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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15844/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
3 giugno 1975 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Davide C.F._2
Stefani del Foro di Modena - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza;
chiede altresì che la causa sia rimessa in istruttoria per la pronuncia del divorzio, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, e che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”. 1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 14 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 13 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 1994 a Suceava (Romania) e che dalla loro unione sono nati i figli , in data 10 luglio 1995, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente e , in data 25 ottobre 2004, maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 13 maggio
2025, è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) Preliminare di trasferimento immobiliare
4.1) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Signora
promette di cedere e trasferire al Signor Parte_2 Parte_1
che promette di accettare ed acquistare la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2, dietro pagamento del prezzo di euro 100.000,00 (centomila), del seguente
2 immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di LA RE (BO) Via Risorgimento n.
45/1 e precisamente:
- l'appartamento al piano terra con annesse, quali pertinenze, area cortiliva di circa mq.
100 e autorimessa al piano interrato, il tutto attualmente distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue:
- appartamento e area cortiliva: Foglio 29, Particella 1051, Subalterno 21 graffato con il Subalterno 30, Piano T, Rendita: Euro 568,10, Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza
4,0 vani,
- autorimessa: Foglio 29, Particella 1051, Subalterno 36, Rendita: Euro 117,13,
Categoria C/6c), Classe 3, consistenza 14 m2;
raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia di costituzione del 17 febbraio 2009 protocollo n. BO 0040453, che si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per formarne parte integrante e sostanziale.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
4.2) La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto del notaio Dott.ssa in data 25 giugno Persona_3
2009, repertorio n. 231443, raccolta n. 2110, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna, il 13 luglio 2009 al n. 7775 serie II e trascritto a Bologna il 14 luglio 2009,
n. 37853 RG. n. R.P. 20009.
La quota di comproprietà in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
4.3) La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantiscono sin
3 d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
4.4) La Parte promittente la cessione, si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo.
4.5) La Parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
4.6) La Parte promittente la cessione si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
4.7) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del decreto di omologazione del presente verbale.
4.8) Il prezzo pattuito di euro 100.000,00 (euro centomila euro/00) sarà corrisposto mediante assegno circolare non trasferibile, ovvero altro mezzo di pagamento tracciabile, all'atto della compravendita dinanzi al Notaio che sarà designato dalle
Parti. La suddetta somma sarà corrisposta dal Sig. con il netto Parte_1
ricavo di un contratto di mutuo.
4.9) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre la data del 30 giugno 2025.
4.10) Tutte le spese (nessuna esclusa, dunque ivi comprese quelle notarili) relative a detto trasferimento di diritti reali saranno sostenute dal marito.
4.11) La moglie, fin d'ora, si impegna a non trasferire a terzi il proprio diritto di comproprietà su detto immobile, né a gravarlo di pesi, oneri, gravami, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli.
4.12) La Sig.ra si impegna a rilasciare il suddetto Parte_2
immobile entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto di compravendita definitivo della casa coniugale;
in caso di mancato acquisto di un nuovo immobile ove trasferirsi per cause alla stessa non imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancata concessione del mutuo e/o finanziamento da parte dell'Istituto Bancario, ovvero per l'impossibilità di individuare un immobile di un valore accessibile rispetto alla
4 situazione reddituale della moglie) che impediscono alla moglie di trasferirsi nel termine indicato al periodo precedente, la moglie si impegna a rilasciare il suddetto immobile entro sei (6) mesi dalla data di compravendita dell'immobile presso il quale si trasferirà. Il termine sopra indicato è ritenuto dalle parti espressamente non essenziale.
4.13) Poiché l'atto notarile di trasferimento della citata quota di comproprietà (1/2 dell'intero) dell'immobile, come sopra descritto, costituirà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione, i coniugi chiedono per il presente preliminare di trasferimento e sin d'ora per il successivo rogito di poter avvalersi delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione coniugale, così come previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, successivamente modificata ed integrata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 5 maggio 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi
5 riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 7.5) di seguito riportata e relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Dorohoi (Romania) il 7 febbraio 1970 e , nata a [...] Parte_2
(Romania) il 3 giugno 1975, i quali hanno contratto matrimonio a Suceava (Romania) il 22 ottobre 1994;
B) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Sulla cessazione della convivenza.
1.1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di trasferire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) Sul mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
2.1) Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 600,00 entro il 5 di ogni mese a mezzo IBAN sulle seguenti coordinate bancarie [...], intestate alla figlia Persona_4
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese
[...]
straordinarie, richiamando integralmente l'applicazione del protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna e successive modifiche.
3) Altre disposizioni patrimoniali ed economiche.
6 3.1) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuna al proprio personale mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedersi un contributo per il proprio personale mantenimento.
3.2) I coniugi si impegnano a regolamentare gli ulteriori rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini e modi che seguono:
A) il Volkswagen Polo tg. EM313FC resta nella disponibilità del Sig. Parte_1
in qualità di proprietario;
[...]
B) il veicolo Seat Ibiza tg. DC185RS resta nella disponibilità della Sig.ra Parte_2
, in qualità di proprietaria;
[...]
C) il veicolo Kia Stonic tg. FY629FV resta nella disponibilità della Sig.ra Parte_2
, in qualità di proprietaria.
[...]
3.3) Ciascun coniuge sosterrà le spese di propria pertinenza relativamente ai veicoli ad esso esclusivamente intestati, eccetto quanto previsto nel successivo paragrafo 3.4).
3.4) Le restanti rate del finanziamento del veicolo Kia Stonic tg. FY629FV restano a carico del marito sino al saldo estintivo dello stesso.
3.5) I conti correnti cointestati, ovvero intestati ad un solo coniuge con potere di firma dell'altro coniuge, aperti presso Intesa Sanpaolo S.p.A. resteranno intestati esclusivamente a nome del Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
si impegna a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo e, qualora
[...]
tanto non sia tecnicamente possibile, in ragione del pagamento del mutuo, una volta emessa la sentenza di omologazione della separazione personale tra le parti, non potrà utilizzarlo per spese personali e provvederà a consegnare al Sig. Parte_1
il bancomat in possesso della stessa.
3.6) Parimenti, il conto corrente cointestato BPER Banca S.p.A. resterà intestato esclusivamente alla Sig.ra e il Sig. si Parte_2 Parte_1
impegna a sottoscrivere ogni documento necessario allo scopo e, qualora tanto non sia tecnicamente possibile, una volta emessa la sentenza di omologazione della separazione personale tra le parti, non potrà utilizzarlo per spese personali e provvederà
7 a consegnare alla Sig.ra il bancomat in possesso della Parte_2
stessa.
4) Preliminare di trasferimento immobiliare
4.1) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Signora
promette di cedere e trasferire al Signor Parte_2 Parte_1
che promette di accettare ed acquistare la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2, dietro pagamento del prezzo di euro 100.000,00 (centomila), del seguente immobile: - porzione del fabbricato posto in Comune di LA RE (BO) Via
Risorgimento n. 45/1 e precisamente: - l'appartamento al piano terra con annesse, quali pertinenze, area cortiliva di circa mq. 100 e autorimessa al piano interrato, il tutto attualmente distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue: - appartamento e area cortiliva: Foglio 29, Particella 1051, Subalterno 21 graffato con il Subalterno 30,
Piano T, Rendita: Euro 568,10, Categoria A/2a), Classe 1, Consistenza 4,0 vani, -
autorimessa: Foglio 29, Particella 1051, Subalterno 36, Rendita: Euro 117,13,
Categoria C/6c), Classe 3, consistenza 14 m2” . “All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “Il prezzo pattuito di euro 100.000,00 (euro centomila euro/00) sarà corrisposto mediante assegno circolare non trasferibile, ovvero altro mezzo di pagamento tracciabile, all'atto della compravendita dinanzi al Notaio che sarà designato dalle Parti. La suddetta somma sarà corrisposta dal Sig. Parte_1
con il netto ricavo di un contratto di mutuo”. “Le parti si impegnano a
[...]
stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre la data del
30 giugno 2025”. “Tutte le spese (nessuna esclusa, dunque ivi comprese quelle notarili) relative a detto trasferimento di diritti reali saranno sostenute dal marito”. “La moglie, fin d'ora, si impegna a non trasferire a terzi il proprio diritto di comproprietà su detto immobile, né a gravarlo di pesi, oneri, gravami, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli”. “La Sig.ra si impegna a rilasciare il Parte_2
suddetto immobile entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto di compravendita
8 definitivo della casa coniugale;
in caso di mancato acquisto di un nuovo immobile ove trasferirsi per cause alla stessa non imputabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancata concessione del mutuo e/o finanziamento da parte dell'Istituto Bancario, ovvero per l'impossibilità di individuare un immobile di un valore accessibile rispetto alla situazione reddituale della moglie) che impediscono alla moglie di trasferirsi nel termine indicato al periodo precedente, la moglie si impegna a rilasciare il suddetto immobile entro sei (6) mesi dalla data di compravendita dell'immobile presso il quale si trasferirà. Il termine sopra indicato è ritenuto dalle parti espressamente non essenziale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 13 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“5) Altri beni immobili e mobili.
5.1) Le Parti danno atto che il terreno sito in Romania già di proprietà di entrambi i coniugi è stato venduto a terzi acquirenti dal parte del Sig. e Parte_1
che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile è stata destinata all'estinzione del contratto di mutuo fondiario n. 0983052810423 stipulato a mezzo di atto a ministero
Notaio dott.ssa avente n. 231444 Rep., n. 2111 Racc. Persona_3
6) Altri beni mobili.
6.1) I beni mobili non registrati saranno suddivisi per la metà.
6.2) Gli attrezzi, strumenti e/o ogni altro bene mobile non registrato utilizzato dal Sig.
per l'esecuzione e lo svolgimento dell'attività lavorativa Parte_1
resterà nella disponibilità e titolarità esclusiva del marito.
7) Altre pattuizioni.
7.1) Con l'adempimento delle obbligazioni ivi previste, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, derivanti e/o dipendenti dalla comunione (legale o non) dei beni (sia essa immediata che residuale) rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, ed alle conseguenti azioni giudiziali.
7.2) Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente atto sono tutte essenziali e
9 legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
7.3) Entrambe si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
7.4) In esecuzione dei patti sopra estesi, ai sensi dell'art. 1333 c.c. il Sig. Parte_1
, in caso di successiva vendita del bene immobile sito in LA RE (BO)
[...]
Via Risorgimento n. 45/1 sopra identificato a terzi interessati ad un prezzo pari od inferiore ad euro 300.000,00, si impegna a corrispondere ed a ripartire il prezzo della compravendita in tre parti uguali tra il Sig. e i figli Parte_1 [...]
e . In caso di successiva vendita del bene Controparte_1 Persona_4
immobile sopra identificato a terzi interessati ad un prezzo superiore ad euro
300.000,00, ai sensi dell'art. 1333 c.c. il Sig. si impegna a Parte_1
corrispondere ed a ripartire il prezzo della compravendita ai figli Persona_5
e la somma di euro 100.000,00 ciascuno, mentre
[...] Persona_4
la somma restante dalla predetta vendita rimarrà esclusivamente in capo al Sig.
Parte_1
7.5) Le spese legali sono corrisposte da entrambi i coniugi pari al 50%”;
C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
D) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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