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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2021 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in virtù di procura allegata all'atto citazione, dagli avvocati Carlo Maria Gallo e Pietro Martire, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14; - attrice - E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 21/9/2022, dall'avv. Giovanna Loria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla Piazza Loreto, n. 9; - convenuta - e nei confronti di (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_3 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dagli avvocati Carlo Maria Gallo e Pietro Martire, ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14. - terzo chiamato -
Oggetto: actio confessoria servitutis.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “Voglia L'On Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare che la sig,ra ha diritto di passaggio sia a piedi che con mezzi motorizzati Parte_1 sulla strada infra indicata in base ai giusti titoli posseduti e prodotti in giudizio: IN SUBORDINE si chiede che l'On. Tribunale adito voglia dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha acquisito il diritto di servitù di passaggio sulla predetta strada per usucapione
[...] essedo transitata sa a piedi che con mezzi motorizzati che da oltre venti anni in modo pacifico ed ininterrotto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “In via principale: 1) per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa, respingere le domande formulate da parte attrice, sia in via principale che in subordine, poiché infondate in fatto e diritto;
In via strettamente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi l'Ill.mo Giudicante rintracci la sussistenza di comprovate ragioni per cui accogliere le domande attoree, condannare la Sig.ra al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
dell'indennità c.c., nella misura che sarà ritenuta di Controparte_1 giustizia: In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.Per il terzo chiamato (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “Voglia L'On Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare che la sig,ra ha diritto di passaggio sia a Parte_1 piedi che con mezzi motorizzati sulla strada infra indicata in base ai giusti titoli posseduti e prodotti in giudizio: IN SUBORDINE si chiede che l'On. Tribunale adito voglia dichiarare che la sig.ra ha acquisito il diritto di servitù di passaggio sulla Parte_1 predetta strada per usu itata sa a piedi che con mezzi motorizzati che da oltre venti anni in modo pacifico ed ininterrotto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso Parte_1 di essere usufruttuaria di un fabbricato con annessa corte di pertinenza sito in Mongrassano, alla c.da Fornaci, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 280, sub 3 e 4, in virtù dell'atto pubblico di compravendita per notar del Persona_1
5/8/2009 (rep. n. 38.702 – racc. n. 16.029), con cui ito,
, ha venduto al proprio figlio, , la nuda Controparte_3 Controparte_2 proprietà dell'immobile che aveva costruito sulla base della concessione edilizia n. 10 del 12/9/1981 rilasciata dal Comune di Mongrassano (prot. 3410 e succ. concessione edilizia n. 15 del 5/10/2000, prot. 4706), riservando il diritto di usufrutto con diritto di accrescimento per sé e per la moglie. L'attrice ha dedotto che il proprio marito, al fine di consentire l'accesso con qualunque mezzo al fabbricato in costruzione, realizzava una strada privata che consente il collegamento con la via pubblica e che attraversa il fondo sito in Mongrassano, alla loc. Colombra, riportato in catasto al foglio 6, p.lle 77 e 411 (ex 16/b), oggi p.lla n. 735, di proprietà dell'altra figlia, , la Controparte_1 quale, a sua volta, aveva ricevuto il fondo in donazione dal proprio padre con atto pubblico del 3/10/1995. Ha osservato che la strada su cui grava la servitù, nell'attraversare la p.lla 735 con una lunghezza variabile di 3,40 mt circa, confina con strada “Fornace”, muro di recinzione/contenimento del fabbricato di ed area di Controparte_1 corte del fabbricato in cui abita (p.lla 280). Ha ulteriormente dedotto che nell'atto di donazione stipulato in favore della figlia , si è dato espressamente atto che il trasferimento veniva CP_1 effettuato nello stato di fatto e diritto in cui l'immobile si trovava, con tutte le servitù attive e passive, così come posseduto e pervenuto al donante e che, allo stato attuale, la strada di accesso è ben delimitata da muri di recinzione in cemento, con l'installazione, lungo il lato est, di pali per l'illuminazione.
Pagina 2 di 9 L'attrice ha precisato che la strada privata è sempre esistita a servizio del fabbricato in cui abita sin dal 1981 (contraddistinto attualmente dalla p.lla 280), rivestendo carattere di estrema importanza per l'accesso allo stesso e che sia lei che i membri della sua famiglia, al pari di tutte le altre persone che hanno avuto necessità di raggiungere la sua abitazione, vi hanno esercitato il passaggio sia a piedi che con mezzi a motore. L'attrice lamenta che da tempo impedisce il transito sulla Controparte_1 predetta strada sia a lei che a chiunque voglia accedere alla sua abitazione. Per tali motivi, falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, si è rivolta al tribunale per chiedere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada ricadente nella proprietà della convenuta in base ai titoli posseduti oppure, in subordine, l'acquisto del relativo diritto per usucapione, essendovi transitata per oltre un ventennio in modo pacifico, pubblico, continuato e non interrotto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/5/2021, si è costituita in giudizio per chiedere, in via principale, il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, atteso che la per raggiungere il proprio fondo Parte_1 dalla via pubblica, utilizza un'altra strada posta sul retro del fabbricato in cui abita, preesistente a quella oggetto di causa, asfaltata ed illuminata con lampioni pubblici, realizzata in passato dal proprio padre, , Controparte_3 per collegare la sua proprietà alla strada interpoderale denominata “Eredi Serrago LI” ed alla via Fornace. La convenuta ha osservato che la predetta strada interpoderale, di cui l'attrice è comproprietaria unitamente agli altri eredi, gode di un migliore stato di manutenzione, al contrario di quella su cui, invece, oggi, l'attrice rivendica il diritto di servitù e che, oltre ad esistere solo da tempi recenti, non dà accesso immediato alla via pubblica ma s'interseca con la strada interpoderale “Eredi Serrago LI”, fungendo da collegamento con via Fornace. Ha proseguito nel rilevare che la presenza di un percorso alternativo e preesistente è circostanza dirimente e assorbente di ogni pretesa attorea, poiché esclude ogni utilità che possa derivare dall'asservimento del proprio fondo in favore di quello attoreo. Ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda di usucapione formulata in subordine, non avendo l'attrice dimostrato gli elementi costitutivi del diritto, anche perché la strada privata, su cui la pretesa è vantata, è stata realizzata dopo la costruzione dell'abitazione negli anni 1997/1998. In via strettamente subordinata, ha chiesto la CP_1 condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., nella misura ritenuta di giustizia. A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/9/2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 23/8/2024, ritualmente comunicato ai
Pagina 3 di 9 difensori delle parti e, con ordinanza depositata in data 28/9/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza emessa in data 4/2/2025 la causa è stata però rimessa sul ruolo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, nudo proprietario del fondo a favore del quale si pretende Controparte_2
l'accertamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1012 c.c. che introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario nello stabilire che l'usufruttuario, il quale intenda far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo, deve chiamare in giudizio il proprietario. Con comparsa di risposta depositata in data 29/4/2025 si è costituito in giudizio per aderire integralmente alla domanda proposta Controparte_2 dalla madre nei confronti della sorella . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 27/6/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.
2. L'odierna attrice, affermandosi, in qualità di usufruttuaria del fondo, titolare di un diritto di servitù di passaggio sulla strada ricadente nella proprietà di
, identificata in catasto al foglio 6, p.lle 77 e 411 (ex 16/b), oggi Controparte_1
p.lla n. 735, ha esercitato l'azione confessoria nei confronti della convenuta che, dal suo canto, ha contestato il diritto, affermando che lo stesso non risulta consacrato in alcuno dei titoli indicati dall'istante in giudizio, né risulta acquisito per effetto di una maturata usucapione. Secondo il costante insegnamento della corte di cassazione “colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare, qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni” (cfr. cass n. 25809/2013). Come noto, poi, “ai fini della costituzione contrattuale di una servitù di passaggio non è richiesto l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro; pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 c. c. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto” (cfr. cass. n. 12766/2008; cass. n. 9475/2011). Nel caso di specie, l'attrice non ha provato l'esistenza del relativo diritto di servitù, che non risulta né dall'atto pubblico di compravendita per notar Per_1
Pagina 4 di 9 del 5/8/2009 (rep. n. 38.702 – racc. n. 16.029), con cui il proprio Per_1 marito, , ha venduto al proprio figlio, , la Controparte_3 Controparte_2 nuda p ile che aveva costruito sulla b ne edilizia n. 10 del 12/9/1981 rilasciata dal Comune di Mongrassano (prot. 3410 e succ. concessione edilizia n. 15 del 5/10/2000, prot. 4706), riservando il diritto di usufrutto con diritto di accrescimento per sé e per la moglie (atto questo, che pur richiamato nell'atto di citazione, non è stato nemmeno prodotto da parte attrice, ma depositato solo dal terzo chiamato al momento della sua costituzione), né dall'atto di donazione per notar Persona_2
del 3/10/1995 (rep. n. 38.777 – racc. n. 14.540), con cui
[...] CP_3
a donato alla figlia, , la proprietà d
[...] Controparte_1 edificabile sito in Mongrassano, alla c.da Colombra, confinante con proprietà
per tre lati e restante proprietà del donante, riportato in catasto al foglio Per_3
6, p.lle 77 (partita n. 2395) e 411 ex 16-b (partita n. 2667), successivamente divenuta p.lla 735. E invero, mentre nel primo atto del 5/8/2009 all'art. 4 si legge soltanto che
“Quanto sopra descritto è venduto a corpo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, nonché con gli inerenti oneri e servitù”, senza alcuna specificazione in ordine all'oggetto delle “servitù” trasferite, nel secondo atto del 3/10/1995 all'art. 2 è riportato esclusivamente che “La donazione viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni connesso diritto accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive così come posseduto e pervenuto quanto all'immobile di cui alla citata partita n. 2395 in virtù di legittimi e giusti titoli;
quanto all'immobile di cui alla partita n. 2667, per come il donante dichiara, in virtù di possesso pacifico ed ininterrotto “animo domini” da oltre un ventennio”; anche in tal caso, pertanto, senza alcuna specificazione in ordine ad eventuali servitù passive ricadenti sulla proprietà trasferita per donazione. Nell'atto risulta, per contro, la costituzione di un diritto di servitù di passaggio in favore di per l'accesso all'immobile donatole su una via ricadente sulla Controparte_1 restante proprietà del donante: nell'atto si legge, infatti, che “la donataria ha diritto per sé, i suoi eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo, di accesso pedonale e carraio al terreno come in atto ricevuto in donazione, attraverso una via larga metri tre circa, che insiste sulla restante proprietà del donante, rappresentata dalla particella n. 96, ora frazionata nelle due particelle n. 408 e n. 409”. Non risultando dai titoli prodotti in giudizio la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo di parte attrice sulla strada che attraversa la p.lla 735 di proprietà della convenuta, l'actio confessoria servitutis, proposta in via principale da parte attrice, va rigettata.
3. Passando ad esaminare la domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di servitù sulla medesima strada per intervenuta usucapione, avanzata dalla in via subordinata e per l'ipotesi del rigetto di quella proposta in via Parte_1
Pagina 5 di 9 principale, va preliminarmente osservato che la costituzione della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia può avvenire solo per le servitù c.d. apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (ad es. la presenza di un viale che percorre il fondo servente, che si è formato per effetto del passaggio continuo). La norma prevede il requisito dell'apparenza con lo scopo di evitare che comportamenti solamente tollerati o addirittura clandestini possano portare all'usucapione di una servitù. L'esistenza della servitù deve essere quindi chiara e certa, manifestata da opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio. Con il termine “opera” non si intende solo una costruzione, ma qualunque situazione di fatto, creata dall'uomo o dalla natura (ad es. il sentiero formatosi per il naturale calpestio). Presupposto per l'usucapione è la prova del possesso, continuato, non violento, non clandestino, e la prova dell'animus di esercitare la servitù di passaggio. Il possesso deve avere una durata minima di venti anni, oppure di dieci anni se colui che rivendica la servitù l'ha acquistata in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto, da parte di chi non ne era titolare. Poiché la servitù di passaggio è discontinua, il possesso consiste nella disponibilità del passaggio, anche se non sono compiuti in modo continuato e continuo atti di esercizio dello stesso. Il termine dei venti anni decorre dal momento in cui le opere sono venute ad esistenza, quando con tale giorno coincide il primo atto di esercizio (cfr. cass. n. 3472/1989); il termine breve di dieci anni, decorre invece dal momento della trascrizione del titolo. Ciò posto, va evidenziato che, nel caso in esame, il teste di parte attrice LI Serrago, cognato della sentito all'udienza del 3/3/2023, dopo aver Parte_1 riferito di abitare in un vicino a quello dell'istante, ha dichiarato: “ho sempre visto la signora transitare sulla strada di causa sia a piedi che con la sua Parte_1 auto Fiat Panda. Preciso che sino al 2014 io tornavo nella mia residenza solo un giorno la settimana lavorando fuori, mentre dal 2014 risiedo lì”. Il teste ha altresì riferito che la strada per cui è causa esisteva già nei primi anni Ottanta (“Io sono rientrato da Torino nel 1982 e all'epoca vi era già una stradina in terra battuta”) e di aver usato egli stesso la strada per raggiungere l'abitazione della cognata e del fratello (“Io ho sempre utilizzato questa strada per andare a trovare mio fratello”) fino a circa due anni prima della data in cui ha reso la deposizione in cui la gli ha intimato CP_1 di non passare più da quella strada;
ha aggiunto di aver visto la Parte_1 transitarvi con il proprio marito (“Preciso che prima della Panda mia cognata aveva un'altra auto di cui non ricordo il modello. Preciso altresì che lei non guidava e la vedevo passare in auto con il marito”). La seconda teste di parte attrice amica di vecchia data Testimone_1 della sentita alla stessa udienza del 3/3/2023, dopo aver riferito di Parte_1 conoscere i luoghi di causa per aver frequentato l'abitazione della Parte_1
Pagina 6 di 9 dove si recava insieme alla suocera, amica dell'attrice, e per abitarvi vicino sin dal 1987, ha dichiarato di aver percorso, sin dal 1982, la strada sterrata oggetto di causa ogniqualvolta si è recata, sia pure saltuariamente, a trovare la Parte_1 insieme alla suocera (“posso riferire che sin dal 1982 insieme a lei saltuariamente mi recavo a trovarla insieme a mia suocera e abbiamo sempre percorso la strada sterrata oggetto di causa”). La teste ha ulteriormente riferito di aver visto l'attrice percorrere la strada di cui è causa, visto che dall'abitazione in cui vive sin dal 1987 “è visibile un tratto della strada”, precisando che “Fino all'inizio della pandemia quindi fino ai primi mesi del 2020 mi capitava di vedere la signora passare da questa strada a Parte_1 bordo di un'auto insieme ai figli e precedentemente al marito che credo sia morto da circa 6-7 anni”. Ha aggiunto anche che la strada era già esistente da quando ha iniziato ad utilizzarla per raggiungere l'abitazione della dichiarando Parte_1
“Allorquando nel 1982 andai per la prima volta a trovare la la strada era già Parte_1 esistente. All'epoca nei dintorni non vi era alcun'altra abitazione ma solo la strada e la casa”. In senso contrario si sono, invece, espressi i due testi di parte convenuta. La teste amica della convenuta, sentita all'udienza del Testimone_2
2/12/2022, dopo aver riferito di conoscere i luoghi di causa dai primi anni Novanta, epoca in cui ha iniziato a frequentare l'abitazione della convenuta per rapporti di amicizia, ha dichiarato che dietro l'abitazione della esiste
Parte_1 un'ulteriore strada denominata “interpoderale Eredi Serrago” che conduce alla via di Fornace (“io percorrevo tale strada allorquando andavo a trovare la a casa CP_1 della ove si trovava per accudire la stessa, che è sua madre;
ciò è avvenuto sino a
Parte_1 pochi anni fa”). La teste ha poi negato di avere mai visto la percorrere
Parte_1 da sola la strada per cui è causa (“io non ho mai visto la percorrere detta
Parte_1 strada da sola ma solo insieme alla figlia che la trasportava in auto”). CP_1
Il secondo teste , all'udienza del 9/6/2023, dopo aver Testimone_3 riferito di conoscere la convenuta ed il marito da circa 30 anni, per rapporti lavorativi intercorrenti con quest'ultimo, ha riferito dell'esistenza di due strade che conducono all'abitazione della ma ha precisato di non avere mai Parte_1 visto la percorrere la strada per cui è causa. Il teste ha anche Parte_1 affermato di essere a conoscenza del fatto che l'interpoderale Eredi Serrago “è sempre esistita e comunque era preesistente alla costruzione dell'abitazione di proprietà
. CP_1 ce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della documentazione fotografica in atti, il tribunale ritiene di poter accogliere la domanda formulata dall'attrice in via subordinata. E invero, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, in quanto provenienti da persone abitanti nei pressi dei luoghi di causa, appaiono dirimenti e maggiormente attendibili rispetto a quelle rese dai testi di parte convenuta, i quali non abitano nei dintorni delle abitazioni delle parti in causa. Tali testi hanno confermato che la stradella per cui è causa, ricadente attualmente nel
Pagina 7 di 9 fondo donato in proprietà alla convenuta, esiste sin dai primi anni Ottanta ed è stata percorsa dall'attrice, da suo marito e dalle persone che si recavano presso la loro abitazione dal 1982 per oltre venti anni e sicuramente sino all'anno 2020 (v. dichiarazioni rese dai testi e . CP_1 Tes_1
Inoltre, dalle foto allegate alla perizia di parte attrice e, in particolare, dalla foto n. 1 in cui è raffigurata la stradina (lunga circa 50 metri) oggetto di causa, non contestata dalla convenuta a differenza delle ortofoto pure allegate alla stessa perizia, si vedono chiaramente sulla stradina in questione i segni del passaggio continuo di auto. A nulla rileva che l'immobile di cui la è usufruttuaria non sia Parte_1 intercluso, ma servito da altra strada (inter redi Serrago), per come riferito dai testi di parte convenuta ed ammesso dalla stessa attrice nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. oltre che nella comparsa conclusionale, giacché l'interclusione del fondo è un requisito per la sola costituzione della servitù coattiva, non anche per l'acquisizione del diritto di servitù di passaggio pedonale e/o carrabile per usucapione. Allo stesso modo è irrilevante che la non guidando (per come Parte_1 confermato dal teste LI Serrago), passasse dalla stradina a bordo di auto condotte da suo marito (fino al momento del suo decesso) oppure dai figli. Non v'è dubbio, infatti, che il passaggio sia stato esercitato dall'attrice animo domini, essendo avvenuto, per oltre venti anni in compagnia del marito (proprietario del terreno successivamente donato alla figlia e sul quale CP_1 ora insiste il fabbricato di proprietà di quest'ultima) o dei figli (per come confermato anche dalla teste di parte convenuta sulla strada Testimone_2 che conduce davanti all'ingresso della sua abitazione e, per di più, a partire da un momento temporale di gran lunga antecedente a quello relativo alla costruzione del fabbricato di proprietà di (avvenuta per stessa Controparte_1 ammissione della convenuta nell'anno 1997).
4. La domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. va rigettata, potendo una simile indennità essere riconosciuta non in tutti i casi di riconoscimento del diritto di servitù, ma nelle sole ipotesi di costituzione di servitù coattive in applicazione del principio generale previsto dall'art. 1032 c.c. della onerosità della costituzione di servitù coattive.
5. Il rigetto della domanda proposta in via principale e lo strettissimo rapporto di parentela esistente fra le parti ) giustificano l'integrale Parte_2 compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pagina 8 di 9 - rigetta la domanda di accertamento del diritto di servitù di passaggio proposta in via principale da Parte_1
- accoglie la domanda proposta da parte attrice in via subordinata e, per l'effetto, dichiara accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del fondo sito nel Comune di Mongrassano, alla c.da Fornaci, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 280, sub 3 e 4, di cui è usufruttuaria e Parte_1 CP_2
nudo proprietario, del diritto di servitù di
[...] passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sulla strada, oggetto del presente giudizio, ricadente nel fondo di proprietà di Controparte_1 sito in Mongrassano, alla c.da Colombra, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 735, secondo il tracciato lungo circa 50 metri visibile nella foto n. 1 allegata alla perizia redatta dall'ing. Persona_4 ed allegata al fascicolo di parte attrice, che qui deve intendersi integralmente richiamata;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 22 settembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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