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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1332 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FUNDONE ROSANNA
e
, c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato MELE EDUARDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: chiedono la sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti e, pertanto, continueranno a vivere separati nelle rispettive sistemazioni abitative. Il sig. si è trasferito presso l'abitazione CP_1 dei genitori sita a Bassano del Grappa (VI), Via Bellini n. 6, nel mentre la sig.ra si Parte_1
è trasferita presso l'abitazione dei genitori, sita a Creazzo (VI), alla Via Giotto n. 17/A, unitamente Per_ alla figlia
Per_
2. disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia non indipendente CP_1
Per_ economicamente, in via diretta, mediante versamento alla figlia dell'importo di € 300,00 mensili
(12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3. disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la CP_1 figlia così come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che si allega al presente ricorso. Il rimborso pro – quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
4. l'assegno per il nucleo famigliare (c.d. assegno famigliare) sarà attribuito al genitore collocatario, in via prevalente della figlia, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, saldo diverso accordo;
5. la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al
50% tra i genitori;
6. gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato Per_ per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7. le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RAPOLLA (PZ) in data 08/09/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
Per_ direttamente alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in RAPOLLA (PZ) in data 08/09/2012 con atto trascritto al n. 6, parte II, serie C, anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAPOLLA (PZ) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo