in atti) aveva dimostrato che la vittima lavorava e quindi l'applicazione del triplo della pensione sociale non appare assolutamente condivisibile, dovendosi fare riferimento al reddito effettivo della vittima, così come indicato da parte attrice;
sempre parte attrice ha poi anche dichiarato che la vittima inviava alla figlia i 2/3 del proprio reddito e quindi l'importo di € 7.200,00 all'anno. Ebbene a fronte di tale espressa dichiarazione certamente il Tribunale non poteva affermare che la vittima inviava alla figlia €10.718,00. Anche sotto tale profilo la pronuncia è quindi affetta dal vizio di ultrapetizione. Inoltre, secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe alcuna prova dell'invio di un tale ammontare di denaro, così come non vi era prova certa neanche dell'invio di € 7.200,00; il Tribunale avrebbe quindi dovuto prendere come riferimento il reddito annuo netto prodotto dalla vittima, pari ad €
10.800,00 (circa €. 900,00 al mese), così come dichiarato da parte attrice in citazione e su tale importo determinare poi, sulla base delle risultanze istruttorie, la quota che la vittima stessa inviava. Appare improbabile che la vittima, a fronte di un reddito mensile di €. 900,00, inviasse alla figlia ben
€ 600,00 al mese, non potendo provvedere a se stessa con soli €. 300,00. Pertanto, in difetto di prova sull'entità delle somme effettive inviate ogni mese, il Giudice di primo grado avrebbe potuto stimare al massimo in € 300,00 mensili e quindi € 3.600,00 annuali la somma che la vittima destinava al mantenimento della figlia;
infine il Tribunale ha ritenuto che la madre avrebbe continuato ad inviare denaro alla figlia per 10 anni e cioè sino al compimento dei 28 anni di età, giustificando tale dato in relazione all'età media di accesso al lavoro “per un giovane che studia”. Sta di fatto però che, come riferito anche dal teste di parte attrice la figlia della Testimone_1 vittima dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola;
sul punto la compagnia ha evidenziato che, avendo la ragazza già compiuto i diciotto anni al momento del sinistro, è normale che avesse terminato la scuola, non risultando la volontà di proseguire con gli studi, così come dà atto anche la stessa sentenza di primo grado laddove alla pag. 14 afferma “non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da né il percorso da proseguire in Parte_1
Italia”. Se dunque la ragazza aveva terminato la scuola e non studiava, non può ragionevolmente presumersi che sino al compimento del 28 anno di età la avrebbe continuato ad essere Parte_1 mantenuta dalla madre.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.9.2019 e notificato in data 11.9.2019, nel fascicolo
r.g. 736/2019, propone appello nei confronti Controparte_3 [...]
e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti della chiedendo di: accertare che, in conseguenza Controparte_4 della morte di ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale, presente e Persona_1 futuro, di complessivi € 315.647,45; per l'effetto, detratto da tale somma l'importo già versato a titolo di provvisionale dalla in data 31.5.2013, pari ad € 62.229,04, Controparte_4 condannare e , rispettivamente nelle qualità di conducente Parte_5 Parte_4
e proprietaria del veicolo Honda Accord targato CP082AD, nonché la responsabile civile
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di responsabile Controparte_4 civile in forza della polizza R.C.A, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 253.418,41 a titolo di residuo danno patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, subito da Controparte_3 in conseguenza del citato sinistro, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia;
il
[...] tutto oltre rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat, nonché agli intessi di legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con condanna alla refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
Con il primo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di
“danno morale, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c. nella parte in cui, a pag. 13 della motivazione, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attualità dell'affectio maritalis” parte appellante ribadisce che il Giudice di prime cure – dopo aver richiamato, in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di onere della prova e regime della “presunzione” del danno morale conseguente alla lesione del rapporto parentale - ha ritenuto nel caso di specie di poter considerare superata la predetta presunzione.
E ciò sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi (udienza civile del 24.2.2017) Testimone_4
e (udienza penale del 10.6.2010), secondo cui la era “di Testimone_2 Persona_1 fatto” separata dal coniuge, e secondo cui la figlia conviveva con la nonna e con la zia materna;
l'invio di denaro da parte della avvenisse a favore della figlia e/o di terze persone (ma mai a Persona_1 favore del padre), così come – secondo il Giudicante – poteva evincersi dalle relative ricevute di versamento.
Orbene, secondo parte appellante, siffatta valutazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta ed in contrasto con le risultanze documentali agli atti (cfr. il certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato in data 2.10.2008, e quindi in epoca successiva al sinistro per cui è causa, nel quale marito e moglie risultano regolarmente coniugati e padre e figlia risultano entrambi domiciliati in Pirgovo); in particolare, le dichiarazioni rese dal sig. all'udienza penale del Testimone_3
14.10.2010, che aveva riferito di conoscere da molto tempo la signora o di aver Parte_3 conosciuto personalmente “i familiari della signora ” all'epoca in cui si era recato in Parte_3
IA in compagnia della medesima (conoscenza diretta che invece gli altri due testimoni hanno espressamente escluso!); o che i soldi inviati alla figlia (con Western Union o in contanti mediante gli autisti che effettuavano la tratta Italia/IA) venivano poi dalla medesima girati in parte anche al padre.
Secondo l'appellante, quindi, sarebbe di tutta evidenza che, la conoscenza diretta e personale da parte del non solo della vittima del sinistro, ma anche dei familiari residenti in Testimone_3
IA, rendeva il teste de quo sicuramente più attendibile dei testi e Testimone_1 [...] che, invece, avevano appreso de relato le circostanze riferite (la prima in Testimone_2 particolare si è limitata a dire che “so che era separata dal marito e non so nulla di lui perché viveva in un altro paese”).
Il fatto che la figlia della defunta convivesse stabilmente con la zia e/o la nonna non risulta poi provato in modo certo: infatti, posto che il padre era affetto da una grave patologia tumorale (circostanza accertata dal Giudice a mezzo della documentazione prodotta), è verosimile che sia stato costretto a lasciare la figlia per alcuni periodi, magari anche relativamente lunghi, in compagnia della suocera o della cognata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice di prime cure doveva “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Orbene, come già ricordato con la comparsa di costituzione in giudizio
[...] in ragione dell'eccepito massimale di polizza, chiedeva – in rito - all'adito CP_4
Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa l'odierna appellante (quale marito della vittima del sinistro stradale) “per consentire allo stesso di formulare le sue richieste risarcitorie e poter quindi procedere, in ipotesi di incapienza del residuo massimale di polizza, alla ripartizione del massimale stesso tra tutti gli aventi diritto”. Aggiungeva poi la chiamante in causa che “il marito della vittima ha infatti certamente diritto al risarcimento, avendo lo stesso già esercitato l'azione in sede penale ed ottenuto la provvisionale di
€ 60.000,00, e concludeva affermando che “Una parte del massimale ancora disponibile dovrà quindi necessariamente essere riservata al marito della vittima”. Dunque, la nelle conclusioni di merito della citata comparsa chiedeva quindi Controparte_4 al Giudice adito di “liquidare i danni in favore delle attrici e del marito qui chiamato in causa nei limiti in cui gli stessi saranno ritenuti accertati e provati in corso di causa […]. In subordine per il caso di non costituzione e/o no formulazione di domanda da parte del chiamato in causa sig.
[...]
accertare e comunque liquidare in favore dello stesso l'importo spettante a Controparte_3 titolo di risarcimento danni per la morte della moglie”. Tuttavia, in comparsa conclusionale il procuratore della cambiava completamente verso CP_1 ed a pag. 11 scriveva che “per quanto riguarda invece la posizione del coniuge che risultava separato
e comunque non convivente da tempo con la vittima (né peraltro convivente con la figlia e ciò proprio in ragione della separazione) si ritiene che l'importo minimo di € 165.960 previsto dalle tabelle milanesi per coniuge convivente, debba essere ulteriormente ridotto e sempre rapportato all'effettivo valore di acquisto della moneta. Si ritiene equo l'importo di € 60.000 già liquidato titolo di provvisionale penale, salvo ovviamente le valutazioni di equità e giustizia di codesto Tribunale”. In altri termini, se fino alla comparsa conclusionale a detta della una parte del Controparte_4 massimale di polizza doveva essere necessariamente riservato al marito (per la quota di risarcimento eccedente la somma già incassata a titolo di provvisionale), a partire dal citato atto conclusivo nulla era più dovuto al medesimo, in quanto “separato e comunque non convivente da tempo con la vittima”. Orbene, oltre che totalmente infondata nel merito la circostanza de quo (status di separato di fatto) è stata allegata per la prima volta in comparsa conclusionale, e come tale oltre i termini per la cristallizzazione del thema decidendum (comparsa di costituzione, o comunque prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc); pertanto, anche laddove dalle risultanze istruttorie fosse risultato quanto sopra per il principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc il Giudice non avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione siffatta circostanza di fatto, pena la lesione del principio del contraddittorio.
Se, infatti, avesse contestato espressamente in comparsa di costituzione lo status di CP_4 coniuge, l'attualità dell'affectio maritalis e dedotto la circostanza della separazione di fatto tra i coniugi, il marito avrebbe potuto articolare ulteriori mezzi istruttori in tal senso per suffragare le risultanze istruttorie del giudizio penale, ma a ben vedere non solo non c'è stata un'espressa contestazione sul punto, o comunque allegazione della circostanza poi invocata, ma vi è stato anzi un esplicito riconoscimento in tal senso, posto che a pag. 8 della comparsa di costituzione CP_4 affermava che “il marito della vittima ha infatti certamente diritto al risarcimento, avendo lo stesso già esercitato l'azione in sede penale ed ottenuto la provvisionale di € 60.000,00”, e concludeva affermando che “Una parte del massimale ancora disponibile dovrà quindi necessariamente essere riservata al marito della vittima”. In conclusione, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata sul punto, nel senso di ritenere provato, anche in via presuntiva, l'affectio maritalis tra i coniugi e, conseguentemente, riconosciuto il danno patrimoniale/danno morale nella misura ritenuta di giustizia.
Con il secondo motivo rubricato: “Omessa liquidazione del danno non patrimoniale sub specie danno da perdita del rapporto parentale per lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali” a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c.” parte appellante evidenzia che il Tribunale di Palmi aveva ritenuto, erroneamente, che non fosse stata raggiunta la prova in punto di danno da perdita del rapporto parentale nella sub specie di “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, rendendo, al capo 4.2.2. la seguente motivazione: “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistente nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui egli versava, è rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio”.
Secondo l'appellante tale parte della motivazione va senz'altro riformata, poiché in contraddizione con la piattaforma probatoria emersa in istruttoria. Segnatamente, la testimonianza resa dal all'udienza penale del 14.10.2010 Testimone_3 non è stata presa in alcuna considerazione, perché se - come affermato dal teste – i soldi inviati alla figlia dalla madre venivano poi “girati” anche al padre, non v'è dubbio alcuno che “a monte” di quel contributo economico vi fosse anche quell'apporto morale “a distanza” che invece il Giudice ha ritenuto a priori di escludere. Alle circostanze richiamate, l'appellato aggiunge che se è vero come è vero che la defunta contribuiva certamente al sostentamento del marito, deve discenderne che la premorienza della e la improvvisa perdita di una fonte di sostentamento ha certamente inciso Parte_9 anche sotto il profilo esistenziale sulla quotidianità e sulle scelte future dell'appellante. In conclusione, lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti in capo all'appellante è stato allegato e provato in via diretta o, comunque, in via presuntiva.
La sentenza, pertanto, va riformata anche nel punto (pag. 15) in cui esclude il marito dal risarcimento del danno con una statuizione che invece lo riconosca.
Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 nella parte in cui, a pag.20 della motivazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'invio di denaro al marito” l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da lucro cessante dal momento che il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova in punto di danno patrimoniale (da lucro cessante).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2019 si costituisce nel fascicolo
r.g. 736/2019 la chiedendo in via preliminare ed in rito Controparte_4 di disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio R.G. 663/2019 proposto da
[...]
avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesima sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2019, giudizio nel quale Controparte_4 si è già costituita formulando appello incidentale anche nei confronti del sig. Controparte_3
; rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto
[...] Controparte_3 inammissibile ed infondato;
con vittoria delle spese di giudizio.
In data 14.12.2020 il fascicolo r.g. 663/2019 viene riunito al fascicolo n. 736/2019.
e sebbene destinatari di regolare notifica Parte_4 Parte_5 dell'atto di appello, non si sono costituiti in giudizio. All'udienza del 12.9.2024 la causa è assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve rilevarsi il mancato deposito dei fascicoli di parte degli appellanti
e Parte_1 Parte_2 [...]
tanto nel fascicolo r.g. 663/2019 quanto nel fascicolo r.g. 736/2019 da parte di Parte_3
. Controparte_3
Sul punto, una recente Cass. civile sez. I, 29.11.2023, n. 33171 ha stabilito che: “Il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione un documento non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto nella sentenza impugnata”; e ancora Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16.2.2023: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”.
Dunque “Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10202 del 17.4.2023).
Invero, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Quanto al merito, nel procedimento r.g. 663/2019 R.G. con il primo motivo di gravame e Parte_1 Parte_2 Parte_3 lamentano l'omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sub specie
[...]
“sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, con il secondo motivo, contestano il quantum del risarcimento.
I motivi di gravame, stante la connessione tra loro intercorrente, meritano una trattazione congiunta.
Il primo giudice ha ritenuto che le parti non abbiano dimostrato lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”. In particolare, ha osservato che “del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da né il percorso da proseguire in Italia. Dei Parte_1 testimoni escussi, soltanto , all'udienza del 24.2.2017, ha riferito di essere a Testimone_1 conoscenza del fallimento del progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione è inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima”. Sulla scorta di tale valutazione, l'organo giudicante di primo grado ha proceduto in tali termini alla liquidazione del danno da perdita parentale: a (figlia) è stata Parte_1 attribuita la somma pari ad euro 102.980,00 (ottenuta aggiungendo all'importo minimo di euro 165.960,00, euro 40.000,00 per la drammaticità del fatto e per l'età del superstite, decurtando di ½ il valore ottenuto); a (madre) la somma pari ad euro 97.980,00 (ottenuta Parte_2 aggiungendo all'importo minimo di euro 165.960,00, euro 30.000 per la drammaticità del fatto e decurtando di ½ il valore ottenuto), ad sorella, la somma pari ad euro Parte_3
32.010,00 (ottenuta aggiungendo all'importo minimo di euro 24.020,00, euro 40.000,00 per la drammaticità del fatto e per l'età del superstite, decurtando di ½ il valore ottenuto).
In effetti, gli importi così determinati sono inferiori ai minimi tabellari, avendo ritenuto il primo giudice che gli importi previsti dalle tabelle di Milano fossero comprensivi del danno da perdita parentale complessivamente inteso nelle sue estrinsecazioni intima e relazionale.
Pertanto, non riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale nella sua accezione di sconvolgimento delle abitudini di vita e di adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto, ha ridotto della metà il risarcimento previsto.
Il percorso argomentativo del primo giudice appare pienamente condivisibile nelle sue premesse.
Ed invero, non può che concordarsi con la valutazione fatta e ritenere che il compendio probatorio in atti non consenta di ritenere sufficientemente provato lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto.
Sul punto, le parti appellanti contestano la valutazione dell'esame testimoniale eseguito dal primo giudice e rilevano che il testimone avrebbe altresì riferito circostanze di cui era a conoscenza diretta, quale quella di avere prestato del denaro alla sorella della defunta per poter affrontare il viaggio (cfr. deposizione resa dal teste all'udienza del 24/02/2017: “La sorella della defunta mi ha detto che sarebbe dovuta venire in Italia nel 2008 anche con tutta la famiglia (cioè con la nipote e la mamma)
e mi aveva anche chiesto un prestito dicendomi che la sorella aveva preparato tutto. Non so se nel
2008 siano poi venuti, io li ho visti sempre in IA. Loro sarebbero dovuti venire per cercare lavoro in Italia perché non lavoravano in IA. La figlia della signora studiava, era ancora Pt_8 piccola e dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola.”).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa (Cassazione civile, sez. II, 07/10/2020, n.
21568). Nel caso specifico, tuttavia, non sono stati prospettati elementi ulteriori atti ad avvalorare la tesi sostenuta dalle parti appellanti e la testimonianza resa, nella misura in cui è utilizzabile in questa sede, è connotata da una genericità che non consente di attribuirle una sufficiente valenza probatoria.
Il teste non ha infatti indicato quando tale prestito gli sarebbe stato chiesto, a quanto ammontasse, se egli lo avesse accordato, né ha indicato quale percorso di studi avrebbe dovuto intraprendere la figlia o perché abbia interrotto quello incorso.
Né tali elementi emergono in altro modo: non si comprende, per esempio, quando la famiglia si sarebbe dovuta trasferire in Italia, non emerge la ricerca di un'abitazione ove il nucleo familiare proveniente dalla IA avrebbe dovuto installarsi in Italia, neppure si evince che la sorella della vittima abbia cercato un lavoro da svolgere in Italia, non è dato comprendere quale percorso di studi avrebbe dovuto intraprendere la figlia in Italia.
Non emerge dagli atti, dunque, quello sconvolgimento massimo dei progetti di vita conseguenziale alla morte della loro congiunta invocato dalle appellanti. Tuttavia, non può non considerarsi che il primo giudice abbia effettuato una liquidazione del danno inferiore ai minimi tabellari.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio a forbice, che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era vecchia e malata e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso)”.(Cassazione civile, sez. VI ,
08/09/2022 , n. 26440)
Dunque, non appare condivisibile la riduzione eseguita dal primo giudice che, nonostante fosse previsto un criterio a forbice, abbia decurtato della metà l'importo determinato a titolo di risarcimento, pervenendo così a liquidare una cifra inferiore a quella prevista dal minimo tabellare.
Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere riformata.
Quanto all'entità del danno risarcibile, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021).
In conclusione, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema
Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n. 31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n.
25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018; cfr. Cass. civ. n. 22397/2022).
Ai fini della concreta liquidazione del predetto danno, le tabelle di elaborazione giurisprudenziale, consentono di tenere conto delle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno (v. Cass. civ. n. 25541/2022).
La tabella alla quale occorre fare riferimento ai fini della presente decisione - conformemente agli ultimi arresti giurisprudenziali - è quella del giugno 2024.
Ed infatti, principio affermato dalla Corte di legittimità è quello che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione.
Con la sentenza 10579/2021, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Le tabelle di Milano del 2022, elaborate a seguito di tale pronuncia, rispettano ed applicano i principi elaborati dalla Corte di Cassazione. Sono state considerate, infatti, le circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: 1) l'età della vittima primaria;
2) l'età della vittima secondaria;
3) la convivenza;
4) l'esistenza di superstiti;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva”, la quinta è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle del 2024 consentono di graduare anche l'aspetto relativo alla natura della relazione.
Nel caso di specie, la vittima primaria, aveva 42 anni quando si è verificato il sinistro, la figlia aveva
18 anni, la madre 67 anni, la sorella aveva compiuto 44 anni.
Considerando, quindi, l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, la composizione del nucleo familiare primario, l'assenza di un rapporto di convivenza con la vittima ed applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano 2024, si perviene, quanto alla liquidazione del danno parentale in favore di (figlia) ad un importo del risarcimento pari ad € Parte_1
234.660,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 26; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (uno): 14; Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0; Punti totali riconosciuti: 60.
Quanto alla madre, l'importo del risarcimento deve essere Parte_2 determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 67 anni al momento dell'incidente, è genitore della vittima e non era convivente, pervenendosi all'importo di € 195.550,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (uno): 14; Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0; Punti totali riconosciuti: 50.
Quanto alla sorella, l'importo del risarcimento deve essere Parte_3 determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 44 anni al momento dell'incidente, è sorella della vittima e non era convivente, pervenendosi all'importo di € 71.316,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 1.698,00, Punti in base all'età del congiunto: 14, Punti in base all'età della vittima: 14, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:14, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, Punti totali riconosciuti: 42.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d.
“attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 3 marzo 2008) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
Il terzo motivo di appello
Con il terzo e ultimo motivo, e appellanti lamentano l'“erronea applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.” e chiedono la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha condannato i convenuti in solido alla corresponsione dei compensi professionali, liquidandoli in € 13.430,00.
Lamentano che il Tribunale ha applicato il valore medio alle singole fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisione). Secondo le appellanti, invece, il criterio di liquidazione applicato si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 4 co. 1 e 2 del D.M. 55/2014 e, quindi, nel caso in esame, considerata l'importanza, la natura ed il valore della causa che riguardato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad un omicidio stradale, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché le condizioni non abbienti degli attori e la copiosissima corrispondenza con essi intrattenuta, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, andrà applicato lo scaglione dei compensi professionali dei massimi e non dei medi. Chiedono, dunque, che la sentenza gravata venga riformata in punto di liquidazione dei compensi professionali, da determinarsi in € 47.032,94, oltre spese rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2 e 8.
Il motivo è infondato. Al fine di dirimere la questione relativa all'applicabilità dei parametri minimi, medi o massimi da impiegarsi nell'ambito dello scaglione applicabile, l'attuale formulazione dell'art. 4, co. 1, d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Non emergono, nel caso concreto, questioni di particolare complessità al contrario di quanto ritenuto dalle parti appellanti od elementi atti a giustificare un aumento dei valori tabellari medi.
Neppure può ravvisarsi la necessità di aumentare il compenso in ragione della circostanza che il difensore ha difeso più parti processuali, poiché si tratta di una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, dunque deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Quanto all'aumento previsto dal comma 8 dell'art. 4 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), basti osservare come l'appello proposto non è stato integralmente accolto e l'importo liquidato a titolo di risarcimento è inferiore a quello richiesto, con la conseguenza che non può dirsi che le difese siano manifestamente fondate.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'appello di R.G. 736/2019 proposto da Controparte_3
Quanto all'appello n. R.G. 736/2019 proposto da , con il Controparte_3 primo e secondo motivo di gravame lamenta rispettivamente l' “omessa liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di “danno morale, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c. nella parte in cui, a pag. 13 della motivazione, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attualità dell'affectio maritalis”, nonché l' “omessa liquidazione del danno non patrimoniale sub specie danno da perdita del rapporto parentale per lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”
a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c.”
I motivi, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha dedotto la perdita del prezioso sostegno morale che la moglie rappresentava essendo egli affetto da una grave patologia, tuttavia, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale consistente nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge, è rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici e possa addirittura fondarlo su un'unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento;
tuttavia, sulla parte incombe il c.d. onere di allegazione che “concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal
Giudice” (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 22254 del 4 agosto 2021). Prima di tutto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_4 Testimone_2
non sono state utili ad avvalorare l'attualità dell'affectio maritalis e la Testimone_3 dimostrazione del danno morale in quanto, come ribadito dal giudice di prime cure “i testimoni
(udienza civile del 24.2.2017) e (udienza penale del Testimone_1 Testimone_2
10.6.2010), della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno riferito spontaneamente (senza che la circostanza fosse articolata come capitolo di prova), risultando pertanto maggiormente credibili, che la era separata dal coniuge. Orbene, tali dichiarazioni appaiono Persona_1 maggiormente convincenti rispetto a quelle rese dal testimone , il quale, Testimone_3 all'udienza penale del 14.10.2010, ha affermato di sapere che la donna fosse sposata e che la figlia desse parte dei soldi ricevuti anche al padre, perché coerenti con ulteriori circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, e, segnatamente, con la convivenza della figlia, già da quando era minore d'età e la madre era migrata in Italia, non già con il padre, ma con la nonna e la zia, e con la mancanza di contribuzione diretta della moglie in favore del coniuge. A tal proposito giova precisare che dalle ricevute Western Union si evince che la vittima inviasse il proprio guadagno principalmente alla figlia, talora alla sorella e a terzi estranei al giudizio non altrimenti identificati, ma mai al coniuge, nonostante, peraltro, questi fosse ammalato e parzialmente inabile al lavoro”. Pertanto, sebbene l'appellante abbia prodotto il certificato di stato di famiglia e di residenza, nondimeno dalle prove documentali si evince che le ricevute dei versamenti di denaro erano indirizzate principalmente alla figlia e talora alla sorella della vittima, ma mai al marito.
Dunque, anche in questo caso, il sig. non ha in alcun modo superato gli oneri necessari, CP_3 anche in via presuntiva, a dimostrare l'effectio maritalis ed è mancata del tutto la prova dell'apporto morale fornito dal coniuge - nonostante il rapporto fosse a distanza – e reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui il sig. Controparte_3 versava.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, i motivi sono entrambi infondati.
Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 nella parte in cui, a pag.20 della motivazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'invio di denaro al marito” l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da lucro cessante dal momento che il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova in punto di danno patrimoniale (da lucro cessante).
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
L'appello incidentale proposto da Controparte_4
In ordine all'appello incidentale proposto da con il primo motivo la Controparte_4 compagnia assicurativa lamenta “l'accertamento del concorso di colpa della vittima nella determinazione del sinistro per omessa precedenza. Violazione dell'art. 145, co 1 e 2, del codice della strada”.
Il motivo è infondato.
Come ribadito anche dal primo giudice nella ricostruzione del sinistro, all'incrocio non era posta alcuna segnaletica orizzontale né verticale, incluso lo stop allo sbocco della strada statale, dunque l'attraversamento era consentito e non sussisteva alcun obbligo per la di dare Persona_1 precedenza; la velocità era moderata, dato desunto, in sede penale, dalla posizione dei veicoli e dalla circostanza secondo cui la vittima era riuscita ad arrestare immediatamente l'auto al centro della carreggiata appena avvistato il veicolo antagonista. Ancora, la visibilità era ridotta e tale da non consentirle, per la prossimità del tratto curvilineo, ma soprattutto per l'elevata velocità del mezzo che sopraggiungeva sulla SP 51, di avvistare quest'ultimo tempestivamente. Certamente, come stabilito dalla norma art. 145 CdS c. I e II “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”; tuttavia, nel caso di specie, la massima prudenza all'avvicinarsi dell'incrocio non era prestata dal che viaggiava a velocità superiore al limite consentito motivo per Parte_5 cui non riusciva ad arrestare in tempo il veicolo.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale chiede il riconoscimento di un concorso di colpa da parte della vittima per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Il motivo è infondato.
Preliminare alla valutazione nel merito della questione, è la considerazione che tale accertamento non
è precluso in sede civile per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità di nella causazione dell'incidente. Parte_5
Ed infatti, “In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l' art. 651 c.p.p. , a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell'ambulanza che l'aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all' art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile)”. (Cassazione civile, sez. III, 06/07/2022, n. 21402)
Nel caso di specie, occorre accertare se la condotta della vittima - sulla base della ricostruzione dell'incidente effettuata dal primo giudice - sia stata eziologicamente capace di concorrere nella determinazione dell'evento dannoso per l'omesso uso delle cinture di sicurezza.
Nel caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023).
In termini analoghi, “Il mancato allacciamento della cintura di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che abbia avuto nella produzione delle lesioni, può escludere il diritto al risarcimento, ovvero può ridurre tale diritto in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso purché, per un verso, chi invoca l'omesso uso corretto delle cinture dia concreta prova di tale circostanza e, per altro verso, che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità razionale evitato o ridotto il danno” (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21747). Sulla base di tali premesse, nel caso di specie non sussistono sufficienti elementi per affermare, con l'elevata credibilità razionale richiesta, che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare o ridurre il danno
Invero, nella sentenza impugnata così si legge: “…dagli accertamenti eseguiti in sede penale, risulta che a seguito dell'impatto e a causa dell'elevata velocità dell'auto condotta dal , il mezzo Parte_5 su cui si trovava la vittima ha subito una forte accelerazione e compiuto una rotazione in conseguenza delle quali la è stata spinta fuori dall'abitacolo dal finestrino lato Persona_1 passeggero, di talché è ragionevole dubitare dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima”. A tale considerazione deve aggiungersene un'altra: non è infatti possibile stabilire, sulla base del compendio in atti, quale sia stata la causa della morte della donna. Non è infatti possibile stabilire se ella sia deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall'autovettura ed a causa dell'impatto che deve essere a ciò conseguito, nel qual caso la cintura di sicurezza, trattenendo la vittima, avrebbe potuto forse attutire le conseguenze dell'investimento, o piuttosto se ella sia deceduta proprio per effetto dell'impatto con l'autovettura investitrice e lo sbalzo del suo corpo all'esterno sia avvenuto quando aveva già perso la vita, per cui la cintura di sicurezza in alcun modo avrebbe potuto impedirne il decesso.
Era onere della società assicuratrice fornire quanto necessari per accertare quanto accaduto: sulla scorta degli elementi in atti, non è possibile sostenere che l'evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in maniera diversa, se la donna avesse indossato la cintura di sicurezza, pertanto il motivo non può essere accolto.
Con il terzo motivo d'appello rubricato “danno patrimoniale” la compagnia assicurativa contesta l'applicazione del triplo della pensione sociale al fine di determinare il reddito presunto della vittima in € 17.862,00, sebbene le allora parti attrici nell'atto di citazione avevano affermato che la vittima producesse un reddito netto annuo di € 10.800,00.
Il motivo è fondato.
Invero, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa si quantifica sulla base del reddito perso dalla vittima in conseguenza del sinistro
Ed infatti, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Per tali ragioni, dunque, non può condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui, atteso che la vittima non lavorava in via continuativa e che non vi era certezza sull'ammontare del reddito complessivo da lei percepito, si doveva procedere prendendo le mosse dal triplo della pensione sociale. Invero, nell'atto di citazione in giudizio, le parti appellanti hanno indicato quale reddito annuo percepito dalla loro congiunta, sia pure arrotondato per difetto, quello di € 10.800,00, affermando che ella percepisse una somma mensile pari a circa € 900,00, cifra che, all'evidenza, non può consentire di equiparare la sua situazione a quella di un disoccupato. Pertanto, utilizzando quale base di calcolo il reddito indicato dalle appellanti e ritenendo condivisibile quanto osservato dal primo giudice - e non contestato dall'appellante incidentale - secondo cui la destinasse ai propri bisogni il 40% del suo reddito ed inviasse alla figlia il residuo 60%, Persona_1 occorre scomputare dalla cifra di € 10.800, costituente il reddito annuo percepito dalla donna, il 40% destinato a soddisfare i suoi bisogni personali, pervenendo così all'importo annuo destinato dalla vittima alla figlia, pari alla somma di € 6.480 (10.800 - 4.320).
Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di anni in cui si presume che sarebbe avvenuto il contributo da parte della al mantenimento della figlia. Sul punto, l'obiezione Persona_1 mossa dall'appellante incidentale alla valutazione fatta dal primo giudice - secondo cui tale mantenimento sarebbe ragionevolmente perdurato sino al compimento del ventottesimo anno di età della figlia, considerata l'età media in cui si ha accesso al mondo del lavoro per un giovane che studia
- è meritevole di accoglimento. In effetti, non sono emersi elementi atti a far ritenere che la figlia avesse intrapreso, o volesse intraprendere, un percorso di studi, per cui appare ragionevole ipotizzare che tale contributo avrebbe potuto avere la ragionevole durata di cinque anni, ritenendo tale arco temporale sufficiente a consentirle di acquisire un'indipendenza economica.
La somma di € 6.480 dovrà poi essere moltiplicata per 5, pervenendosi così all'importo di € 32.400.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno formulata dalle appellanti
Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha trovato accoglimento in misura significativamente ridotta rispetto a quanto richiesto
[...] inizialmente (con atto di citazione in favore di era stata Parte_1 chiesta la somma di € 326.150,00, così come in favore di mentre in Parte_2 favore di era stata chiesta la somma di € 141.620,00; a titolo di Parte_3 danno patrimoniale è stata chiesta la somma di € 237.600,00, ).
Peraltro, nel giudizio d'appello c'è stata una reciproca soccombenza, posto che è stato accolto, almeno parzialmente, l'appello incidentale.
Tale circostanza induce a ritenere che le spese del giudizio debbano essere compensate nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico degli appellati soccombenti. Al fine di determinare il valore della causa, si ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a
Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Tenuto conto della natura, del valore della controversia e del grado di complessità delle questioni trattate, le spese di lite per il primo grado di giudizio devono essere liquidate, in favore delle appellanti applicando i parametri medi fissati con le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore compreso tra € 520.001 a € 1.000.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, per il primo grado di giudizio è complessivamente pari ad € 340.150,00.
Dunque, quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 22.457,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00; fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Operando poi la compensazione di un terzo dell'importo così determinato, le parti appellate devono essere condannate in solido al pagamento di € 15.719,90 oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere determinato in € 193.776,00
(tenendo conto della maggior somma riconosciuta agli appellanti a titolo di risarcimento: 533.926- 340.150).
Pertanto, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa ed applicando il relativo scaglione (€ 52.001 a € 260.000), il compenso deve essere così determinato: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, considerando che alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello: € 2.163,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Il compenso così determinato, pari ad € 12.154,00, deve essere compensato per un terzo e per i residui due terzi, pari ad € 8.507,80 posto a carico delle parti appellate soccombenti, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto alla posizione di le spese del presente giudizio Controparte_3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante Controparte_3
di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13. In proposito si ritiene, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte, che la norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione configurabile come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di "respingimento integrale", al solo fine di fugare possibili dubbi che il tenore della decisione, in termini di motivazione e/o di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di una di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e da nei confronti di Parte_3 Controparte_3 nonché e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento dell'appello principale condanna in solido , Parte_5
, quest'ultima in persona del legale Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad € 234.660,00 in favore di nonché al pagamento dell'importo di € Parte_1
195.550,00 in favore di ed al pagamento della somma di Parte_2
€ 71.316,00 in favore di a titolo di risarcimento per danno Parte_3 non patrimoniale previa detrazione di quanto già corrisposto;
oltre interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta nel resto l'appello principale.
3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna in solido , Parte_5
, quest'ultima in persona del legale Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma pari ad € 32.400 in favore di all'attualità, al Parte_1 netto dell'acconto, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
4. Rigetta nel resto l'appello incidentale.
5. Rigetta integralmente l'appello proposto da;
Controparte_3
6. Compensa per un terzo le spese del giudizio tra Parte_1
e e la Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e condanna la Controparte_4 compagnia di assicurazione, in solido con e , al Parte_5 Parte_4 pagamento in favore delle appellanti dei residui due terzi che si liquidano nella misura di € 8.507,80 per il presente grado di giudizio ed € 15.719,90 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
7. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_3 grado di giudizio in favore della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 10.313,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
8. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per disporre il versamento della parte appellante soccombente Controparte_3 di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 663/2019 riunito al n. 736/2019 R.G.A.C. vertente tra
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_3
26.1.1964, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Nizzari e domiciliate presso il suo studio, in Palmi, via Michelangelo n. 7, PEC: ; Email_1
APPELLANTI PRINCIPALI con sede in Roma, c. f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Graziosi, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Cusumano, in Reggio Calabria, via
Prolungamento Aschenez Diramazione Amendola n. 15, PEC:
; Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE nonché
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso studio Controparte_3 dell' Avv. Loris Casagrande Montesi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN), Via Pisacane n. 32, PEC: ; Email_3
APPELLANTE PRINCIPALE nel proc. 736/2019
e Parte_4 Parte_5
APPELLATI CONTUMACI in entrambi
Oggetto: Risarcimento danni per morte da sinistro stradale - Appello alla sentenza n. 501/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.5.2019, pubblicata in data 20.5.2019, nel proc. n.
1859/2013 R.G.A.C.
*** Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 12.12.2013, Parte_1
e rispettivamente figlia, Parte_2 Parte_3 madre e sorella della defunta , convenivano in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Palmi, , e la Parte_4 Parte_5 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rispettivamente nella qualità di
[...] proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice dell'autovettura Honda Accord tg. CP082AD - al fine di ottenere la loro condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito del decesso della loro familiare, avvenuto in conseguenza del sinistro occorso nel Comune di San
Ferdinando.
In particolare, le attrici assumevano a sostegno della loro domanda che, in data 3 marzo 2008, alle ore 16,00 circa, , alla guida dell'autovettura Honda Accord targata CP082AD, Parte_5 di proprietà della madre , stava percorrendo la Sp51 con direzione di marcia Parte_4
San Ferdinando - Rosarno, allorché, procedendo a velocità elevata, prossima ai 90 km/h, non adeguata allo stato dei luoghi, non riuscendo ad arrestare tempestivamente il veicolo, investiva violentemente , alla guida dell'autovettura Fiat IP targata 896ò- Persona_1
64MO (targa ucraina) che, proveniente dalla via Malapezza, aveva iniziato ad attraversare l'incrocio per raggiungere sul lato opposto la via Mercadante.
Deducevano che, a causa del violentissimo impatto, prima sbalzava Persona_1 fuori dall'abitacolo (dal finestrino lato passeggero) e poi decedeva sul colpo; la responsabilità del convenuto per omicidio colposo veniva accertata dal giudice penale nel giudizio Parte_5
R.G. 904/2008, in cui attrici si costituivano parti civili, definito con sentenza del Tribunale di Palmi
n. 1823/2011, confermata in grado di appello, divenuta irrevocabile.
Con la suddetta sentenza il convenuto veniva anche condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno da liquidarsi nel processo civile ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le parti civili, pari ad euro 60.000,00 ciascuno per la figlia ed il coniuge ed euro Parte_1 Controparte_3
40.000,00 per ognuna delle altre due parti civili.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore in data 3.3.2014, chiedendo, in primis, la chiamata in causa di , Controparte_3 marito della vittima, costituitosi, unitamente alle attrici, parte civile nel processo penale a carico del;
nel merito, contestava l'imputabilità del sinistro in via esclusiva a quest'ultimo, nonché Parte_5 la natura e la quantificazione dei danni richiesti ex adverso, in particolar modo perché prospettati da soggetti non conviventi con la vittima e residenti in un paese quale la IA, ove la moneta aveva un diverso valore d'acquisto. Dunque, la Compagnia assicurativa domandava la riduzione del risarcimento entro i limiti di responsabilità del convenuto e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, detratti gli acconti già versati e, in ogni caso, tenendo conto del massimale di polizza.
Autorizzata la chiamata del terzo in giudizio, si costituiva con domanda riconvenzionale in data 17.10.2014 , il quale, attesa l'esclusiva responsabilità del Controparte_3
nella causazione del sinistro, accertata con sentenza penale avente efficacia di giudicato, Parte_5 domandava il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del coniuge. e , regolarmente citati, restavano contumaci. Parte_4 Parte_5
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento delle prove orali ammesse e l'acquisizione di documenti ritualmente prodotti dalle parti;
all'udienza del 9.11.2018, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata.
Preliminarmente evidenziava che con la sentenza del Tribunale penale di Palmi n. 823/2011, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 10094/2013 (ad eccezione del capo relativo alle spese di lite) e da quella della Corte di Cassazione n. 2313/2016, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, era stato accertato che:
- al momento dell'impatto, la vettura Fiat IP condotta dalla vittima giungeva al centro della carreggiata della SP51, provenendo da via Malapezza intenta ad attraversare l'incrocio per raggiungere sul lato opposto la via Mercadante e viaggiando a ridottissima velocità;
- l'autovettura Honda Accord condotta dal percorreva la Sp51 in direzione Rosarno Parte_5 proveniente da S. Ferdinando, alla velocita stimata di circa 90 km/h (per come desumibile anche dalla violenza dell'impatto, dai danni riportati dalle auto, dal cambio rimasto in quinta marcia) e non riusciva, pur frenando, ad arrestare tempestivamente la propria marcia, sicché si scontrava con la Fiat IP condotta dalla la quale veniva sbalzata fuori Persona_1 dall'abitacolo, attraverso il finestrino lato passeggero, decedendo immediatamente.
Dato atto di tali presupposti, il Giudice di prime cure sottolineava la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dal e la morte della perché la velocità, Parte_5 Persona_1 stimata in 90 km/h, superiore al limite massimo per il centro abitato e comunque non adeguata allo stato dei luoghi (vicinanza all'incrocio preceduto da un tratto curvilineo, privo di segnaletica orizzontale e verticale, caratterizzato da scarsa visibilità), aveva impedito al convenuto di porre in essere tutte le manovre necessarie ad evitare pericoli per l'incolumità della vittima e scongiurare un impatto che era da parte sua certamente prevedibile.
Dunque, nessuna regola di condotta nella causazione del sinistro risultava violata dalla vittima: tenuto conto della ridotta visibilità a destra per il guidatore che si immetteva sulla SP 51 (circa 30 metri), ma soprattutto della velocità del veicolo condotto dall'imputato; la pur Persona_1 procedendo a ridotta velocità, non avrebbe avuto in ogni caso modo di vedere sopraggiungere l'auto prima di attraversare l'incrocio.
Risultava del tutto priva di fondamento la difesa della Compagnia di assicurazione in ordine al concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro e nella sua scrutinabilità da parte del giudice civile.
Era stata, infatti, vagliata ed accertata in sede penale anche la complessiva condotta della con conseguente estensione del giudicato anche all'aspetto in questione. Persona_1
Segnatamente, era stata esclusa la violazione di ogni regola di condotta da parte sua, atteso che all'incrocio non c'era segnaletica orizzontale né verticale, incluso lo stop allo sbocco della strada statale (apposto dopo il sinistro dai competenti organi comunali), sicché l'attraversamento era consentito e non sussisteva, contrariamente a quanto eccepito dalla società alcun CP_1 obbligo per lei di dare precedenza;
la velocità era moderata – dato desunto dalla posizione dei veicoli e dalla circostanza secondo cui la era riuscita ad arrestare immediatamente l'auto Persona_1 al centro della carreggiata appena avvistato il veicolo antagonista - la visibilità era ridotta e tale da non consentirle, per la prossimità del tratto curvilineo, ma soprattutto per l'elevata velocità del mezzo che sopraggiungeva sulla SP 51, di avvistare quest'ultimo tempestivamente. Sebbene la non indossasse la cintura di sicurezza, tale aspetto, secondo il Persona_1
Giudicante, non assumeva rilievo nella verificazione dell'evento, quanto piuttosto sulle conseguenze del sinistro: invero, mancava la prova - la quale avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiante
- che l'uso delle cinture avrebbe impedito l'esito infausto del sinistro.
Anzi, dagli accertamenti eseguiti in sede penale, risultava che a seguito dell'impatto e a causa dell'elevata velocità dell'auto condotta dal , il mezzo su cui si trovava la vittima aveva Parte_5 subito una forte accelerazione e compiuto una rotazione in conseguenza delle quali la Persona_1 era stata spinta fuori dall'abitacolo dal finestrino lato passeggero e per tale ragione, il Tribunale, dubitava dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima.
Non essendo stata fornita la prova liberatoria da parte del proprietario del veicolo – Parte_4
- rimasta contumace, consistente nella circolazione del mezzo contro la sua volontà, il
[...]
Giudice di prime cure riteneva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2054 c.c., fosse responsabile in solido con il conducente.
Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale assumeva che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle attrici andasse accolta limitatamente al danno morale (non anche quanto alla lesione del rapporto parentale), mentre andasse rigettata quella avanzata dal coniuge.
Sia le attrici (figlia, madre, sorella della vittima) sia il terzo chiamato (coniuge) avevano domandato il risarcimento dei danni patiti iure proprio in termini di “danno morale, da perdita delle relazioni parentali, da perdita del congiunto e di chance”.
Segnatamente, tutte le attrici avevano dedotto la perdita di un fondamentale pilastro nella loro esistenza con conseguente sconvolgimento della vita quotidiana: la figlia aveva evidenziato il cambiamento dei progetti di vita futura legati allo studio e al ricongiungimento con la madre in Italia;
il coniuge aveva dedotto la perdita del prezioso sostegno morale che la moglie rappresentava essendo egli affetto da una grave patologia.
Tuttavia, era emerso in modo pacifico dalle emergenze istruttorie che la vittima, giunta in Italia dalla
IA alla ricerca di un'occupazione lavorativa per sostenere economicamente il proprio nucleo familiare, destinasse il proprio guadagno principalmente alla figlia convivente con la madre e con la sorella (e non già con il coniuge).
La circostanza era riferita da tutti i testi, compresi e Testimone_1 Testimone_2 escussi nel giudizio penale e, dunque, tali fatti erano riscontrabili anche dalle ricevute dei versamenti di denaro indirizzati principalmente alla figlia e talora alla sorella: così, la sussistenza del legame affettivo, oltre che desumibile dalla stretta parentela, era provato da dette circostanze e lasciava presumere che la morte improvvisa e tragica del congiunto avesse cagionato alle attrici una intensa sofferenza morale.
Il Tribunale riteneva, tuttavia, che la complessiva valutazione degli elementi probatori escludesse, invece, l'attualità dell'affectio maritalis e la dimostrazione del danno morale per : certamente l'unione coniugale era stata documentata dallo stesso Controparte_3
(cfr. certificato di stato di famiglia del 2.10.2008), nondimeno i testimoni (udienza Testimone_1 civile del 24.2.2017) e (udienza penale del 10.6.2010), avevano riferito Testimone_2 spontaneamente (senza che la circostanza fosse articolata come capitolo di prova), che la era separata dal coniuge. Persona_1
Le dichiarazioni, secondo sempre la valutazione del Giudice di prime cure, apparivano maggiormente convincenti rispetto a quelle rese dal testimone , il quale, all'udienza penale Testimone_3 del 14.10.2010, aveva affermato di sapere che la donna fosse sposata e che la figlia desse parte dei soldi ricevuti anche al padre nonostante la figlia, già da quando era minore d'età e la madre era migrata in Italia, vivesse con la nonna e la zia e vi fosse una mancanza di contribuzione diretta della moglie in favore del coniuge.
Invero, dalle ricevute Western Union si evinceva che la vittima inviasse il proprio guadagno principalmente alla figlia, talora alla sorella e a terzi estranei al giudizio non altrimenti identificati, ma mai al coniuge, nonostante, peraltro, questi fosse ammalato e parzialmente inabile al lavoro.
Pertanto, la presunzione del danno morale per il rapporto di coniugio era nella fattispecie superata da circostanze di segno contrario che deponevano a favore di una separazione di fatto, circostanze che imponevano al coniuge, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di provare la persistenza del vincolo affettivo e quindi l'effettivo patimento del domandato danno non patrimoniale.
Ancora, né le attrici né il terzo chiamato avevano dimostrato le conseguenze esistenziali della perdita del congiunto, le quali potevano essere provate anche con presunzioni: del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non era stata fornita alcuna precisa ed obiettiva riscontrabile indicazione;
non erano stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in
IA da né il percorso da proseguire in Italia. Dei testimoni escussi, soltanto Parte_1
, all'udienza del 24.2.2017, aveva riferito di essere a conoscenza del fallimento del Testimone_1 progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione era inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima.
Per il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistente Controparte_3 nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui egli versava, era rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio.
La parte, invero, non aveva neppure articolato istanze istruttorie sul punto, mentre sarebbe stato suo onere fornire gli elementi necessari a dimostrare anche in via presuntiva come fosse fornito l'apporto morale e coltivato il legame nel rapporto a distanza, non potendo il pregiudizio conseguire ipso iure dal rapporto di coniugio ovvero dalla sua malattia.
Il Tribunale rigettava, dunque, la domanda avanzata dalle attrici e dal terzo diretta ad ottenere il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua accezione di sconvolgimento delle abitudini di vita e di adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto.
In conclusione, il Tribunale condannava in solido , , Parte_5 Parte_4
quest'ultima in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento della somma pari ad € 171.764,17 in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale, all'attualità, al netto dell'acconto, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
condannava in solido
[...]
, , al pagamento della somma pari Parte_5 Parte_4 Controparte_4 ad € 64.992,93 in favore di , all'attualità, al netto dell'acconto, oltre Parte_2 interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
rigettava la domanda proposta da
[...]
e ; condannava in solido , Parte_6 Controparte_3 Parte_5
, l pagamento delle spese processuali in favore Parte_4 Controparte_4 delle attrici liquidate nella misura di € 13.430,00 per compensi ed euro 458,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA nella misura di legge;
compensava integralmente le spese di lite tra e . Controparte_4 Controparte_3
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 6.10.2019 nel fascicolo 663/2019
[...]
e Parte_7 Parte_3 propongono appello “limitatamente al danno da perdita parentale ed alle spese del giudizio” avverso la sentenza n. 501/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.5.2019; censurano l'ordinanza con tre motivi di gravame: 1. “Omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sub specie
“sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”. 2. Erronea applicazione delle Tabelle pretorie sul risarcimento del danno da perdita parentale.
3. Erronea applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
Con il primo motivo evidenziano che il giudice di prime cure non ha ritenuto raggiunta la prova in punto di danno da perdita del rapporto parentale sub specie “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, rendendo, al capo 4.2.2. (pagg. 14 e 15 sentenza gravata) la seguente motivazione: “Né le attrici […] hanno dimostrato le conseguenze esistenziali della perdita del congiunto”. Per tale motivo, aveva ridotto del 50% la somma liquidata a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in quanto la prova, sempre secondo il Giudicante, non veniva raggiunta né direttamente né in via presuntiva. Le odierne appellanti chiedono, dunque, la riforma di tale segmento motivazionale ritenendo pienamente emersa la prova dalle emergenze istruttorie.
In particolare, ritengono che la testimonianza resa il 24.2.2017 da era stata Testimone_1 superficialmente declassata a dichiarazione inutilizzabile e “sostanzialmente nulla”, in quando de relato actoris. Il teste in questione riferiva, effettivamente, de relato actoris che “la sorella della defunta […] sarebbe dovuta venire in Italia nel 2008 anche con tutta la famiglia (cioè con la nipote e la mamma)”; ma, nel medesimo contesto, dichiarava con precisione ulteriori circostanze conosciute direttamente e non de relato. In particolare, afferma: 1) “la sorella […] mi aveva anche chiesto un Tes_1 prestito [poiché] aveva preparato tutto”; 2) “loro sarebbero dovuti venire per cercare lavoro in Italia perché non lavoravano in IA”; 3) “la figlia della signora , era ancora piccola e Parte_8 dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola”.
Dunque, le odierne appellanti ribadiscono che il teste era a diretta conoscenza della circostanza che la e la erano disoccupate in IA;
sapeva direttamente che la Parte_2 Parte_3
studiava in IA (aveva all'epoca dei fatti minorenne, ossia in un'età Persona_1 prettamente scolare); era stato direttamente destinatario di una richiesta di denaro da parte delle attrici allo scopo di consentire loro di trasferirsi in Italia per lavorare;
sapeva direttamente che la e la erano rimaste in IA a seguito della morte della congiunta;
Parte_2 Parte_3 sapeva direttamente che la aveva lasciato la scuola dopo la morte della mamma. Persona_1 Anche la teste – escussa il 7.10.2010 dal Tribunale di Palmi, sez. Testimone_2 penale – aveva affermato che era felice di aver trovato una certa stabilità Parte_9 economica, che avrebbe finalmente consentito alla propria figlia ed alla sua famiglia di raggiungerla in Italia.
Dunque, secondo le appellanti, anche qualora si volesse ritenere che tali dichiarazioni non fossero idonee a ritenere raggiunta la prova diretta del pregiudizio, esse assurgerebbero comunque ad elemento di prova valutabile ai fini di cui all'art. 2729 c.c. In conclusione, ribadiscono lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti, tutti elementi allegati e provati in via diretta o, comunque, in via presuntiva.
Fatte queste premesse, sostengono che la riduzione del 50% applicata sui minimi tabellari previsti dallo strumento adottato dal Tribunale di Milano è abnorme in quanto la progressione motivazionale da cui muoveva il Tribunale di Palmi tradiva la ratio stessa della Tabella e della forbice valutativa, così come espressa a pag. 4 dei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale” approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano il 10.10.2017 (“la misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere applicata […] laddove la parte alleghi e provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”). È, dunque, un corollario ricavabile a contrariis secondo le appellanti il principio per il quale, nel caso di raggiungimento della prova in ordine al pregiudizio patito ed in assenza di prova del massimo sconvolgimento della vita del superstite, non vi siano ragioni per ridurre al di sotto del minimo della forbice la quantificazione del risarcimento dovuto. Chiedono, dunque, in riforma della sentenza di primo grado, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che dovrà essere riconosciuta integralmente e senza la riduzione del 50% applicata dal Tribunale di
Palmi.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti chiedono la riforma della sentenza in relazione al quantum debeatur, avuto riguardo ad un duplice profilo: l'omessa valutazione del danno esistenziale di cui al precedente motivo d'appello; l'erronea applicazione delle tabelle pretorie operate dal
Tribunale di Palmi.
Data per acquisita l'erroneità della riduzione del 50% applicata dal Giudice del primo grado, il Tribunale di Palmi aveva adottato il seguente criterio progressivo: 1) la nota Tabella del Tribunale di
Milano è stata ritenuta utile per fissare il minimo liquidabile;
2) la Tabella del Tribunale di Roma è stata utilizzata per gli ulteriori indici indicativi a punti;
3) la prassi del Tribunale di Palmi è stata posta a fondamento della liquidazione di € 10.000,00 per ogni punto eccedente il minimo milanese.
Secondo le appellanti si tratterebbe di un criterio tutt'altro che uniforme e volto a soddisfare una esigenza di complementarità valutativa: ribadiscono che la motivazione in quel segmento sarebbe incomprensibile o quantomeno complessa dal momento che vengono adottati i minimi tabellari Milanesi senza comprenderne il criterio di applicazione. In secondo luogo, la denunciata applicazione della Tabella di Roma per la liquidazione degli ulteriori indici indicativi a punti, non collima con i valori che a quegli indici la medesima Tabella attribuisce.
Dunque, secondo le appellanti, il Tribunale di Palmi – per un verso – avrebbe ignorato l'indice indicativo a punti relativo all'età della vittima e, comunque, attribuito valori errati (diversi da quelli previsti dalla Tabella di Roma) ai singoli indici.
Pertanto, il danno non patrimoniale (danno morale, danno da perdita delle relazioni parentali e danno da perdita del congiunto e danno da perdita di chance) sulla scorta della sentenza n.12408/2011 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, andrà liquidato secondo i parametri indicati dal
Tribunale di Milano, applicati in tutta Italia dopo la nota decisione.
La tabella di danno prevede, infatti, una forbice valutativa graduabile secondo una scala di intensità, che considera l'età della defunta, l'età ed il sesso dei superstiti, il rapporto di parentela, la convivenza o meno, la composizione del nucleo familiare e modalità di commissione dell'illecito.
Le istanti, sottolineano ancora che, a seguito del fatto antigiuridico attribuito al , Parte_5 hanno visto stravolta, in maniera irreversibile, l'agenda della loro quotidianità con innegabili risvolti negativi sul fare reddituale. In particolare, così riportano: “ cittadina bulgara, Persona_1 nell'anno 2006, per migliorare la qualità di vita della propria famiglia, decideva di migrare in Italia con l'intento di portarvi anche i propri familiari. Giunta a Rosarno, dove si trovava una consistente colonia di cittadini bulgari, era stata regolarmente assunta presso la Ditta NE di Rosarno
(RC) con la mansione di bracciante agricola. Contestualmente svolgeva altri lavori domestici, proprio per intensificare i guadagni e contribuire dignitosamente al mantenimento dei propri congiunti, con i quali voleva ricongiungersi. La sig.ra però aveva sempre Persona_1 mantenuto vivo ed anzi alimentato il cordone ombelicale che la legava indissolubilmente all'intera famiglia (figlia, sorella e madre) con la quale si ricongiungeva spesso. Per come indicato dai testimoni, la vittima periodicamente andava in IA per poi tornare in Italia, dimostrando di sacrificare la propria esistenza pur di offrire nuovi orizzonti di vita ai propri congiunti. D'altronde era circostanza pacifica che la sig.ra nonostante si trovasse in Italia, aveva Persona_1 continuato ad essere un insostituibile supporto morale di cui gli odierni attori beneficiavano anche per la soluzione di problemi di vita quotidiana”. In particolare, l'unica figlia non ancora Parte_1 maggiorenne sarebbe stata privata dell'affetto e del sostegno economico della madre, e per tale motivo aveva visto modificarsi improvvisamente tutti i suoi progetti di vita futura legati allo studio e al ricongiungimento con la madre in Italia. La sig.ra sarebbe Parte_3 stata privata dell'unica sorella, mentre la sig.ra ha dovuto Parte_2 tollerare il dolore di sopravvivere a una delle due figlie.
Per quanto detto, chiedono di sottoporre a nuovo vaglio la quantificazione del danno da perdita parentale complessivamente inteso, attenendosi alle Tabelle di Milano e, così, riconoscendo, tenuto conto del massimo sconvolgimento della vita delle appellanti, allegato e provato:
- in favore di la somma di € 326.150,00; Parte_1
- in favore di la somma di € 326.150,00; Parte_2
- in favore di la somma di € 141.620,00. Parte_3
In subordine, qualora il criterio di utilizzo in combinato disposto delle due tabelle (applicazione dei minimi milanesi, con individuazione del valore di € 10.000,00 per ogni punto romano ulteriore), le appellanti chiedono che la sentenza venga riformata, riconoscendo alle attrici le seguenti somme a titolo di danno da perdita parentale:
- per figlia di anni 18 TOT: € 275.960,00; Parte_1
- per madre di anni 67 TOT: € 275.960,00; Parte_2
- per sorella di anni 44 TOT: € 114.020,00. Parte_3
Con il terzo e ultimo motivo d'appello chiedono la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha condannato i convenuti in solido alla corresponsione dei compensi professionali, liquidandoli in €
13.430,00. Il Giudice di primo grado così affermava: “le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste
a carico dei convenuti in solido in favore delle attrici e liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della causa, come risultante dal decisum e non dal disputatum”.
Secondo le appellanti, tuttavia, il valore della domanda complessivamente intesa è risultato essere di € 201.650,00, ottenuto decurtando dalla somma di € 341.650,00 (di cui € 232.970,00 per danno non patrimoniale ed € 108.680,00 per danno patrimoniale), quella di € 140.000,00 già riconosciuta dal Giudice penale ai congiunti della vittima (€ 60.000,00 alla figlia, € 40.000,00 alla madre, € 40.000,00 alla sorella). Il Tribunale di Palmi, attenendosi allo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, ha liquidato € 13.430,00, così come risulta applicando il valore medio alle singole fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisione).
Secondo le appellanti il criterio di liquidazione applicato dal Tribunale di Palmi si è posto in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 4 co. 1 e 2 del D.M. 55/2014. Quindi, nel caso in esame, considerata l'importanza, la natura ed il valore della causa che riguardato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad un omicidio stradale, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché le condizioni non abbienti degli attori e la copiosissima corrispondenza con essi intrattenuta, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.M.
55/2014, andrà applicato lo scaglione dei compensi professionali dei massimi e non dei medi.
In definitiva, si chiede che la sentenza gravata venga riformata in punto di liquidazione dei compensi professionali, da determinarsi in € 47.032,94, come segue:
- Fase di studio € 4.374,00;
- Fase introduttiva € 2.790,00;
- Fase istruttoria € 10.800,00;
- Fase decisoria € 7.290,00;
- Aumento ex art. 4 co. 2 = 40% € 10.101,60;
- Aumento ex art. 4 co. 8 = 33% € 11.677,34;
- TOTALE € 47.032,94 il tutto, oltre spese rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
In data 7.10.2019 si costituisce la impugnando e Controparte_4 contestando tutte le avverse richieste e deduzione e proponendo appello incidentale.
In particolare, chiede in via preliminare ed in rito di disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio RG 736/2019 proposto da avverso la medesima sentenza del Controparte_3
Tribunale di Palmi n. 501/2019; di rigettare l'appello principale proposto dalle sig.re
[...]
in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile ed infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa deve essere posta a carico, in misura prevalente o in subordine paritaria, anche della vittima sig.ra riducendo di Persona_1 conseguenza gli importi liquidati a titolo risarcitorio in favore degli aventi diritto;
accertare e dichiarare che sussiste concorso di colpa in capo alla vittima, sig.ra Persona_1 per aggravamento del danno conseguente al mancato uso della cintura di sicurezza, riducendo di conseguenza gli importi liquidati a titolo risarcitorio in favore degli aventi diritto;
accertare e dichiarare che la sig.ra non ha subito danno patrimoniale ovvero, Parte_1 in via del tutto subordinata, rideterminare lo stesso in misura inferiore;
condannare le appellanti, sig.ra e , a restituire le somme dalle stesse Parte_1 Parte_2 percepite in forza della sentenza di primo grado, che per effetto dell'emananda sentenza risulteranno essere non dovute, oltre interessi legali dalla data del percepimento fino alla restituzione effettiva.
Con vittoria delle spese di giudizio.
La compagnia assicurativa preliminarmente lamenta quanto dedotto dalle appellanti con l'appello principale e contesta che, in realtà, la sentenza al paragrafo 4.2.2., dà atto che i pregiudizi esistenziali conseguenti la perdita del congiunto potessero essere provati anche tramite presunzioni. Difatti, il Tribunale affermava che: “del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da Parte_1
né il percorso da proseguire in Italia. Dei testimoni escussi, soltanto ,
[...] Testimone_1 all'udienza del 24.2.2017, ha riferito di essere a conoscenza del fallimento del progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione è inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima”.
Orbene, le appellanti pur riconoscendo che effettivamente la circostanza riferita dal teste circa il presunto trasferimento in Italia di tutta la famiglia era condizione riferita de relato actoris, affermano poi che, invece, su altri fatti, riferite dal medesimo testimone, lo stesso ne avrebbe avuto conoscenza effettiva e diretta. In realtà, secondo la compagnia, non sarebbe così e sottolinea che nella prova testimoniale tutte le risposte fornite dal testimone sono relative a circostanze dallo stesso apprese solo in quanto allo stesso riferite dalla sorella della vittima: “la sorella della defunta mi ha detto che sarebbe dovuta venire in Italia………mi aveva anche chiesto un prestito dicendomi che la sorella aveva preparato tutto. Non so se nel 2008 sono poi venuti…”. Sarebbe, dunque, di tutta evidenza, secondo la compagnia assicurativa, che il teste non aveva alcuna conoscenza diretta dei fatti e che si era limitato a riportare quanto allo stesso riferito dalla parte attrice, sorella della defunta. Correttamente, quindi, in Tribunale aveva ritenuto dette dichiarazioni inutilizzabili in quanto apprese dalla stessa parte attrice (sorella della vittima).
Quanto poi alla circostanza relativa alla “figlia della signora studiava, era ancora piccola e Pt_8 dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola” l'assicurazione sottolinea che al momento del sinistro la figlia della vittima aveva diciotto anni, quindi forse il teste intendeva dire che la figlia era piccola quando la madre si era trasferita in Italia.
Quanto al fatto che la ragazza avesse lasciato la scuola dopo la morte della mamma è circostanza del tutto normale avendo la stessa, con il compimento del diciottesimo anno, evidentemente, completato le scuole superiori. Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale e non contestato con l'atto di appello “non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da Parte_1 né il percorso da proseguire in Italia”: ciò vale quindi a privare di pregio anche la censura relativa al mancato utilizzo delle dichiarazioni quale prova valutabile ai sensi dell'art. 2729 c.c.
La assume che la norma codicistica ex adverso invocata impone di ammettere solo CP_1
“presunzioni gravi, precise e concordati”: elementi questi non ravvisati dal Giudice di primo grado.
Ancora, le appellanti contestano poi che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente le tabelle del
Tribunale di Palmi. Anche tale censura, secondo la compagnia assicurativa, non appare meritevole di accoglimento. Ed invero il Giudice di primo grado, in conformità all'orientamento del Tribunale di
Palmi e per rendere maggiormente controllabile e verificabile la liquidazione del danno in funzione di parametri oggettivi, aveva ritenuto di applicare dei criteri analoghi a quelli applicati dal Tribunale di Roma e non già gli stessi identici criteri in uso presso il Tribunale di Roma. La scelta dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale rientra nell'ambito dei poteri e della competenza del giudicante e non può essere validamente contestata se i criteri adottati sono comunque oggettivi ed imparziali, trattandosi sempre di liquidazione equitativa. Del resto, a prescindere dalla decurtazione del 50% disposta dal Tribunale in ragione del fatto che non è stato provato il danno da sconvolgimento della vita familiare, l'importo di € 102.980,00, liquidato in favore della figlia a mero titolo di intima sofferenza per il legame affettivo perso, corrisponderebbe quale valore pieno tabellare ad € 205.960,00 ampiamente superiore rispetto all'importo minimo di € 165.960,00 previsto dalle tabelle di Milano.
Sul motivo d'appello relativo alla “quantificazione del danno” la chiede che venga CP_1 dichiarato inammissibile in quanto non contiene specifiche censure alla sentenza di primo grado, ma si sostanzia in una mera richiesta affinché venga sottoposta “a nuovo vaglio la quantificazione del danno da perdita parentale complessivamente inteso, attenendosi alle Tabelle di Milano…”. L'assicurazione evidenzia che l'appello, anche ai sensi dell'art. 342 cpc, non può mai sostanziarsi in una mera richiesta di riesame di quanto già deciso dal primo Giudice, ma deve sempre contenere
“l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge...”. Con l'ultimo punto dell'appello principale “sui compensi professionali: errata applicazione del D.M.55/2014 e s.m.i”, controparte censura la sentenza non già con riferimento al “valore della causa, come risultante dal decisum e non dal disputatum”, accettando quindi lo scaglione applicato dal Giudice di primo grado per i giudizi compresi tra € 52.000 ed € 260.000, ma contestando l'applicazione dei valori medi in luogo di quelli massimi. Secondo la compagnia, l'appello sul punto è inammissibile per genericità, atteso che non vengono specificatamente indicati i motivi per i quali sarebbero dovuti i massimi di tariffa e non già i medi. Ed invero, la semplice enunciazione astratta dell'importanza, della natura e del valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni trattate non sostanziano validi motivi di censura per la riforma della sentenza di primo grado. Anche la richiesta di aumento del compenso del 20% per ciascuna parte appare infondata, tenuto conto del fatto che nella sostanza la posizione delle tre parti rappresentate era sostanzialmente identica, nascendo il diritto risarcitorio di ciascuna parte sempre dal medesimo sinistro e quindi dal decesso della sig.ra Parte_9
Dunque, l'importo liquidato dal Tribunale in complessivi € 13.430,00 oltre accessori di legge, appare certamente congruo in relazione all'attività professionale svolta, mentre per contro la richiesta di ben
€ 47.032,00 oltre accessori di legge, appare del tutto esagerata.
Quanto all'appello incidentale, la compagnia assicurativa propone 3 motivi di gravame:
1. “In ordine all'accertamento del concorso di colpa della vittima nella determinazione del sinistro per omessa precedenza. Violazione dell'art. 145, co 1 e 2, del codice della strada;
2. In ordine al concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
3. Sul danno patrimoniale”. Con il primo d'appello la compagnia censura la sentenza di primo grado ed effettua una ricostruzione in ordine alla dinamica dell'incidente evidenziando che la sig. provenendo da via Persona_1
Malpezza diretta verso via Mercadante, attraversava perpendicolarmente la strada SP 51; nel compiere tale attraversamento della SP 51 la stessa aveva occupato prima la corsia con direzione
Rosarno – S. Ferdinando e poi, giunta al centro della carreggiata, aveva iniziato ad impegnare la corsia con direzione S. Ferdinando – Rosarno sulla quale transitava il sig. alla guida Parte_5 della Honda;
la vettura Honda proveniva da destra rispetto alla vettura Fiat IP condotta dalla vittima. Il Tribunale affermava invece che “all'incrocio non c'era segnaletica né orizzontale né verticale, incluso la stop allo sbocco della strada statale (apposto dopo il sinistro dai competenti organi comunali), sicchè l'attraversamento era consentito e non sussisteva, contrariamente a quanto eccepito dalla società alcun obbligo per le di dare precedenza”. CP_1
Tale affermazione, secondo l'appellante incidentale, merita censura in quanto ai sensi dell'art. 145, co 2, del codice della strada “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Quindi l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale e del segnale di stop non vale ad escludere che la , in applicazione della regola generale secondo la quale si deve sempre dare la Persona_1 precedenza ai veicoli che provengono dalla destra, avrebbe dovuto dare la precedenza al sig.
. Il fatto poi che il sinistro si fosse verificato quando la vettura Fiat IP condotta Parte_5 dalla vittima era giunta al centro della SP, non escludeva, ma anzi confermava, sempre secondo la compagnia assicurativa, la responsabilità della vittima stessa. Ed invero la Fiat IP trovandosi ancora al centro della SP, si sarebbe dovuta fermare in modo da non ostruire il passaggio della vettura Honda. Sostanzialmente, quindi, la sig.ra si era fermata dopo aver già parzialmente Persona_1 impegnato la corsia sulla quale stava transitando il , il quale si era trovato quindi la Parte_5 corsia ostruita dalla vettura Fiat IP posta in senso trasversale e nulla aveva potuto fare per evitare lo scontro.
Dunque, la assume che la vittima abbia usato la massima prudenza, così come CP_1 prescritto dal comma 1 dell'art. 145 citato, avendo attraversato perpendicolarmente la SP, senza adeguatamente valutare la provenienza di veicoli specie dal lato destro.
Non contesta la responsabilità del , peraltro già accertata in sede penale, ma una quota Parte_5 di responsabilità concorrente in capo alla vittima stante la violazione dell'obbligo di concedere la precedenza. Peraltro, nel caso di specie è stato ritenuto che il procedesse ad una velocità Parte_5 di circa 90 Km/h (velocità che peraltro non è stata accertata): velocità che in ogni caso, sebbene ritenuta eccessiva dal Giudice penale, non è poi così eccesiva in relazione alla S.P. percorsa. Per contro è di tutta evidenza che la vera causa del sinistro è da ricercare nell'attraversamento della Fiat
IP della S.P. senza concedere la precedenza al veicolo che proveniva da destra. Se la vittima avesse concesso la dovuta precedenza, certamente il sinistro non si sarebbe verificato. Per contro, se il avesse tenuto una velocità più ridotta, forse il sinistro non avrebbe avuto conseguenze Parte_5 letali, ma comunque si sarebbe verificato. La compagnia chiede, pertanto, ai fini civili la corresponsabilità imputabile alla vittima pari all'80% - 70% e comunque, in subordine in misura non inferiore al 50%.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza laddove il Giudice di primo grado riconosce ed afferma che la vittima “non indossava la cintura di sicurezza” (cfr pag. 8), affermando successivamente di “dubitare dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima”. La vittima, secondo la compagnia assicurativa, è stata sbalzata fuori dalla vettura proprio perché non indossava la cintura di sicurezza ed è proprio in conseguenza della fuoriuscita dall'abitacolo e del conseguente urto del corpo sull'asfalto che si è verificato il decesso. E' infatti fatto notorio che il corretto uso delle cinture di sicurezza, proprio perché trattiene il corpo in posizione all'interno della vettura, avrebbe certamente impedito proprio il verificarsi dell'evento morte. Il mancato uso della cintura di sicurezza costituisce comunque, quantomeno, una concausa dell'evento morte. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione formulata affinché venisse posto a carico della vittima una corresponsabilità per mancato uso della cintura di sicurezza, con conseguente riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio quantomeno del 30% in relazione questo ulteriore profilo specifico di corresponsabilità.
In riforma della sentenza di primo grado chiede quindi darsi atto che: la vittima è stata sbalzata fuori dell'abitacolo perché non utilizzava la cintura di sicurezza il mancato uso della cintura di sicurezza aumenta notevolmente il rischio di morte in caso di incidente stradale proprio in relazione allo sbalzo del corpo al di fuori dell'abitacolo, così come infatti si è verificato nel caso di specie;
sussiste concorso di colpa imputabile alla vittima per il mancato uso della cintura di sicurezza;
per l'effetto gli importi dovuti a titolo risarcitorio devono essere ridotti quantomeno del 30% in relazione a questo ulteriore profilo specifico di corresponsabilità imputabile alla vittima.
Relativamente al danno patrimoniale, la sentenza di primo grado ha riconosciuto in favore della figlia della vittima, sig.ra un danno patrimoniale da lucro cessante per Parte_1 complessivi € 107.180,00, importo ottenuto moltiplicando l'importo di € 10.718,00 che, a dire del primo Giudice, la vittima avrebbe inviato ogni anno alla figlia per dieci anni e cioè sino al compimento dei 28 anni di età da parte della figlia “considerata l'età media in cui si ha accesso al mondo del lavoro per un giovane che studia”. Tale liquidazione, secondo la compagnia assicurativa, deve essere riformata. Ed invero, in primo luogo, contesta fermamente l'applicazione del triplo della pensione sociale al fine di determinare il reddito presunto della vittima in €. 17.862,00. Parte attrice nell'atto di citazione aveva affermato che la vittima produceva un reddito netto annuo di
€ 10.800,00; se dunque la stessa parte attrice aveva dichiarato che il reddito della defunta era di
€10.800,00, la compagnia contesta come il Tribunale possa aver ritenuto di determinare il reddito stesso in ben € 17.862,00, incorrendo anche nel vizio di ultra petizione. Invero, l'istruttoria (dichiarazioni testimoniali e documentazione in atti) aveva dimostrato che la vittima lavorava e quindi l'applicazione del triplo della pensione sociale non appare assolutamente condivisibile, dovendosi fare riferimento al reddito effettivo della vittima, così come indicato da parte attrice;
sempre parte attrice ha poi anche dichiarato che la vittima inviava alla figlia i 2/3 del proprio reddito e quindi l'importo di € 7.200,00 all'anno. Ebbene a fronte di tale espressa dichiarazione certamente il Tribunale non poteva affermare che la vittima inviava alla figlia €10.718,00. Anche sotto tale profilo la pronuncia è quindi affetta dal vizio di ultrapetizione. Inoltre, secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe alcuna prova dell'invio di un tale ammontare di denaro, così come non vi era prova certa neanche dell'invio di € 7.200,00; il Tribunale avrebbe quindi dovuto prendere come riferimento il reddito annuo netto prodotto dalla vittima, pari ad €
10.800,00 (circa €. 900,00 al mese), così come dichiarato da parte attrice in citazione e su tale importo determinare poi, sulla base delle risultanze istruttorie, la quota che la vittima stessa inviava. Appare improbabile che la vittima, a fronte di un reddito mensile di €. 900,00, inviasse alla figlia ben
€ 600,00 al mese, non potendo provvedere a se stessa con soli €. 300,00. Pertanto, in difetto di prova sull'entità delle somme effettive inviate ogni mese, il Giudice di primo grado avrebbe potuto stimare al massimo in € 300,00 mensili e quindi € 3.600,00 annuali la somma che la vittima destinava al mantenimento della figlia;
infine il Tribunale ha ritenuto che la madre avrebbe continuato ad inviare denaro alla figlia per 10 anni e cioè sino al compimento dei 28 anni di età, giustificando tale dato in relazione all'età media di accesso al lavoro “per un giovane che studia”. Sta di fatto però che, come riferito anche dal teste di parte attrice la figlia della Testimone_1 vittima dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola;
sul punto la compagnia ha evidenziato che, avendo la ragazza già compiuto i diciotto anni al momento del sinistro, è normale che avesse terminato la scuola, non risultando la volontà di proseguire con gli studi, così come dà atto anche la stessa sentenza di primo grado laddove alla pag. 14 afferma “non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da né il percorso da proseguire in Parte_1
Italia”. Se dunque la ragazza aveva terminato la scuola e non studiava, non può ragionevolmente presumersi che sino al compimento del 28 anno di età la avrebbe continuato ad essere Parte_1 mantenuta dalla madre.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.9.2019 e notificato in data 11.9.2019, nel fascicolo
r.g. 736/2019, propone appello nei confronti Controparte_3 [...]
e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti della chiedendo di: accertare che, in conseguenza Controparte_4 della morte di ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale, presente e Persona_1 futuro, di complessivi € 315.647,45; per l'effetto, detratto da tale somma l'importo già versato a titolo di provvisionale dalla in data 31.5.2013, pari ad € 62.229,04, Controparte_4 condannare e , rispettivamente nelle qualità di conducente Parte_5 Parte_4
e proprietaria del veicolo Honda Accord targato CP082AD, nonché la responsabile civile
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di responsabile Controparte_4 civile in forza della polizza R.C.A, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 253.418,41 a titolo di residuo danno patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, subito da Controparte_3 in conseguenza del citato sinistro, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia;
il
[...] tutto oltre rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat, nonché agli intessi di legge, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con condanna alla refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
Con il primo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di
“danno morale, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c. nella parte in cui, a pag. 13 della motivazione, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attualità dell'affectio maritalis” parte appellante ribadisce che il Giudice di prime cure – dopo aver richiamato, in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di onere della prova e regime della “presunzione” del danno morale conseguente alla lesione del rapporto parentale - ha ritenuto nel caso di specie di poter considerare superata la predetta presunzione.
E ciò sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi (udienza civile del 24.2.2017) Testimone_4
e (udienza penale del 10.6.2010), secondo cui la era “di Testimone_2 Persona_1 fatto” separata dal coniuge, e secondo cui la figlia conviveva con la nonna e con la zia materna;
l'invio di denaro da parte della avvenisse a favore della figlia e/o di terze persone (ma mai a Persona_1 favore del padre), così come – secondo il Giudicante – poteva evincersi dalle relative ricevute di versamento.
Orbene, secondo parte appellante, siffatta valutazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta ed in contrasto con le risultanze documentali agli atti (cfr. il certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato in data 2.10.2008, e quindi in epoca successiva al sinistro per cui è causa, nel quale marito e moglie risultano regolarmente coniugati e padre e figlia risultano entrambi domiciliati in Pirgovo); in particolare, le dichiarazioni rese dal sig. all'udienza penale del Testimone_3
14.10.2010, che aveva riferito di conoscere da molto tempo la signora o di aver Parte_3 conosciuto personalmente “i familiari della signora ” all'epoca in cui si era recato in Parte_3
IA in compagnia della medesima (conoscenza diretta che invece gli altri due testimoni hanno espressamente escluso!); o che i soldi inviati alla figlia (con Western Union o in contanti mediante gli autisti che effettuavano la tratta Italia/IA) venivano poi dalla medesima girati in parte anche al padre.
Secondo l'appellante, quindi, sarebbe di tutta evidenza che, la conoscenza diretta e personale da parte del non solo della vittima del sinistro, ma anche dei familiari residenti in Testimone_3
IA, rendeva il teste de quo sicuramente più attendibile dei testi e Testimone_1 [...] che, invece, avevano appreso de relato le circostanze riferite (la prima in Testimone_2 particolare si è limitata a dire che “so che era separata dal marito e non so nulla di lui perché viveva in un altro paese”).
Il fatto che la figlia della defunta convivesse stabilmente con la zia e/o la nonna non risulta poi provato in modo certo: infatti, posto che il padre era affetto da una grave patologia tumorale (circostanza accertata dal Giudice a mezzo della documentazione prodotta), è verosimile che sia stato costretto a lasciare la figlia per alcuni periodi, magari anche relativamente lunghi, in compagnia della suocera o della cognata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice di prime cure doveva “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Orbene, come già ricordato con la comparsa di costituzione in giudizio
[...] in ragione dell'eccepito massimale di polizza, chiedeva – in rito - all'adito CP_4
Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa l'odierna appellante (quale marito della vittima del sinistro stradale) “per consentire allo stesso di formulare le sue richieste risarcitorie e poter quindi procedere, in ipotesi di incapienza del residuo massimale di polizza, alla ripartizione del massimale stesso tra tutti gli aventi diritto”. Aggiungeva poi la chiamante in causa che “il marito della vittima ha infatti certamente diritto al risarcimento, avendo lo stesso già esercitato l'azione in sede penale ed ottenuto la provvisionale di
€ 60.000,00, e concludeva affermando che “Una parte del massimale ancora disponibile dovrà quindi necessariamente essere riservata al marito della vittima”. Dunque, la nelle conclusioni di merito della citata comparsa chiedeva quindi Controparte_4 al Giudice adito di “liquidare i danni in favore delle attrici e del marito qui chiamato in causa nei limiti in cui gli stessi saranno ritenuti accertati e provati in corso di causa […]. In subordine per il caso di non costituzione e/o no formulazione di domanda da parte del chiamato in causa sig.
[...]
accertare e comunque liquidare in favore dello stesso l'importo spettante a Controparte_3 titolo di risarcimento danni per la morte della moglie”. Tuttavia, in comparsa conclusionale il procuratore della cambiava completamente verso CP_1 ed a pag. 11 scriveva che “per quanto riguarda invece la posizione del coniuge che risultava separato
e comunque non convivente da tempo con la vittima (né peraltro convivente con la figlia e ciò proprio in ragione della separazione) si ritiene che l'importo minimo di € 165.960 previsto dalle tabelle milanesi per coniuge convivente, debba essere ulteriormente ridotto e sempre rapportato all'effettivo valore di acquisto della moneta. Si ritiene equo l'importo di € 60.000 già liquidato titolo di provvisionale penale, salvo ovviamente le valutazioni di equità e giustizia di codesto Tribunale”. In altri termini, se fino alla comparsa conclusionale a detta della una parte del Controparte_4 massimale di polizza doveva essere necessariamente riservato al marito (per la quota di risarcimento eccedente la somma già incassata a titolo di provvisionale), a partire dal citato atto conclusivo nulla era più dovuto al medesimo, in quanto “separato e comunque non convivente da tempo con la vittima”. Orbene, oltre che totalmente infondata nel merito la circostanza de quo (status di separato di fatto) è stata allegata per la prima volta in comparsa conclusionale, e come tale oltre i termini per la cristallizzazione del thema decidendum (comparsa di costituzione, o comunque prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc); pertanto, anche laddove dalle risultanze istruttorie fosse risultato quanto sopra per il principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 cpc il Giudice non avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione siffatta circostanza di fatto, pena la lesione del principio del contraddittorio.
Se, infatti, avesse contestato espressamente in comparsa di costituzione lo status di CP_4 coniuge, l'attualità dell'affectio maritalis e dedotto la circostanza della separazione di fatto tra i coniugi, il marito avrebbe potuto articolare ulteriori mezzi istruttori in tal senso per suffragare le risultanze istruttorie del giudizio penale, ma a ben vedere non solo non c'è stata un'espressa contestazione sul punto, o comunque allegazione della circostanza poi invocata, ma vi è stato anzi un esplicito riconoscimento in tal senso, posto che a pag. 8 della comparsa di costituzione CP_4 affermava che “il marito della vittima ha infatti certamente diritto al risarcimento, avendo lo stesso già esercitato l'azione in sede penale ed ottenuto la provvisionale di € 60.000,00”, e concludeva affermando che “Una parte del massimale ancora disponibile dovrà quindi necessariamente essere riservata al marito della vittima”. In conclusione, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata sul punto, nel senso di ritenere provato, anche in via presuntiva, l'affectio maritalis tra i coniugi e, conseguentemente, riconosciuto il danno patrimoniale/danno morale nella misura ritenuta di giustizia.
Con il secondo motivo rubricato: “Omessa liquidazione del danno non patrimoniale sub specie danno da perdita del rapporto parentale per lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali” a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c.” parte appellante evidenzia che il Tribunale di Palmi aveva ritenuto, erroneamente, che non fosse stata raggiunta la prova in punto di danno da perdita del rapporto parentale nella sub specie di “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, rendendo, al capo 4.2.2. la seguente motivazione: “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistente nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui egli versava, è rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio”.
Secondo l'appellante tale parte della motivazione va senz'altro riformata, poiché in contraddizione con la piattaforma probatoria emersa in istruttoria. Segnatamente, la testimonianza resa dal all'udienza penale del 14.10.2010 Testimone_3 non è stata presa in alcuna considerazione, perché se - come affermato dal teste – i soldi inviati alla figlia dalla madre venivano poi “girati” anche al padre, non v'è dubbio alcuno che “a monte” di quel contributo economico vi fosse anche quell'apporto morale “a distanza” che invece il Giudice ha ritenuto a priori di escludere. Alle circostanze richiamate, l'appellato aggiunge che se è vero come è vero che la defunta contribuiva certamente al sostentamento del marito, deve discenderne che la premorienza della e la improvvisa perdita di una fonte di sostentamento ha certamente inciso Parte_9 anche sotto il profilo esistenziale sulla quotidianità e sulle scelte future dell'appellante. In conclusione, lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti in capo all'appellante è stato allegato e provato in via diretta o, comunque, in via presuntiva.
La sentenza, pertanto, va riformata anche nel punto (pag. 15) in cui esclude il marito dal risarcimento del danno con una statuizione che invece lo riconosca.
Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 nella parte in cui, a pag.20 della motivazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'invio di denaro al marito” l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da lucro cessante dal momento che il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova in punto di danno patrimoniale (da lucro cessante).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2019 si costituisce nel fascicolo
r.g. 736/2019 la chiedendo in via preliminare ed in rito Controparte_4 di disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio R.G. 663/2019 proposto da
[...]
avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesima sentenza del Tribunale di Palmi n. 501/2019, giudizio nel quale Controparte_4 si è già costituita formulando appello incidentale anche nei confronti del sig. Controparte_3
; rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto
[...] Controparte_3 inammissibile ed infondato;
con vittoria delle spese di giudizio.
In data 14.12.2020 il fascicolo r.g. 663/2019 viene riunito al fascicolo n. 736/2019.
e sebbene destinatari di regolare notifica Parte_4 Parte_5 dell'atto di appello, non si sono costituiti in giudizio. All'udienza del 12.9.2024 la causa è assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve rilevarsi il mancato deposito dei fascicoli di parte degli appellanti
e Parte_1 Parte_2 [...]
tanto nel fascicolo r.g. 663/2019 quanto nel fascicolo r.g. 736/2019 da parte di Parte_3
. Controparte_3
Sul punto, una recente Cass. civile sez. I, 29.11.2023, n. 33171 ha stabilito che: “Il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione un documento non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto nella sentenza impugnata”; e ancora Cass. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16.2.2023: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado”.
Dunque “Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10202 del 17.4.2023).
Invero, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Quanto al merito, nel procedimento r.g. 663/2019 R.G. con il primo motivo di gravame e Parte_1 Parte_2 Parte_3 lamentano l'omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sub specie
[...]
“sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”, con il secondo motivo, contestano il quantum del risarcimento.
I motivi di gravame, stante la connessione tra loro intercorrente, meritano una trattazione congiunta.
Il primo giudice ha ritenuto che le parti non abbiano dimostrato lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”. In particolare, ha osservato che “del dedotto fallimento dei progetti relativi al trasferimento in Italia delle attrici non è stata fornita alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione;
non sono stati neppure dedotti la natura e la durata degli studi intrapresi in IA da né il percorso da proseguire in Italia. Dei Parte_1 testimoni escussi, soltanto , all'udienza del 24.2.2017, ha riferito di essere a Testimone_1 conoscenza del fallimento del progetto delle attrici di trasferimento in Italia e, tuttavia, detta dichiarazione è inutilizzabile in quanto appresa direttamente da una delle attrici, ossia dalla sorella della vittima”. Sulla scorta di tale valutazione, l'organo giudicante di primo grado ha proceduto in tali termini alla liquidazione del danno da perdita parentale: a (figlia) è stata Parte_1 attribuita la somma pari ad euro 102.980,00 (ottenuta aggiungendo all'importo minimo di euro 165.960,00, euro 40.000,00 per la drammaticità del fatto e per l'età del superstite, decurtando di ½ il valore ottenuto); a (madre) la somma pari ad euro 97.980,00 (ottenuta Parte_2 aggiungendo all'importo minimo di euro 165.960,00, euro 30.000 per la drammaticità del fatto e decurtando di ½ il valore ottenuto), ad sorella, la somma pari ad euro Parte_3
32.010,00 (ottenuta aggiungendo all'importo minimo di euro 24.020,00, euro 40.000,00 per la drammaticità del fatto e per l'età del superstite, decurtando di ½ il valore ottenuto).
In effetti, gli importi così determinati sono inferiori ai minimi tabellari, avendo ritenuto il primo giudice che gli importi previsti dalle tabelle di Milano fossero comprensivi del danno da perdita parentale complessivamente inteso nelle sue estrinsecazioni intima e relazionale.
Pertanto, non riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale nella sua accezione di sconvolgimento delle abitudini di vita e di adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto, ha ridotto della metà il risarcimento previsto.
Il percorso argomentativo del primo giudice appare pienamente condivisibile nelle sue premesse.
Ed invero, non può che concordarsi con la valutazione fatta e ritenere che il compendio probatorio in atti non consenta di ritenere sufficientemente provato lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'adozione di scelte esistenziali differenti in conseguenza della perdita del congiunto.
Sul punto, le parti appellanti contestano la valutazione dell'esame testimoniale eseguito dal primo giudice e rilevano che il testimone avrebbe altresì riferito circostanze di cui era a conoscenza diretta, quale quella di avere prestato del denaro alla sorella della defunta per poter affrontare il viaggio (cfr. deposizione resa dal teste all'udienza del 24/02/2017: “La sorella della defunta mi ha detto che sarebbe dovuta venire in Italia nel 2008 anche con tutta la famiglia (cioè con la nipote e la mamma)
e mi aveva anche chiesto un prestito dicendomi che la sorella aveva preparato tutto. Non so se nel
2008 siano poi venuti, io li ho visti sempre in IA. Loro sarebbero dovuti venire per cercare lavoro in Italia perché non lavoravano in IA. La figlia della signora studiava, era ancora Pt_8 piccola e dopo la morte della mamma ha lasciato la scuola.”).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa (Cassazione civile, sez. II, 07/10/2020, n.
21568). Nel caso specifico, tuttavia, non sono stati prospettati elementi ulteriori atti ad avvalorare la tesi sostenuta dalle parti appellanti e la testimonianza resa, nella misura in cui è utilizzabile in questa sede, è connotata da una genericità che non consente di attribuirle una sufficiente valenza probatoria.
Il teste non ha infatti indicato quando tale prestito gli sarebbe stato chiesto, a quanto ammontasse, se egli lo avesse accordato, né ha indicato quale percorso di studi avrebbe dovuto intraprendere la figlia o perché abbia interrotto quello incorso.
Né tali elementi emergono in altro modo: non si comprende, per esempio, quando la famiglia si sarebbe dovuta trasferire in Italia, non emerge la ricerca di un'abitazione ove il nucleo familiare proveniente dalla IA avrebbe dovuto installarsi in Italia, neppure si evince che la sorella della vittima abbia cercato un lavoro da svolgere in Italia, non è dato comprendere quale percorso di studi avrebbe dovuto intraprendere la figlia in Italia.
Non emerge dagli atti, dunque, quello sconvolgimento massimo dei progetti di vita conseguenziale alla morte della loro congiunta invocato dalle appellanti. Tuttavia, non può non considerarsi che il primo giudice abbia effettuato una liquidazione del danno inferiore ai minimi tabellari.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio a forbice, che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era vecchia e malata e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso)”.(Cassazione civile, sez. VI ,
08/09/2022 , n. 26440)
Dunque, non appare condivisibile la riduzione eseguita dal primo giudice che, nonostante fosse previsto un criterio a forbice, abbia decurtato della metà l'importo determinato a titolo di risarcimento, pervenendo così a liquidare una cifra inferiore a quella prevista dal minimo tabellare.
Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere riformata.
Quanto all'entità del danno risarcibile, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021).
In conclusione, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema
Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n. 31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n.
25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018; cfr. Cass. civ. n. 22397/2022).
Ai fini della concreta liquidazione del predetto danno, le tabelle di elaborazione giurisprudenziale, consentono di tenere conto delle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno (v. Cass. civ. n. 25541/2022).
La tabella alla quale occorre fare riferimento ai fini della presente decisione - conformemente agli ultimi arresti giurisprudenziali - è quella del giugno 2024.
Ed infatti, principio affermato dalla Corte di legittimità è quello che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione.
Con la sentenza 10579/2021, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Le tabelle di Milano del 2022, elaborate a seguito di tale pronuncia, rispettano ed applicano i principi elaborati dalla Corte di Cassazione. Sono state considerate, infatti, le circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: 1) l'età della vittima primaria;
2) l'età della vittima secondaria;
3) la convivenza;
4) l'esistenza di superstiti;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva”, la quinta è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle del 2024 consentono di graduare anche l'aspetto relativo alla natura della relazione.
Nel caso di specie, la vittima primaria, aveva 42 anni quando si è verificato il sinistro, la figlia aveva
18 anni, la madre 67 anni, la sorella aveva compiuto 44 anni.
Considerando, quindi, l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, la composizione del nucleo familiare primario, l'assenza di un rapporto di convivenza con la vittima ed applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano 2024, si perviene, quanto alla liquidazione del danno parentale in favore di (figlia) ad un importo del risarcimento pari ad € Parte_1
234.660,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 26; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (uno): 14; Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0; Punti totali riconosciuti: 60.
Quanto alla madre, l'importo del risarcimento deve essere Parte_2 determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 67 anni al momento dell'incidente, è genitore della vittima e non era convivente, pervenendosi all'importo di € 195.550,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 3.911,00, Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (uno): 14; Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0; Punti totali riconosciuti: 50.
Quanto alla sorella, l'importo del risarcimento deve essere Parte_3 determinato tenendo conto della circostanza che il congiunto aveva 44 anni al momento dell'incidente, è sorella della vittima e non era convivente, pervenendosi all'importo di € 71.316,00 così determinato: Valore del Punto Base: € 1.698,00, Punti in base all'età del congiunto: 14, Punti in base all'età della vittima: 14, Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:14, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, Punti totali riconosciuti: 42.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata.
Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d.
“attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 3 marzo 2008) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
Il terzo motivo di appello
Con il terzo e ultimo motivo, e appellanti lamentano l'“erronea applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.” e chiedono la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha condannato i convenuti in solido alla corresponsione dei compensi professionali, liquidandoli in € 13.430,00.
Lamentano che il Tribunale ha applicato il valore medio alle singole fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisione). Secondo le appellanti, invece, il criterio di liquidazione applicato si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 4 co. 1 e 2 del D.M. 55/2014 e, quindi, nel caso in esame, considerata l'importanza, la natura ed il valore della causa che riguardato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad un omicidio stradale, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché le condizioni non abbienti degli attori e la copiosissima corrispondenza con essi intrattenuta, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, andrà applicato lo scaglione dei compensi professionali dei massimi e non dei medi. Chiedono, dunque, che la sentenza gravata venga riformata in punto di liquidazione dei compensi professionali, da determinarsi in € 47.032,94, oltre spese rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2 e 8.
Il motivo è infondato. Al fine di dirimere la questione relativa all'applicabilità dei parametri minimi, medi o massimi da impiegarsi nell'ambito dello scaglione applicabile, l'attuale formulazione dell'art. 4, co. 1, d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Non emergono, nel caso concreto, questioni di particolare complessità al contrario di quanto ritenuto dalle parti appellanti od elementi atti a giustificare un aumento dei valori tabellari medi.
Neppure può ravvisarsi la necessità di aumentare il compenso in ragione della circostanza che il difensore ha difeso più parti processuali, poiché si tratta di una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, dunque deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Quanto all'aumento previsto dal comma 8 dell'art. 4 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), basti osservare come l'appello proposto non è stato integralmente accolto e l'importo liquidato a titolo di risarcimento è inferiore a quello richiesto, con la conseguenza che non può dirsi che le difese siano manifestamente fondate.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'appello di R.G. 736/2019 proposto da Controparte_3
Quanto all'appello n. R.G. 736/2019 proposto da , con il Controparte_3 primo e secondo motivo di gravame lamenta rispettivamente l' “omessa liquidazione del danno non patrimoniale, sub specie di “danno morale, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c. nella parte in cui, a pag. 13 della motivazione, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'attualità dell'affectio maritalis”, nonché l' “omessa liquidazione del danno non patrimoniale sub specie danno da perdita del rapporto parentale per lo “sconvolgimento delle abitudini di vita e adozione di scelte esistenziali”
a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c.”
I motivi, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha dedotto la perdita del prezioso sostegno morale che la moglie rappresentava essendo egli affetto da una grave patologia, tuttavia, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale consistente nella privazione dell'apporto morale fornito dal coniuge, è rimasto una mera affermazione in quanto non supportato da alcun elemento probatorio. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici e possa addirittura fondarlo su un'unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento;
tuttavia, sulla parte incombe il c.d. onere di allegazione che “concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal
Giudice” (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 22254 del 4 agosto 2021). Prima di tutto le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_4 Testimone_2
non sono state utili ad avvalorare l'attualità dell'affectio maritalis e la Testimone_3 dimostrazione del danno morale in quanto, come ribadito dal giudice di prime cure “i testimoni
(udienza civile del 24.2.2017) e (udienza penale del Testimone_1 Testimone_2
10.6.2010), della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno riferito spontaneamente (senza che la circostanza fosse articolata come capitolo di prova), risultando pertanto maggiormente credibili, che la era separata dal coniuge. Orbene, tali dichiarazioni appaiono Persona_1 maggiormente convincenti rispetto a quelle rese dal testimone , il quale, Testimone_3 all'udienza penale del 14.10.2010, ha affermato di sapere che la donna fosse sposata e che la figlia desse parte dei soldi ricevuti anche al padre, perché coerenti con ulteriori circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, e, segnatamente, con la convivenza della figlia, già da quando era minore d'età e la madre era migrata in Italia, non già con il padre, ma con la nonna e la zia, e con la mancanza di contribuzione diretta della moglie in favore del coniuge. A tal proposito giova precisare che dalle ricevute Western Union si evince che la vittima inviasse il proprio guadagno principalmente alla figlia, talora alla sorella e a terzi estranei al giudizio non altrimenti identificati, ma mai al coniuge, nonostante, peraltro, questi fosse ammalato e parzialmente inabile al lavoro”. Pertanto, sebbene l'appellante abbia prodotto il certificato di stato di famiglia e di residenza, nondimeno dalle prove documentali si evince che le ricevute dei versamenti di denaro erano indirizzate principalmente alla figlia e talora alla sorella della vittima, ma mai al marito.
Dunque, anche in questo caso, il sig. non ha in alcun modo superato gli oneri necessari, CP_3 anche in via presuntiva, a dimostrare l'effectio maritalis ed è mancata del tutto la prova dell'apporto morale fornito dal coniuge - nonostante il rapporto fosse a distanza – e reso maggiormente prezioso dalle precarie condizioni di salute in cui il sig. Controparte_3 versava.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, i motivi sono entrambi infondati.
Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, a motivo dell'errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e conseguente violazione dell'art. 115 nella parte in cui, a pag.20 della motivazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'invio di denaro al marito” l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da lucro cessante dal momento che il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova in punto di danno patrimoniale (da lucro cessante).
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
L'appello incidentale proposto da Controparte_4
In ordine all'appello incidentale proposto da con il primo motivo la Controparte_4 compagnia assicurativa lamenta “l'accertamento del concorso di colpa della vittima nella determinazione del sinistro per omessa precedenza. Violazione dell'art. 145, co 1 e 2, del codice della strada”.
Il motivo è infondato.
Come ribadito anche dal primo giudice nella ricostruzione del sinistro, all'incrocio non era posta alcuna segnaletica orizzontale né verticale, incluso lo stop allo sbocco della strada statale, dunque l'attraversamento era consentito e non sussisteva alcun obbligo per la di dare Persona_1 precedenza; la velocità era moderata, dato desunto, in sede penale, dalla posizione dei veicoli e dalla circostanza secondo cui la vittima era riuscita ad arrestare immediatamente l'auto al centro della carreggiata appena avvistato il veicolo antagonista. Ancora, la visibilità era ridotta e tale da non consentirle, per la prossimità del tratto curvilineo, ma soprattutto per l'elevata velocità del mezzo che sopraggiungeva sulla SP 51, di avvistare quest'ultimo tempestivamente. Certamente, come stabilito dalla norma art. 145 CdS c. I e II “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”; tuttavia, nel caso di specie, la massima prudenza all'avvicinarsi dell'incrocio non era prestata dal che viaggiava a velocità superiore al limite consentito motivo per Parte_5 cui non riusciva ad arrestare in tempo il veicolo.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale chiede il riconoscimento di un concorso di colpa da parte della vittima per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Il motivo è infondato.
Preliminare alla valutazione nel merito della questione, è la considerazione che tale accertamento non
è precluso in sede civile per effetto del passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità di nella causazione dell'incidente. Parte_5
Ed infatti, “In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l' art. 651 c.p.p. , a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell'ambulanza che l'aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all' art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile)”. (Cassazione civile, sez. III, 06/07/2022, n. 21402)
Nel caso di specie, occorre accertare se la condotta della vittima - sulla base della ricostruzione dell'incidente effettuata dal primo giudice - sia stata eziologicamente capace di concorrere nella determinazione dell'evento dannoso per l'omesso uso delle cinture di sicurezza.
Nel caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023).
In termini analoghi, “Il mancato allacciamento della cintura di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che abbia avuto nella produzione delle lesioni, può escludere il diritto al risarcimento, ovvero può ridurre tale diritto in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso purché, per un verso, chi invoca l'omesso uso corretto delle cinture dia concreta prova di tale circostanza e, per altro verso, che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità razionale evitato o ridotto il danno” (Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21747). Sulla base di tali premesse, nel caso di specie non sussistono sufficienti elementi per affermare, con l'elevata credibilità razionale richiesta, che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare o ridurre il danno
Invero, nella sentenza impugnata così si legge: “…dagli accertamenti eseguiti in sede penale, risulta che a seguito dell'impatto e a causa dell'elevata velocità dell'auto condotta dal , il mezzo Parte_5 su cui si trovava la vittima ha subito una forte accelerazione e compiuto una rotazione in conseguenza delle quali la è stata spinta fuori dall'abitacolo dal finestrino lato Persona_1 passeggero, di talché è ragionevole dubitare dell'idoneità della cintura a trattenere il corpo della vittima”. A tale considerazione deve aggiungersene un'altra: non è infatti possibile stabilire, sulla base del compendio in atti, quale sia stata la causa della morte della donna. Non è infatti possibile stabilire se ella sia deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall'autovettura ed a causa dell'impatto che deve essere a ciò conseguito, nel qual caso la cintura di sicurezza, trattenendo la vittima, avrebbe potuto forse attutire le conseguenze dell'investimento, o piuttosto se ella sia deceduta proprio per effetto dell'impatto con l'autovettura investitrice e lo sbalzo del suo corpo all'esterno sia avvenuto quando aveva già perso la vita, per cui la cintura di sicurezza in alcun modo avrebbe potuto impedirne il decesso.
Era onere della società assicuratrice fornire quanto necessari per accertare quanto accaduto: sulla scorta degli elementi in atti, non è possibile sostenere che l'evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in maniera diversa, se la donna avesse indossato la cintura di sicurezza, pertanto il motivo non può essere accolto.
Con il terzo motivo d'appello rubricato “danno patrimoniale” la compagnia assicurativa contesta l'applicazione del triplo della pensione sociale al fine di determinare il reddito presunto della vittima in € 17.862,00, sebbene le allora parti attrici nell'atto di citazione avevano affermato che la vittima producesse un reddito netto annuo di € 10.800,00.
Il motivo è fondato.
Invero, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa si quantifica sulla base del reddito perso dalla vittima in conseguenza del sinistro
Ed infatti, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Per tali ragioni, dunque, non può condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui, atteso che la vittima non lavorava in via continuativa e che non vi era certezza sull'ammontare del reddito complessivo da lei percepito, si doveva procedere prendendo le mosse dal triplo della pensione sociale. Invero, nell'atto di citazione in giudizio, le parti appellanti hanno indicato quale reddito annuo percepito dalla loro congiunta, sia pure arrotondato per difetto, quello di € 10.800,00, affermando che ella percepisse una somma mensile pari a circa € 900,00, cifra che, all'evidenza, non può consentire di equiparare la sua situazione a quella di un disoccupato. Pertanto, utilizzando quale base di calcolo il reddito indicato dalle appellanti e ritenendo condivisibile quanto osservato dal primo giudice - e non contestato dall'appellante incidentale - secondo cui la destinasse ai propri bisogni il 40% del suo reddito ed inviasse alla figlia il residuo 60%, Persona_1 occorre scomputare dalla cifra di € 10.800, costituente il reddito annuo percepito dalla donna, il 40% destinato a soddisfare i suoi bisogni personali, pervenendo così all'importo annuo destinato dalla vittima alla figlia, pari alla somma di € 6.480 (10.800 - 4.320).
Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di anni in cui si presume che sarebbe avvenuto il contributo da parte della al mantenimento della figlia. Sul punto, l'obiezione Persona_1 mossa dall'appellante incidentale alla valutazione fatta dal primo giudice - secondo cui tale mantenimento sarebbe ragionevolmente perdurato sino al compimento del ventottesimo anno di età della figlia, considerata l'età media in cui si ha accesso al mondo del lavoro per un giovane che studia
- è meritevole di accoglimento. In effetti, non sono emersi elementi atti a far ritenere che la figlia avesse intrapreso, o volesse intraprendere, un percorso di studi, per cui appare ragionevole ipotizzare che tale contributo avrebbe potuto avere la ragionevole durata di cinque anni, ritenendo tale arco temporale sufficiente a consentirle di acquisire un'indipendenza economica.
La somma di € 6.480 dovrà poi essere moltiplicata per 5, pervenendosi così all'importo di € 32.400.
- Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n.
3083/2017).
In punto di liquidazione, va richiamato che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello (Cass. n. 31884/2018).
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno formulata dalle appellanti
Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha trovato accoglimento in misura significativamente ridotta rispetto a quanto richiesto
[...] inizialmente (con atto di citazione in favore di era stata Parte_1 chiesta la somma di € 326.150,00, così come in favore di mentre in Parte_2 favore di era stata chiesta la somma di € 141.620,00; a titolo di Parte_3 danno patrimoniale è stata chiesta la somma di € 237.600,00, ).
Peraltro, nel giudizio d'appello c'è stata una reciproca soccombenza, posto che è stato accolto, almeno parzialmente, l'appello incidentale.
Tale circostanza induce a ritenere che le spese del giudizio debbano essere compensate nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico degli appellati soccombenti. Al fine di determinare il valore della causa, si ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a
Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Tenuto conto della natura, del valore della controversia e del grado di complessità delle questioni trattate, le spese di lite per il primo grado di giudizio devono essere liquidate, in favore delle appellanti applicando i parametri medi fissati con le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore compreso tra € 520.001 a € 1.000.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, per il primo grado di giudizio è complessivamente pari ad € 340.150,00.
Dunque, quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 22.457,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00; fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Operando poi la compensazione di un terzo dell'importo così determinato, le parti appellate devono essere condannate in solido al pagamento di € 15.719,90 oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere determinato in € 193.776,00
(tenendo conto della maggior somma riconosciuta agli appellanti a titolo di risarcimento: 533.926- 340.150).
Pertanto, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa ed applicando il relativo scaglione (€ 52.001 a € 260.000), il compenso deve essere così determinato: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, considerando che alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello: € 2.163,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Il compenso così determinato, pari ad € 12.154,00, deve essere compensato per un terzo e per i residui due terzi, pari ad € 8.507,80 posto a carico delle parti appellate soccombenti, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto alla posizione di le spese del presente giudizio Controparte_3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante Controparte_3
di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13. In proposito si ritiene, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte, che la norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione configurabile come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di "respingimento integrale", al solo fine di fugare possibili dubbi che il tenore della decisione, in termini di motivazione e/o di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di una di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e da nei confronti di Parte_3 Controparte_3 nonché e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento dell'appello principale condanna in solido , Parte_5
, quest'ultima in persona del legale Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad € 234.660,00 in favore di nonché al pagamento dell'importo di € Parte_1
195.550,00 in favore di ed al pagamento della somma di Parte_2
€ 71.316,00 in favore di a titolo di risarcimento per danno Parte_3 non patrimoniale previa detrazione di quanto già corrisposto;
oltre interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta nel resto l'appello principale.
3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna in solido , Parte_5
, quest'ultima in persona del legale Parte_4 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma pari ad € 32.400 in favore di all'attualità, al Parte_1 netto dell'acconto, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
4. Rigetta nel resto l'appello incidentale.
5. Rigetta integralmente l'appello proposto da;
Controparte_3
6. Compensa per un terzo le spese del giudizio tra Parte_1
e e la Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e condanna la Controparte_4 compagnia di assicurazione, in solido con e , al Parte_5 Parte_4 pagamento in favore delle appellanti dei residui due terzi che si liquidano nella misura di € 8.507,80 per il presente grado di giudizio ed € 15.719,90 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
7. Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_3 grado di giudizio in favore della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 10.313,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
8. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per disporre il versamento della parte appellante soccombente Controparte_3 di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito