Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8628/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 8628/2019 promossa da:
(P.IVA E C.F. Parte_1
) in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA ) P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mastroberti Raffaele (CF:
) elettivamente domiciliata presso lo studio sito in C.F._1
Napoli al Corso Novara, 53
-appellante-
Contro
(P .IVA ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e CP_1 P.IVA_3
difesa come in atti dall'Avv. Ruotolo Alessandro (C.F.:
elettivamente domiciliata presso lo studio sito C.F._2
Casagiove (CE), alla Via P. Borsellino n.12;
1
E
, in persona del Prefetto pro - tempore, Controparte_2
con sede in Piazza del Plebiscito, 01100 Viterbo (VT) e domiciliato come per legge c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in
Napoli alla via A. Diaz;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
La società proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 CP_1
c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 05120199000793132000 notificata a mezzo PEC in data 29/01/2019, relativa alla cartella esattoriale n. 05120130017659509001 – ruolo n. 3492/2013
in data 04/04/2014, per l'importo complessivo Parte_2
di € 1.380,00, emessa a seguito di violazioni al Codice della Strada accertate dalla . Controparte_2
A fondamento dell'opposizione la società deduceva l'omessa notifica della cartella esattoriale, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale
2 del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa, ex art. 28 della
Legge n. 689/1981.
Il Giudice di Pace di Caserta, nella persona del dott. Cascone, con sentenza n. 2053/2019, accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito e annullando, per l'effetto, sia la cartella che l'intimazione, con condanna dell' al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
La decisione si fondava, tra l'altro, sull'assunto della contumacia delle
Amministrazioni convenute, in quanto ritenute non costituite.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l'
[...]
eccependo l'erroneità della declaratoria di Parte_1
contumacia e ribadendo la rituale notifica della cartella, contestando la fondatezza delle doglianze in ordine alla prescrizione.
si è costituita anche in appello, resistendo al gravame e CP_1
chiedendone il rigetto, sostenendo tra l'altro l'inammissibilità della produzione documentale effettuata per la prima volta in grado di appello.
La , regolarmente evocata anche nel presente grado, Controparte_2
non si è costituita, rimanendo contumace
.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale sollevata dall'appellante attiene alla presunta erroneità della declaratoria di contumacia nel primo grado di giudizio.
L' ha infatti sostenuto di essersi Parte_1
regolarmente costituita mediante invio di fascicolo a mezzo
3 raccomandata, allegando in appello una fotocopia, priva di autentica, di quella che assumerebbe essere la ricevuta di avvenuta spedizione.
Tuttavia, tale documento risulta del tutto inidoneo a dimostrare l'avvenuta costituzione: esso non reca indicazione né della data di spedizione né di quella di ricezione, né consente di identificare il destinatario della consegna o l'Ufficio ricevente. Non può, pertanto, attribuirsi valore probatorio alla suddetta produzione, carente dei requisiti minimi di certezza e non accompagnata da alcun riscontro oggettivo dell'effettiva ricezione presso la cancelleria del Giudice di Pace.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, acquisito agli atti del presente giudizio, non risulta rinvenuto alcun atto riconducibile alla pretesa costituzione dell'ente, né comparsa, né documentazione, né fascicolo difensivo. Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nell'assenza di evidenze nel fascicolo telematico, rafforzando così la presunzione della mancata costituzione della parte appellante.
Va richiamato, in proposito, il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la costituzione del convenuto deve risultare in maniera inequivoca da atti processuali ritualmente acquisiti al fascicolo, non potendo desumersi sulla base di mere allegazioni documentali informali» (Cass. Civ., Sez. II, 15 luglio 2016, n. 14524).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la contumacia dell' , con tutte le relative conseguenze Parte_1
in punto di onere della prova.
Accertata la contumacia, il giudice di primo grado ha rilevato che dall'anno di presunta commissione dell'infrazione (2012) alla notifica dell'intimazione (2019) erano decorsi oltre cinque anni senza che fosse
4 stata offerta prova, da parte convenuta, della rituale e tempestiva notifica della cartella.
Si precisa che l'onere di dimostrare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione incombeva sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e doveva essere assolto, a pena di decadenza, nel primo grado di giudizio.
Anche in appello, la produzione delle relate di notifica risulta tardiva e priva di certezza, trattandosi di documentazione generica, non proveniente da fonte ufficiale, né certificata ai sensi di legge. In ogni caso, tale documentazione si scontra con il limite di cui all'art. 345 c.p.c., che vieta la produzione di nuovi mezzi di prova in appello, salvo che l'allegazione non sia giustificata da causa non imputabile alla parte
(ipotesi non dedotta, né provata).
Va pertanto confermato il principio secondo cui «in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare la rituale notificazione della cartella esattoriale incombe sull'amministrazione, la cui inerzia processuale non consente di ritenere interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981» (Cass. Civ., Sez. VI, 17/05/2017,
n. 12332).
La sentenza gravata risulta quindi, conforme a diritto, in quanto ha correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione per assenza di idonei atti interruttivi, in assenza di produzione tempestiva di prove in primo grado.
In tal senso, si è espressa più volte la giurisprudenza secondo cui «la mancata produzione tempestiva della cartella nel giudizio di opposizione comporta l'accoglimento della domanda in assenza di altri atti interruttivi documentati» (Cass. Civ., Sez. V, ord. 14/09/2022, n. 27027).
5 La cartella, ove effettivamente notificata nel 2014, doveva essere provata per iscritto sin dal primo grado. La mancata costituzione della parte convenuta impedisce ogni ulteriore valutazione e comporta l'inevitabile conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione per mancata prova del credito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da
[...]
deve essere rigettato, con conferma integrale Parte_1
della sentenza impugnata.
Il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello, in considerazione della particolare natura della controversia e della complessità della questione processuale relativa alla dichiarazione di contumacia dell' nel Parte_1
primo grado di giudizio, fondata su una contestata e incerta ricostruzione dell'avvenuta (o meno) costituzione della parte convenuta. Invero, pur essendo risultato infondato il gravame, l'appello era basato su motivi non pretestuosi e relativi a una questione giuridica interpretativa non del tutto pacifica, come confermato anche da orientamenti giurisprudenziali non uniformi in materia di costituzione a mezzo servizio postale e presupposti per la dichiarazione di contumacia.
Ne consegue la compensazione integrale delle spese di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
6 - dichiara la contumacia della . Controparte_2
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 2053/2019;
- compensa le spese.
Così, 12/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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