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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11005 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
وP.IVA_1 P.IVA P.IVA_2 ), con sede C.F Parte_1
in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale allegata in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 C.F. - P.IVA P.IVA_3 con sede in Galliate (NO), Via Grandi,
,
3/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia
Golinelli, presso il cui Studio in Novara, Via Mario Greppi n. 2, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1975/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del
29.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 proponevaCon atto di citazione notificato in data 24.02.2023
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1975/2023, emesso, su ricorso di Controparte_1 dal Tribunale di Milano il 16.01.2023 (pubblicato il 24.01.2024 e notificato in pari data), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 30.844,51, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali, a titolo di saldo corrispettivo dovuto per opere impiantistiche effettuate da in favore diControparte_1 Parte_1 presso il cantiere di Muggiò, via Marx, in forza di contratto di subappalto n. 144/2022 del 21.01.2022.
L'opponente, in particolare contestava la mancanza di prova del credito medesimo, sull'assunto che la fattura commerciale, in quanto documento di formazione unilaterale, non aveva valore probatorio nel giudizio di opposizione ed eccepiva l'inadempimento da parte di Controparte_1 per l'interruzione dei lavori e ritardi nello svolgimento delle opere. Pertanto, chiedeva a questo
Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e spiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti per grave inadempimento dell'opposta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno e al pagamento delle penali contrattuali, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da controparte, sostenendo che le fatture erano state emesse all'esito dei certificati di stato avanzamento lavori regolarmente approvati dall'opponente e contestando la sussistenza di qualsiasi grave inadempimento, essendo stati interrotti i lavori, ai sensi dell'art. 1460
c.c., per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e stante l'impossibilità materiale di proseguire le opere per cause imputabili alla stessa Pt_1 concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avanzate da controparte, con la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 28.06.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e prova testimoniale, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Ciò premesso, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte nell'interesse di [...] sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente confermaParte_1 del decreto ingiuntivo impugnato.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova
-
dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000,
n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
In particolare, occorre evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (v., per tutte, Cass. 2021, n. 16324)
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Parte_1 haCiò premesso, risulta pacifico e documentato che commissionato in subappalto a Controparte_2 l'esecuzione di opere impiantistiche presso il cantiere di Muggiò, via Marx (v. contratto n. 144/2022 sub doc. 1 fascicolo monitorio).
L'opposta ha dedotto di avere eseguito tali lavori e ha lamentato il mancato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture n. 184/E del del 16.06.2022 di Euro 9.132,62, n. 220/E del 18 luglio
2022 di Euro 20.731,89, n. 307/E del 25 ottobre 2022 di Euro 501,00, n. 308/E del 25 ottobre 2022
di Euro 479,00, per complessivi euro € 30.844,51 (cfr da doc.2 a doc.5 fascicolo monitorio). In primo luogo, occorre rilevare che le fatture n. 184/E/2022 e n. 220/E/2022, per un totale di €
29.864,51, sono state emesse a seguito di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) redatti e approvati dalla stessa committente Parte_1 (doc. 6 fascicolo monitorio), conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del contratto di sub-appalto (che prevedeva espressamente la redazione mensile dei SAL
"sulla base dei lavori effettivamente realizzati” e la loro trasmissione all'Esecutrice "vistato dal
Presidente del C.d.A.")
Tali documenti, approvati e sottoscritti dalla (sub) committente, attestando l'effettiva esecuzione delle prestazioni (senza costituire meri acconti su lavori da eseguire come vorrebbe l'opponente) e autorizzando la fatturazione, costituiscono piena prova del diritto di credito del (sub)appaltatore, non avendo Pt 1 dimostrato in giudizio una difformità tra quanto certificato e i lavori effettivamente eseguiti.
1 e Testimone_2 (dipendenti della Controparte_1 sulla cui Peraltro, i testi Tes_
attendibilità non vi è motivo di dubitare) hanno entrambi concordemente confermato di aver eseguito le lavorazioni oggetto dei SAL nel cantiere di Muggiò (cfr. verbale udienza del
11.04.2024).
Parte opposta ha fornito adeguata prova anche dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture n.
307/E/2022 e n. 308/E/2022 per complessivi euro 980,00, relative a opere extra contratto eseguite presso l'abitazione del sig. Persona_1 fratello del legale rappresentante della [...]
Parte_1 come da distinta del 6.09.2022 (sub doc. 11 fascicolo opposta).
Invero, il teste Testimone_3 all'epoca dei fatti capo commessa per Pt_1 (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), ha confermato di aver richiesto personalmente tali opere alla [...]
CP_1 su indicazione del sig. Per_1 e di aver presenziato alla loro esecuzione (cfr. verbale udienza del 15.02.2024).
La dimostrata esecuzione dei lavori di cui alle fatture sopra menzionate non risulta smentita da emergenze contrarie. Inoltre, alcuna doglianza in ordine all'importo delle fatture in questione è mai stata mossa prima del presente giudizio da Pt_1 come emerge dalla corrispondenza tra le parti allegata in atti.
Parte opponente ha contestato la domanda dell'opposta lamentando l'improvviso abbandono del cantiere ad opera di Controparte_1 a fronte del quale ha domandato la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e il risarcimento dei danni.
Tale doglianza è infondata.
Invero, sulla base della istruttoria espletata, è stato confermato che i lavori in subappalto venivano sospesi da CP_1 a causa del mancato pagamento da parte di Pt 1 delle fatture sopra indicate relative a lavori già eseguiti e regolarmente certificati tramite SAL e delle condizioni di disorganizzazione del cantiere, non essendo state eseguite le opere edili (in particolare le pareti, che avrebbero dovuto essere realizzate da un altro subappaltatore di Pt_1 cartongessista) propedeutiche all'installazione degli impianti idraulici (v. deposizioni univoche dei testi Tes_3 Tes_1 e
Tes_2 alle udienze del 15.02.2024 e dell'11.04.2024).
Tali circostanze non risultano adeguatamente smentite da quanto riferito dall'unico teste citato dall'opponente, sig. Tes_4 (tecnico di Pt 1 subentrato al sig. Tes_3 il quale, peraltro, ha "
riconosciuto che la interruzione dei lavori da parte di CP_1 era "molto probabilmente relativo
...
alla contabilità", avvalorando la tesi del mancato pagamento dei corrispettivi.
Deve escludersi, pertanto, che, nella specie, vi sia stato inadempimento e/o ritardo imputabile alla subappaltatrice, la quale risulta avere legittimamente sospeso l'esecuzione dei lavori subappaltati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia per il mancato pagamento dei corrispettivi che per l'impossibilità di prosecuzione delle opere per fatto imputabile a Pt_1
L'art. 1460 c.c., del resto, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, ma anche aldi fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione altrimenti non consentito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da con conseguente integrale conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo impugnato.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano in dispositivo ex
DM n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 127/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse di [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decretoParte_1 ingiuntivo n. 1975/2023 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta Controparte_1 liquidando le stesse in complessivi euro 9.000,00
per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 11 agosto 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11005 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
وP.IVA_1 P.IVA P.IVA_2 ), con sede C.F Parte_1
in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale allegata in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 C.F. - P.IVA P.IVA_3 con sede in Galliate (NO), Via Grandi,
,
3/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia
Golinelli, presso il cui Studio in Novara, Via Mario Greppi n. 2, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1975/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del
29.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 proponevaCon atto di citazione notificato in data 24.02.2023
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1975/2023, emesso, su ricorso di Controparte_1 dal Tribunale di Milano il 16.01.2023 (pubblicato il 24.01.2024 e notificato in pari data), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 30.844,51, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali, a titolo di saldo corrispettivo dovuto per opere impiantistiche effettuate da in favore diControparte_1 Parte_1 presso il cantiere di Muggiò, via Marx, in forza di contratto di subappalto n. 144/2022 del 21.01.2022.
L'opponente, in particolare contestava la mancanza di prova del credito medesimo, sull'assunto che la fattura commerciale, in quanto documento di formazione unilaterale, non aveva valore probatorio nel giudizio di opposizione ed eccepiva l'inadempimento da parte di Controparte_1 per l'interruzione dei lavori e ritardi nello svolgimento delle opere. Pertanto, chiedeva a questo
Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e spiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti per grave inadempimento dell'opposta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno e al pagamento delle penali contrattuali, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da controparte, sostenendo che le fatture erano state emesse all'esito dei certificati di stato avanzamento lavori regolarmente approvati dall'opponente e contestando la sussistenza di qualsiasi grave inadempimento, essendo stati interrotti i lavori, ai sensi dell'art. 1460
c.c., per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e stante l'impossibilità materiale di proseguire le opere per cause imputabili alla stessa Pt_1 concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avanzate da controparte, con la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 28.06.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e prova testimoniale, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Ciò premesso, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte nell'interesse di [...] sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente confermaParte_1 del decreto ingiuntivo impugnato.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova
-
dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000,
n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
In particolare, occorre evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (v., per tutte, Cass. 2021, n. 16324)
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Parte_1 haCiò premesso, risulta pacifico e documentato che commissionato in subappalto a Controparte_2 l'esecuzione di opere impiantistiche presso il cantiere di Muggiò, via Marx (v. contratto n. 144/2022 sub doc. 1 fascicolo monitorio).
L'opposta ha dedotto di avere eseguito tali lavori e ha lamentato il mancato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture n. 184/E del del 16.06.2022 di Euro 9.132,62, n. 220/E del 18 luglio
2022 di Euro 20.731,89, n. 307/E del 25 ottobre 2022 di Euro 501,00, n. 308/E del 25 ottobre 2022
di Euro 479,00, per complessivi euro € 30.844,51 (cfr da doc.2 a doc.5 fascicolo monitorio). In primo luogo, occorre rilevare che le fatture n. 184/E/2022 e n. 220/E/2022, per un totale di €
29.864,51, sono state emesse a seguito di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) redatti e approvati dalla stessa committente Parte_1 (doc. 6 fascicolo monitorio), conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del contratto di sub-appalto (che prevedeva espressamente la redazione mensile dei SAL
"sulla base dei lavori effettivamente realizzati” e la loro trasmissione all'Esecutrice "vistato dal
Presidente del C.d.A.")
Tali documenti, approvati e sottoscritti dalla (sub) committente, attestando l'effettiva esecuzione delle prestazioni (senza costituire meri acconti su lavori da eseguire come vorrebbe l'opponente) e autorizzando la fatturazione, costituiscono piena prova del diritto di credito del (sub)appaltatore, non avendo Pt 1 dimostrato in giudizio una difformità tra quanto certificato e i lavori effettivamente eseguiti.
1 e Testimone_2 (dipendenti della Controparte_1 sulla cui Peraltro, i testi Tes_
attendibilità non vi è motivo di dubitare) hanno entrambi concordemente confermato di aver eseguito le lavorazioni oggetto dei SAL nel cantiere di Muggiò (cfr. verbale udienza del
11.04.2024).
Parte opposta ha fornito adeguata prova anche dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture n.
307/E/2022 e n. 308/E/2022 per complessivi euro 980,00, relative a opere extra contratto eseguite presso l'abitazione del sig. Persona_1 fratello del legale rappresentante della [...]
Parte_1 come da distinta del 6.09.2022 (sub doc. 11 fascicolo opposta).
Invero, il teste Testimone_3 all'epoca dei fatti capo commessa per Pt_1 (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), ha confermato di aver richiesto personalmente tali opere alla [...]
CP_1 su indicazione del sig. Per_1 e di aver presenziato alla loro esecuzione (cfr. verbale udienza del 15.02.2024).
La dimostrata esecuzione dei lavori di cui alle fatture sopra menzionate non risulta smentita da emergenze contrarie. Inoltre, alcuna doglianza in ordine all'importo delle fatture in questione è mai stata mossa prima del presente giudizio da Pt_1 come emerge dalla corrispondenza tra le parti allegata in atti.
Parte opponente ha contestato la domanda dell'opposta lamentando l'improvviso abbandono del cantiere ad opera di Controparte_1 a fronte del quale ha domandato la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e il risarcimento dei danni.
Tale doglianza è infondata.
Invero, sulla base della istruttoria espletata, è stato confermato che i lavori in subappalto venivano sospesi da CP_1 a causa del mancato pagamento da parte di Pt 1 delle fatture sopra indicate relative a lavori già eseguiti e regolarmente certificati tramite SAL e delle condizioni di disorganizzazione del cantiere, non essendo state eseguite le opere edili (in particolare le pareti, che avrebbero dovuto essere realizzate da un altro subappaltatore di Pt_1 cartongessista) propedeutiche all'installazione degli impianti idraulici (v. deposizioni univoche dei testi Tes_3 Tes_1 e
Tes_2 alle udienze del 15.02.2024 e dell'11.04.2024).
Tali circostanze non risultano adeguatamente smentite da quanto riferito dall'unico teste citato dall'opponente, sig. Tes_4 (tecnico di Pt 1 subentrato al sig. Tes_3 il quale, peraltro, ha "
riconosciuto che la interruzione dei lavori da parte di CP_1 era "molto probabilmente relativo
...
alla contabilità", avvalorando la tesi del mancato pagamento dei corrispettivi.
Deve escludersi, pertanto, che, nella specie, vi sia stato inadempimento e/o ritardo imputabile alla subappaltatrice, la quale risulta avere legittimamente sospeso l'esecuzione dei lavori subappaltati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sia per il mancato pagamento dei corrispettivi che per l'impossibilità di prosecuzione delle opere per fatto imputabile a Pt_1
L'art. 1460 c.c., del resto, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, ma anche aldi fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione altrimenti non consentito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da con conseguente integrale conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo impugnato.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano in dispositivo ex
DM n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 127/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse di [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decretoParte_1 ingiuntivo n. 1975/2023 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta Controparte_1 liquidando le stesse in complessivi euro 9.000,00
per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 11 agosto 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale