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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente rel.
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI 054LYNF, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/01/1999, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 06/08/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 1°/8/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 22/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per cui il ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso la valutazione dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Pag. 2 di 7 Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
Si tratta quindi di modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale,
e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma
Pag. 3 di 7 per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa, costituita da: modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.07.2021 al 30.09.2021, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
15.07.2022 al 30.09.2022, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
6.09.2022 al 31.10.2022, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
29.10.2022 al 30.11.2022, presso la ditta agricola;
Controparte_3 le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per importi compresi tra 900 euro e 1.200 euro mensili;
modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
9.06.2023 al 30.06.2023, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
10.07.2023 al 30.09.2023, presso la ditta agricola VALPARASCO;
modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
12.09.2023 al 30.09.2023, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
21.10.2023 al 30.11.2023, presso la ditta agricola FIORENTINO GIOVANNI;
le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2023, per importi compresi tra 750 euro e 1.350 euro mensili;
le certificazioni uniche rilevanti ai fini fiscali, relative ai redditi percepiti negli anni 2022 e
2023; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
06.06.2024 al 15.07.2024, presso l'azienda agricola IL MIRTILLO;
Pag. 4 di 7 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.04.2024 al 31.07.2024, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, per importi di poco superiori o inferiori a 1000 euro mensili;
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte6, gli possono ritenersi un indice di integrazione, a patto di Pt_3 considerare gli altri elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte7.
A tal proposito, infatti, è stato nel corso del giudizio ordinato alla parte di depositare eventuali CUD o comunque estratti conti previdenziali unificati e ultime dichiarazioni dei redditi disponibili corredati del relativo protocollo di invio, documenti nella disponibilità della parte mediante accesso telematico ai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto
Nazione della Previdenza Sociale.
La parte ha adempiuto seppur parzialmente a tale richiesta.
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2015 ha negli ultimi 4 anni di soggiorno svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in modo sostanzialmente costante, con intervalli tipici dell'attività di lavoro in agricoltura, e può conseguentemente ritenersi integrato dal punto di vista lavorativo e socioeconomico dal momento che la prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale ha consentito al ricorrente di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente proseguirà anche nell'immediato futuro.
Pag. 5 di 7 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana8, lo svolgimento di attività volontariato9, i legami sociali e familiari10; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione abitativa stipulato unitamente ad altri connazionali, per la durata di un anno dal novembre 2022 al novembre 2023, contratto regolarmente registrato.
In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pag. 6 di 7 Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato11.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, può osservarsi quanto segue. Pur essendo stata indicata tra la documentazione allegata al ricorso quella relativa all'ammissione al patrocinio, non risultando depositata ogni provvedimento al riguardo, compresa la liquidazione dei compensi in favore del difensore, potrà essere adottato una volta completata la produzione del provvedimento di ammissione provvisoria e dell'istanza di liquidazione da parte del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24/02/2025.
Il Presidente rel.
Sergio Di Paola
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 7 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 11 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente rel.
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI 054LYNF, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/01/1999, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 06/08/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 1°/8/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 22/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per cui il ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso la valutazione dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Pag. 2 di 7 Anzitutto, al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
Si tratta quindi di modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale,
e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma
Pag. 3 di 7 per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa, costituita da: modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.07.2021 al 30.09.2021, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
15.07.2022 al 30.09.2022, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
6.09.2022 al 31.10.2022, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
29.10.2022 al 30.11.2022, presso la ditta agricola;
Controparte_3 le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per importi compresi tra 900 euro e 1.200 euro mensili;
modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
9.06.2023 al 30.06.2023, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
10.07.2023 al 30.09.2023, presso la ditta agricola VALPARASCO;
modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
12.09.2023 al 30.09.2023, presso la ditta agricola;
Parte_2 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
21.10.2023 al 30.11.2023, presso la ditta agricola FIORENTINO GIOVANNI;
le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2023, per importi compresi tra 750 euro e 1.350 euro mensili;
le certificazioni uniche rilevanti ai fini fiscali, relative ai redditi percepiti negli anni 2022 e
2023; modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
06.06.2024 al 15.07.2024, presso l'azienda agricola IL MIRTILLO;
Pag. 4 di 7 modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.04.2024 al 31.07.2024, presso la società agricola BIO ORGANICA FARM s.r.l.; le buste paga relative a quei rapporti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2024, per importi di poco superiori o inferiori a 1000 euro mensili;
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte6, gli possono ritenersi un indice di integrazione, a patto di Pt_3 considerare gli altri elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte7.
A tal proposito, infatti, è stato nel corso del giudizio ordinato alla parte di depositare eventuali CUD o comunque estratti conti previdenziali unificati e ultime dichiarazioni dei redditi disponibili corredati del relativo protocollo di invio, documenti nella disponibilità della parte mediante accesso telematico ai siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto
Nazione della Previdenza Sociale.
La parte ha adempiuto seppur parzialmente a tale richiesta.
Considerato quanto sopra, può fondatamente sostenersi che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2015 ha negli ultimi 4 anni di soggiorno svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in modo sostanzialmente costante, con intervalli tipici dell'attività di lavoro in agricoltura, e può conseguentemente ritenersi integrato dal punto di vista lavorativo e socioeconomico dal momento che la prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale ha consentito al ricorrente di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente proseguirà anche nell'immediato futuro.
Pag. 5 di 7 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana8, lo svolgimento di attività volontariato9, i legami sociali e familiari10; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione abitativa stipulato unitamente ad altri connazionali, per la durata di un anno dal novembre 2022 al novembre 2023, contratto regolarmente registrato.
In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pag. 6 di 7 Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello
Stato11.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, può osservarsi quanto segue. Pur essendo stata indicata tra la documentazione allegata al ricorso quella relativa all'ammissione al patrocinio, non risultando depositata ogni provvedimento al riguardo, compresa la liquidazione dei compensi in favore del difensore, potrà essere adottato una volta completata la produzione del provvedimento di ammissione provvisoria e dell'istanza di liquidazione da parte del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24/02/2025.
Il Presidente rel.
Sergio Di Paola
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 7 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 11 Cass. S.U. 24413/2021.