Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1229 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Pesaro, Strada Arzilla n.71, c.f. , rappresentato e difesa C.F._1 dall'Avv. Francesca Biagioli
-Appellante-
Contro
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
residente in [...] C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Virgilio
-Appellata-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 792/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 12.11.2024 pubblicata in data 14.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.792/2024 del
Tribunale di Pesaro, emessa in data 12.11.2024 e depositata in cancelleria in data 14.11.2024 pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 1276/2024 pronunciare
IN VIA PRELIMINARE, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per i motivi sopra esposti;
NEL MERITO
1. Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra il signor Parte_1
e la signora;
[...] Controparte_1
2. L'affidamento congiunto del minore con collocamento dello stesso Per_1 presso il padre, con diritto della madre di vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi alla settimana, anche con pernotto, e week-end alternati dal sabato alla domenica;
3. L'assegnazione della casa coniugale al signor Parte_1
4. L'onere a carico della signora di versare al signor a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio minore l'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata:
“…Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) In via preliminare rigettare la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure per tutti i motivi sopra esposti
2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, per tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado n. 792/2024, emessa dal tribunale di
Pesaro in data 12.11.2014 e pubblicata in data 14.11.2024.;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 792/2024, emessa dal
Tribunale di Pesaro in data 12.11.2014 e pubblicata in data 14.11.2024.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per la Procura generale intervenuta: rigetto dell'appello e dell'inibitoria.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 792/2024, Il Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Controparte_1 Parte_1 disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa famigliare sita in Pesaro, via dell'Arzilla 71, stabilendo il diritto di visita padre/figlio e ponendo a carico del padre, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il 50%, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza articolando, a Parte_1 sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 473 bis.30 cpc e contestando nel merito integralmente le argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto della istanza di sospensiva e dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la reiezione dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data 30.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Esaminando preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall , deve rilevarsene l'infondatezza, atteso che l'atto di gravame CP_1 contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame, il Parte_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva il collocamento del figlio minore alla madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale senza valutare correttamente le prove documentali versate in atti che comprovano, a dire dell'appellante, l'inidoneità della ad essere il CP_1 genitore collocatario, abbandonando sovente la stessa il minore, concedendogli eccessive libertà.
Con il secondo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate fondando la decisione del collocamento del minore presso la madre esclusivamente sui desiderata di quest'ultimo.
I motivi di appello, da trattare congiuntamente, stante la loro evidente connessione, sono infondati per le ragioni di seguito esposte. La sentenza di primo grado che ha statuito la collocazione del minore , Per_1 oggi di 15 anni (è nato il [...]) presso la madre con la quale convive dal settembre 2023 e l'assegnazione della casa coniugale in Via dell'Arzilla 71
(Pesaro) in favore di quest'ultima è, infatti, fondata su una corretta valutazione di tutto il materiale probatorio offerto dalle parti nel corso del giudizio.
Deve, infatti, sottolinearsi come il nucleo familiare, già a far data dalla sentenza di separazione del settembre 2020, è sotto continuo monitoraggio da parte dei servizi sociali, che, con le relazioni in atti, hanno periodicamente riferito l'evoluzione della crescita del minore, sia per ciò che riguarda il suo andamento scolastico, che i suoi rapporti con i genitori, procedendo, in più occasioni, all'audizione del minore stesso, ragion per cui, correttamente, il Tribunale ha ritenuto superflue le prove orali articolate dall'appellante, peraltro tutte vertenti su circostanze contingenti ed irrilevanti ai fini del decidere.
Corretta, poi, alla luce della documentazione in atti, appare la decisione di collocare il minore presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, dovendosi, al riguardo, evidenziare proprio quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali in atti: invero, dalla relazione del
18.9.2023 (Doc 11 allegata al fascicolo di primo grado di parte appellata) si evince che il minore, al tempo collocato presso il padre, lamentava di essere lasciato solo in casa dal padre che frequentava sempre il bar e tornava a casa tardi;
che il genitore collocatario non gli preparava i pasti e che rimaneva a dormire, quando non lavorava, fino a tarda mattinata, ragion per cui il minore manifestava l'intenzione di andare a vivere con la madre, precisando che, in un primo momento, aveva optato per stare con il padre a patto che il genitore non bevesse, ma, rilevato che l'uomo non aveva mantenuto la promessa data, voleva trasferirsi presso la madre, decisione che veniva concretizzata nel settembre
2023, come incontestato tra le parti e come risulta dalla successiva relazione dei servizi sociali del 19.3.2024.
Detti elementi sono valorizzati dalla documentazione prodotta da parte appellata in primo grado e, specificamente, dai documenti dal n. 25 al n. 36, ovvero dai messaggi di testo scambiati tra padre e figlio, dai quali emerge che il minore fosse sovente lasciato solo a casa quando viveva con il padre, il quale preferiva stare sempre al bar senza neanche preparare i pasti al figlio.
A ciò va aggiunto che correttamente il Tribunale ha ritenuto che non si possa, nel caso di specie, prescindere dai desideri del minore, stante l'età ed il grado di maturità psico fisica raggiunta (15 anni).
Non vi sono, inoltre, concreti elementi per ritenere che la madre sia inadeguata, non potendosi neppure evincere elementi di senso contrario dalla documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado, che l'appellante lamenta non essere stata adeguatamente esaminata e valorizzata.
Invero, quanto alla relazione dell'Istituto scolastico Pirandello del 28.2.2024 allegata alla relazione dei servizi sociali del 18.3.2024 (doc 12 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellata), deve osservarsi che se è vero che dalla stessa emerge una condotta scolastica del minore caratterizzata da frequenti assenze ed una non assidua presenza di entrambi i genitori nel contesto scolastico (dovendosi sottolineare che anche il padre avrebbe potuto prender parte ai colloqui con gli insegnanti), è parimenti vero che il minore ha concluso positivamente l'anno scolastico e che, come si evince dal documento 3 allegato alla comparsa di costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio, sta frequentando il primo anno di scuola superiore con un discreto profitto scolastico, non potendosi, quindi, in alcun modo sostenere, come pure l'appellante fa, che da quando il minore si è trasferito presso la madre vi sia un peggioramento dell'andamento scolastico dello stesso dovuto ad un disinteresse della madre per il figlio.
Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo alla documentazione bancaria prodotta dall'appellata e, segnatamente dagli estratti conto della stessa oltre che dalla documentazione estrapolata dal social network facebook, da cui il , parimenti, desumerebbe un disinteresse della madre nei confronti Parte_1 del figlio concretizzatosi in un totale abbandono dello stesso, dal momento che la donna si allontanerebbe di casa per trascorrere del tempo con il suo nuovo compagno, lasciando, anche durante la notte, il figlio da solo in casa. Orbene, a prescindere dal fatto che l'appellata ha dimostrato che il figlio sovente si reca con lei ed il suo nuovo compagno (cfr documenti dal nn. 16 al n. 22 nella memoria ex art. 473bis.17, 1° comma c.p.c. depositata telematicamente in data
23.10.2024), ad ogni buon conto, il fatto che la stessa si rechi in Fabriano, paese di residenza del nuovo compagno, non dimostra di certo che il minore venga abbandonato a se stesso, avendo la difesa dell'appellata allegato che sovente lo stesso viene affidato ai fratelli maggiorenni.
Parimenti alcun abbandono del minore si desume dalle fotografie pubblicate dall'appellante su facebook che se compravano alcune uscite, anche serali, dell'appellata, non dimostrano tuttavia che in dette occasioni, il minore sia stato abbandonato a se stesso e non anche affidato ai fratelli maggiorenni, dovendosi ribadire, tra l'altro, che dalle relazioni dei servizi sociali successive al trasferimento del minore presso la madre, non emerge alcuna criticità nella figura materna, criticità che, invece, veniva segnalata con riguardo alla figura dell'odierno appellante.
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà integralmente confermata con totale reiezione del proposto gravame.
La decisione nel merito rende superflua la disamina della richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza dell'appellante.
Nulla deve disporsi ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 792/2024 pubblicata il 14.11.2024 del
[...]
Tribunale di Pesaro, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata. Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate, in favore dello Stato, nell'importo pari ad euro 3473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico