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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VENTURINI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
IN QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 8 20129 MILANO presso lo pagina 1 di 23 lo studio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Foglio di precisazione delle conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
A) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7747/202, pubblicata il
9 ottobre 2023 e non notificata, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, per l'effetto, condannare in qualità di impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dal signor in conseguenza dell'evento, nella misura che si chiede venga determinata Parte_1
dall'Eccelentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e gli interessi ex art. 1284 c.c. come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma.
B) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7747/202, pubblicata il
9 ottobre 2023 e non notificata, porre le spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado integralmente a carico dell'appellata in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
pagina 2 di 23 C) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
D) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che il 30 ottobre 2018, alle ore 11.37 circa, il signor alla guida Parte_1
del proprio motociclo Suzuki Burgman, targato DH26728, percorreva Piazzale
Maciachini a Milano, occupando la corsia a sinistra quando, giunto all'altezza del palo reggifilo individuato con il n.7205, un autoveicolo di colore scuro che si trovava a fianco del mezzo attoreo si spostava verso sinistra, omettendo alcuna segnalazione, facendolo rovinare al suolo”;
2)“Vero che il conducente del veicolo di colore scuro si allontanava dal luogo del sinistro”;
3)“Vero che il motociclo condotto dal signor cadeva a terra successivamente Pt_1
rispetto allo spostamento del veicolo di colore scuro, il quale metteva in atto una manovra di sorpasso su di un altro veicolo di colore grigio chiaro, come da documento 4
(file Maciachini/Marche 000191) che mi si rammostra”;
4) “Vero che sul luogo del sinistro erano presenti persone rimaste non identificate le quali riferivano di aver visto un'auto di colore scuro che urtava il motociclo e si allontanava”;
5) “Vero che a seguito del sinistro subiva lesioni fisiche e veniva Parte_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano ove veniva sottoposto ad esami diagnostici e strumentali ed prime cure del caso e ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione”;
6)“Vero che a seguito del sinistro il signor presentava dei segni rossi sul collo Pt_1
lasciati dal laccio del casco, come da fotografie che ho scattato e che mi si rammostrano sub doc. 36”; pagina 3 di 23 7)“Vero che la mattina del 20 ottobre 2018, alle ore 11.20 circa, ho visto il signor allacciarsi il casco sulla testa prima di partire a bordo del motociclo Suzuki Pt_1
Burgman, targato DH26728”;
8)“Vero che a seguito del sinistro il signor subiva una parziale perdita dell'udito Pt_1
dall'orecchio destro”;
9)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato una deformazione del Pt_1
volto, ed in particolare del naso e della fronte, oltre alla rottura di più elementi dentari”;
10)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato cicatrici sulle gambe”; Pt_1
11)“Vero che il signor afferma continuamente di essere stato deturpato Pt_1
dall'incidente”;”
12)“Vero che il signor è sempre stato una persona attenta al proprio aspetto ed Pt_1
alla cura del proprio corpo”;
13)“Vero che il signor è inibito nel rapportarsi con le persone dell'altro sesso Pt_1
per la vergogna del proprio aspetto ed ha accantonato la propria vita sentimentale”;
14)“Vero che il signor dal giorno del sinistro si è sempre rifiutato di recarsi al Pt_1
mare o in piscina perché si vergogna a mostrare il prorpio corpo e le cicatrici”;
15)“Vero che prima del sinistro il signor era una persona dedita allo sport, e Pt_1
praticava il running almeno tre mattine a settimana”;
16)“Vero che prima del sinistro il signor era appassionato di tennis, partecipava Pt_1
a tornei agonistici amatoriali e giocava in media due giorni a settimana”;
17)“Vero che prima del sinistro il signor era iscritto alla palestra Virgin di Pt_1
Milano, ove praticava il running nelle giornate di pioggia e dove si allenava nei giorni in cui non giocava a tennis”;
18)“Vero che il signor prima del sinistro praticava lo sci presso La Thuile Pt_1
durante tutta la stagione invernale”;
19)“Vero che a seguito del sinistro, a causa del dolore alle ginocchia, ha abbandonato tutte le pratiche sportive”; pagina 4 di 23 20)“Vero che l'inattività forzata ha portato il signor ad avere la gamba sinistra Pt_1
più piccola della gamba destra”;
21)“Vero che a seguito del sinistro il carattere del signor è cambiato, e che ora è Pt_1
diventato chiuso e aggressivo”;
22)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di vertigini, Pt_1
che lo obbligano ad interrompere le proprie attività e a sdraiarsi”;
23)“Vero che dal giorno del sinistro il signor ha smesso di guidare la moto, in Pt_1
quanto spaventato di poter rivivere un incidente come quello del 30 ottobre 2018”;
24)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di sindrome Pt_1
ansioso depressiva”;
25)“Vero che al momento del sinistro il signor era socio e amministratore delle Pt_1
società P.M.G. 68 srl e EMMEP Servizi srl, che si occupano di servizi postali”;
26)“Vero che il signor si occupava materialmente delle incombenze pratiche Pt_1
relative ai servizi postali”;
27)“Vero che a seguito del sinistro il signor è stato impossibilitato a gestire Pt_1
entrambe le società, e ha ceduto la sua quota di partecipazione in P.M.G. 68 srl al signor
”; Persona_1
Si indicano a testi:
residente in [...] Testimone_2
n. 6, sui capitoli da 4 a 5;
NO residente in [...], sui capitoli da 4 a 5; Tes_3
NO , residente in [...], sui capitoli Testimone_4
da 5 a 27;
NO residente in [...], sui capitoli da 8 a 14, da Testimone_5
24; pagina 5 di 23 NO Toribio Ventura, presso Quanta Club in Milano, via Assietta n. 19, sui capitoli da 15 a 20;
residente in [...], sui capitoli da 8 a 14, da 20 Tes_1 Testimone_7
a 22 e 24;
NO , residente in [...], sui Per_1 Persona_1
capitoli da 25 a 27.
, presso Polizia Locale di Besana in Brianza, in Besana in Brianza, Testimone_8
via Roma n. 1, sui capitoli da 1 a 4 e 6;
NOa residente in [...], sui capitoli da 6 Tes_9
a 27;
NOa , residente in [...], sui capitoli Persona_2
da 6 a 27;
, residente in [...] a 16, Tes_1 Testimone_10
18, 19, 21, 22 e 27;
NO , residente in [...] a Tes_11
27;
NO , residente in [...], sui capitoli Persona_3
da 6 a 27;
-Dott.ssa presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in Testimone_12
Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, sui capitoli da 8 a 18.
Per IN QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO CP_1
DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo rigetto dell'appello proposto da Pt_1
ed in riforma della sentenza n.7747/2023 del Tribunale di Milano:
[...]
Nel merito:
In via principale pagina 6 di 23 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Parte_1
sinistro de quo e conseguentemente rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in corso di causa,
- ordinare la restituzione degli importi versati pari ad €.76.163,43 per capitale ed
€.8675,26+1568,60 (RA) per spese legali con distrazione a favore del legale antistatario.
In subordine:
- dichiarare non dovuto l'aumento applicato dal Tribunale nella misura del 20% al danno non patrimoniale, a titolo di personalizzazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in Parte_1 CP_1
qualità impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, per ottenere:
1) l'accertamento che il sinistro, avvenuto il 30 ottobre 2018 a Milano, in Piazza
Maciachini, in cui è rimasto coinvolto mentre si trovava a bordo del proprio motociclo
Suzuki Burgman, targato DH26728, è stato determinato esclusivamente dalla condotta di conducente di un'autovettura rimasta non identificata;
2) la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto:
- che il giorno 30 ottobre 2018, intorno alle ore 11.37, stava percorrendo Piazzale
Maciachini in Milano a bordo del proprio motociclo Suzuki Burgman, targato DH26728, quando, giunto all'altezza del “del palo reggifilo individuato con il n.7205”, un veicolo di colore scuro si spostava repentinamente a sinistra, senza segnalazione alcuna, facendolo cadere e poi dandosi alla fuga;
- che, sul luogo del sinistro, è intervenuta la Polizia Locale, la quale ha effettuato i rilievi di rito e ha riscontrato la presenza di due testimoni oculari del sinistro;
pagina 7 di 23 - che “dall'esame delle immagini registrate dall'apparato di video sorveglianza installato all'intersezione teatro del sinistro in esame, emerge con solare evidenza che
l'incidente di cui trattasi si è verificato a causa della turbativa costituita dall'autovettura condotta da soggetto non identificato che improvvisamente si spostava
a sinistra invadendo la corsia di marcia dalla quale proveniva il deducente, urtando il motociclo da questi condotto, con conseguente perdita di controllo e rovinosa caduta al suolo” (cfr. atto di citazione a pp. 11-12);
- che, a seguito dell'urto, è stato traportato all'Ospedale Niguarda di Parte_1
Milano, ove gli veniva diagnosticato un “TC commotivo-Frattura osso frontale con ematoma extradurale senza shif - FLC frontale dx e sx, FLC del mento - Contusioni multiple - Frattura composta orbita destra - Frattura ossa nasali. Prognosi riservata”, con ricovero nel reparto di neurochirurgia;
- che, nei mesi successivi, si è dovuto sottoporre a numerose visite Parte_1
specialistiche, esami diagnostici, pesanti cure farmacologiche e ha dovuto affrontare un lungo percorso sia di riabilitazione che terapeutico anche al fine alleviare i dolori cronici che tuttora lo affliggono;
- che i postumi permanenti riportati hanno determinato un cambiamento radicale del suo stile di vita, con difficoltà a svolgere, sia le più semplici attività della vita quotidiana, sia a praticare attività sportive quali partite di calcio e di tennis con gli amici, running mattutino e attività sciistica;
- che, a seguito del trauma fratturativo al volto, presenta ancora esiti Parte_1
cicatriziali che gli provocano grande vergogna soprattutto nel relazionarsi con “l'altro sesso” e gli arrecano ancora forte dolore (cfr. atto di citazione “persistente sintomatologia dolorosa al volto che ancora oggi lo condizionano nell'assunzione di cibo nonchè al naso con difficoltà respiratorie”);
- che i postumi riportati hanno compromesso la sua capacità lavorativa, sia generica che specifica, atteso che , all'epoca del sinistro, rivestiva la carica di Parte_1
pagina 8 di 23 amministratore della società di servizi P.M.G.68 s.r.l. e di socio unico della società
EMMEP Servizi s.r.l. e che attualmente fatica a svolgere tali mansioni a causa della difficoltà a trascorre numerose ore seduto al computer;
- che, a seguito del rifiuto di in qualità di impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada, nonché di CONSAP Spa – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano, di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, parte attrice ha instaurato il presente giudizio (cfr. per tutte atto di citazione).
Si è costituita in giudizio in qualità impresa designata per la gestione del CP_1
sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice. In particolare, parte convenuta ha sottolineato che la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice contrasta con quanto risulta dalla
Relazione di sinistro stradale e che i danni patiti da trovano causa in una Parte_1
caduta autonoma dal proprio motociclo senza l'interferenza di altri veicoli. La compagnia ha peraltro eccepito l'utilizzo da parte del danneggiato di un casco non integrale e ha chiesto di valutare tale elemento in termini di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, con l'escussione di testimoni, tramite l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del rapporto integrale di sinistro stradale, nonché mediante l'espletamento di ctu medico legale sulla persona di , con Parte_1
incarico conferito al dott. Persona_4
Con sentenza n. 7747/2023 pubblicata in data 9/10/2023 il Tribunale così statuiva:
“1) accerta la responsabilità concorrente del conducente di veicolo rimasto non identificato e di nella determinazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
occorso il 30.10.2018, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%, condanna
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a risarcire a il 40% dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che si liquidano rispettivamente in euro pagina 9 di 23 3.535,22 ed in euro 68.769,66, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) compensa tra la parte attrice , da un lato, e la parte convenuta Parte_1 CP_1
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada, dall'altro, le spese di lite del presente procedimento nella misura della metà e condanna nella sua qualità di impresa CP_1
designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a rifondere in favore di parte attrice la restante metà delle spese di lite, che si liquida in euro 6.820,00 per compensi ed in euro 292,66 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A da distrarsi al procuratore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del
50% ciascuna, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.”.
Preliminarmente il Tribunale ha osservato che “non risulta provato l'urto tra i due veicoli” e ha poi ritenuto sussistente una responsabilità concorrente di e Parte_1
del conducente del veicolo non identificato nella misura rispettivamente del 60% e del
40%.
Nello specifico ha ritenuto che il veicolo di colore scuro rimasto non identificato avesse violato la regola di comportamento prevista dall'art. 154, comma 1 del CdS “secondo cui il conducente che intende eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra, per cambiare corsia o per impegnare un'altra strada, deve assicurarsi di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza.
Nel caso di specie, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza si osserva che
l'autovettura non identificata di colore scuro stava viaggiando al centro della carreggiata, dietro ad una macchina di colore chiaro, quando, nel tentativo di sorpassarla, si è spostata leggermente a sinistra rispetto alla sua traiettoria di marcia, pagina 10 di 23 non curandosi del sopraggiungere di ulteriori veicoli e arrecando, di conseguenza, un potenziale pericolo alla circolazione stradale.”.
È indubbia quindi la responsabilità del conducente dell'autovettura di colore scuro, che ha tenuto una condotta di guida palesemente imprudente, atteso che si è spostato sulla corsia percorsa da , creando un'interferenza con la sua marcia e Parte_1
determinandone la caduta.”
Quanto alla condotta del ha ritenuto, invece, che il medesimo avesse violato Pt_1
l'art. 141 CDS, nonché l'art. 145 CDS in quanto viaggiava ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni di traffico “atteso che stava attraversando un incrocio particolarmente complesso con strade intersecanti e carreggiate di raccordo e mediamente trafficato per una città come Milano. La velocità con cui è sopraggiunto
non gli ha consentito di mantenere il controllo del motociclo, si ché, non Parte_1
appena si è accorto dello spostamento dell'autovettura verso la sua traiettoria di marcia, ha tentato di frenare per evitare l'impatto, ma proprio la velocità di marcia non adeguata, non gli ha permesso, né di arrestare la marcia, né di mantenere il controllo del veicolo”.
Il Tribunale ha poi proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Quanto al danno non patrimoniale sulla scorta della CTU medica esperita, lo ha quantificato in euro 68.769,66, tenuto conto della riduzione per il concorso di colpa e applicando un aumento del 20% per la personalizzazione, oltre agli interessi compensativi fino alla sentenza e gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto le spese mediche nella misura di euro
1.324,00 come indicato dal CTU, la somma di euro 66,20 per l'acquisizione del rapporto di incidente stradale, nonché la somma di euro 7.447,86 per l'attività stragiudiziale svolta, somme che ridotte tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto, ammontavano complessivamente ad euro 3.535,22 oltre accessori. pagina 11 di 23 Alcuna somma ulteriore è stata, invece, riconosciuta all'attore a titolo di danno patrimoniale a causa della compromissione della capacità lavorativa specifica e generica in quanto non provata.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello sia il che Parte_1 CP_1
con appello incidentale.
All'udienza del 10 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 cpc ha fissato davanti a sé udienza del 21.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma
4, cpc, ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI . Parte_1
ha interposto appello, affidando il gravame a SEI motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2054
C.C., ARTT. 141 E 145 D. LGS 285/1992, ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI”;
Con il secondo motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 C.C., 2 COST., LIQUIDAZIONE DEL DANNO
NON PATRIMONIALE IN MONETA NON ATTUALE”;
Con il terzo motivo denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1226, 2043, 2056, 2059 E 2729 C.C., MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA E
RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
DA LESIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA”; pagina 12 di 23 Con il quarto denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1226, 1223, 1227, 2043, 2056 C.C., ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE
MEDICHE”;
Con il quinto motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ART. 1284 C.C., ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
COMPENSATIVO”;
Con il sesto motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 91 E
92 C.P.C., SULLE spese legali e di CTU”.
APPELLO INCIDENTALE DI CP_1
Parte_ ha interposto appello incidentale, affidando il gravame a motivi di
[...]
censura.
Con il primo motivo denuncia “ Erronea valutazione delle risultanze probatorie e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc - 2054 cc. – 2043 cc. – 115 cpc –
116 cpc”;
Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cc-
2043 cc”.
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale debbano essere congiuntamente esaminati, stante la stretta connessione.
Con il primo motivo il , appellante in via principale, censura la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito la responsabilità del sinistro per cui è causa a colpa concorrente, con ciò valutando erroneamente le risultanze istruttorie che, a suo dire, consentono invece l'attribuzione di responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, posto che a prescindere dal fatto che vi sia o meno stato uno scontro tra i veicoli, l'automobile non ha azionato l'indicatore di direzione;
si è spostata proprio mentre il motociclo si era affiancato.
Anche il primo motivo di appello incidentale censura l'attribuzione di responsabilità del sinistro, naturalmente in termini opposti, ritenendola ascrivibile in via esclusiva alla pagina 13 di 23 condotta di guida del , posto che il suo comportamento è stato causa esclusiva Pt_1
del verificarsi del sinistro, sia a causa della velocità non consona che all'incapacità di gestire il proprio mezzo di fronte ad evento assolutamente prevedibile e normale della circolazione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi non meritino accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (rapporto di incidente stradale e fotogrammi prodotti dal ) è possibile ritenere infatti che entrambi i conducenti Pt_1
ebbero a mantenere una condotta di guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Il , infatti, proveniente dal viale Marche, mentre percorreva a bordo del proprio Pt_1
motociclo la carreggiata di raccordo con viale Jenner manteneva una velocità sicuramente eccessiva rispetto alle condizioni loco-temporali, atteso che “dopo aver raggiunto il veicolo che lo precedeva effettuava una repentina frenata rovesciandosi al suolo sul fianco sinistro unitamente al suo conducente”. I verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro hanno rinvenuto tracce di frenata per 4,92 metri, verificando che dopo la caduta sul lato sinistro, il e il suo motociclo “ avanzavano strisciando sulla Pt_1
pavimentazione stradale e mentre il motociclista impattava violentemente contro un elemento della ringhiera metallica infissa longitudinalmente sul bordo dello spartitraffico centrale, il motociclo proseguiva strisciando sulla pavimentazione stradale”, tant'è che gli agenti hanno ritrovato “il mozzo della ruota anteriore a 29,07 metri di distanza dal punto iniziale della frenata”.
E'stato poi accertato che il motociclo non presentava alcun danno/traccia riconducibile ad un eventuale urto/contatto con altri veicoli.
Tali circostanze convincono, quindi, anche questa Corte che la condotta di guida del motociclista in occasione del sinistro sia stata sicuramente imprudente e colpevole sì da potergli attribuire responsabilità concorsuale nel determinismo del sinistro. pagina 14 di 23 Quanto alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato si ritiene che parimenti allo stesso vada attribuita la corresponsabilità posto che, pur procedendo sulla destra, al fine di sorpassare un altro veicolo che procedeva più lentamente, si è spostato verso sinistra repentinamente, senza ispezionare adeguatamente il campo stradale al fine di non creare intralcio ed ostacolo alla circolazione e senza segnalare il proprio cambio di direzione.
Prive di pregio appaiono le dichiarazioni raccolte dai testi escussi all'udienza del 26 ottobre 2021. Come già correttamente osservato dal Tribunale, infatti, il teste
[...]
, che si trovava in piedi dalla parte opposta di Piazzale Maciachini ha Tes_13
dichiarato: “ricordo che era una auto scura, come ho detto ai vigili il giorno dopo, che si è spostata e ha urtato il sig. ”, dichiarazioni che contrastano con quelle Pt_1
rilasciate nell'immediatezza del sinistro ai verbalizzanti ( cfr. verbale di sinistro stradale
“ Lei ha visto come si è svolto il sinistro stradale? No, ho solo sentito l'urto; Ha visto altri veicoli coinvolti nell'accaduto?, No, ho visto solo il motociclista”). Gli elementi di contraddittorietà tra le due dichiarazioni non consentono di ritenere il teste attendibile, si che non si può ritenere provato lo scontro tra i veicoli.
Anche il teste oculare escusso all'udienza del 26 ottobre 2021, risulta Testimone_2
inattendibile atteso che ha dichiarato di aver visto “un'autovettura di piccole dimensioni
e di colore rosso…che si spostava improvvisamente e senza segnalare la manovra ancor più a sinistra colpendo con il fianco sinistro la parte posteriore destra di un motociclo facendolo rovinare al suolo”.
La circostanza che l'auto fosse di colore rosso è stata smentita non solo dalle dichiarazioni rese dall'Agente di Polizia Locale (cfr verbale di udienza del 26 ottobre
2021 “ dai filmati che ha visto ricorda la presenza del veicolo rosso? : dal filmato ricordo che la macchina di colore rosso è passata prima o dopo, penso dopo, non ricordo bene, comunque non era al momento del sinistro”), ma, come già osservato dal
Tribunale “ ancor di più dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, da cui si pagina 15 di 23 evince chiaramente che l'auto davanti a fosse di colore scuro e non di Parte_1
colore rosso”.
Sulla base, quindi, di quanto sopra riportato emerge quindi che la responsabilità del sinistro è certamente ascrivibile ad entrambi i conducenti, in ragione delle evidenti violazioni di entrambi al Codice della Strada e al contributo causale delle stesse violazioni all'accadimento del sinistro.
In ragione della diversa gravità delle violazioni normative, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente di nella misura del 60% e del 40% da Parte_1
parte del veicolo rimasto non identificato, con la conseguenza che sull'attribuzione di responsabilità risultano privi di fondamento sia il gravame principale che quello incidentale.
Proseguendo l'esame dell'appello principale del si osserva quanto segue. Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia liquidato il danno non in moneta attuale, bensì in moneta del primo gennaio 2021, con la conseguenza che
: “ La somma di € 152.408,75, individuata sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano in base ai criteri di cui alla decisione impugnata, una volta rivalutata alla data del provvedimento impugnato ammonta ad € 176.489,33, con una differenza di €
24.080,58 cui si aggiunge la discrepanza sugli interessi legali.”.( cfr. pag. 12 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia meritevole di accoglimento.
Premesso che il Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano all'epoca in vigore (edizione 2021), non ha, tuttavia, proceduto a calcolare la rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata fino alla data della sentenza.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata sul punto con la conseguenza che la somma di euro 68.796,66 liquidata dal Tribunale all'epoca delle tabelle in uso ( pagina 16 di 23 edizione 2021 - 8 marzo 2021) deve essere ricalcolata ad oggi tenuto conto della rivalutazione e degli interessi.
L'importo, quindi, dovuto al alla data della presente sentenza ammonta a Pt_3
complessivi euro 87.027,56 di cui euro 80.079,31 a titolo di capitale ed euro 6.948,25 a titolo di interessi.
va, quindi, condannata a pagare al l'ulteriore somma di euro CP_3 Pt_3
18.230,90, di cui euro 11.282,65 per capitale ed euro 6.948,25 per interessi.
Sulla somma capitale (euro 80.079,31) , spetteranno gli ulteriori interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Con il terzo motivo, il si duole per aver il Tribunale rigettato la sua domanda di Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa.
Afferma, infatti, nello specifico che a prescindere dalla circostanza che il CTU non abbia riconosciuto la lesione di una capacità lavorativa specifica era stato dimostrato che prima del sinistro l'appellante era titolare di due società di servizi postali in franchising e che a seguito dell'evento, era stato costretto a cederne una. Si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale da lui richiesta che se, invece, ammessa avrebbe fornito la prova delle attività da lui svolte e delle difficoltà successive al sinistro.
Ritiene la Corte che il motivo non sia meritevole di accoglimento.
Va, infatti, osservato che quanto alla lesione della capacità lavorativa specifica lo stesso
CTU l'ha esclusa.
L'appellante, inoltre, non ha prodotto alcuna idonea documentazione fiscale da cui risulti un decremento del reddito, né specifica in quale modo la lesione riportata abbia inciso sulla sua capacità di amministratore di società, posto che come evidenziato dal
CTU a pag. 21 il danno sia stato prevalentemente anatomico ed estetico e non tanto funzionale.
Quanto alla asserita compromissione della capacità lavorativa generica, intesa dall'appellante come chance di trovare un'occupazione e uno sviluppo di carriera pagina 17 di 23 diversa da quella esercitata al momento del sinistro, lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda in quanto non provata quando, invece, erano stati articolati anche capitoli di prova e prodotta documentazione.
Anche tale voce di danno non può essere accolta.
Ed, infatti, premesso che lo stesso è ricompreso nel danno non patrimoniale e con esso già liquidato, si fa presente, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, che il non ha “dedotto specificamente quali sviluppi siano in concreto Pt_1
irrimediabilmente preclusi, né ha provato- ad esempio per testi- sue specifiche ambizioni ante sinistro o la su volontà- già manifestata- di trovare un'altra occupazione, né di aver perso specifiche possibilità di crescita professionale”.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non gli abbia riconosciuto ulteriori spese mediche rispetto a quelle riconosciute pari ad euro 1.324,00 e non abbia tenuto in considerazione quanto affermato dal CTU a seguito delle osservazioni alla bozza.
Ritiene la Corte il motivo accoglibile, atteso che alla bozza della CTU, nella quale non veniva riconosciuta alcuna ulteriore somma rispetto a quella di euro 1.324,00, la parte attrice ha fatto pervenire osservazioni, a seguito delle quali i CTU hanno specificato quanto segue: “Come doveroso, andiamo di seguito a confrontarci con la sollecitazione che viene dall'avvocato di parte attrice.
Il primo punto che solleva è legato al rimborso del costo dei rifacimenti delle faccette in ceramica indicati nel doc 25 attoreo;
al proposito questo CTU non ha alcun problema a riconoscere la apparente contraddittorietà della propria risposta derivante dall'avere evidentemente mal compreso che tali lavori erano in corso durante le operazioni di
CTU. Comunque poco importa il fatto che siano stati fatti nel recente passato o che saranno fatti a breve poiché è effettivamente assolutamente vero che il rifacimento delle
5 faccette in ceramica derivi dal trauma in oggetto ed è quindi meritevole di ristoro economico, con l'unico problema che non avendo una fatturazione disponibile questo pagina 18 di 23 CTU deve riferirsi a costi medi di mercato pari quindi a 800 € a faccetta cosicché essendo 5 i denti da trattare, la previsione di spesa è pari a 4.000 € ed anzi ruolo di terzietà vuole che ancorché non richiesti questo CTU indichi la necessità di almeno un rifacimento nella vita, stante una durata media prevedibile di 12-14 anni del manufatto, dal che quindi la indicazione complessiva di un costo per le 5 faccette in ceramica e di un loro rinnovo nella vita di € 8000” (pag. 24 CTU).
In parziale riforma, quindi, della sentenza impugnata va, quindi, riconosciuto al Pt_1
l'ulteriore importo di euro 8.000,00 che, tenuto conto dell'accertato concorso di
[...]
colpa, ammonta ad euro 3.200,00.
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia applicato il tasso di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma cc.
Ritiene la Corte il motivo non accoglibile.
La norma invocata, infatti, non è applicabile al caso di specie e ciò sulla scorta della semplice osservazione, non contestata da alcuno ed anzi recentemente riconfermata dalla
Cassazione, Ord. n. 3018/2023 dell'1/2/23, secondo cui seppure la misura degli interessi previsti dall'art.1284 cc varia a seconda dei casi: saggio legale (primo comma), convenzionale (secondo comma) oppure, durante il processo, in assenza di un tasso convenzionale, saggio commerciale (quarto comma), si tratta, comunque, di interessi corrispettivi, che maturano automaticamente sulle obbligazioni di valuta in base al principio della naturale fecondità del denaro, al contrario gli interessi che maturano sulle obbligazioni risarcitorie hanno natura di interessi compensativi e non possono vedere l'automatica applicazione dai medesimi principi regolatori.
La Cassazione, con sentenza n. 24409/2018, ha chiarito, in ogni caso, che la norma non
è applicabile ai fatti illeciti, rispetto ai quali non è neppure ipotizzabile un accordo delle parti sul saggio da applicare, sicché gli interessi nella misura maggiorata sono destinati a maturare solo sulle obbligazioni di fonte contrattuale. pagina 19 di 23 Ritiene la Corte di esaminare ora il secondo motivo di appello incidentale .
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la personalizzazione del danno. Ciò in quanto non vi sarebbe alcuna prova documentale relativa ad iscrizioni a palestre, skipass, locazioni in montagna, iscrizioni a tornei.
Inoltre, a dire dell'appellante, il genere di attività che il ha dimostrato di Pt_1
svolgere rientrerebbe nelle normali attività di un 49 enne medio, mentre la difficoltà di svolgerle in seguito sarebbe una conseguenza più che normale del tipo di danno dallo stesso sofferto, tanto che neppure la CTU avrebbe segnalato particolarità sul punto. Il
potrebbe ben svolgere altre attività fisiche. Pt_1
Questa Corte ritiene che il motivo non possa essere accolto e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Premesso che la personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, con la sentenza n. 25164 del 2020 gli riprendendo un ormai consolidato Parte_4
orientamento, hanno stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione".
È necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Nel caso di specie tale prova è stata data.
Dalle prove testimoniali raccolte si evince, infatti, che il prima del sinistro era Pt_1
un uomo sportivo.
Il teste escusso all'udienza del 4 ottobre 2022 ha affermato che “ci siamo Tes_7
conosciuti anche facendo sport insieme;
perché sono stato anche io iscritto a quella palestra perché abitiamo vicini ed è nella nostra zona. Ora sono in un'altra palestra;
pagina 20 di 23 non fa più sport prima per l'incidente che ha avuto poi per le cure;
Vero, non guida più la moto. ADR: all'epoca eravamo usciti insieme con la moto ma non l'ha più utilizzata”.
Anche il teste ha affermato “Vero, qui l'ho visto perché abbiamo sciato Tes_5
insieme. ADR: io e lui ci siamo visti due o tre volte. ADR: io credo che il sig. Pt_1
andasse tutti i week-end più o meno;
Si è vero, infatti ha venduto la moto immediatamente. ADR: non ha più riacquistato un'altra moto”.
E' stato dimostrato, quindi, che il svolgeva attivamente prima del sinistro Pt_1
attività sportiva e che a causa dei postumi riportati nell'incidente non la svolge più.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale, “la presenza di visibili cicatrici sul volto di una persona (v. foto doc. 36 parte attrice), è indubbio che abbiano arrecato e arrechino una sofferenza psicofisica, soprattutto in ragione del fatto che le cicatrici si trovano in una zona sempre visibile e difficilmente mimetizzabile”.
Alla luce delle predette considerazioni il motivo di appello incidentale andrà rigettato, avendo l'attore oggi appellante provato numerose circostanze idonee a determinare la necessità di un aumento personalizzato del danno.
Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, comprese quelle per la CTU.
Ritiene la Corte il motivo fondato atteso che la riduzione della pretesa attorea non sia indice di soccombenza parziale.
Le spese di lite e di CTU, pertanto, seguono la sostanziale soccombenza di CP_1
in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada, e
[...]
sono liquidate in primo e secondo grado in favore di , tenuto conto Parte_1
dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal DM n.
147/2022.
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 14.103,00 di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro pagina 21 di 23 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da in qualità di impresa Parte_1 CP_1
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada, avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 7747/2023 pubblicata in data 9/10/2023 così dispone in sua parziale modifica:
1) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a pagare a l'ulteriore somma di euro Parte_1
18.230,90 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi legali sul capitale dalla data della presente sentenza al saldo;
2) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a pagare a l'ulteriore somma di euro Parte_1
3.200,00 a titolo di spese mediche future, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a rifondere in favore di le spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in pagina 22 di 23 complessivi euro 14.103,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di in qualità di CP_1
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada;
5) Fermo il resto;
6) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a CP_1
quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 a 22 e 24;
NO residente in [...], sui capitoli da 8 a Testimone_6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VENTURINI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
IN QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 8 20129 MILANO presso lo pagina 1 di 23 lo studio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Foglio di precisazione delle conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
A) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7747/202, pubblicata il
9 ottobre 2023 e non notificata, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, per l'effetto, condannare in qualità di impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dal signor in conseguenza dell'evento, nella misura che si chiede venga determinata Parte_1
dall'Eccelentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e gli interessi ex art. 1284 c.c. come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo su tutta la somma.
B) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7747/202, pubblicata il
9 ottobre 2023 e non notificata, porre le spese di lite e di CTU del giudizio di primo grado integralmente a carico dell'appellata in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
pagina 2 di 23 C) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA 22%, CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
D) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che il 30 ottobre 2018, alle ore 11.37 circa, il signor alla guida Parte_1
del proprio motociclo Suzuki Burgman, targato DH26728, percorreva Piazzale
Maciachini a Milano, occupando la corsia a sinistra quando, giunto all'altezza del palo reggifilo individuato con il n.7205, un autoveicolo di colore scuro che si trovava a fianco del mezzo attoreo si spostava verso sinistra, omettendo alcuna segnalazione, facendolo rovinare al suolo”;
2)“Vero che il conducente del veicolo di colore scuro si allontanava dal luogo del sinistro”;
3)“Vero che il motociclo condotto dal signor cadeva a terra successivamente Pt_1
rispetto allo spostamento del veicolo di colore scuro, il quale metteva in atto una manovra di sorpasso su di un altro veicolo di colore grigio chiaro, come da documento 4
(file Maciachini/Marche 000191) che mi si rammostra”;
4) “Vero che sul luogo del sinistro erano presenti persone rimaste non identificate le quali riferivano di aver visto un'auto di colore scuro che urtava il motociclo e si allontanava”;
5) “Vero che a seguito del sinistro subiva lesioni fisiche e veniva Parte_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano ove veniva sottoposto ad esami diagnostici e strumentali ed prime cure del caso e ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione”;
6)“Vero che a seguito del sinistro il signor presentava dei segni rossi sul collo Pt_1
lasciati dal laccio del casco, come da fotografie che ho scattato e che mi si rammostrano sub doc. 36”; pagina 3 di 23 7)“Vero che la mattina del 20 ottobre 2018, alle ore 11.20 circa, ho visto il signor allacciarsi il casco sulla testa prima di partire a bordo del motociclo Suzuki Pt_1
Burgman, targato DH26728”;
8)“Vero che a seguito del sinistro il signor subiva una parziale perdita dell'udito Pt_1
dall'orecchio destro”;
9)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato una deformazione del Pt_1
volto, ed in particolare del naso e della fronte, oltre alla rottura di più elementi dentari”;
10)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha riportato cicatrici sulle gambe”; Pt_1
11)“Vero che il signor afferma continuamente di essere stato deturpato Pt_1
dall'incidente”;”
12)“Vero che il signor è sempre stato una persona attenta al proprio aspetto ed Pt_1
alla cura del proprio corpo”;
13)“Vero che il signor è inibito nel rapportarsi con le persone dell'altro sesso Pt_1
per la vergogna del proprio aspetto ed ha accantonato la propria vita sentimentale”;
14)“Vero che il signor dal giorno del sinistro si è sempre rifiutato di recarsi al Pt_1
mare o in piscina perché si vergogna a mostrare il prorpio corpo e le cicatrici”;
15)“Vero che prima del sinistro il signor era una persona dedita allo sport, e Pt_1
praticava il running almeno tre mattine a settimana”;
16)“Vero che prima del sinistro il signor era appassionato di tennis, partecipava Pt_1
a tornei agonistici amatoriali e giocava in media due giorni a settimana”;
17)“Vero che prima del sinistro il signor era iscritto alla palestra Virgin di Pt_1
Milano, ove praticava il running nelle giornate di pioggia e dove si allenava nei giorni in cui non giocava a tennis”;
18)“Vero che il signor prima del sinistro praticava lo sci presso La Thuile Pt_1
durante tutta la stagione invernale”;
19)“Vero che a seguito del sinistro, a causa del dolore alle ginocchia, ha abbandonato tutte le pratiche sportive”; pagina 4 di 23 20)“Vero che l'inattività forzata ha portato il signor ad avere la gamba sinistra Pt_1
più piccola della gamba destra”;
21)“Vero che a seguito del sinistro il carattere del signor è cambiato, e che ora è Pt_1
diventato chiuso e aggressivo”;
22)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di vertigini, Pt_1
che lo obbligano ad interrompere le proprie attività e a sdraiarsi”;
23)“Vero che dal giorno del sinistro il signor ha smesso di guidare la moto, in Pt_1
quanto spaventato di poter rivivere un incidente come quello del 30 ottobre 2018”;
24)“Vero che a seguito del sinistro il signor ha cominciato a soffrire di sindrome Pt_1
ansioso depressiva”;
25)“Vero che al momento del sinistro il signor era socio e amministratore delle Pt_1
società P.M.G. 68 srl e EMMEP Servizi srl, che si occupano di servizi postali”;
26)“Vero che il signor si occupava materialmente delle incombenze pratiche Pt_1
relative ai servizi postali”;
27)“Vero che a seguito del sinistro il signor è stato impossibilitato a gestire Pt_1
entrambe le società, e ha ceduto la sua quota di partecipazione in P.M.G. 68 srl al signor
”; Persona_1
Si indicano a testi:
residente in [...] Testimone_2
n. 6, sui capitoli da 4 a 5;
NO residente in [...], sui capitoli da 4 a 5; Tes_3
NO , residente in [...], sui capitoli Testimone_4
da 5 a 27;
NO residente in [...], sui capitoli da 8 a 14, da Testimone_5
24; pagina 5 di 23 NO Toribio Ventura, presso Quanta Club in Milano, via Assietta n. 19, sui capitoli da 15 a 20;
residente in [...], sui capitoli da 8 a 14, da 20 Tes_1 Testimone_7
a 22 e 24;
NO , residente in [...], sui Per_1 Persona_1
capitoli da 25 a 27.
, presso Polizia Locale di Besana in Brianza, in Besana in Brianza, Testimone_8
via Roma n. 1, sui capitoli da 1 a 4 e 6;
NOa residente in [...], sui capitoli da 6 Tes_9
a 27;
NOa , residente in [...], sui capitoli Persona_2
da 6 a 27;
, residente in [...] a 16, Tes_1 Testimone_10
18, 19, 21, 22 e 27;
NO , residente in [...] a Tes_11
27;
NO , residente in [...], sui capitoli Persona_3
da 6 a 27;
-Dott.ssa presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in Testimone_12
Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, sui capitoli da 8 a 18.
Per IN QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO CP_1
DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo rigetto dell'appello proposto da Pt_1
ed in riforma della sentenza n.7747/2023 del Tribunale di Milano:
[...]
Nel merito:
In via principale pagina 6 di 23 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Parte_1
sinistro de quo e conseguentemente rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in corso di causa,
- ordinare la restituzione degli importi versati pari ad €.76.163,43 per capitale ed
€.8675,26+1568,60 (RA) per spese legali con distrazione a favore del legale antistatario.
In subordine:
- dichiarare non dovuto l'aumento applicato dal Tribunale nella misura del 20% al danno non patrimoniale, a titolo di personalizzazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in Parte_1 CP_1
qualità impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, per ottenere:
1) l'accertamento che il sinistro, avvenuto il 30 ottobre 2018 a Milano, in Piazza
Maciachini, in cui è rimasto coinvolto mentre si trovava a bordo del proprio motociclo
Suzuki Burgman, targato DH26728, è stato determinato esclusivamente dalla condotta di conducente di un'autovettura rimasta non identificata;
2) la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto:
- che il giorno 30 ottobre 2018, intorno alle ore 11.37, stava percorrendo Piazzale
Maciachini in Milano a bordo del proprio motociclo Suzuki Burgman, targato DH26728, quando, giunto all'altezza del “del palo reggifilo individuato con il n.7205”, un veicolo di colore scuro si spostava repentinamente a sinistra, senza segnalazione alcuna, facendolo cadere e poi dandosi alla fuga;
- che, sul luogo del sinistro, è intervenuta la Polizia Locale, la quale ha effettuato i rilievi di rito e ha riscontrato la presenza di due testimoni oculari del sinistro;
pagina 7 di 23 - che “dall'esame delle immagini registrate dall'apparato di video sorveglianza installato all'intersezione teatro del sinistro in esame, emerge con solare evidenza che
l'incidente di cui trattasi si è verificato a causa della turbativa costituita dall'autovettura condotta da soggetto non identificato che improvvisamente si spostava
a sinistra invadendo la corsia di marcia dalla quale proveniva il deducente, urtando il motociclo da questi condotto, con conseguente perdita di controllo e rovinosa caduta al suolo” (cfr. atto di citazione a pp. 11-12);
- che, a seguito dell'urto, è stato traportato all'Ospedale Niguarda di Parte_1
Milano, ove gli veniva diagnosticato un “TC commotivo-Frattura osso frontale con ematoma extradurale senza shif - FLC frontale dx e sx, FLC del mento - Contusioni multiple - Frattura composta orbita destra - Frattura ossa nasali. Prognosi riservata”, con ricovero nel reparto di neurochirurgia;
- che, nei mesi successivi, si è dovuto sottoporre a numerose visite Parte_1
specialistiche, esami diagnostici, pesanti cure farmacologiche e ha dovuto affrontare un lungo percorso sia di riabilitazione che terapeutico anche al fine alleviare i dolori cronici che tuttora lo affliggono;
- che i postumi permanenti riportati hanno determinato un cambiamento radicale del suo stile di vita, con difficoltà a svolgere, sia le più semplici attività della vita quotidiana, sia a praticare attività sportive quali partite di calcio e di tennis con gli amici, running mattutino e attività sciistica;
- che, a seguito del trauma fratturativo al volto, presenta ancora esiti Parte_1
cicatriziali che gli provocano grande vergogna soprattutto nel relazionarsi con “l'altro sesso” e gli arrecano ancora forte dolore (cfr. atto di citazione “persistente sintomatologia dolorosa al volto che ancora oggi lo condizionano nell'assunzione di cibo nonchè al naso con difficoltà respiratorie”);
- che i postumi riportati hanno compromesso la sua capacità lavorativa, sia generica che specifica, atteso che , all'epoca del sinistro, rivestiva la carica di Parte_1
pagina 8 di 23 amministratore della società di servizi P.M.G.68 s.r.l. e di socio unico della società
EMMEP Servizi s.r.l. e che attualmente fatica a svolgere tali mansioni a causa della difficoltà a trascorre numerose ore seduto al computer;
- che, a seguito del rifiuto di in qualità di impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada, nonché di CONSAP Spa – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano, di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, parte attrice ha instaurato il presente giudizio (cfr. per tutte atto di citazione).
Si è costituita in giudizio in qualità impresa designata per la gestione del CP_1
sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice. In particolare, parte convenuta ha sottolineato che la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice contrasta con quanto risulta dalla
Relazione di sinistro stradale e che i danni patiti da trovano causa in una Parte_1
caduta autonoma dal proprio motociclo senza l'interferenza di altri veicoli. La compagnia ha peraltro eccepito l'utilizzo da parte del danneggiato di un casco non integrale e ha chiesto di valutare tale elemento in termini di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, con l'escussione di testimoni, tramite l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del rapporto integrale di sinistro stradale, nonché mediante l'espletamento di ctu medico legale sulla persona di , con Parte_1
incarico conferito al dott. Persona_4
Con sentenza n. 7747/2023 pubblicata in data 9/10/2023 il Tribunale così statuiva:
“1) accerta la responsabilità concorrente del conducente di veicolo rimasto non identificato e di nella determinazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
occorso il 30.10.2018, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%, condanna
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a risarcire a il 40% dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che si liquidano rispettivamente in euro pagina 9 di 23 3.535,22 ed in euro 68.769,66, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) compensa tra la parte attrice , da un lato, e la parte convenuta Parte_1 CP_1
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada, dall'altro, le spese di lite del presente procedimento nella misura della metà e condanna nella sua qualità di impresa CP_1
designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a rifondere in favore di parte attrice la restante metà delle spese di lite, che si liquida in euro 6.820,00 per compensi ed in euro 292,66 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A da distrarsi al procuratore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del
50% ciascuna, le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.”.
Preliminarmente il Tribunale ha osservato che “non risulta provato l'urto tra i due veicoli” e ha poi ritenuto sussistente una responsabilità concorrente di e Parte_1
del conducente del veicolo non identificato nella misura rispettivamente del 60% e del
40%.
Nello specifico ha ritenuto che il veicolo di colore scuro rimasto non identificato avesse violato la regola di comportamento prevista dall'art. 154, comma 1 del CdS “secondo cui il conducente che intende eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra, per cambiare corsia o per impegnare un'altra strada, deve assicurarsi di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza.
Nel caso di specie, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza si osserva che
l'autovettura non identificata di colore scuro stava viaggiando al centro della carreggiata, dietro ad una macchina di colore chiaro, quando, nel tentativo di sorpassarla, si è spostata leggermente a sinistra rispetto alla sua traiettoria di marcia, pagina 10 di 23 non curandosi del sopraggiungere di ulteriori veicoli e arrecando, di conseguenza, un potenziale pericolo alla circolazione stradale.”.
È indubbia quindi la responsabilità del conducente dell'autovettura di colore scuro, che ha tenuto una condotta di guida palesemente imprudente, atteso che si è spostato sulla corsia percorsa da , creando un'interferenza con la sua marcia e Parte_1
determinandone la caduta.”
Quanto alla condotta del ha ritenuto, invece, che il medesimo avesse violato Pt_1
l'art. 141 CDS, nonché l'art. 145 CDS in quanto viaggiava ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni di traffico “atteso che stava attraversando un incrocio particolarmente complesso con strade intersecanti e carreggiate di raccordo e mediamente trafficato per una città come Milano. La velocità con cui è sopraggiunto
non gli ha consentito di mantenere il controllo del motociclo, si ché, non Parte_1
appena si è accorto dello spostamento dell'autovettura verso la sua traiettoria di marcia, ha tentato di frenare per evitare l'impatto, ma proprio la velocità di marcia non adeguata, non gli ha permesso, né di arrestare la marcia, né di mantenere il controllo del veicolo”.
Il Tribunale ha poi proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Quanto al danno non patrimoniale sulla scorta della CTU medica esperita, lo ha quantificato in euro 68.769,66, tenuto conto della riduzione per il concorso di colpa e applicando un aumento del 20% per la personalizzazione, oltre agli interessi compensativi fino alla sentenza e gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto le spese mediche nella misura di euro
1.324,00 come indicato dal CTU, la somma di euro 66,20 per l'acquisizione del rapporto di incidente stradale, nonché la somma di euro 7.447,86 per l'attività stragiudiziale svolta, somme che ridotte tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto, ammontavano complessivamente ad euro 3.535,22 oltre accessori. pagina 11 di 23 Alcuna somma ulteriore è stata, invece, riconosciuta all'attore a titolo di danno patrimoniale a causa della compromissione della capacità lavorativa specifica e generica in quanto non provata.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello sia il che Parte_1 CP_1
con appello incidentale.
All'udienza del 10 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 cpc ha fissato davanti a sé udienza del 21.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma
4, cpc, ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI . Parte_1
ha interposto appello, affidando il gravame a SEI motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2054
C.C., ARTT. 141 E 145 D. LGS 285/1992, ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI”;
Con il secondo motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 C.C., 2 COST., LIQUIDAZIONE DEL DANNO
NON PATRIMONIALE IN MONETA NON ATTUALE”;
Con il terzo motivo denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1226, 2043, 2056, 2059 E 2729 C.C., MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA E
RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
DA LESIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA”; pagina 12 di 23 Con il quarto denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
1226, 1223, 1227, 2043, 2056 C.C., ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE
MEDICHE”;
Con il quinto motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ART. 1284 C.C., ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
COMPENSATIVO”;
Con il sesto motivo denuncia: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 91 E
92 C.P.C., SULLE spese legali e di CTU”.
APPELLO INCIDENTALE DI CP_1
Parte_ ha interposto appello incidentale, affidando il gravame a motivi di
[...]
censura.
Con il primo motivo denuncia “ Erronea valutazione delle risultanze probatorie e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc - 2054 cc. – 2043 cc. – 115 cpc –
116 cpc”;
Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cc-
2043 cc”.
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale debbano essere congiuntamente esaminati, stante la stretta connessione.
Con il primo motivo il , appellante in via principale, censura la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito la responsabilità del sinistro per cui è causa a colpa concorrente, con ciò valutando erroneamente le risultanze istruttorie che, a suo dire, consentono invece l'attribuzione di responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, posto che a prescindere dal fatto che vi sia o meno stato uno scontro tra i veicoli, l'automobile non ha azionato l'indicatore di direzione;
si è spostata proprio mentre il motociclo si era affiancato.
Anche il primo motivo di appello incidentale censura l'attribuzione di responsabilità del sinistro, naturalmente in termini opposti, ritenendola ascrivibile in via esclusiva alla pagina 13 di 23 condotta di guida del , posto che il suo comportamento è stato causa esclusiva Pt_1
del verificarsi del sinistro, sia a causa della velocità non consona che all'incapacità di gestire il proprio mezzo di fronte ad evento assolutamente prevedibile e normale della circolazione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi non meritino accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (rapporto di incidente stradale e fotogrammi prodotti dal ) è possibile ritenere infatti che entrambi i conducenti Pt_1
ebbero a mantenere una condotta di guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Il , infatti, proveniente dal viale Marche, mentre percorreva a bordo del proprio Pt_1
motociclo la carreggiata di raccordo con viale Jenner manteneva una velocità sicuramente eccessiva rispetto alle condizioni loco-temporali, atteso che “dopo aver raggiunto il veicolo che lo precedeva effettuava una repentina frenata rovesciandosi al suolo sul fianco sinistro unitamente al suo conducente”. I verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro hanno rinvenuto tracce di frenata per 4,92 metri, verificando che dopo la caduta sul lato sinistro, il e il suo motociclo “ avanzavano strisciando sulla Pt_1
pavimentazione stradale e mentre il motociclista impattava violentemente contro un elemento della ringhiera metallica infissa longitudinalmente sul bordo dello spartitraffico centrale, il motociclo proseguiva strisciando sulla pavimentazione stradale”, tant'è che gli agenti hanno ritrovato “il mozzo della ruota anteriore a 29,07 metri di distanza dal punto iniziale della frenata”.
E'stato poi accertato che il motociclo non presentava alcun danno/traccia riconducibile ad un eventuale urto/contatto con altri veicoli.
Tali circostanze convincono, quindi, anche questa Corte che la condotta di guida del motociclista in occasione del sinistro sia stata sicuramente imprudente e colpevole sì da potergli attribuire responsabilità concorsuale nel determinismo del sinistro. pagina 14 di 23 Quanto alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato si ritiene che parimenti allo stesso vada attribuita la corresponsabilità posto che, pur procedendo sulla destra, al fine di sorpassare un altro veicolo che procedeva più lentamente, si è spostato verso sinistra repentinamente, senza ispezionare adeguatamente il campo stradale al fine di non creare intralcio ed ostacolo alla circolazione e senza segnalare il proprio cambio di direzione.
Prive di pregio appaiono le dichiarazioni raccolte dai testi escussi all'udienza del 26 ottobre 2021. Come già correttamente osservato dal Tribunale, infatti, il teste
[...]
, che si trovava in piedi dalla parte opposta di Piazzale Maciachini ha Tes_13
dichiarato: “ricordo che era una auto scura, come ho detto ai vigili il giorno dopo, che si è spostata e ha urtato il sig. ”, dichiarazioni che contrastano con quelle Pt_1
rilasciate nell'immediatezza del sinistro ai verbalizzanti ( cfr. verbale di sinistro stradale
“ Lei ha visto come si è svolto il sinistro stradale? No, ho solo sentito l'urto; Ha visto altri veicoli coinvolti nell'accaduto?, No, ho visto solo il motociclista”). Gli elementi di contraddittorietà tra le due dichiarazioni non consentono di ritenere il teste attendibile, si che non si può ritenere provato lo scontro tra i veicoli.
Anche il teste oculare escusso all'udienza del 26 ottobre 2021, risulta Testimone_2
inattendibile atteso che ha dichiarato di aver visto “un'autovettura di piccole dimensioni
e di colore rosso…che si spostava improvvisamente e senza segnalare la manovra ancor più a sinistra colpendo con il fianco sinistro la parte posteriore destra di un motociclo facendolo rovinare al suolo”.
La circostanza che l'auto fosse di colore rosso è stata smentita non solo dalle dichiarazioni rese dall'Agente di Polizia Locale (cfr verbale di udienza del 26 ottobre
2021 “ dai filmati che ha visto ricorda la presenza del veicolo rosso? : dal filmato ricordo che la macchina di colore rosso è passata prima o dopo, penso dopo, non ricordo bene, comunque non era al momento del sinistro”), ma, come già osservato dal
Tribunale “ ancor di più dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, da cui si pagina 15 di 23 evince chiaramente che l'auto davanti a fosse di colore scuro e non di Parte_1
colore rosso”.
Sulla base, quindi, di quanto sopra riportato emerge quindi che la responsabilità del sinistro è certamente ascrivibile ad entrambi i conducenti, in ragione delle evidenti violazioni di entrambi al Codice della Strada e al contributo causale delle stesse violazioni all'accadimento del sinistro.
In ragione della diversa gravità delle violazioni normative, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente di nella misura del 60% e del 40% da Parte_1
parte del veicolo rimasto non identificato, con la conseguenza che sull'attribuzione di responsabilità risultano privi di fondamento sia il gravame principale che quello incidentale.
Proseguendo l'esame dell'appello principale del si osserva quanto segue. Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia liquidato il danno non in moneta attuale, bensì in moneta del primo gennaio 2021, con la conseguenza che
: “ La somma di € 152.408,75, individuata sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano in base ai criteri di cui alla decisione impugnata, una volta rivalutata alla data del provvedimento impugnato ammonta ad € 176.489,33, con una differenza di €
24.080,58 cui si aggiunge la discrepanza sugli interessi legali.”.( cfr. pag. 12 atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia meritevole di accoglimento.
Premesso che il Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano all'epoca in vigore (edizione 2021), non ha, tuttavia, proceduto a calcolare la rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata fino alla data della sentenza.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata sul punto con la conseguenza che la somma di euro 68.796,66 liquidata dal Tribunale all'epoca delle tabelle in uso ( pagina 16 di 23 edizione 2021 - 8 marzo 2021) deve essere ricalcolata ad oggi tenuto conto della rivalutazione e degli interessi.
L'importo, quindi, dovuto al alla data della presente sentenza ammonta a Pt_3
complessivi euro 87.027,56 di cui euro 80.079,31 a titolo di capitale ed euro 6.948,25 a titolo di interessi.
va, quindi, condannata a pagare al l'ulteriore somma di euro CP_3 Pt_3
18.230,90, di cui euro 11.282,65 per capitale ed euro 6.948,25 per interessi.
Sulla somma capitale (euro 80.079,31) , spetteranno gli ulteriori interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Con il terzo motivo, il si duole per aver il Tribunale rigettato la sua domanda di Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa.
Afferma, infatti, nello specifico che a prescindere dalla circostanza che il CTU non abbia riconosciuto la lesione di una capacità lavorativa specifica era stato dimostrato che prima del sinistro l'appellante era titolare di due società di servizi postali in franchising e che a seguito dell'evento, era stato costretto a cederne una. Si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale da lui richiesta che se, invece, ammessa avrebbe fornito la prova delle attività da lui svolte e delle difficoltà successive al sinistro.
Ritiene la Corte che il motivo non sia meritevole di accoglimento.
Va, infatti, osservato che quanto alla lesione della capacità lavorativa specifica lo stesso
CTU l'ha esclusa.
L'appellante, inoltre, non ha prodotto alcuna idonea documentazione fiscale da cui risulti un decremento del reddito, né specifica in quale modo la lesione riportata abbia inciso sulla sua capacità di amministratore di società, posto che come evidenziato dal
CTU a pag. 21 il danno sia stato prevalentemente anatomico ed estetico e non tanto funzionale.
Quanto alla asserita compromissione della capacità lavorativa generica, intesa dall'appellante come chance di trovare un'occupazione e uno sviluppo di carriera pagina 17 di 23 diversa da quella esercitata al momento del sinistro, lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda in quanto non provata quando, invece, erano stati articolati anche capitoli di prova e prodotta documentazione.
Anche tale voce di danno non può essere accolta.
Ed, infatti, premesso che lo stesso è ricompreso nel danno non patrimoniale e con esso già liquidato, si fa presente, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, che il non ha “dedotto specificamente quali sviluppi siano in concreto Pt_1
irrimediabilmente preclusi, né ha provato- ad esempio per testi- sue specifiche ambizioni ante sinistro o la su volontà- già manifestata- di trovare un'altra occupazione, né di aver perso specifiche possibilità di crescita professionale”.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non gli abbia riconosciuto ulteriori spese mediche rispetto a quelle riconosciute pari ad euro 1.324,00 e non abbia tenuto in considerazione quanto affermato dal CTU a seguito delle osservazioni alla bozza.
Ritiene la Corte il motivo accoglibile, atteso che alla bozza della CTU, nella quale non veniva riconosciuta alcuna ulteriore somma rispetto a quella di euro 1.324,00, la parte attrice ha fatto pervenire osservazioni, a seguito delle quali i CTU hanno specificato quanto segue: “Come doveroso, andiamo di seguito a confrontarci con la sollecitazione che viene dall'avvocato di parte attrice.
Il primo punto che solleva è legato al rimborso del costo dei rifacimenti delle faccette in ceramica indicati nel doc 25 attoreo;
al proposito questo CTU non ha alcun problema a riconoscere la apparente contraddittorietà della propria risposta derivante dall'avere evidentemente mal compreso che tali lavori erano in corso durante le operazioni di
CTU. Comunque poco importa il fatto che siano stati fatti nel recente passato o che saranno fatti a breve poiché è effettivamente assolutamente vero che il rifacimento delle
5 faccette in ceramica derivi dal trauma in oggetto ed è quindi meritevole di ristoro economico, con l'unico problema che non avendo una fatturazione disponibile questo pagina 18 di 23 CTU deve riferirsi a costi medi di mercato pari quindi a 800 € a faccetta cosicché essendo 5 i denti da trattare, la previsione di spesa è pari a 4.000 € ed anzi ruolo di terzietà vuole che ancorché non richiesti questo CTU indichi la necessità di almeno un rifacimento nella vita, stante una durata media prevedibile di 12-14 anni del manufatto, dal che quindi la indicazione complessiva di un costo per le 5 faccette in ceramica e di un loro rinnovo nella vita di € 8000” (pag. 24 CTU).
In parziale riforma, quindi, della sentenza impugnata va, quindi, riconosciuto al Pt_1
l'ulteriore importo di euro 8.000,00 che, tenuto conto dell'accertato concorso di
[...]
colpa, ammonta ad euro 3.200,00.
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia applicato il tasso di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma cc.
Ritiene la Corte il motivo non accoglibile.
La norma invocata, infatti, non è applicabile al caso di specie e ciò sulla scorta della semplice osservazione, non contestata da alcuno ed anzi recentemente riconfermata dalla
Cassazione, Ord. n. 3018/2023 dell'1/2/23, secondo cui seppure la misura degli interessi previsti dall'art.1284 cc varia a seconda dei casi: saggio legale (primo comma), convenzionale (secondo comma) oppure, durante il processo, in assenza di un tasso convenzionale, saggio commerciale (quarto comma), si tratta, comunque, di interessi corrispettivi, che maturano automaticamente sulle obbligazioni di valuta in base al principio della naturale fecondità del denaro, al contrario gli interessi che maturano sulle obbligazioni risarcitorie hanno natura di interessi compensativi e non possono vedere l'automatica applicazione dai medesimi principi regolatori.
La Cassazione, con sentenza n. 24409/2018, ha chiarito, in ogni caso, che la norma non
è applicabile ai fatti illeciti, rispetto ai quali non è neppure ipotizzabile un accordo delle parti sul saggio da applicare, sicché gli interessi nella misura maggiorata sono destinati a maturare solo sulle obbligazioni di fonte contrattuale. pagina 19 di 23 Ritiene la Corte di esaminare ora il secondo motivo di appello incidentale .
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la personalizzazione del danno. Ciò in quanto non vi sarebbe alcuna prova documentale relativa ad iscrizioni a palestre, skipass, locazioni in montagna, iscrizioni a tornei.
Inoltre, a dire dell'appellante, il genere di attività che il ha dimostrato di Pt_1
svolgere rientrerebbe nelle normali attività di un 49 enne medio, mentre la difficoltà di svolgerle in seguito sarebbe una conseguenza più che normale del tipo di danno dallo stesso sofferto, tanto che neppure la CTU avrebbe segnalato particolarità sul punto. Il
potrebbe ben svolgere altre attività fisiche. Pt_1
Questa Corte ritiene che il motivo non possa essere accolto e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Premesso che la personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, con la sentenza n. 25164 del 2020 gli riprendendo un ormai consolidato Parte_4
orientamento, hanno stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione".
È necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Nel caso di specie tale prova è stata data.
Dalle prove testimoniali raccolte si evince, infatti, che il prima del sinistro era Pt_1
un uomo sportivo.
Il teste escusso all'udienza del 4 ottobre 2022 ha affermato che “ci siamo Tes_7
conosciuti anche facendo sport insieme;
perché sono stato anche io iscritto a quella palestra perché abitiamo vicini ed è nella nostra zona. Ora sono in un'altra palestra;
pagina 20 di 23 non fa più sport prima per l'incidente che ha avuto poi per le cure;
Vero, non guida più la moto. ADR: all'epoca eravamo usciti insieme con la moto ma non l'ha più utilizzata”.
Anche il teste ha affermato “Vero, qui l'ho visto perché abbiamo sciato Tes_5
insieme. ADR: io e lui ci siamo visti due o tre volte. ADR: io credo che il sig. Pt_1
andasse tutti i week-end più o meno;
Si è vero, infatti ha venduto la moto immediatamente. ADR: non ha più riacquistato un'altra moto”.
E' stato dimostrato, quindi, che il svolgeva attivamente prima del sinistro Pt_1
attività sportiva e che a causa dei postumi riportati nell'incidente non la svolge più.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale, “la presenza di visibili cicatrici sul volto di una persona (v. foto doc. 36 parte attrice), è indubbio che abbiano arrecato e arrechino una sofferenza psicofisica, soprattutto in ragione del fatto che le cicatrici si trovano in una zona sempre visibile e difficilmente mimetizzabile”.
Alla luce delle predette considerazioni il motivo di appello incidentale andrà rigettato, avendo l'attore oggi appellante provato numerose circostanze idonee a determinare la necessità di un aumento personalizzato del danno.
Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, comprese quelle per la CTU.
Ritiene la Corte il motivo fondato atteso che la riduzione della pretesa attorea non sia indice di soccombenza parziale.
Le spese di lite e di CTU, pertanto, seguono la sostanziale soccombenza di CP_1
in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada, e
[...]
sono liquidate in primo e secondo grado in favore di , tenuto conto Parte_1
dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal DM n.
147/2022.
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 14.103,00 di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro pagina 21 di 23 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da in qualità di impresa Parte_1 CP_1
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada, avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 7747/2023 pubblicata in data 9/10/2023 così dispone in sua parziale modifica:
1) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a pagare a l'ulteriore somma di euro Parte_1
18.230,90 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi legali sul capitale dalla data della presente sentenza al saldo;
2) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a pagare a l'ulteriore somma di euro Parte_1
3.200,00 a titolo di spese mediche future, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per CP_1
le vittime della Strada, a rifondere in favore di le spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in pagina 22 di 23 complessivi euro 14.103,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di in qualità di CP_1
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada;
5) Fermo il resto;
6) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a CP_1
quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 a 22 e 24;
NO residente in [...], sui capitoli da 8 a Testimone_6