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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2905 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Quadro, presso il cui studio in Napoli, Parte_1
alla Via Filippo Maria Briganti n. 157 elett.te domicilia
(RICORRENTE) E nella persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.5.2021, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 6.1.2018 - sebbene formalmente inquadrato CP_1 il 25.01.2018 - al 27.04.2020 in virtù di contratto a tempo parziale per 20 ore settimanali e inquadramento nel livello VI del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, svolgendo le mansioni di magazziniere addetto alla sistemazione degli scaffali. Rappresentava di aver lavorato nell'intero periodo di cui sopra dalle 9.00 alle 21.00, con pausa dalle 13.00 alle 14.00, seguendo tale orario tutti i giorni per sette giorni alla settimana, inclusi sabato e domenica, con soli due venerdì di riposo al mese. Esponeva di aver percepito l'importo mensile di euro 850, 00 e di non aver ricevuto lo stipendio dal 26.2.2020 quando l'azienda chiudeva a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e, pertanto, il 27.4.2020 rassegnava le dimissioni per giusta causa, atteso il mancato pagamento della retribuzione. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR al momento della cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto e il trattamento economico e normativo di cui al VI livello del CCNL di Categoria e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento di euro 75.292,89, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Disposta la rinotifica del ricorso, non si costituiva la parte convenuta preferendo restare contumace.
1 Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ma non espletata la prova testimoniale essendo la parte ricorrente decaduta dal diritto di escutere i propri testi, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti della presente motivazione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Ebbene, parte attrice ha documentalmente provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nel periodo dal 25.1.2018 al 27.4.2020 con Controparte_1 contratto di lavoro part time per venti ore settimanali e mansioni di cui al VI livello del CCNL dedotto in ricorso mediante deposito di atti aventi idoneo valore probatorio (cfr. prod. ricorrente,
, contratto di assunzione, buste paga;
modulo recesso rapporto di lavoro). Pt_2
Tuttavia, essendo il ricorrente decaduto dal diritto di escutere i propri testi, non ha provato né la sussistenza del rapporto sin dal 6.1.2018 né lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattualmente previsto, come dedotto nella parte in fatto, né infine il mancato godimento di ferie e permessi, mancando qualsiasi elemento di natura documentale in tal proposito. Invero, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento del lavoro supplementare e straordinario va rigettata, in mancanza di prova dello svolgimento di un orario di lavoro oltre quello pattiziamente previsto: nel caso in questione, la documentazione in atti non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità di lavoro straordinario,
2 asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le ore contrattualmente previste. Invero, deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009). Così come va respinta la domanda relativa alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015) e del pari deve dirsi per i permessi. Va pertanto ritenuta la sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti dal 25.1.2018 al 27.4.2020 con orario part time e mansioni di cui al VI livello del CCNL. Quanto alle altre spettanze richieste, parte attrice ha dedotto di non aver percepito lo stipendio dal febbraio 2020, mai la tredicesima e la quattordicesima mensilità, né l'indennità di mancato preavviso e il TFR al momento delle dimissioni per giusta causa. Ebbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris
3 Cass 3373/2010): ebbene nel caso di specie, il datore, preferendo rimanere contumace, non ha fornito la prova di aver corrisposto al ricorrente le mensilità di marzo e aprile, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti. Spetterà anche la quattordicesima mensilità in quanto prevista dalla fonte collettiva di riferimento allegata in atti posto che l'applicabilità di detta voce è subordinata all'applicazione di un CCNL che la preveda, trattandosi di una voce di natura contrattuale. Va altresì corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso atteso che parte ricorrente ha dedotto di essersi dimesso a causa del mancato pagamento delle retribuzioni che indubbiamente costituiscono giusta causa di recesso da parte del lavoratore. Passando ora alla quantificazione degli importi dovuti alla parte ricorrente, ritenuta la sussistenza di un rapporto dal 25.1.2018 al 27.4.2020 con mansioni di cui al VI livello e orario part time al 50%, tenuto conto degli importi mensili dichiarati in ricorso come percepiti (pari ad 850, 00 euro mensili), considerati i parametri retributivi riportati nel CCNL Distribuzione e servizi versato in atti, spetterà al ricorrente – anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. – la somma di euro 8.963, 00 a titolo di differenze retributive per gli stipendi relativi ai mesi da febbraio ad aprile 2020 non corrisposti, nonché la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva del preavviso ed euro 1761, 00 a titolo di TFR. Pertanto, la va condannata al pagamento della somma lorda di euro Controparte_1
10.724,00. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate per la metà tra parte ricorrente e la mentre per il residuo seguono la soccombenza a Controparte_1 carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) In accoglimento parziale del ricorso, condanna la al pagamento, nei confronti Controparte_1 di della somma di € 10.724, 00 oltre interessi e rivalutazione, come in parte Parte_1 motiva;
2) previa compensazione delle spese per metà, condanna la alla refusione delle Controparte_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza. Santa Maria Capua Vetere, 3.11.2024
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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