Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 17/12/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 42/2025 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL UL EZ IA
IL GIUDICE
OL LO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14782 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso, depositato il 4 ottobre 2024, proposto da:
1) B. A. L., nato omissis;
2) B. S., nato omissis;
3) C. M., nato omissis
4) C. V., nato omissis
5) C. S., nato omissis;
6) C. A., nato omissis;
7) D. A. A., nato omissis;
8) D. C. A., nato omissis;
9) D. L. C., nato omissis
10) D. P. P., nato omissis
11) D. R. A., nato omissis
12) D. L. O., nato omissis
13) D. N. T., nato omissis;
14) F. A., nato omissis;
15) G. E., nato omissis;
16) G. W., nato omissis;
17) G. V., nato omissis;
18) G. R., nato omissis;
19) L. A., nato omissis;
20) M. G., nato omissis;
21) M. M. F., nato omissis;
22) M. A., nato omissis ;
23) M. D., nato omissis;
24) P. F., nato omissis;
25) P. G., nato omissis;
26) P. S., nato omissis;
27) P. L., nato omissis;
28) R. R., nato omissis;
29) S. G., nato omissis;
30) S. G., nato omissis;
31) S. E., nato omissis;
32) S. G., nato omissis;
33) S. G., nato omissis;
34) S. A., nato omissis;
35) V. A., nato omissis;
36) V. G., nato omissis;
37) V. M., nato omissis,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Renzo Filoia (p.e.c.: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e dall’avv. Francesca Torre (p.e.c.: francesca.torre@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi, in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, n. 18;
CONTRO l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell’I.N.P.D.A.P., per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall’avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell’Avvocatura dell’Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale della Direzione regionale dell’I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;
PER “l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della propria pensione in misura pari al 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena”.
VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITO, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Anna De Angelis, l’avv. Luca Iero per l’I.N.P.S.; non comparsa la difesa dei ricorrenti.
Ritenuto in
F A T T O
I. I ricorrenti – “ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza [che] percepiscono tutti una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS” – hanno adito questa Corte lamentando che con la “legge finanziaria n. 197/2022 (art. 1 commi 309 e 310)” sono state introdotte limitazioni al “meccanismo di rivalutazione delle pensioni” che “annullano proporzionalmente la rivalutazione della pensione e determinano per [i] ricorrenti [medesimi] una significativa perdita economica che va a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall’inflazione”; formulano, dunque, a valle di articolato percorso argomentativo, le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti adita, con il presente ricorso, sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l’altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell’articolo 1 commi 309 e 310 della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», Voglia sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
II. Con memoria depositata il 27 gennaio 2025 si è costituito l’I.N.P.S., concludendo, a valle di specifiche argomentazioni, per il rigetto del ricorso.
III. Con memoria depositata il 31 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti – dopo aver richiamato “l’udienza del 29.01.2025 svoltasi dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alle ordinanze di rimessione n. 182/2024 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Toscana, n. 185/2024 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Campania e n. 538/2024 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Toscana” e aver osservato che “le predette ordinanze hanno ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 309 della Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), ovvero la stessa questione di legittimità esposta ed introdotta con l’atto introduttivo della presente causa” – ha chiesto a questa Corte di “sospendere [il presente] giudizio in attesa della pubblicazione della decisione della Consulta”; ove “la sospensione non venga disposta ed in ogni caso”, la stessa difesa “insiste per l’accoglimento delle rese conclusioni, con vittoria dei compensi professionali”.
IV. A valle della pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, il giudice ha osservato che:
IV.a. per le norme sospettate di incostituzionalità era già stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale:
i. dalla Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Toscana, con ordinanza del 6 settembre 2024, iscritta al n. 182/2024 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 41 del 9 ottobre 2024;
ii. dalla Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Campania, con ordinanza dell’11 settembre 2024, iscritta al n. 185/2024 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 42 del 16 ottobre 2024;
iii. dalla Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Toscana, con ordinanza del 27 novembre 2024, iscritta al n. 238/2024 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 50 dell’11 dicembre 2024;
IV.b. i corrispondenti giudizi innanzi alla Corte costituzionale erano iscritti nel ruolo d’udienza del 29 gennaio 2025, come anche riferito dalla difesa dei ricorrenti;
IV.c. in attesa della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulle richiamate questioni di legittimità costituzionale promosse da dalle Sezioni giurisdizionali di questa Corte per la Toscana e per la Campania, la trattazione del presente giudizio doveva, quindi, essere rinviata a nuovo ruolo.
V. Con ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 1 dell’11 febbraio 2025, è stato, dunque, disposto, in attesa della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza pubblica del 13 maggio 2025.
VI. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato:
· “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana”;
· “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana”.
VII. Con memoria depositata il 22 aprile 2025, l’I.N.P.S., richiamando la citata sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
VIII. Con memoria depositata il 29 aprile 2025, la difesa dei ricorrenti - rilevando che, dopo la predetta decisione dei giudici di Palazzo della Consulta, la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato altra e diversa questione di legittimità costituzionale riferita alla disciplina di cui si tratta – ha chiesto nuovamente a questa Corte di “sospendere [il presente] giudizio in attesa della pubblicazione della decisione della Consulta”, allegando copia dell’ordinanza di rimessione.
IX. Con ordinanza n. 10/2025 del 13 maggio 2025, pronunciata a valle della pubblica udienza in pari data, il giudice – rilevato che anche la Sezione giurisdizionale di questa Corte per l’Emilia-Romagna (con ordinanza n. 23 del 25 marzo 2025, iscritta al n. 76/2025 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 19 del 7 maggio 2025) aveva disposto, dopo la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, altro rinvio alla Corte costituzionale – ha fissato, in attesa della pubblicazione della decisione di questa, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 (poi rinviata al giorno seguente con decreto del 4 dicembre 2025) per la prosecuzione della trattazione del giudizio.
X. La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna”.
XI. Con memoria depositata il 5 dicembre 2025, la difesa dei ricorrenti, richiamata la predetta sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2025, ha chiesto la decisione del “ricorso con compensazione delle spese legali attesa la novità introdotta dalla summenzionata sentenza della Consulta”.
XII. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, la difesa dell’I.N.P.S., richiamando la recente giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, ha insistito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.
Considerato in
D I R I T T O
1. Ogni eventuale questione preliminare rilevabile d’ufficio va ritenuta superata in considerazione degli elementi emersi riguardo alla questione di merito in cui si sostanzia la presente controversia e in applicazione del <principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019 […], con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363)> (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 9309/20 del 20 maggio 2020).
Passando, dunque, al merito, va rilevato che la doglianza, supportata da un ampio e articolato percorso argomentativo, non è rivolta contro l’applicazione, da parte dell’Ente previdenziale, delle norme in argomento – cioè, dell’articolo 1, commi 309 e 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - in quanto reputata scorretta, ma è, sostanzialmente, finalizzata alla tutela dei diritti degli interessati ritenuti lesi dall’applicazione delle norme medesime in quanto reputate costituzionalmente illegittime.
Tuttavia, riguardo al comma 309, la Corte costituzionale ha smentito la tesi prospettata dai ricorrenti e il comma 310 è irrilevante rispetto alla controversia.
2. Ciò premesso, si osserva che:
2.a. il comma 309 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 (come modificato, nell’alinea, dall’articolo 1, comma 134 della citata legge n. 213 del 2023, che ha sostituito le parole «Per il periodo 2023-2024» con le parole «Nell'anno 2023») così dispone:
“Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”;
2.b. al comma 310 dello stesso articolo – come modificato dall’articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [nei seguenti termini: “a) al primo periodo, le parole: «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2026» e le parole: «e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026»; b) al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»; c) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «e al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026»”] – si legge poi:
“Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026”.
2.1. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana”.
Si osserva, altresì, che la stessa Corte, con la successiva sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha, inoltre, dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna”.
In buona sostanza, i giudici della Consulta – con le citate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025, alle quali si rinvia anche per gli effetti dell’articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile (c.g.c.) - hanno negato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., vale a dire anche in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati a fondamento della domanda giudiziale (supra, sub I; nel corpo del ricorso è invocato anche l’articolo 53 Cost.).
Non residua, dunque, spazio alcuno per ritenere non manifestamente infondate – ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti riguardo al predetto comma 309.
2.2. Per quanto concerne la doglianza riferita al comma 310 dell’articolo 1 della stessa legge n. 197 del 2022, si osserva che questo riguarda sostanzialmente - per le sole “pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS” - il riconoscimento “in via transitoria” di “un incremento” quantitativamente ivi disciplinato e che, comunque, la stessa disposizione prevede altresì che, “ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio” in argomento.
In disparte ogni possibile considerazione sul fatto che l’atto introduttivo, pur citando più volte il comma 310 in questione, è del tutto privo di argomentazioni riguardo all’asserito contrasto di questo con la Costituzione, appare, dunque, evidente che le norme dallo stesso recate non hanno rilevanza alcuna rispetto alla domanda giudiziale - finalizzata a ottenere “l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della propria pensione in misura pari al 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena” - poiché le pensioni alle quali tali norme si riferiscono sono solo quelle “di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS”, sicché:
· queste, in quanto tali, sono già destinate a essere rivalutate “nella misura del 100 per cento” ai sensi del citato comma 309, lettera a);
· la fattispecie dedotta in giudizio appare palesemente estranea al comma in questione, essendo i ricorrenti, secondo quanto dagli stessi dichiarato, “ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza [che] percepiscono tutti una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS”.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3 c.g.c. - in considerazione del fatto la questione ha richiesto la pronuncia della Corte costituzionale - vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. OL LO
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge il 17 dicembre 2025.
Pubblicata il 17/12/2025 Trieste, 17/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)