TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 387/2013 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in proprio e in qualità di l.r.p.t. della società Parte_1 Controparte_1
già “ , elettivamente domiciliata in Mesiano di Filandari alla via G.
[...] Controparte_2
Genovese, 38 presso lo studio dell'avv. Cacciatore Domenico (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, in via N. Machiavelli, 10 con i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato, Gabriella Zappia e Fortunato Ranieli (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta delega in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto depositato in cancelleria il 12/03/2013, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013, notificata il 15/02/2013, con cui l' intimava, a titolo di sanzioni amministrative. CP_3
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013 notificata in data 15/02/2013 con tutte le conseguenze di legge per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo e qui richiamati. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. Con ordinanza del 3.5.2023, il giudice del lavoro, dato atto del documentato evento interruttivo dedotto in causa dalla parte resistente (decesso procuratore del ricorrente), veniva dichiarata l'interruzione del processo. Seguiva il 23.5.2023 il deposito del ricorso in riassunzione per la parte ricorrente e la memoria di costituzione il 21.8.2023 nell'interesse dell' resistente. CP_5
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'ordinanza ingiunzione, deducendo, preliminarmente la decadenza ex art. 14 L. 689/1981, in cui sarebbe incorso l' convenuto, notificando l'ordinanza avversata CP_5 solo il 15/02/2013.
3. Secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4. Tuttavia, nel caso in esame, non si rileva alcun decorso di detti termini perché, la decorrenza degli stessi è da collocarsi nel momento di chiusura dell'istruttoria ispettiva. La suddetta preliminare doglianza è infatti priva di fondamento. Parte resistente ha dedotto e documentato la conclusione dell'istruttoria il 28.5.2012, allegando la cronistoria dei numerosi accertamenti intercorrenti tra quella data e il primo accesso del 10.11.2010 (fasc. res. – all. 7), all'esito della quale, l'11.6.2012 notificava tempestivamente il Verbale unico di accertamento e notificazione (all. 8-10 – fasc. res.).
5. Con l'ordinanza avversata l' richiedeva il pagamento di complessivi 4.186,00 euro, CP_5 di cui 3.075,00, oltre ad eu 0 per maggiorazione, a titolo di sanzione ex art. 3 D.L. 22.2.2002 n. 12 conv. con mod. in L. 23.4.2002 n. 73: “ per aver impiegato n. 1 lavoratrice:
per n° 2 giorni di lavoro effettivo”. Persona_1 re fondata. Nessuna prova contraria è emersa dalla documentazione in atti e all'esito probatorio. La restante somma ingiunta, come riconosciuto dall' convenuto nelle note difensive CP_5 depositate il 19.1.2017, sarebbe discesa dall'accerta imento di 8 ore giornaliere per le dipendenti e , a fronte del contratto di lavoro part- Persona_2 Persona_3 time (24 ore s ri on il datore ricorrente.
2 Per essa, l'espletata istruttoria ed in particolare le deposizioni delle lavoratrici interessate:
e , escusse rispettivamente all'udienza del 5.3.2013 e del 16.3.2016, Per_2 Per_3
e fondata sul punto domanda del ricorrente sul punto, avendo le lavoratrici riconosciuto, sebbene in contrasto con le dichiarazioni acquisite dagli ispettori verbalizzanti, l'orario lavorativo contrattuale part-time a fronte delle 8 ore giornaliere determinanti le restanti sanzioni. Ne discende il parziale accoglimento della domanda nei termini di cui in dispositivo.
6. Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza delle poste creditorie portate dall'avversata ordinanza ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013, eccetto quelle irrogate per violazione dell'art. 3 D.L.12/2002 conv. con mod. in L. 73/2002 come sostituito dall'art. 36 bis, co. 7, D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006 che rimangono dovute;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in proprio e in qualità di l.r.p.t. della società Parte_1 Controparte_1
già “ , elettivamente domiciliata in Mesiano di Filandari alla via G.
[...] Controparte_2
Genovese, 38 presso lo studio dell'avv. Cacciatore Domenico (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, in via N. Machiavelli, 10 con i funzionari Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato, Gabriella Zappia e Fortunato Ranieli (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, Email_2 giusta delega in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto depositato in cancelleria il 12/03/2013, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013, notificata il 15/02/2013, con cui l' intimava, a titolo di sanzioni amministrative. CP_3
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013 notificata in data 15/02/2013 con tutte le conseguenze di legge per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo e qui richiamati. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. Con ordinanza del 3.5.2023, il giudice del lavoro, dato atto del documentato evento interruttivo dedotto in causa dalla parte resistente (decesso procuratore del ricorrente), veniva dichiarata l'interruzione del processo. Seguiva il 23.5.2023 il deposito del ricorso in riassunzione per la parte ricorrente e la memoria di costituzione il 21.8.2023 nell'interesse dell' resistente. CP_5
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'ordinanza ingiunzione, deducendo, preliminarmente la decadenza ex art. 14 L. 689/1981, in cui sarebbe incorso l' convenuto, notificando l'ordinanza avversata CP_5 solo il 15/02/2013.
3. Secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4. Tuttavia, nel caso in esame, non si rileva alcun decorso di detti termini perché, la decorrenza degli stessi è da collocarsi nel momento di chiusura dell'istruttoria ispettiva. La suddetta preliminare doglianza è infatti priva di fondamento. Parte resistente ha dedotto e documentato la conclusione dell'istruttoria il 28.5.2012, allegando la cronistoria dei numerosi accertamenti intercorrenti tra quella data e il primo accesso del 10.11.2010 (fasc. res. – all. 7), all'esito della quale, l'11.6.2012 notificava tempestivamente il Verbale unico di accertamento e notificazione (all. 8-10 – fasc. res.).
5. Con l'ordinanza avversata l' richiedeva il pagamento di complessivi 4.186,00 euro, CP_5 di cui 3.075,00, oltre ad eu 0 per maggiorazione, a titolo di sanzione ex art. 3 D.L. 22.2.2002 n. 12 conv. con mod. in L. 23.4.2002 n. 73: “ per aver impiegato n. 1 lavoratrice:
per n° 2 giorni di lavoro effettivo”. Persona_1 re fondata. Nessuna prova contraria è emersa dalla documentazione in atti e all'esito probatorio. La restante somma ingiunta, come riconosciuto dall' convenuto nelle note difensive CP_5 depositate il 19.1.2017, sarebbe discesa dall'accerta imento di 8 ore giornaliere per le dipendenti e , a fronte del contratto di lavoro part- Persona_2 Persona_3 time (24 ore s ri on il datore ricorrente.
2 Per essa, l'espletata istruttoria ed in particolare le deposizioni delle lavoratrici interessate:
e , escusse rispettivamente all'udienza del 5.3.2013 e del 16.3.2016, Per_2 Per_3
e fondata sul punto domanda del ricorrente sul punto, avendo le lavoratrici riconosciuto, sebbene in contrasto con le dichiarazioni acquisite dagli ispettori verbalizzanti, l'orario lavorativo contrattuale part-time a fronte delle 8 ore giornaliere determinanti le restanti sanzioni. Ne discende il parziale accoglimento della domanda nei termini di cui in dispositivo.
6. Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza delle poste creditorie portate dall'avversata ordinanza ingiunzione n. 06/2013 del 07/02/2013, eccetto quelle irrogate per violazione dell'art. 3 D.L.12/2002 conv. con mod. in L. 73/2002 come sostituito dall'art. 36 bis, co. 7, D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006 che rimangono dovute;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3