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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5354/2021
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GIANSANTI CANDIDO Presente
Appellato/i
HDI ASSICURAZIONI SPA Già AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA
Avv. ALICICCO ALESSANDRO Presente
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore all'udienza del 02 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5354 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Candido Parte_1 C.F._1
Giansanti (C.F.: PEC: ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00142), via Tazio Nuvolari 206, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F. ), con sede in Roma piazza Marconi n. 25 (già P.IVA_1 [...]
già in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alicicco (C.F. – PEC C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
medesimo in Roma, via Silvio Pellico n. 44, giusta procura in atti
- APPELLATA -
e pagina 2 di 10
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 17/9/2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e - rimasta contumace nel giudizio di Controparte_3 Controparte_1
primo grado - per la parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 2922/2021, pubblicata in data 18/02/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 25930/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti della e della CP_1 Controparte_3
I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1
di Roma e la per ivi sentir accertare la responsabilità Controparte_1 Controparte_3
esclusiva del proprietario dell'autovettura Fiat 600, targata Roma BV661WJ, , Controparte_1
assicurata con la nella causazione del sinistro del 7.2.2014, e Controparte_4
conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, quantificati in € 80.263,76, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. In particolare,
l'attore deduceva che il giorno 7.2.2014, alle ore 9,35 circa, in Roma, egli, alla guida del motociclo tg.
BJ1663019, di proprietà di , si stava recando al lavoro in Piazza Dalmazia n. 1 Controparte_5
allorquando veniva investito dalla Fiat 600 di proprietà e condotta da;
a causa Controparte_1 dell'urto l'attore veniva sbalzato sul cofano dell'auto, batteva la testa sul parabrezza e finiva contro un albero, subendo lesioni fisiche. Pertanto, l'attore, avendo ricevuto dall'Inail l'importo di € 7.436,33
a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro, chiedeva di condannare e la in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro del 7.2.2014.
, pur citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
La si costituiva in giudizio, non contestando la responsabilità del Controparte_3 proprio assicurato, ma solo la quantificazione del danno, ed offriva la somma di € 2.000,00 a titolo di danno morale.
Durante l'istruttoria venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti;
veniva, altresì, disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona di volta alla valutazione della Parte_1 natura e dell'entità delle lesioni patite dall'attore a seguito ed in conseguenza del sinistro. All'udienza del 9.11.2020 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”
pagina 3 di 10 L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 6.573,44, all'attualità, oltre interessi come Parte_1
precisati in motivazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
2) compensa le spese;
3) pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di CTU.”.
Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente per i motivi sopra esposti la sentenza n.
2922, pronunciata dal Tribunale di Roma depositata in data 17.2.2021, nella causa iscritta al n.
R.G.25930 e pertanto: condannare i convenuti a risarcire l'ulteriore danno non patrimoniale subito dall'appellante da determinare, previa nomina di C.T.U per i motivi esposti, volta a riesaminare e valutare la documentazione sanitaria ed amministrativa in atti ed in subordine da liquidarsi secondo equità e giustizia;
condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 24/11/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto: In via preliminare: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig.
[...]
per violazione dell'art. 342 I e II comma c.p.c. e confermare, per l'effetto, la sentenza n. Parte_1
2922/21 emessa dal Tribunale Civile di Roma;
Sempre in via preliminare: 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sopra formulata eccezione preliminare dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per violazione dell'art. Parte_1
348 bis e confermare, per l'effetto, la sentenza n. 2922/21 emessa dal Tribunale Civile di Roma;
Nel merito: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate eccezioni preliminari rigettare comunque l'appello, così come proposto dal Sig. , Parte_1 perché infondato in punto di fatto e di diritto e confermare, per l'effetto, la sentenza n. 2922/21 emessa dal Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio.”.
§ 6. — Con atto del 13/6/2023, il procuratore dell'appellata società assicuratrice ha dichiarato e documentato che, nelle more del giudizio, la ha dapprima cambiato la Controparte_3 propria denominazione in e che successivamente quest'ultima si è fusa per Controparte_2
incorporazione nella HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma Piazza Marconi n. 25.
§ 7. — All'udienza del 20/6/2023 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
pagina 4 di 10 § 9. — In via preliminare, la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla convenuta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 342 c.p.c. I e II comma e dell'art. 348 bis c.p.c..
§ 9. 1 —In relazione alla prima eccezione di inammissibilità, rileva che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione pronunciatesi in relazione al testo dell'art. 342 c.p.c. in vigore fino al 17/10/2022
(testo invocato dall'appellata “ratione temporis”) hanno precisato che “l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 36481 del 13/12/2022. Idem, Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che si intendono censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione e, tenuto conto che ai fini dell'ammissibilità dell'appello non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza,
l'eccezione dell'appellata è infondata e va respinta.
§ 9.2 —La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
§ 10. — Nel merito, l'atto di appello si articola in due motivi di impugnazione.
§ 10.1 - Con il primo motivo la sentenza del Tribunale di Roma viene censurata per “errata, contraddittoria ed omessa valutazione della documentazione sanitaria da parte del C.T.U.”
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Passando, dunque, alla valutazione del quantum debeatur, all'esito della espletata c.t.u. medico-legale è emerso che l'attore, a seguito e in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ha riportato “trauma cranico commotivo, con ferita l-c del labbro inferiore e da un trauma addominale chiuso, con lesione parenchimale renale sinistro”: tali lesioni hanno comportato all'attore, oltre ad una ITA di gg. 30 ed una ITP (al 50%) di gg. 30, una compromissione della capacita fisio-psichica nella misura del 4% della totale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica né menomazione dell'integrità fisiognomica. Le conclusioni del C.T.U., suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da convincenti critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a pagina 5 di 10 serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo a . Pertanto, con Parte_1 riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell'infortunato, sulla scorta delle tabelle per le c.d. micropermanenti ex art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate a Luglio 2019) spetta all'attore, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 5.651,44 (di cui € 3.514,39 a titolo di danno biologico ed € 2.137,05 per IT)….. E allora, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale “personalizzato”, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), deve riconoscersi un ulteriore danno non patrimoniale, nella misura di un quinto sulla invalidità permanente, sì da incrementare l'importo dell'ulteriore somma di € 703,00 sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete patite dall'attore, il quale, in conseguenza del sinistro, ha subito un ricovero ospedaliero con conseguente osservazione clinica e monitorizzazione continuativa.”.
L'appellante si duole dell'assunto: “intanto perché abbracciando tali circostanze il Giudice ha completamente abbandonato qualsiasi valutazione critica delle stesse, nonostante le osservazioni sollevate dalla parte istante;
e, poi perché la CTU resa nel corso del giudizio di primo grado è risultata superficiale, generica e contraddittoria. In più punti si è rivelata superficiale poiché il CTU non ha esaminato, con cura l'ampia documentazione fornita né ha fornito adeguate e logiche risposte ai quesiti posti, inducendo il Giudice a statuizioni errate. Non fornisce, infatti, alcuna valida spiegazione del perché valuti “ lievi” (4%) i postumi permanenti riportati dal D'IO che ,a seguito del sinistro fu ricoverato presso la terapia sub int.va A dell'Ospedale S. Giovanni, con codice rosso, in ambiente in cui potesse essere monitorizzato continuamente … con esami ematochimici (3 volte al giorno) e potesse esserne valutata la diuresi e la colorimetria dei drenai, con una prognosi di gg. 60 e diagnosi “ trauma cranico commotivo, diagnosi di trauma addominale con lesione parenchimale del rene sinistro, ferita lacero contusa del labbro inferiore e contusioni multiple. Non spiega ed incorre in errore perché riduce a giorni 30 il periodo di invalidità assoluta di giorni 105 di cui 60 riconosciuti dall'Ospedale e 45 dall'INAIL. Non spiega perché riduce un politrauma a monotrauma e soprattutto non spiega perchè riduce a semplice contusione la lacerazione e la frattura di un organo vitale (il parenchima renale). Non spiega perché valuti lievi i postumi permanenti che la Controparte_6
(società designata per l'indennizzo diretto) ha individuato in 10 punti. In siffatte condizioni ricorre l'opportunità del rinnovo delle operazioni peritali di cui si fa espressa richiesta.”.
Il motivo non ha pregio.
Dalla documentazione in atti si evince che l'iter logico seguito dal Tribunale ha tenuto in congrua considerazione la rispondenza della valutazione eseguita dal CTU medico legale alle risultanze mediche prodotte dalla parte attrice e a quelle accertate in sede di esame clinico effettuato nella visita pagina 6 di 10 del 29/01/2019, alla presenza del consulente tecnico fiduciario del . Parte_1
In particolare, all'esame obbiettivo effettuato dal medico legale, l'addome del paziente - è risultato “piano, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato palpabile all'arcata costale, di consistenza parenchimatosa. Manovra di Murphy negativa. nei limiti. Pt_2
negativo bilateralmente. Assenza di ulteriori dati, significativi ai fini della presente indagine, Per_1 all'esame obiettivo del paziente”. Conseguentemente, il medico legale incaricato dal Tribunale ha esaustivamente considerato che il trauma addominale chiuso, con lesione parenchimale renale sinistro ha determinato a carico del rene sinistro un focolaio lacero-contusivo interessante sia il labbro anteriore che il III medio posteriore, con sottile falda di ematoma perirenale. Detto focolaio, opportunamente trattato in modo conservativo in quanto non necessitante di terapia chirurgica, è andato incontro a spontanea evoluzione riparativa, come confermato attraverso successivo accertamento ecografico del 3.4.2014”.
Il documento da ultimo citato dal CTU, prodotto in allegato sub. 3 all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, consiste nel referto dell'ecografia renale alla quale si sottopose Parte_1
presso una struttura privata.
Coerentemente a tale risultanza ecografica, il CTU ha riferito che “In sostanza, si è verificato un graduale spontaneo riassorbimento dell'ematoma ed una riparazione cicatriziale del parenchima renale. Alla lesione renale sinistra, dopo la fase iniziale, contraddistinta da lieve ematuria, non sono residuate sequele funzionali di rilievo clinico. Non risulta, infatti, prodotta in atti certificazione attestante eventuali disfunzionalità nefrourologiche né ulteriore documentazione iconografica descrittiva di anomalie morfologiche a carico del rene sinistro.”
Infatti, contrariamente a quanto lamentato dal in sede di visita medico legale Parte_1
(“pesantezza in sede lombare e minzione frequente”), nel detto referto ecografico del 03/4/2014 è riferito che “Non si apprezza stasi urinaria né litiasi significativa”.
Inoltre, nella medesima occasione costituita dalla visita medico legale in sede di operazioni peritali, il ha riferito di non assumere farmaci e di non aver effettuato psicoterapia. Non Parte_1 risultano in atti, come rilevato dal perito d'ufficio, tracce di controlli nefrologici strumentali e di laboratorio successivi al periodo del ricovero ed ulteriori rispetto all'ecografia esaminata del 03/4/2014.
Né è documentato che la prognosi di gg. 60 effettuata in sede di pronto soccorso abbia visto il totalmente inabile per l'intero periodo, a fronte della valutazione effettuata dal CTU, che ha Parte_1
ripartito i giorni in 30 di inabilità assoluta e in ulteriori 30 di inabilità al 50%.
Parimenti, non risulta in atti depositata la valutazione dei postumi permanenti che la parte attrice deduce esser stata effettuata in misura maggiore da Unipolsai S.p.a. quale società designata per pagina 7 di 10 l'indennizzo diretto.
In definitiva le conclusioni del c.t.u. sono pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico e obiettivo e su di uno studio e una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta.
D'altra parte, la CTU non risulta contestata dalla parte attrice all'udienza tenutasi in presenza dinanzi al giudice di primo grado il 4/6/2019 per esame ctu (“I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni”), mentre nelle contestazioni effettuate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa di si rimetteva “all'equo e prudente apprezzamento del Giudice, anche, per eventuali Parte_1 chiarimenti e/o rinnovo della c.t.u.”.
Alla stregua di quanto relazionato esaustivamente dal CTU, il capo della sentenza impugnata afferente alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti da si dimostra coerente Parte_1 con le tabelle del danno biologico di lieve entità, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
(D.lgs 209 del 07/9/2005), e si atteggia congruamente fondata ed argomentata e pertanto meritevole di conferma.
§ 10.2 – Con il secondo motivo la sentenza del Tribunale di Roma viene censurata “nella parte in cui compensa, senza specificare alcun motivo, le spese di lite tra le parti”.
Il motivo di appello è fondato.
Non può dirsi condivisibile, infatti, la compensazione delle spese di lite stabilita dal giudice di prime cure con l'argomentazione che “l'accoglimento della domanda è avvenuto per un ammontare di gran lunga inferiore a quello richiesto dall'attore a titolo di risarcimento del danno”.
In proposito si richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. Civ., Sez. Un. n. 32061/2022 del 31/10/2022).
Ebbene, tenuto conto che nel giudizio in questione non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 comma II c.p.c., la sentenza di primo grado, nel compensare le spese di lite, risulta non tener in adeguata considerazione l'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della pagina 8 di 10 fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità del sinistro, dalla quantificazione del danno da risarcire e dalle contestazioni sollevate dalla convenuta costituita in ordine alla liquidazione chiesta dalla parte attrice.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, le parti convenute, in solido tra loro, devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, calibrate in ragione del quantum concretamente liquidato in sentenza a titolo risarcitorio (cd. criterio del decisum), alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n. 55/2014.
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue:
Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: € 6.573,44 - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 4.835,00
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del citato DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 6.573,44) e applicando i compensi minimi, attesa la semplicità della controversia, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 2.906,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 2922/2021, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna HDI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 4.835,00 oltre spese generali e accessori di legge.
pagina 9 di 10 2. Condanna HDI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e , in Controparte_1 solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del secondo grado che liquida in Parte_1 complessivi € 2.906,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10