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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1673/2025 R.G. promosso con ricorso in data 28 luglio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Renato Jani (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso e nel Suo studio in Ferrara, via Cosmè Tura
n. 29, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec
Email_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
142, C.F. , difesa e rappresentata dall'Avv. Simona Franceschetti (C.F. C.F._3
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso e nel Suo studio in C.F._4
Ferrara, P.tta dei Combattenti n. 3, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 luglio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore rimane in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza prevalente presso la mamma Controparte_1
2) La casa familiare sita in Ferrara, via Ladino n. 142, con tutti i relativi beni, viene assegnata alla
Sig.ra con impegno del Sig. a trasferirle la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà a titolo gratuito avanti a Notaio designato dalla Sig.ra nel giorno che dalla CP_1 medesima verrà indicato e comunque entro e non oltre il 31/12/2025.
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli interessi e le Parte_1 attività del minore, il martedì, andandolo a prendere a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore 19:00 e, a fine settimana alterni, o il sabato o la domenica portandolo a pranzo dai nonni paterni e riportandolo a casa della madre entro le ore 18:00; durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà il giorno 24 dicembre di ogni anno con la madre e il 25 dicembre con il padre;
per i restanti periodi di feste e vacanze i genitori si accorderanno tra loro in base agli interessi e alle esigenze del figlio.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
20 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da rivalutarsi annualmente secondo Persona_1
l'Indice Istat, e il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, richiamato il Protocollo del Tribunale di Ferrara così come di seguito indicato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o dal medico curante;
b) cure oculistiche, dentistiche, ortodontiche, apparecchio;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base
/ specialista;
d) tickets per trattamenti sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base e/o dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali;
b) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); i) costi telefonia;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione / master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo - scuola;
b) mensa scolastica;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da società ), d) attività ludiche e artistiche, e) spese sportive, spese per il relativo abbigliamento e le attrezzature, spese per iscrizioni e partecipazione a gare e tornei;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Ove un genitore non voglia sostenere una spesa per attività che richiedono il preventivo accordo, l'altro è libero di sostenerla.
5) Gli importi a titolo di assegno familiare, similari ed equipollenti, bonus e sovvenzioni di qualsiasi genere e tipo, spetteranno interamente alla Sig.ra a cui dovranno essere Controparte_1 corrisposti.
6) Le somme risarcite e a risarcirsi in relazione al risarcimento danni relativo ad un incendio che nell'agosto 2023 ha interessato la casa sita in Ferrara, via Ladino n. 142, e le relative parti comuni, spetteranno esclusivamente alla Sig.ra che ha pagato e sta pagando i costi Controparte_1 dell'abitazione.
7) Il Sig. si obbliga a trasferire altrove anche formalmente la propria residenza, Parte_1 attualmente ancora indicata presso la casa coniugale, entro e non oltre il giorno 31.08.25.
8) Spese legali compensate fra le parti.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 ottobre 2025.
In data 29 settembre/2 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1673/2025 R.G. promosso con ricorso in data 28 luglio 2025 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Renato Jani (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso e nel Suo studio in Ferrara, via Cosmè Tura
n. 29, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec
Email_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
142, C.F. , difesa e rappresentata dall'Avv. Simona Franceschetti (C.F. C.F._3
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso e nel Suo studio in C.F._4
Ferrara, P.tta dei Combattenti n. 3, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 luglio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore rimane in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza prevalente presso la mamma Controparte_1
2) La casa familiare sita in Ferrara, via Ladino n. 142, con tutti i relativi beni, viene assegnata alla
Sig.ra con impegno del Sig. a trasferirle la propria quota di Controparte_1 Parte_1 proprietà a titolo gratuito avanti a Notaio designato dalla Sig.ra nel giorno che dalla CP_1 medesima verrà indicato e comunque entro e non oltre il 31/12/2025.
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli interessi e le Parte_1 attività del minore, il martedì, andandolo a prendere a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore 19:00 e, a fine settimana alterni, o il sabato o la domenica portandolo a pranzo dai nonni paterni e riportandolo a casa della madre entro le ore 18:00; durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà il giorno 24 dicembre di ogni anno con la madre e il 25 dicembre con il padre;
per i restanti periodi di feste e vacanze i genitori si accorderanno tra loro in base agli interessi e alle esigenze del figlio.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
20 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da rivalutarsi annualmente secondo Persona_1
l'Indice Istat, e il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, richiamato il Protocollo del Tribunale di Ferrara così come di seguito indicato: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o dal medico curante;
b) cure oculistiche, dentistiche, ortodontiche, apparecchio;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base
/ specialista;
d) tickets per trattamenti sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base e/o dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali;
b) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); i) costi telefonia;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione / master e corsi post - universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo - scuola;
b) mensa scolastica;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da società ), d) attività ludiche e artistiche, e) spese sportive, spese per il relativo abbigliamento e le attrezzature, spese per iscrizioni e partecipazione a gare e tornei;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Ove un genitore non voglia sostenere una spesa per attività che richiedono il preventivo accordo, l'altro è libero di sostenerla.
5) Gli importi a titolo di assegno familiare, similari ed equipollenti, bonus e sovvenzioni di qualsiasi genere e tipo, spetteranno interamente alla Sig.ra a cui dovranno essere Controparte_1 corrisposti.
6) Le somme risarcite e a risarcirsi in relazione al risarcimento danni relativo ad un incendio che nell'agosto 2023 ha interessato la casa sita in Ferrara, via Ladino n. 142, e le relative parti comuni, spetteranno esclusivamente alla Sig.ra che ha pagato e sta pagando i costi Controparte_1 dell'abitazione.
7) Il Sig. si obbliga a trasferire altrove anche formalmente la propria residenza, Parte_1 attualmente ancora indicata presso la casa coniugale, entro e non oltre il giorno 31.08.25.
8) Spese legali compensate fra le parti.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 ottobre 2025.
In data 29 settembre/2 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri