Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, nel caso in cui la parte soccombente, cui non sia stata notificata la sentenza e che possa quindi avvalersi del termine lungo annuale per la proposizione dell'impugnazione, riceva invece, nelle more, la notificazione di un ricorso per revocazione della medesima sentenza proposto dalla parte vittoriosa, deve ritenersi che tale notifica sia idonea a far iniziare il decorso del termine breve per la proposizione dell'impugnazione da parte dello stesso soccombente, il quale - mediante la notifica della richiesta di revocazione - è stato posto in grado di ricevere integrale conoscenza della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
5. Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni Alitalia, Linee Aeree Italiane, in persona del suo legale rappresentate, elettivamente domiciliato in Roma in via delle Tre Madonne 8, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
SO NC, elettivamente domiciliato in Roma in piazza Sallustio 9 presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Palermo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Scrivano giusta delega in calce al controricorso - anche ricorrente incidentale;
per l'annullamento delle sentenze del Tribunale di Bologna del 26 febbraio 1997 e del 12 novembre 1997, depositate il 17 aprile 1997 e il 9 febbraio 1998, numeri 87 e 392 del 1997, r.g. 4542/91 e 3278/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Maurizio Marazza e Luciano Scrivano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del lo marzo 1987, SO NC - premesso che, quale dipendente della società Alitalia nella quale era inquadrato come impiegato di lo livello e con la qualifica di rappresentante di area, aveva svolto mansioni dirigenziali - convenne in giudizio, avanti il pretore di Bologna, la società stessa chiedendone la condanna, previa l'attribuzione della qualifica effettivamente spettantategli, al pagamento delle relative differenze retributive e del lavoro straordinario prestato.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore, con pronuncia resa il 7 aprile 1990, rigettò le domande, che il tribunale di Bologna, invece, all'esito del giudizio di appello promosso dal SO, accolse parzialmente, riconoscendo il diritto dello stesso al compenso per lavoro straordinario che quantificò in lire 6.651.800, e confermando la reiezione di quella relativa alla attribuzione della qualifica di dirigente. Nei confronti di questa sentenza, sempre il SO propose ricorso per revocazione. Con ordinanza del 25 giugno 1997, il tribunale sospese il termine per la proposizione della impugnazione per cassazione della sua precedente decisione, e, con la seconda delle sentenze indicate in epigrafe, in accoglimento della richiesta, elevò a lire 19.945.445 l'importo dovuto al ricorrente per lavoro straordinario e dichiarò inoltre che, di questo, lire 8.919.894 dovessero incidere sulla liquidazione e sul trattamento di fine rapporto.
La società Alitalia chiede la cassazione di entrambe le sentenze con ricorso sostenuto da un solo motivo e illustrato con memoria. Il SO resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale nei confronti della prima delle sentenze, affidando lo stesso a due ragioni di censura.
Motivi della decisione:
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione del disposto dell'articolo 335 del codice di procedura civile. Dell'impugnazione principale, notificata al SO il 1^ dicembre 1998 deve dichiararsi la inammissibilità, nei limiti nei quali la stessa si rivolge contro la sentenza depositata il 17 aprile 1997, in quanto tardiva, e, per la stessa ragione, la tardività della impugnazione incidentale.
E invero, il ricorso principale, proposto dalla società Alitalia, risulta essere stato notificato al SO in data 10 dicembre 1998 e quello incidentale della società, nei confronti del SO, è stato notificato il 5 gennaio 1999.
Deve peraltro rilevarsi che, con atto depositato nella Cancelleria del tribunale di Bologna in data 22 maggio 1997 e notificato alla società Alitalia il 4 giugno 1997, il SO impugnò per revocazione la sentenza stessa e di questa produsse copia autentica, venendo notificato il relativo atto alla controparte il 4 giugno 1997. Con ordinanza del giorno 25 successivo il tribunale dispose la sospensione del termine per la proposizione del ricorso, sospensione che, per costante giurisprudenza, opera nei confronti di tutte le parti del processo definito con la sentenza oggetto della revocazione e indipendentemente dal fatto che il ricorso per cassazione e l'istanza di revocazione investano gli stessi capi o capi in tutto o in parte diversi (per tutte, Cass., 4 giugno 1998, n. 5480). Non è contestabile che il SO, avendo agito per la revocazione della sentenza e avendo prodotto della stessa la copia autentica, avesse acquisito la piena conoscenza legale del provvedimento, sicché, almeno per lui, il termine per la valida presentazione del ricorso doveva ritenersi fissato in quello ordinario dei sessanta giorni decorrenti dalla data del deposito della richiesta di revocazione (per tutte, Cass., 22 luglio 1999, n. 7896; Cass., 18 maggio 1999, n. 4807). Ma analogamente, circa la necessità del rispetto del termine breve, - pena una incoerenza che legittimerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento - deve però ritenersi anche con riferimento alla parte nei cui confronti il giudizio di rievocazione venne proposto, e cioè alla società Alitalia, con decorrenza peraltro del termine stesso, per questa, dalla data del 4 giugno 1997, nella quale ebbe a ricevere la notificazione della citazione per revocazione della pronuncia.
In tale senso si è già sostanzialmente pronunciata questa Corte, affermando il principio, che il Collegio ribadisce, a termini del quale, la regola generale di cui al secondo comma dell'articolo 326 del codice di procedura civile della equivalenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'articolo 325, della notifica della impugnazione alla notifica della sentenza, agli effetti della scienza legale di quest'ultima, è applicabile sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti a un organo diverso, e sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata notifica della sentenza di appello, la notifica da essa subita del ricorso per cassazione proposto ex adverso fa decorrere nei confronti della medesima il termine breve per proporre l'impugnazione per revocazione davanti al giudice che ha emesso la sentenza di appello (Cass, 12 novembre 1993, n. 11176; Cass., 2 luglio 1990, n. 6759). Un tale principio deve evidentemente valere anche per il caso inverso, quale è quello che nella specie si presenta, e cioè per il caso in cui la parte alla quale la sentenza non sia stata notificata e che quindi possa avvalersi del termine lungo annuale per la proposizione dell'impugnazione, riceva, nelle more, la notificazione di un ricorso per revocazione della stessa sentenza e di essa sia quindi posta in grado di ricevere integrale conoscenza, sicché deve, in tale evenienza, necessariamente iniziare a decorrere da quest'ultima data il termine breve per la proposizione dell'impugnazione.
D'altra parte, deve considerarsi che, attraverso la impugnazione per revocazione, e in particolare quella "ordinaria", non si introduce, nella controversia che vedeva originariamente contrapposte le parti, un processo distinto dal primo, bensì un processo incidentale rispetto a quello principale definito con la decisione oggetto della istanza di revocazione, tanto che da parte di una autorevole dottrina è stato rilevato che l'istituto in questione configura una ulteriore fase dello stesso processo.
Del resto, essendo la revocazione ordinaria caratterizzata dal fatto che i vizi che con essa si denunciano sono rilevabili esclusivamente dalla motivazione della sentenza della quale si assume la erroneità a ragione di una svista oggettivamente e immediatamente rilevabile dalla lettura del testo della stessa, costituirebbe esercizio di mero formalismo, privo oltretutto di ogni logica, pretendere che la notifica della relativa citazione, accompagnata dalla produzione del documento, nelle more del termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria di questo, non sia idonea a fornire alla controparte la scienza legale della sentenza, così da doversi richiedere la necessità di una inutile reiterazione di un onere già ampiamente soddisfatto, essendo essa parte venuta a conoscenza "legale" del provvedimento non in via di fatto ma attraverso la notificazione della impugnazione della decisione, effettuata su richiesta della parte avversaria nel processo, nel pieno rispetto del disposto dell'articolo 285 del codice di rito.
Dovendo farsi applicazione dei principi di diritto sopra esposti, occorre considerare che, nella specie, essendo stato notificato all'Alitalia, presso il procuratore domiciliatario, l'avviso della Cancelleria di deposito della sentenza che aveva pronunciato sulla revocazione il 13 febbraio 1998, da questa data riprese a decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza depositata il 17 aprile 1997, che, avendo avuto inizio il 5 giugno 1997, era rimasto sospeso dal giorno 25 dello stesso mese, conseguendone che data ultima di scadenza per la tempestiva proposizione del ricorso stesso era quella del 25 marzo 1998.
Conseguentemente, ha perduto ogni efficacia l'impugnazione incidentale proposta contro la stessa sentenza, in quanto tardiva, e ciò in applicazione della previsione del secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile.
Fondata è invece la critica proposta dalla società Alitalia nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Bologna pronunciò sulla revocazione.
Con la stessa, la società ricorrente espone che il tribunale non avrebbe potuto accogliere la ulteriore richiesta proposta con la citazione per revocazione attinente il riconoscimento della incidenza del compenso per lavoro straordinario sul trattamento di fine rapporto, essendo stato rappresentato con la doglianza non già un errore di fatto ma un errore di giudizio, e cioè la omessa valutazione di un fatto che aveva formato oggetto della domanda proposta nel giudizio di appello e della successiva indagine, domanda che doveva intendersi come rigettata, non rinvenendosene traccia nel dispositivo della sentenza oggetto della revocazione. La censura deve essere condivisa.
E invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., 4 agosto 2000, n. 10238; Cass., 16 febbraio 2000, n. 1747; Cass., lo dicembre 1999, n. 13401 6388) dalla quale non il Collegio non ritiene di doversi discostare, l'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'articolo 395 numero 4 del codice di procedura civile consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastatamente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Siffattò genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive, e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche, e, infine, non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, così come quando si denunci non la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale, il che è proprio quanto verificatosi nella specie, nella quale, attraverso la richiesta di revocazione, il suo proponente sollecitò una lettura della consulenza tecnica di ufficio diversa rispetto a quella operata dal giudice dell'appello. La domanda andava quindi dichiarata inammissibile già per tale ragione, e ciò a prescindere dalla considerazione, pure adombrata nel motivo di ricorso, che la stessa fosse nuova rispetto a quella avanzata con l'atto introduttivo. Nessuna critica viene invece rivolta al capo della decisione relativo alla rideterminazione della somma dovuta a titolo di lavoro straordinario, derivandone che sul punto si è formato il giudicato. Si impone pertanto la cassazione della sentenza con la quale il tribunale di Bologna accolse la richiesta di revocazione per la parte relativa all'incidenza dello straordinario sulla liquidazione e sul trattamento fine rapporto dovuti al SO. Non deve farsi luogo a rinvio in quanto, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può direttamente dichiarare inammissibile la domanda.
Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di quello di revocazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili il ricorso principale contro la sentenza del tribunale di Bologna numero 87 del 1997 e il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale contro la sentenza numero 392 del 1997 dello stesso tribunale, che cassa in relazione alla pronuncia sulla incidenza dello straordinario sulla liquidazione e sul trattamento di fine rapporto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di revocazione avente tale oggetto;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di quello di revocazione.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001