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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliere Rossana Taverna Consigliere relatore
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 1473/2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Prof. Roberto Pessi
reclamante e con avv. Alessandro Giovannini reclamata CP_1
Oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58 e ss. legge n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 29/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, comma 47 e segg., legge 92/2012 depositato in data 11.10.2021
ricorreva al Tribunale di Roma affinché: CP_1
in via principale, accertasse e dichiarasse la nullità del licenziamento intimatole dalla con lettera del 16.2.2021 a fronte del divieto generalizzato – Parte_1 da ricondursi al disposto dell'art. 1, commi 309, 310 e 311 della l. 178/2020 - per il datore di lavoro di esercitare il proprio diritto al recesso individuale dal contratto di lavoro per motivo oggettivo e condannasse la società convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subito pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
• in via subordinata, accertasse o dichiarasse la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato dalla con lettera del 16.2.2021 in Parte_1
1 relazione alla circostanza che la malattia è stata determinata dal comportamento del datore di lavoro contrario all'art. 2087 c.c. e condannasse la società convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subìto nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 3.719,29), ovvero, nella misura minore che sarà definita dall'Ill.mo Giudice adito, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti ed alla condotta del datore di lavoro;
• in via di ulteriore subordine, accertasse e dichiarasse l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato dalla con lettera del 16.02.2021, Parte_1 dichiarasse risolto il rapporto di lavoro e condannasse la Società convenuta, in persona del legale rappresentante (ex art. 18, comma 6, della L. n. 300/1970) a corrispondere alla lavoratrice il risarcimento del danno subìto, nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 3.719,29), ovvero nella misura minore (comunque non inferiore a 6 mensilità) definita dal giudice adito anche alla luce della condotta del datore di lavoro, attesa l'inefficacia del licenziamento per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966;
• In ogni caso, accertasse l'omessa corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta ai sensi dell'art. 2118 c.c. e del CCNL applicato e, per gli effetti, condannasse la
[...]
in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 25.571,36, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. CP_1
1.1 A sostegno delle conclusioni rassegnate, la deduceva: CP_1
- di aver cominciato a lavorare alle dipendenze della resistente a partire dall'ottobre 1991, da ultimo quale referente della UP Promozione Finanziaria sotto la direzione della responsabile;
Testimone_1
- di essere stata vittima, a partire dal giugno 2017, di un atteggiamento vessatorio e aggressivo, diretto a estrometterla dal settore della Promozione Finanziaria;
- che, in conseguenza delle vessazioni subite, aveva sviluppato una malattia che l'aveva costretta a sottoporsi a cure psichiatriche;
- di essere stata ingiustamente licenziata per superamento del periodo di comporto;
- di aver subito un danno biologico e alla professionalità causato dall'ambiente lavorativo e dalla negligente condotta del datore di lavoro.
1.2 Si costituiva in giudizio la , che contestava, in fatto e in Parte_1 diritto, quanto allegato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso proposto.
1.3 All'esito di istruttoria documentale e orale, in data 10.01.2023, il Tribunale di Roma con ordinanza così disponeva: “accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di , di € 25.571,36 a titolo di indennità sostitutiva del CP_1 preavviso;
rigetta le altre domande del ricorso;
liquida le spese di lite per l'intero in € 2.700,00 , compensa le spese nella misura del 50% e condanna parte resistente alla rifusione del residuo 50% in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge”. 2 Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023, proponeva opposizione CP_1 all'ordinanza che solo parzialmente, e nei termini supra riportati, aveva accolto il ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., l. 92/2012 dalla medesima intentato.
2.1 A supporto dell'opposizione ribadiva le difese svolte nella precedente fase di merito, in ordine alla nullità/illegittimità del licenziamento e rassegnava conclusioni analoghe a quelle già dedotte nella precedente fase di merito. Contr
2.2 Si costituiva in giudizio che contestava la domanda e chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le medesime parti (R.G. n. 26387/2021).
2.3 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva celebrata la fase istruttoria, durante la quale il giudice disponeva CTU medico-legale, nominando quale
2 consulente la dott.ssa , alla quale veniva posto il seguente quesito “Esaminati Persona_1 gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli accertamenti clinici del caso anche attraverso l'esame diretto di parte ricorrente, ovvero a mezzo di altri medici specialistici se ritenuto necessario, accerti il CTU: le patologie da cui la stessa parte ricorrente risulti affetta, e se le stesse presumibilmente già erano presenti durante le assenze per malattia;
se le patologie accertate possono ritenersi, secondo un criterio medico-eziologico, causalmente connesse, anche indirettamente, con le vicende lavorative denunciate. Riferisca altresì su ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del decidere.” 2.4 La relazione di consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 12.2.2024. La consulente, sulla base dell'analisi della documentazione medica in atti e dall'obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, stabiliva che la era affetta da “disturbo dell'adattamento CP_1 con ansia ed umore depresso in soggetto con tratto di personalità psicotica e poco rispondente ai trattamenti psicofarmacologici posti in essere”. Con riferimento ai quesiti postigli dalla prima giudice, la dott.ssa deduceva che “la patologia psichiatrica che affligge la era Per_1 CP_1 presente durante le assenze per malattia come da certificazione in atti;
la patologia psichiatrica che affligge la è da considerare in rapporto concausale con le vicende lavorative CP_1 accadute nel contesto lavorativo antecedenti il pregresso licenziamento e ciò in relazione all'alterazione personalistica della stessa come rilevata dalle indagini psichiatriche eseguite nel tempo”.
2.5 Conclusa la fase istruttoria, all'esito dell'udienza del 17.04.2024, il Tribunale così concludeva: “annulla il licenziamento intimato da a Parte_1 CP_1
con lettera del 15.02.2021 e decorrenza dal 16.02.2021; condanna la
[...] Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., a reintegrare nel posto di lavoro
[...] CP_1
, nonché a pagarle una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed a versarle i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento a quella condanna la , in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”. 3 Avverso la sentenza 5018/2020, e per ottenerne l'integrale riforma, ha promosso reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., L. 92/2012 la CP_3
3.1 Si è ritualmente costituita in giudizio , chiedendo l'integrale conferma CP_1 della pronuncia impugnata.
3.2 In data 14 febbraio 2025, questa Corte, ritenuta la necessità di rinnovare la CTU medico legale espletata in prime cure, ha nominato il consulente tecnico d'ufficio dott. e Persona_2 provveduto ad assegnare alle parti termini per la nomina dei consulenti tecnici di parte, per la trasmissione della bozza di consulenza e per la formulazione di osservazioni critiche.
3.3 Concluse le operazioni peritali, il CTU ha depositato la relazione conclusiva della consulenza tecnica affidatagli, rassegnando le seguenti conclusioni: “in riferimento ai quesiti posti dall'Ill.ma Corte, l'esame della documentazione sanitaria ed i risultati degli accertamenti svolti conducono alle seguenti conclusioni: indipendentemente da valutazioni in merito alla antigiuridicità (o meno) del comportamento datoriale descritto in narrativa, dal punto di vista della mera causalità materiale è plausibile ritenere che i vissuti lavorativi abbiano determinato un
“Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso”; l'insorgenza del Disturbo dell'Adattamento è stata condizionata dai fattori di stress lamentati in ambito lavorativo che hanno condizionato, quindi, anche le prescrizioni di malattia dal 31/10/2018 al 28/02/2021, per un totale di 847 giorni”.
3.4 All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'atto di reclamo si compone di un solo motivo di gravame, che parte reclamante intitola
“legittimità del licenziamento – erroneità della sentenza impugnata – travisamento di fatto –
3 erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa”. Con il motivo anzidetto il reclamante chiede a questa Corte la riforma integrale della sentenza resa dal giudice dell'opposizione, che assume viziata sotto plurimi profili.
4.1 In primo luogo, la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui ha ritenuto che la sia stata illegittimamente licenziata. A supporto dell'assunto, il reclamante deduce che la CP_1 lavoratrice avrebbe mancato di assolvere all'onere di provare l'esistenza di un collegamento causale tra la malattia che ha determinato le assenze ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Dalle risultanze istruttorie risulterebbe evidente l'assoluta legittimità dell'operato della banca, che non solo non avrebbe tenuto alcuna condotta vessatoria, ma avrebbe anzi tentato di valorizzare la professionalità della e assecondato le richieste di ricollocamento della CP_1 stessa. Il reclamante evidenzia come nel periodo che va dal 2017 all' inizio 2018 la ricoprisse un CP_1 ruolo e svolgesse un'attività lavorativa del tutto in linea con il suo profilo inquadramentale e come non sia stata fornita prova circa i richiami dei superiori, asseritamente subiti dalla lavoratrice, né circa la sottrazione di personale in precedenza gestito;
quanto, invece, alla Contr presunta gravosità dell'attività richiestale, deduce che l'aumento dell'intensità dell'attività lavorativa non ha coinvolto la sola , bensì tutto il team dell'ufficio. CP_1 Il reclamante, riferendosi al periodo tra il gennaio e l'ottobre 2018, sottolinea come debba escludersi tanto che la reclamata sia stata lasciata inattiva o abbia svolto mansioni di mera segretaria, quanto che sia stata oggetto di una strategia messa in atto per mortificarla o umiliarla e indurla ad un cambiamento di ruolo. L'asserita inattività della reclamata non sarebbe stata in alcun modo provata;
analogamente non vi sarebbe prova circa il fatto che la sia stata adibita alla mansione di addetta alla CP_1 segreteria. L'asserita strategia, invece, risulterebbe smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la reclamata e le Signore e che non solo dimostrerebbe gli ottimi rapporti tra la CP_4 Pt_2 CP_1 e la ma anche gli sforzi profusi da quest'ultima per garantire una ricollocazione adeguata Pt_1 della reclamata. Il reclamante critica anche le conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Tribunale, che sarebbero basate sull'acritica ricezione delle asserzioni della lavoratrice e sulla colpevole mancata valorizzazione del dato che la ricorrente si sarebbe sempre posta su un piano di superiorità rispetto ai colleghi.
4.2. Con memoria del 09/09/2024 si costituiva la , che contestava in fatto e in diritto le CP_1 Contr avverse richieste, rilevando, in sintesi, che, dal 1991 in servizio presso la ella aveva avuto una lunga carriera professionale con ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare referente dell'Unità Promozione Finanziaria, dove coordinava circa 25 risorse. Solo a partire dal 2017, a seguito di un cambio nella dirigenza, ha iniziato a subire un progressivo demansionamento, con conseguente emarginazione lavorativa, e vessazioni da parte dei nuovi responsabili, culminate in un grave disagio psicofisico. Nel tempo, veniva trasferita in vari settori (Direzione Immobiliare, Direzione Workout), ma senza ricevere formazione, senza mansioni adeguate, e senza strumenti operativi, venendo di fatto isolata e rimanendo inattiva. Questo le causava un grave stato ansioso-depressivo, certificato da numerosi specialisti, tra cui psichiatri del Policlinico Tor Vergata e medici della ASL RM/3, che avevano accertato il nesso causale tra la patologia e l'ambiente lavorativo. Nonostante le assenze per malattia fossero direttamente imputabili alla condotta aziendale, la Contr aveva proceduto al licenziamento della lavoratrice il 16 febbraio 2021, in piena pandemia da Covid-19, violando il divieto di licenziamento previsto dalla normativa emergenziale (L. 178/2020). Rilevava che nel corso del giudizio di primo grado le testimonianze raccolte, la documentazione medica e la espletata CTU medica avevano accertato pacificamente i fatti dedotti in giudizio;
4 ricordava altresì la sussistenza del giudicato in altro procedimento (sentenza Tribunale di Roma Contr n. 5869/2024), che aveva accertato il demansionamento e condannato la al risarcimento dei danni. Sottolineava, altresì, che determinati fatti (es. attacco di panico a seguito del colloquio del 30/10/2018) non fossero stati contestati specificamente, tanto che gli stessi potevano essere considerati pacifici.
4.3. All'udienza del 23/10/2025 le parti concludevano come in atti e la Corte riservava la Contr decisione. Occorre in primo luogo rilevare che il fulcro del motivo di reclamo proposto da risiede nella critica rivolta alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento dell'originaria ricorrente, critica che viene argomentata soprattutto con il rilievo della carenza di prova in ordine al legame eziologico tra il carattere morbigeno delle mansioni espletate e la malattia che ha determinato le assenze. Secondo questa Corte la censura è priva di pregio.
4.4. Il datore di lavoro, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, è tenuto ad astenersi dall'adottare e dal mantenere condizioni lavorative “stressogene” capaci di ledere i diritti fondamentali del dipendente (Cass. civ., Sez. L, n. 3291/2016). Tale obbligo trova la propria fonte nel disposto dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico congegnato dal legislatore con l'obiettivo di tutelare la salute del lavoratore. Ne consegue che il datore che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro “stressogena”, lesiva della salute, viola l'art. 2087 c.c., esponendosi così all'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti. Si resta al di fuori della responsabilità solo laddove i pregiudizi subiti dal lavoratore derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza o gravità. Nel caso di specie, e per le ragioni che di seguito si esporranno, è emerso che il datore ha tenuto una condotta contraria agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale, di per sé rilevanti ai sensi dell'art. 2087 c.c.. (Cass. civ., Sez. L, 3692/2023). 4.5. È pacifico, trattandosi di un punto su cui le parti convergono, che il team addetto all'UP Promozione Finanziaria, team cui la ha fatto parte sino al marzo del 2018, abbia dovuto CP_1 affrontare, a partire all'estate 2017, un carico di lavoro molto rilevante e inedito fino a quel momento. È parimenti pacifico che alla , in ragione dell'esperienza maturata nel settore, CP_1 sia stato richiesto di seguire, tra i gruppi chiamati alla gestione delle pratiche, quello incaricato di occuparsi delle anomalie, tra i due sicuramente il più delicato. È pacifico, altresì, che la gestione di questo inedito carico di lavoro sia stata notevolmente stressante per tutto il team. Queste indicazioni si desumono dalla testimonianza resa dalla teste Testimone_2 Contr testimonianza che, all'interno del proprio atto di reclamo, richiama per dimostrare come la situazione di stress non abbia coinvolto la sola , bensì tutti i componenti dell'UP CP_1 Promozione Finanziaria. In particolare, con riferimento al demansionamento e sovraccarico di lavoro la , CP_1 referente dell'UP Promozione Finanziaria, si è trovata a gestire un'enorme mole di lavoro con risorse insufficienti, da quanto emerge dalle testimonianze dei testimoni Tes_3 Tes_4
, i quali hanno confermato che il team fu ridotto e che la fu lasciata sola a Pt_2 CP_1 gestire pratiche complesse (come Geck e Ticket in stock), con migliaia di email e telefonate da considerare e amministrare. Con riguardo alle Vessazioni e all'isolamento subito, dalle medesime testimonianze è emerso che i responsabili ( e hanno assunto atteggiamenti CP_5 Tes_4 aggressivi e svalutanti, tanto che la lavoratrice si era vista costretta a cercare altri ruoli tramite job posting, segno di una volontà di allontanamento, in contemporanea con un atteggiamento dei colleghi, che iniziarono ad evitarla, contribuendo al suo isolamento. Infine, con riguardo alla inattività forzata e alla mancata formazione nei nuovi settori, è emerso che dopo il trasferimento alla Direzione Immobiliare e poi alla Direzione Workout, la lavoratrice fu lasciata senza mansioni concrete. Le testimonianze di è hanno confermato che la non Tes_5 Tes_6 CP_1 ricevette formazione né strumenti operativi, e fu relegata a mansioni di basso profilo (fotocopie, caffè, ecc.).
5 Da quanto illustrato risulta agevolmente provato che la reclamata abbia dovuto affrontare un periodo di attività lavorativa particolarmente stressante, durante il quale, in qualità di referente del gruppo responsabile delle attività più delicate dell'ufficio, si è trovata (v. in particolare teste talmente oberata di lavoro (numerose telefonate e innumerevoli mail provenienti dai Tes_3 Contr promotori finanziari della filiera da essere costretta a saltare anche la pausa pranzo.
4.6. Secondo le previsioni del servizio proprio della lavoratrice, la si sarebbe potuta CP_1 avvalere di un gruppo di 7-8 risorse, su cui però, come dalla stesse teste riferito a Tes_3 verbale, non poteva contare in concreto, anche a causa delle ridotte dimensioni dell'apparato dei collaboratori rispetto alla tipologia e alla mole di lavoro da gestire (cfr. risposta al capitolo 25 di parte ricorrente). È dunque stato provato che la reclamata, malgrado gli sforzi profusi per affrontare un arretrato non dipeso da negligenza, abbia subìto rimproveri e pressioni dei propri superiori, dirette a spingerla ad un cambio di ufficio. Si veda in particolare quanto emergente dalla detta testimonianza ai capitoli 36 e 42: Cap. 36 - Vero è che la sig.ra , oltre a non essere stata CP_1 messa nella concreta possibilità di evadere tutte le richieste in ragione della numerosità delle stesse e della sottrazione di risorse necessarie per soddisfare i bisogni, è stata altresì rimproverata, in diverse occasioni, dai nuovi responsabili? I responsabili, trovandosi in questa situazione caotica, erano diventati un po' aggressivi nei confronti di tutti, in particolar modo con lei [la sig.ra , n.d.r.] che era la referente;
Cap 42 - Vero è che le responsabili hanno più CP_1 volte sollecitato, senza mezzi termini, la sig.ra a proporsi nei diversi job posting aperti CP_1 Cont all'interno della per trovare una diversa occupazione? è vero. Contr
4.7. Dinanzi a tale quadro emerge chiaramente la responsabilità datoriale, in quanto la non è stata in grado di gestire adeguatamente la riallocazione dell'UP Promozione Finanziaria nella Cont struttura APAC Flussi e Prodotti Findomestic e affidata alla responsabile Testimone_7 Alla cennata riallocazione dell'ufficio – causa di un importante incremento della mole di lavoro
– non è seguito un corrispondente incremento del personale addetto, o quanto meno l'adozione di misure capaci di garantire una sana gestione dell'arretrato, come sarebbe stato necessario in capo alla datrice di lavoro. Tale condotta omissiva, come illustrato, ha prodotto rilevanti conseguenze sul team dell'ufficio in generale e sulla in particolare, la quale, proprio in conseguenza della insoddisfacente CP_1 gestione del personale, sviluppava una sintomatologia da ansia, da senso di insoddisfazione e frustrazione, che la portavano ad assentarsi per malattia ininterrottamente dall'ottobre 2018 fino al licenziamento, motivato dal superamento del periodo di comporto, del febbraio 2021 (cfr. docc. 4, 6,7,8,9,15,21,24 fascicolo appellata).
4.8. Va ulteriormente osservato che, nella relazione di CTU medico legale, il dott. Persona_2
- nominato da questa Corte per procedere alla rinnovazione della CTU espletata nella fase di opposizione – ha diagnosticato alla un “disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e CP_1 umore depresso” e ha ritenuto plausibile, dal punto di vista della causalità materiale, che il cennato disturbo sia da ricondurre ai vissuti lavorativi e, in particolare, ai fattori di stress lamentati in ambito lavorativo. Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni del CTU, il cui operato risulta immune da vizi o illogicità. Convincono, altresì, le risposte alle osservazioni alla CTU formulate dal CTP dott.
, che considera la affetta da disturbo della personalità e riconduce il quadro Per_3 CP_1 clinico ad una reazione soggettiva di frustrazione. A nulla vale quanto rilevato, invece, dal CTP di parte reclamante dott. , in relazione alla prospettata causa alternativa, ipoteticamente Per_3 idonea ad interrompere il nesso di causalità. Il CTP, evidenziando la natura meramente soggettiva” dei disturbi psichici della lavoratrice, propone come fattore alternativo la sua
“personalità” affermando: “È quindi del tutto evidente che la personalità della perizianda è più che sufficiente a spiegare i suoi disturbi psichici, senza dover tirare in ballo affermate, ma non dimostrate, vessazioni subite in ambito lavorativo”.
6 Tale affermazione, sul piano del nesso di causalità, è del tutto impropria, in quanto inverte il procedimento logico che va seguito per addivenire all'accertamento del nesso di causalità. Nell'ambito che occupa, infatti, in omaggio ai principi generali in tema di accertamento del nesso di causalità, stanti le premesse relative alle condotte del datore di lavoro (prove testimoniali) e alle patologie riscontrate sul lavoratore (per lo più attraverso valide certificazioni mediche), il consulente tecnico le condizioni oggettive e soggettive di sussistenza delle conseguenze lesive e la riconducibilità alla condotta inattiva del datore di lavoro;
la ricerca di una causa alternativa è possibile solo laddove il procedimento logico difetti in una di queste fasi, circostanza che non sussiste in questo caso, essendo la consulenza d'ufficio pienamente rispettosa dei canoni normativi e giurisprudenziali (Cass. sez. L. n. 3822/2024; n. 15159/2019), in particolare laddove accerta l'influenza temporale (a far data dal 2018) delle condotte del datore, in grado di produrre in via esclusiva le conseguenze dannose. In specie, è stato escluso che i tratti della personalità della abbiano integrato un fattore CP_1 esplicativo esclusivo del quadro clinico;
nei documenti sanitari anteriori al 2018 non sono stati difatti rilevati disturbi psichici di alcun genere. Non può quindi che concludersi per la diretta riferibilità della condotta datoriale alle patologie riportate dalla lavoratrice. 5. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ, Sez. L, n. 15972/2017) “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio
o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. È stato precisato che non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cass. 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011, 5413/2004, 3351/1996)”. Nel caso posto all'attenzione di questa Corte, considerato che il datore ha tenuto una condotta contraria agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale causativa del disturbo che ha provocato le assenze della . Per le cennate ragioni, le assenze per malattia della CP_1 reclamata, relative al periodo che va dal 31.10.2018 al 16.02.2021 (data del licenziamento), come correttamente dedotto dal giudice dell'opposizione, non possono essere computate ai fini del periodo di comporto, che pertanto non si intende superato, con le conseguenze di tutela reintegratoria che correttamente ha disposto il giudice di primo grado (Cass. SS.UU. n. 12568/2018).
6. Il reclamo va dunque respinto e confermate le statuizioni del primo giudice.
7. La condanna del reclamante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. A carico del medesimo vanno poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
8. Occorre infine dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il reclamo;
7 condanna la reclamante alla refusione delle spese del grado, che liquida in € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone a carico della reclamante le spese di CTU liquidate con separato decreto;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
Roma, 23 ottobre 2025
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone.
8
La Corte composta dai signori magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliere Rossana Taverna Consigliere relatore
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 1473/2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Prof. Roberto Pessi
reclamante e con avv. Alessandro Giovannini reclamata CP_1
Oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58 e ss. legge n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 29/04/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, comma 47 e segg., legge 92/2012 depositato in data 11.10.2021
ricorreva al Tribunale di Roma affinché: CP_1
in via principale, accertasse e dichiarasse la nullità del licenziamento intimatole dalla con lettera del 16.2.2021 a fronte del divieto generalizzato – Parte_1 da ricondursi al disposto dell'art. 1, commi 309, 310 e 311 della l. 178/2020 - per il datore di lavoro di esercitare il proprio diritto al recesso individuale dal contratto di lavoro per motivo oggettivo e condannasse la società convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subito pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
• in via subordinata, accertasse o dichiarasse la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato dalla con lettera del 16.2.2021 in Parte_1
1 relazione alla circostanza che la malattia è stata determinata dal comportamento del datore di lavoro contrario all'art. 2087 c.c. e condannasse la società convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subìto nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 3.719,29), ovvero, nella misura minore che sarà definita dall'Ill.mo Giudice adito, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti ed alla condotta del datore di lavoro;
• in via di ulteriore subordine, accertasse e dichiarasse l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato dalla con lettera del 16.02.2021, Parte_1 dichiarasse risolto il rapporto di lavoro e condannasse la Società convenuta, in persona del legale rappresentante (ex art. 18, comma 6, della L. n. 300/1970) a corrispondere alla lavoratrice il risarcimento del danno subìto, nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 3.719,29), ovvero nella misura minore (comunque non inferiore a 6 mensilità) definita dal giudice adito anche alla luce della condotta del datore di lavoro, attesa l'inefficacia del licenziamento per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966;
• In ogni caso, accertasse l'omessa corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta ai sensi dell'art. 2118 c.c. e del CCNL applicato e, per gli effetti, condannasse la
[...]
in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 25.571,36, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. CP_1
1.1 A sostegno delle conclusioni rassegnate, la deduceva: CP_1
- di aver cominciato a lavorare alle dipendenze della resistente a partire dall'ottobre 1991, da ultimo quale referente della UP Promozione Finanziaria sotto la direzione della responsabile;
Testimone_1
- di essere stata vittima, a partire dal giugno 2017, di un atteggiamento vessatorio e aggressivo, diretto a estrometterla dal settore della Promozione Finanziaria;
- che, in conseguenza delle vessazioni subite, aveva sviluppato una malattia che l'aveva costretta a sottoporsi a cure psichiatriche;
- di essere stata ingiustamente licenziata per superamento del periodo di comporto;
- di aver subito un danno biologico e alla professionalità causato dall'ambiente lavorativo e dalla negligente condotta del datore di lavoro.
1.2 Si costituiva in giudizio la , che contestava, in fatto e in Parte_1 diritto, quanto allegato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso proposto.
1.3 All'esito di istruttoria documentale e orale, in data 10.01.2023, il Tribunale di Roma con ordinanza così disponeva: “accoglie parzialmente il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di , di € 25.571,36 a titolo di indennità sostitutiva del CP_1 preavviso;
rigetta le altre domande del ricorso;
liquida le spese di lite per l'intero in € 2.700,00 , compensa le spese nella misura del 50% e condanna parte resistente alla rifusione del residuo 50% in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge”. 2 Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023, proponeva opposizione CP_1 all'ordinanza che solo parzialmente, e nei termini supra riportati, aveva accolto il ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., l. 92/2012 dalla medesima intentato.
2.1 A supporto dell'opposizione ribadiva le difese svolte nella precedente fase di merito, in ordine alla nullità/illegittimità del licenziamento e rassegnava conclusioni analoghe a quelle già dedotte nella precedente fase di merito. Contr
2.2 Si costituiva in giudizio che contestava la domanda e chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le medesime parti (R.G. n. 26387/2021).
2.3 Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva celebrata la fase istruttoria, durante la quale il giudice disponeva CTU medico-legale, nominando quale
2 consulente la dott.ssa , alla quale veniva posto il seguente quesito “Esaminati Persona_1 gli atti ed i documenti di causa, effettuati gli accertamenti clinici del caso anche attraverso l'esame diretto di parte ricorrente, ovvero a mezzo di altri medici specialistici se ritenuto necessario, accerti il CTU: le patologie da cui la stessa parte ricorrente risulti affetta, e se le stesse presumibilmente già erano presenti durante le assenze per malattia;
se le patologie accertate possono ritenersi, secondo un criterio medico-eziologico, causalmente connesse, anche indirettamente, con le vicende lavorative denunciate. Riferisca altresì su ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del decidere.” 2.4 La relazione di consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 12.2.2024. La consulente, sulla base dell'analisi della documentazione medica in atti e dall'obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, stabiliva che la era affetta da “disturbo dell'adattamento CP_1 con ansia ed umore depresso in soggetto con tratto di personalità psicotica e poco rispondente ai trattamenti psicofarmacologici posti in essere”. Con riferimento ai quesiti postigli dalla prima giudice, la dott.ssa deduceva che “la patologia psichiatrica che affligge la era Per_1 CP_1 presente durante le assenze per malattia come da certificazione in atti;
la patologia psichiatrica che affligge la è da considerare in rapporto concausale con le vicende lavorative CP_1 accadute nel contesto lavorativo antecedenti il pregresso licenziamento e ciò in relazione all'alterazione personalistica della stessa come rilevata dalle indagini psichiatriche eseguite nel tempo”.
2.5 Conclusa la fase istruttoria, all'esito dell'udienza del 17.04.2024, il Tribunale così concludeva: “annulla il licenziamento intimato da a Parte_1 CP_1
con lettera del 15.02.2021 e decorrenza dal 16.02.2021; condanna la
[...] Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., a reintegrare nel posto di lavoro
[...] CP_1
, nonché a pagarle una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, oltre interessi e
[...] rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed a versarle i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento a quella condanna la , in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite di entrambe le fasi del giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”. 3 Avverso la sentenza 5018/2020, e per ottenerne l'integrale riforma, ha promosso reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., L. 92/2012 la CP_3
3.1 Si è ritualmente costituita in giudizio , chiedendo l'integrale conferma CP_1 della pronuncia impugnata.
3.2 In data 14 febbraio 2025, questa Corte, ritenuta la necessità di rinnovare la CTU medico legale espletata in prime cure, ha nominato il consulente tecnico d'ufficio dott. e Persona_2 provveduto ad assegnare alle parti termini per la nomina dei consulenti tecnici di parte, per la trasmissione della bozza di consulenza e per la formulazione di osservazioni critiche.
3.3 Concluse le operazioni peritali, il CTU ha depositato la relazione conclusiva della consulenza tecnica affidatagli, rassegnando le seguenti conclusioni: “in riferimento ai quesiti posti dall'Ill.ma Corte, l'esame della documentazione sanitaria ed i risultati degli accertamenti svolti conducono alle seguenti conclusioni: indipendentemente da valutazioni in merito alla antigiuridicità (o meno) del comportamento datoriale descritto in narrativa, dal punto di vista della mera causalità materiale è plausibile ritenere che i vissuti lavorativi abbiano determinato un
“Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e umore depresso”; l'insorgenza del Disturbo dell'Adattamento è stata condizionata dai fattori di stress lamentati in ambito lavorativo che hanno condizionato, quindi, anche le prescrizioni di malattia dal 31/10/2018 al 28/02/2021, per un totale di 847 giorni”.
3.4 All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'atto di reclamo si compone di un solo motivo di gravame, che parte reclamante intitola
“legittimità del licenziamento – erroneità della sentenza impugnata – travisamento di fatto –
3 erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa”. Con il motivo anzidetto il reclamante chiede a questa Corte la riforma integrale della sentenza resa dal giudice dell'opposizione, che assume viziata sotto plurimi profili.
4.1 In primo luogo, la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui ha ritenuto che la sia stata illegittimamente licenziata. A supporto dell'assunto, il reclamante deduce che la CP_1 lavoratrice avrebbe mancato di assolvere all'onere di provare l'esistenza di un collegamento causale tra la malattia che ha determinato le assenze ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate. Dalle risultanze istruttorie risulterebbe evidente l'assoluta legittimità dell'operato della banca, che non solo non avrebbe tenuto alcuna condotta vessatoria, ma avrebbe anzi tentato di valorizzare la professionalità della e assecondato le richieste di ricollocamento della CP_1 stessa. Il reclamante evidenzia come nel periodo che va dal 2017 all' inizio 2018 la ricoprisse un CP_1 ruolo e svolgesse un'attività lavorativa del tutto in linea con il suo profilo inquadramentale e come non sia stata fornita prova circa i richiami dei superiori, asseritamente subiti dalla lavoratrice, né circa la sottrazione di personale in precedenza gestito;
quanto, invece, alla Contr presunta gravosità dell'attività richiestale, deduce che l'aumento dell'intensità dell'attività lavorativa non ha coinvolto la sola , bensì tutto il team dell'ufficio. CP_1 Il reclamante, riferendosi al periodo tra il gennaio e l'ottobre 2018, sottolinea come debba escludersi tanto che la reclamata sia stata lasciata inattiva o abbia svolto mansioni di mera segretaria, quanto che sia stata oggetto di una strategia messa in atto per mortificarla o umiliarla e indurla ad un cambiamento di ruolo. L'asserita inattività della reclamata non sarebbe stata in alcun modo provata;
analogamente non vi sarebbe prova circa il fatto che la sia stata adibita alla mansione di addetta alla CP_1 segreteria. L'asserita strategia, invece, risulterebbe smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la reclamata e le Signore e che non solo dimostrerebbe gli ottimi rapporti tra la CP_4 Pt_2 CP_1 e la ma anche gli sforzi profusi da quest'ultima per garantire una ricollocazione adeguata Pt_1 della reclamata. Il reclamante critica anche le conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Tribunale, che sarebbero basate sull'acritica ricezione delle asserzioni della lavoratrice e sulla colpevole mancata valorizzazione del dato che la ricorrente si sarebbe sempre posta su un piano di superiorità rispetto ai colleghi.
4.2. Con memoria del 09/09/2024 si costituiva la , che contestava in fatto e in diritto le CP_1 Contr avverse richieste, rilevando, in sintesi, che, dal 1991 in servizio presso la ella aveva avuto una lunga carriera professionale con ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare referente dell'Unità Promozione Finanziaria, dove coordinava circa 25 risorse. Solo a partire dal 2017, a seguito di un cambio nella dirigenza, ha iniziato a subire un progressivo demansionamento, con conseguente emarginazione lavorativa, e vessazioni da parte dei nuovi responsabili, culminate in un grave disagio psicofisico. Nel tempo, veniva trasferita in vari settori (Direzione Immobiliare, Direzione Workout), ma senza ricevere formazione, senza mansioni adeguate, e senza strumenti operativi, venendo di fatto isolata e rimanendo inattiva. Questo le causava un grave stato ansioso-depressivo, certificato da numerosi specialisti, tra cui psichiatri del Policlinico Tor Vergata e medici della ASL RM/3, che avevano accertato il nesso causale tra la patologia e l'ambiente lavorativo. Nonostante le assenze per malattia fossero direttamente imputabili alla condotta aziendale, la Contr aveva proceduto al licenziamento della lavoratrice il 16 febbraio 2021, in piena pandemia da Covid-19, violando il divieto di licenziamento previsto dalla normativa emergenziale (L. 178/2020). Rilevava che nel corso del giudizio di primo grado le testimonianze raccolte, la documentazione medica e la espletata CTU medica avevano accertato pacificamente i fatti dedotti in giudizio;
4 ricordava altresì la sussistenza del giudicato in altro procedimento (sentenza Tribunale di Roma Contr n. 5869/2024), che aveva accertato il demansionamento e condannato la al risarcimento dei danni. Sottolineava, altresì, che determinati fatti (es. attacco di panico a seguito del colloquio del 30/10/2018) non fossero stati contestati specificamente, tanto che gli stessi potevano essere considerati pacifici.
4.3. All'udienza del 23/10/2025 le parti concludevano come in atti e la Corte riservava la Contr decisione. Occorre in primo luogo rilevare che il fulcro del motivo di reclamo proposto da risiede nella critica rivolta alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento dell'originaria ricorrente, critica che viene argomentata soprattutto con il rilievo della carenza di prova in ordine al legame eziologico tra il carattere morbigeno delle mansioni espletate e la malattia che ha determinato le assenze. Secondo questa Corte la censura è priva di pregio.
4.4. Il datore di lavoro, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, è tenuto ad astenersi dall'adottare e dal mantenere condizioni lavorative “stressogene” capaci di ledere i diritti fondamentali del dipendente (Cass. civ., Sez. L, n. 3291/2016). Tale obbligo trova la propria fonte nel disposto dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico congegnato dal legislatore con l'obiettivo di tutelare la salute del lavoratore. Ne consegue che il datore che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro “stressogena”, lesiva della salute, viola l'art. 2087 c.c., esponendosi così all'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti. Si resta al di fuori della responsabilità solo laddove i pregiudizi subiti dal lavoratore derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza o gravità. Nel caso di specie, e per le ragioni che di seguito si esporranno, è emerso che il datore ha tenuto una condotta contraria agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale, di per sé rilevanti ai sensi dell'art. 2087 c.c.. (Cass. civ., Sez. L, 3692/2023). 4.5. È pacifico, trattandosi di un punto su cui le parti convergono, che il team addetto all'UP Promozione Finanziaria, team cui la ha fatto parte sino al marzo del 2018, abbia dovuto CP_1 affrontare, a partire all'estate 2017, un carico di lavoro molto rilevante e inedito fino a quel momento. È parimenti pacifico che alla , in ragione dell'esperienza maturata nel settore, CP_1 sia stato richiesto di seguire, tra i gruppi chiamati alla gestione delle pratiche, quello incaricato di occuparsi delle anomalie, tra i due sicuramente il più delicato. È pacifico, altresì, che la gestione di questo inedito carico di lavoro sia stata notevolmente stressante per tutto il team. Queste indicazioni si desumono dalla testimonianza resa dalla teste Testimone_2 Contr testimonianza che, all'interno del proprio atto di reclamo, richiama per dimostrare come la situazione di stress non abbia coinvolto la sola , bensì tutti i componenti dell'UP CP_1 Promozione Finanziaria. In particolare, con riferimento al demansionamento e sovraccarico di lavoro la , CP_1 referente dell'UP Promozione Finanziaria, si è trovata a gestire un'enorme mole di lavoro con risorse insufficienti, da quanto emerge dalle testimonianze dei testimoni Tes_3 Tes_4
, i quali hanno confermato che il team fu ridotto e che la fu lasciata sola a Pt_2 CP_1 gestire pratiche complesse (come Geck e Ticket in stock), con migliaia di email e telefonate da considerare e amministrare. Con riguardo alle Vessazioni e all'isolamento subito, dalle medesime testimonianze è emerso che i responsabili ( e hanno assunto atteggiamenti CP_5 Tes_4 aggressivi e svalutanti, tanto che la lavoratrice si era vista costretta a cercare altri ruoli tramite job posting, segno di una volontà di allontanamento, in contemporanea con un atteggiamento dei colleghi, che iniziarono ad evitarla, contribuendo al suo isolamento. Infine, con riguardo alla inattività forzata e alla mancata formazione nei nuovi settori, è emerso che dopo il trasferimento alla Direzione Immobiliare e poi alla Direzione Workout, la lavoratrice fu lasciata senza mansioni concrete. Le testimonianze di è hanno confermato che la non Tes_5 Tes_6 CP_1 ricevette formazione né strumenti operativi, e fu relegata a mansioni di basso profilo (fotocopie, caffè, ecc.).
5 Da quanto illustrato risulta agevolmente provato che la reclamata abbia dovuto affrontare un periodo di attività lavorativa particolarmente stressante, durante il quale, in qualità di referente del gruppo responsabile delle attività più delicate dell'ufficio, si è trovata (v. in particolare teste talmente oberata di lavoro (numerose telefonate e innumerevoli mail provenienti dai Tes_3 Contr promotori finanziari della filiera da essere costretta a saltare anche la pausa pranzo.
4.6. Secondo le previsioni del servizio proprio della lavoratrice, la si sarebbe potuta CP_1 avvalere di un gruppo di 7-8 risorse, su cui però, come dalla stesse teste riferito a Tes_3 verbale, non poteva contare in concreto, anche a causa delle ridotte dimensioni dell'apparato dei collaboratori rispetto alla tipologia e alla mole di lavoro da gestire (cfr. risposta al capitolo 25 di parte ricorrente). È dunque stato provato che la reclamata, malgrado gli sforzi profusi per affrontare un arretrato non dipeso da negligenza, abbia subìto rimproveri e pressioni dei propri superiori, dirette a spingerla ad un cambio di ufficio. Si veda in particolare quanto emergente dalla detta testimonianza ai capitoli 36 e 42: Cap. 36 - Vero è che la sig.ra , oltre a non essere stata CP_1 messa nella concreta possibilità di evadere tutte le richieste in ragione della numerosità delle stesse e della sottrazione di risorse necessarie per soddisfare i bisogni, è stata altresì rimproverata, in diverse occasioni, dai nuovi responsabili? I responsabili, trovandosi in questa situazione caotica, erano diventati un po' aggressivi nei confronti di tutti, in particolar modo con lei [la sig.ra , n.d.r.] che era la referente;
Cap 42 - Vero è che le responsabili hanno più CP_1 volte sollecitato, senza mezzi termini, la sig.ra a proporsi nei diversi job posting aperti CP_1 Cont all'interno della per trovare una diversa occupazione? è vero. Contr
4.7. Dinanzi a tale quadro emerge chiaramente la responsabilità datoriale, in quanto la non è stata in grado di gestire adeguatamente la riallocazione dell'UP Promozione Finanziaria nella Cont struttura APAC Flussi e Prodotti Findomestic e affidata alla responsabile Testimone_7 Alla cennata riallocazione dell'ufficio – causa di un importante incremento della mole di lavoro
– non è seguito un corrispondente incremento del personale addetto, o quanto meno l'adozione di misure capaci di garantire una sana gestione dell'arretrato, come sarebbe stato necessario in capo alla datrice di lavoro. Tale condotta omissiva, come illustrato, ha prodotto rilevanti conseguenze sul team dell'ufficio in generale e sulla in particolare, la quale, proprio in conseguenza della insoddisfacente CP_1 gestione del personale, sviluppava una sintomatologia da ansia, da senso di insoddisfazione e frustrazione, che la portavano ad assentarsi per malattia ininterrottamente dall'ottobre 2018 fino al licenziamento, motivato dal superamento del periodo di comporto, del febbraio 2021 (cfr. docc. 4, 6,7,8,9,15,21,24 fascicolo appellata).
4.8. Va ulteriormente osservato che, nella relazione di CTU medico legale, il dott. Persona_2
- nominato da questa Corte per procedere alla rinnovazione della CTU espletata nella fase di opposizione – ha diagnosticato alla un “disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e CP_1 umore depresso” e ha ritenuto plausibile, dal punto di vista della causalità materiale, che il cennato disturbo sia da ricondurre ai vissuti lavorativi e, in particolare, ai fattori di stress lamentati in ambito lavorativo. Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni del CTU, il cui operato risulta immune da vizi o illogicità. Convincono, altresì, le risposte alle osservazioni alla CTU formulate dal CTP dott.
, che considera la affetta da disturbo della personalità e riconduce il quadro Per_3 CP_1 clinico ad una reazione soggettiva di frustrazione. A nulla vale quanto rilevato, invece, dal CTP di parte reclamante dott. , in relazione alla prospettata causa alternativa, ipoteticamente Per_3 idonea ad interrompere il nesso di causalità. Il CTP, evidenziando la natura meramente soggettiva” dei disturbi psichici della lavoratrice, propone come fattore alternativo la sua
“personalità” affermando: “È quindi del tutto evidente che la personalità della perizianda è più che sufficiente a spiegare i suoi disturbi psichici, senza dover tirare in ballo affermate, ma non dimostrate, vessazioni subite in ambito lavorativo”.
6 Tale affermazione, sul piano del nesso di causalità, è del tutto impropria, in quanto inverte il procedimento logico che va seguito per addivenire all'accertamento del nesso di causalità. Nell'ambito che occupa, infatti, in omaggio ai principi generali in tema di accertamento del nesso di causalità, stanti le premesse relative alle condotte del datore di lavoro (prove testimoniali) e alle patologie riscontrate sul lavoratore (per lo più attraverso valide certificazioni mediche), il consulente tecnico le condizioni oggettive e soggettive di sussistenza delle conseguenze lesive e la riconducibilità alla condotta inattiva del datore di lavoro;
la ricerca di una causa alternativa è possibile solo laddove il procedimento logico difetti in una di queste fasi, circostanza che non sussiste in questo caso, essendo la consulenza d'ufficio pienamente rispettosa dei canoni normativi e giurisprudenziali (Cass. sez. L. n. 3822/2024; n. 15159/2019), in particolare laddove accerta l'influenza temporale (a far data dal 2018) delle condotte del datore, in grado di produrre in via esclusiva le conseguenze dannose. In specie, è stato escluso che i tratti della personalità della abbiano integrato un fattore CP_1 esplicativo esclusivo del quadro clinico;
nei documenti sanitari anteriori al 2018 non sono stati difatti rilevati disturbi psichici di alcun genere. Non può quindi che concludersi per la diretta riferibilità della condotta datoriale alle patologie riportate dalla lavoratrice. 5. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ, Sez. L, n. 15972/2017) “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio
o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. È stato precisato che non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cass. 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011, 5413/2004, 3351/1996)”. Nel caso posto all'attenzione di questa Corte, considerato che il datore ha tenuto una condotta contraria agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale causativa del disturbo che ha provocato le assenze della . Per le cennate ragioni, le assenze per malattia della CP_1 reclamata, relative al periodo che va dal 31.10.2018 al 16.02.2021 (data del licenziamento), come correttamente dedotto dal giudice dell'opposizione, non possono essere computate ai fini del periodo di comporto, che pertanto non si intende superato, con le conseguenze di tutela reintegratoria che correttamente ha disposto il giudice di primo grado (Cass. SS.UU. n. 12568/2018).
6. Il reclamo va dunque respinto e confermate le statuizioni del primo giudice.
7. La condanna del reclamante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. A carico del medesimo vanno poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
8. Occorre infine dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta il reclamo;
7 condanna la reclamante alla refusione delle spese del grado, che liquida in € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone a carico della reclamante le spese di CTU liquidate con separato decreto;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Cons. est. La Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
Roma, 23 ottobre 2025
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone.
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